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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5435/2021 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], cf: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Priolo Gargallo (SR) nella via Tagliamento n. 39, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Walter Bonsignore del Foro di Catania;
- attore- contro
• in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Luigi Tambone
-convenuta- avente ad oggetto: “contratto di assicurazione”
***
Con provvedimento del in data 31.08.25, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dai documenti in atti che in data 29.07.2020, l'odierno attore Parte_1 parcheggiava il proprio autoveicolo FIAT 500 tg. FW547HK in
[...] prossimità della di lui abitazione e che il giorno successivo si avvedeva che lo stesso era stato sottratto da ignoti.
• L'attore denunciava il furto alle competenti autorità e il sinistro al di lui assicuratore, odierno convenuto, Controparte_1
• In data 12.10.20 l'autovettura in parola veniva rinvenuta e consegnata all'attore, gravemente danneggiata. A seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dall' l'Assicuratore negava la liquidazione del danno eccependo Pt_1 che il kit chiavi fornito dal proprietario, odierno attore, non fosse completo. Con successiva missiva, l'attore reiterava la richiesta risarcitoria rilevando, in particolare, che le chiavi erano state regolarmente consegnate all'Assicuratore, a nulla rilevando la presenza di altra chiave (trovata all'interno del veicolo) non riconducibile al veicolo in parola.
• Avendo l'Assicuratore rigettato la richiesta risarcitoria, con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attore così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siracusa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dire il diritto dell'attore all'indennizzo della somma di € 6.300 a seguito del furto dell'autovettura Fiat 500 tg. FW547HK e, pertanto, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi.
• Si costituiva in giudizio odierna convenuta, Controparte_1 così deducendo:
“Si eccepisce l'inoperatività della garanzia prestata con la polizza n. 01 32482KD in quanto l'assicurato non ha ottemperato alle condizioni di polizza e, specificatamente, a quanto previsto dall'art. F.1 Liquidazione del danno furto
e rapina o TO E RA (polizza: doc. 1).
Il predetto articolo prevede che in caso di furto l' è tenuto a Parte_2 consegnare alla tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola CP_1 ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. non ha mai trasmesso alla Parte_1 il kit chiavi completo relativo al veicolo assicurato Fiat 500 Controparte_1 tg. FW547HK.
Quanto appena affermato, si evince dagli accertamenti stragiudiziali effettuati dall'odierna comparente. (doc. 2)
Nello specifico, il fiduciario della ha accertato che il Sig. Controparte_1 consegnava un kit chiavi incompleto composto da una chiave originale Pt_1
(A) e una chiave non originale (B) sprovvista di trasponder.
Infatti, la seconda chiave (quella non originale) non era in grado di avviare il veicolo (in quanto sprovvista del trasponder)…
Infine, si rileva che il Sig. contrariamente a quanto scientificamente Pt_1 accertato, dichiarava che entrambe le chiavi erano funzionanti. (doc. 3)
Pertanto, … l'assicurato non ha assolto non solo al proprio dovere di comunicazione previsto nelle condizioni di polizza ma, cosa più grave, non ha assolto all'obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell'autovettura.
Infatti, l'operatività della garanzia per il furto di veicolo è subordinata alla restituzione del kit chiavi.
Tale onere/dovere si inserisce in quella delle previsioni pattizie di “misure di sicurezza”, o comunque dell'adozione di comportamenti da parte
pag. 2/6 dell'assicurato, che uniformemente vengono interpretate dalla giurisprudenza come delimitative del rischio (e quindi dell'oggetto) dell'assicurazione; trattasi di quelle clausole che la dottrina qualifica talvolta anche come “condizioni di assicurabilità” o “delimitazioni causali del rischio”.
Indi concludeva
PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza e difesa, giudicare come segue: NEL MERITO
1. Dichiarare e accertare l'inoperatività della polizza per i motivi spiegati nel presente atto difensivo;
2. Dichiarare la domanda di parte attrice infondata sia in fatto sia in diritto e conseguentemente, con qualsiasi formula, rigettare tutte le richieste risarcitorie dalla stessa avanzate;
3. Spese e compensi.
IN SUBORDINE
1. Statuire sull'indennizzo applicando le condizioni di polizza e, nello specifico, il paragrafo relativo allo scoperto;
2. Spese e compensi.
• Alla prima udienza del giorno 11 aprile 2022 venivano concessi i termini istruttori cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Solo la parte attrice depositava memorie istruttorie.
