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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
MA UC, LA
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 SANZIONI 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 IRES-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ortofrutticola Parma s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante Sig. Nominativo_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso, presentata in data 9 aprile 2024, relativa alle somme di cui l'Avviso di accertamento n.THB03BA02079/2019 in materia di IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta
2013.
Premette la parte che in data 3 ottobre 2019 veniva notificato alla ricorrente l'Avviso di accertamento n.THB03BA02079/2019, nel quale veniva effettuato un rilievo circa l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito, in quanto relativi a “costi da reato”, di cui all'art. 515 c.p. – frode nell'esercizio del commercio (norma violata: art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993 n. 537).
In particolare la ripresa a tassazione derivava dalla comunicazione di notizia di reato n. 307062 del 17.09.2018 della GdF la quale ha determinato una segnalazione ex art. 347 del c.p.p. alla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l, signor Nominativo_1, per la violazioni previste e punite dagli artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio) e 110 del c.p..
Successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, la ricorrente presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di accertamento con adesione e, pur non riconoscendo fondati i rilevi contenuti nell'avviso di accertamento, provvedeva integralmente al pagamento di quanto dovuto.
In data 6 aprile 2023, evidenzia la parte, veniva pronunciata dal Tribunale di Bologna, Prima
Sezione Penale, la sentenza n.81/23, relativa alla notizia di reato 6179/13, divenuta irrevocabile in data 28 maggio 2023, con cui, visto l'art.530 del c.p.p., i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, e visto l'art.66 del D. Lgs. 231/01 dichiarava l'insussistenza dell'illecito amministrativo ascritto alla società Ricorrente_1 s.r.l..
Quindi con l'istanza di rimborso presentata in data 9 aprile 2024 per complessivi euro
93.299,86, la parte, a seguito della alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.530 del c.p.p., chiedeva la restituzione delle somme versate in sede di accertamento con adesione per l'avviso n. THB03BA02079/2019.
In diritto la parte rileva la nullità del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso impugnata in violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537.
Nella fattispecie, osserva la ricorrente, è intervenuta assoluzione ai sensi dell'art.530 del c.p.p.,
a seguito di dibattimento penale, in relazione alla notizia di reato in base alla quale sono stati recuperati a tassazione i “costi da reato”; quindi risulta palese l'illegittimità del silenzio-rifiuto del rimborso richiesto.
Pertanto, afferma la ricorrente, nel caso la pretesa tributaria derivante dai costi da reato sia stata definita mediante accertamento con adesione, compete il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Per i motivi sopra esposti, la ricorrente chiede di dichiarare la nullità del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso relativa alle somme di cui all'Avviso di accertamento n.
THB03BA02079/2019 in materia di IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2013 e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme indebitamente pagate per la ripresa a tassazione dei costi da reato a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 del c.p.p., oltre alle somme versate a titolo di sanzioni e di interessi nonché agli interessi maturati dalla data dell'indebito pagamento fino alla data di effettivo rimborso, con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio.
In data 24/12/2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, la quale chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato nel merito per difetto del presupposto per il rimborso, e di condannare la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Premette l'Ufficio che l'istanza di rimborso presentata non integra il presupposto per la restituzione delle somme versate in sede di adesione con riferimento all'avviso n. THB03BA02079/2019, ai sensi dell'invocato dell'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
L'Ufficio evidenzia che in sede di avviso di accertamento alla ricorrente è stata contestata una condotta penalmente sanzionabile ex artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio) e 110 del C.P. in relazione a vari fatti, confluiti nella comunicazione di notizia di reato n. 307062 del 17.09.2018.
Le indagini avevano permesso di individuare una frode in commercio nel settore della produzione/lavorazione delle patate, relativamente ad alcune forniture falsamente dichiarate di origine italiana, ma risultate di provenienza francese.
In particolare, precisa l'Ufficio, trattasi di forniture di materia prima (patate di "origine Italia") acquistate dalla Società_1 S.r.l. e cedute alla Ricorrente_1 s.r.l., consegnate presso lo stabilimento di Località_1 della Ricorrente_1 S.r.l. dai vettori Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l..
Il vettore ha disconosciuto i documenti di trasporto origine Italia acquisiti presso la Ricorrente_1 S.r.l. esibendo unicamente lettere di vettura internazionale (C.M.R.) origine Francia e dichiarando di aver effettuato, per conto di Società_1 S.r.l. con destinazione lo stabilimento di Località_1 della Ricorrente_1 S.r.l., solo ed unicamente trasporti intracomunitari.
Inoltre, rileva l'Ufficio, la sentenza non si riferisce in nessun passaggio ai fatti relativi all'altro vettore, Società_3 S.r.l., né alle altre consegne effettuate, in altre date da Società_2 S.r.l. e individuate puntualmente in sede di avviso.
E' evidente, dunque, che non è integrato il presupposto di rimborso di cui all'invocato art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
Infine l'Ufficio rileva che la sentenza penale n. 81/2023 è stata allegata all'istanza di rimborso quale scansione digitale di copia analogica, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale.
In data 27/10/2025 la parte ricorrente deposita una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La parte deposita attestazione di conformità dei documenti (sentenza) già depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, letti gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Premette il Collegio che il Tribunale di Bologna ha depositato la sentenza n. 81/2023 relativa alla notizia da reato 6179/13, divenuta irrevocabile in data 28/05/2023.
La sentenza prodotta dalla parte ricorrente si limita a fare riferimento nel capo di imputazione relativo a Nominativo_1 ed Nominativo_2 e Nominativo_3 (CAPO 