• Con provvedimento in data Ìl,24.04.2024 questo Tribunale (Giudice Leonardi) formulava proposta conciliativa del seguente tenore:
“… corrisponde a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
3.000 da versarsi entro la prossima udienza a definitiva tacitazione di ogni pretesa vantata in forza del presente giudizio. Spese del giudizio compensate…”
• Alla successiva udienza del 24.10.24, preso atto del rigetto da parte dell'Assicuratore alla proposta conciliativa, veniva fissata udienza per il
26.05.25 per la precisazione delle conclusioni.
• Con provvedimento 31.08.25, avendo le parti precisato le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
• Parte attrice depositava comparsa conclusionale con cui ha insistito in domanda. Parte convenuta ha depositato memoria di replica
MOTIVAZIONI
1. Il contratto assicurativo prevede che l'assicurato derubato debba consegnare il kit chiavi. Nella relazione investigativa 12.11.2020 del perito dell'Assicuratore si legge: “la chiave B non conteneva trasponder, e quindi non era idonea per avviare il veicolo… Al kit delle chiavi di serie originale mancava un'ulteriore
pag. 3/6 chiave originale…” Non risulta provato il contrario ad opera di parte attrice, che
è onerata della prova dei suoi adempimenti necessari per la ricezione dell'indennizzo siccome contrattualmente previsti.
2. Sul punto, così è massimata Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n.14422
La previsione contrattuale che subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (così da poter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non si risolve nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto determina a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell'autovettura. che pure ha ricevuto questo commento, che va condiviso. CP_3
Invero, nella prassi assicurativa l'operatività della garanzia per il furto «totale» di veicolo è solitamente subordinata alla appena citata restituzione. La tematica si inserisce in quella delle previsioni pattizie di «misure di sicurezza», o comunque dell'adozione di comportamenti da parte dell'assicurato, che uniformemente vengono interpretati dalla giurisprudenza come delimitative del rischio (e quindi dell'oggetto) dell'assicurazione; trattasi di quelle clausole che la dottrina qualifica talvolta anche come «condizioni di assicurabilità» o
«delimitazioni causali del rischio». La Corte, pur evidenziando i motivi di inammissibilità del ricorso, analizza anche come, in ogni caso, esso sia privo di fondamento, sviluppando una serie di ragionamenti di sicuro interesse. Secondo
i giudici di legittimità, infatti, la clausola in questione non risulterebbe affetta dai lamentati vizi di cui agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. t), cod. cons., né dell'art. 1469-bis, commi 1 e 2, n. 18, c.c. (ad avviso della Corte, peraltro, astrattamente applicabile ratione temporis in luogo del Codice del consumo stante il tempo di conclusione del contratto).In buona sostanza, la disciplina contrattuale in questione, pur in grado di condizionare l'operatività della garanzia, non è tale da
« risolversi nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ».Ciò, ad avviso della Corte, soprattutto in considerazione del fatto che, prima del furto, la previsione pattizia determina a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della restituzione in caso di furto della vettura, il che non comporta alcunché di gravoso e tale da squilibrare il sinallagma contrattuale;
prova ne è il fatto che in altra parte della clausola in questione viene regolato il caso dello smarrimento della chiave, disgiunto da quello dell'autovettura, dando così all'assicurato la possibilità di tutelarsi in relazione a tale evento, così da provvedere al ripristino della provvista del numero di chiavi da conservare « de futuro, in vista dell'eventualità di un furto dell'autovettura ». Altro elemento che fa propendere la Corte per la pag. 4/6 natura non vessatoria, neppure alla luce della normativa consumeristica della clausola risiede nel suo scopo, che viene chiaramente individuato in quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall'essere state lasciate le chiavi inserite nella «messa in moto» del veicolo e dunque — come osserva sempre il Collegio — «da un comportamento di disattenzione e non dal dolo dell'assicurato”. Ne risulta, nell'argomentazione della sentenza, che lo scopo della clausola non incide ai fini della pretesa applicazione dell'art. 1469-bis c.c., perché ciò che rileva ai fini di essa è solo se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre lo scopo in questione riguarda «la funzione della clausola e non il suo oggetto». Né, ad avviso della Corte, potrebbe la clausola dar luogo ad un obbligo, illegittimo ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, n. 18, successivo al verificarsi del furto, cioè dopo il sinistro, in quanto il contratto prevede, a ben vedere, un obbligo di conservazione della seconda chiave per tutta la vigenza del contratto, il che non può integrare una limitazione della responsabilità, la quale suppone che la clausola operi con effetto limitativo posteriormente al sinistro, cioè con funzione ridimensionatrice del danno indennizzabile. La clausola impone pertanto un obbligo di comportamento pendente il contratto assicurativo in funzione della tenuta di un altro comportamento successivamente all'eventuale sinistro
(restituzione seconda chiave). È evidente, quindi, come la qualificazione della clausola come delimitante l'oggetto del contratto (e del rischio assunto), come tutte quelle che prevedono « misure di sicurezza » (o, come detto, « condizioni di assicurabilità » o « delimitazioni causali del rischio ») conduca la Corte, nella sentenza in epigrafe, a richiamare a proprio sostegno anche quella giurisprudenza che, seppur non relativa all'interpretazione dell'art. 1469-bis c.c., ha chiarito come le condizioni di assicurabilità non rappresentino mai limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma al contrario individuino e delimitino l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore (in tal senso, Cass. civ., 28 aprile 2010, n. 10194, in Danno resp., 2010, 855)
3. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che la controversia rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, e che queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919 FASE INTRODUTTIVA 777
FASE TRATTAZIONE 1.696
FASE DECISIONALE 1.701
TOTALE 5.093
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5435/2021 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree,
• Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.093, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, Cassa di Previdenza ed IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5435/2021 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], cf: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Priolo Gargallo (SR) nella via Tagliamento n. 39, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Walter Bonsignore del Foro di Catania;
- attore- contro
• in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Luigi Tambone
-convenuta- avente ad oggetto: “contratto di assicurazione”
***
Con provvedimento del in data 31.08.25, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dai documenti in atti che in data 29.07.2020, l'odierno attore Parte_1 parcheggiava il proprio autoveicolo FIAT 500 tg. FW547HK in
[...] prossimità della di lui abitazione e che il giorno successivo si avvedeva che lo stesso era stato sottratto da ignoti.
• L'attore denunciava il furto alle competenti autorità e il sinistro al di lui assicuratore, odierno convenuto, Controparte_1
• In data 12.10.20 l'autovettura in parola veniva rinvenuta e consegnata all'attore, gravemente danneggiata. A seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dall' l'Assicuratore negava la liquidazione del danno eccependo Pt_1 che il kit chiavi fornito dal proprietario, odierno attore, non fosse completo. Con successiva missiva, l'attore reiterava la richiesta risarcitoria rilevando, in particolare, che le chiavi erano state regolarmente consegnate all'Assicuratore, a nulla rilevando la presenza di altra chiave (trovata all'interno del veicolo) non riconducibile al veicolo in parola.
• Avendo l'Assicuratore rigettato la richiesta risarcitoria, con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attore così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siracusa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dire il diritto dell'attore all'indennizzo della somma di € 6.300 a seguito del furto dell'autovettura Fiat 500 tg. FW547HK e, pertanto, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi.
• Si costituiva in giudizio odierna convenuta, Controparte_1 così deducendo:
“Si eccepisce l'inoperatività della garanzia prestata con la polizza n. 01 32482KD in quanto l'assicurato non ha ottemperato alle condizioni di polizza e, specificatamente, a quanto previsto dall'art. F.1 Liquidazione del danno furto
e rapina o TO E RA (polizza: doc. 1).
Il predetto articolo prevede che in caso di furto l' è tenuto a Parte_2 consegnare alla tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola CP_1 ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. non ha mai trasmesso alla Parte_1 il kit chiavi completo relativo al veicolo assicurato Fiat 500 Controparte_1 tg. FW547HK.
Quanto appena affermato, si evince dagli accertamenti stragiudiziali effettuati dall'odierna comparente. (doc. 2)
Nello specifico, il fiduciario della ha accertato che il Sig. Controparte_1 consegnava un kit chiavi incompleto composto da una chiave originale Pt_1
(A) e una chiave non originale (B) sprovvista di trasponder.
Infatti, la seconda chiave (quella non originale) non era in grado di avviare il veicolo (in quanto sprovvista del trasponder)…
Infine, si rileva che il Sig. contrariamente a quanto scientificamente Pt_1 accertato, dichiarava che entrambe le chiavi erano funzionanti. (doc. 3)
Pertanto, … l'assicurato non ha assolto non solo al proprio dovere di comunicazione previsto nelle condizioni di polizza ma, cosa più grave, non ha assolto all'obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell'autovettura.
Infatti, l'operatività della garanzia per il furto di veicolo è subordinata alla restituzione del kit chiavi.
Tale onere/dovere si inserisce in quella delle previsioni pattizie di “misure di sicurezza”, o comunque dell'adozione di comportamenti da parte
pag. 2/6 dell'assicurato, che uniformemente vengono interpretate dalla giurisprudenza come delimitative del rischio (e quindi dell'oggetto) dell'assicurazione; trattasi di quelle clausole che la dottrina qualifica talvolta anche come “condizioni di assicurabilità” o “delimitazioni causali del rischio”.
Indi concludeva
PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza e difesa, giudicare come segue: NEL MERITO
1. Dichiarare e accertare l'inoperatività della polizza per i motivi spiegati nel presente atto difensivo;
2. Dichiarare la domanda di parte attrice infondata sia in fatto sia in diritto e conseguentemente, con qualsiasi formula, rigettare tutte le richieste risarcitorie dalla stessa avanzate;
3. Spese e compensi.
IN SUBORDINE
1. Statuire sull'indennizzo applicando le condizioni di polizza e, nello specifico, il paragrafo relativo allo scoperto;
2. Spese e compensi.
• Alla prima udienza del giorno 11 aprile 2022 venivano concessi i termini istruttori cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Solo la parte attrice depositava memorie istruttorie.
• Con provvedimento in data Ìl,24.04.2024 questo Tribunale (Giudice Leonardi) formulava proposta conciliativa del seguente tenore:
“… corrisponde a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
3.000 da versarsi entro la prossima udienza a definitiva tacitazione di ogni pretesa vantata in forza del presente giudizio. Spese del giudizio compensate…”
• Alla successiva udienza del 24.10.24, preso atto del rigetto da parte dell'Assicuratore alla proposta conciliativa, veniva fissata udienza per il
26.05.25 per la precisazione delle conclusioni.
• Con provvedimento 31.08.25, avendo le parti precisato le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
• Parte attrice depositava comparsa conclusionale con cui ha insistito in domanda. Parte convenuta ha depositato memoria di replica
MOTIVAZIONI
1. Il contratto assicurativo prevede che l'assicurato derubato debba consegnare il kit chiavi. Nella relazione investigativa 12.11.2020 del perito dell'Assicuratore si legge: “la chiave B non conteneva trasponder, e quindi non era idonea per avviare il veicolo… Al kit delle chiavi di serie originale mancava un'ulteriore
pag. 3/6 chiave originale…” Non risulta provato il contrario ad opera di parte attrice, che
è onerata della prova dei suoi adempimenti necessari per la ricezione dell'indennizzo siccome contrattualmente previsti.
2. Sul punto, così è massimata Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n.14422
La previsione contrattuale che subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (così da poter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non si risolve nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto determina a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell'autovettura. che pure ha ricevuto questo commento, che va condiviso. CP_3
Invero, nella prassi assicurativa l'operatività della garanzia per il furto «totale» di veicolo è solitamente subordinata alla appena citata restituzione. La tematica si inserisce in quella delle previsioni pattizie di «misure di sicurezza», o comunque dell'adozione di comportamenti da parte dell'assicurato, che uniformemente vengono interpretati dalla giurisprudenza come delimitative del rischio (e quindi dell'oggetto) dell'assicurazione; trattasi di quelle clausole che la dottrina qualifica talvolta anche come «condizioni di assicurabilità» o
«delimitazioni causali del rischio». La Corte, pur evidenziando i motivi di inammissibilità del ricorso, analizza anche come, in ogni caso, esso sia privo di fondamento, sviluppando una serie di ragionamenti di sicuro interesse. Secondo
i giudici di legittimità, infatti, la clausola in questione non risulterebbe affetta dai lamentati vizi di cui agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. t), cod. cons., né dell'art. 1469-bis, commi 1 e 2, n. 18, c.c. (ad avviso della Corte, peraltro, astrattamente applicabile ratione temporis in luogo del Codice del consumo stante il tempo di conclusione del contratto).In buona sostanza, la disciplina contrattuale in questione, pur in grado di condizionare l'operatività della garanzia, non è tale da
« risolversi nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ».Ciò, ad avviso della Corte, soprattutto in considerazione del fatto che, prima del furto, la previsione pattizia determina a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della restituzione in caso di furto della vettura, il che non comporta alcunché di gravoso e tale da squilibrare il sinallagma contrattuale;
prova ne è il fatto che in altra parte della clausola in questione viene regolato il caso dello smarrimento della chiave, disgiunto da quello dell'autovettura, dando così all'assicurato la possibilità di tutelarsi in relazione a tale evento, così da provvedere al ripristino della provvista del numero di chiavi da conservare « de futuro, in vista dell'eventualità di un furto dell'autovettura ». Altro elemento che fa propendere la Corte per la pag. 4/6 natura non vessatoria, neppure alla luce della normativa consumeristica della clausola risiede nel suo scopo, che viene chiaramente individuato in quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall'essere state lasciate le chiavi inserite nella «messa in moto» del veicolo e dunque — come osserva sempre il Collegio — «da un comportamento di disattenzione e non dal dolo dell'assicurato”. Ne risulta, nell'argomentazione della sentenza, che lo scopo della clausola non incide ai fini della pretesa applicazione dell'art. 1469-bis c.c., perché ciò che rileva ai fini di essa è solo se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre lo scopo in questione riguarda «la funzione della clausola e non il suo oggetto». Né, ad avviso della Corte, potrebbe la clausola dar luogo ad un obbligo, illegittimo ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, n. 18, successivo al verificarsi del furto, cioè dopo il sinistro, in quanto il contratto prevede, a ben vedere, un obbligo di conservazione della seconda chiave per tutta la vigenza del contratto, il che non può integrare una limitazione della responsabilità, la quale suppone che la clausola operi con effetto limitativo posteriormente al sinistro, cioè con funzione ridimensionatrice del danno indennizzabile. La clausola impone pertanto un obbligo di comportamento pendente il contratto assicurativo in funzione della tenuta di un altro comportamento successivamente all'eventuale sinistro
(restituzione seconda chiave). È evidente, quindi, come la qualificazione della clausola come delimitante l'oggetto del contratto (e del rischio assunto), come tutte quelle che prevedono « misure di sicurezza » (o, come detto, « condizioni di assicurabilità » o « delimitazioni causali del rischio ») conduca la Corte, nella sentenza in epigrafe, a richiamare a proprio sostegno anche quella giurisprudenza che, seppur non relativa all'interpretazione dell'art. 1469-bis c.c., ha chiarito come le condizioni di assicurabilità non rappresentino mai limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma al contrario individuino e delimitino l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore (in tal senso, Cass. civ., 28 aprile 2010, n. 10194, in Danno resp., 2010, 855)
3. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che la controversia rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, e che queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919 FASE INTRODUTTIVA 777
FASE TRATTAZIONE 1.696
FASE DECISIONALE 1.701
TOTALE 5.093
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5435/2021 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree,
• Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.093, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, Cassa di Previdenza ed IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 6/6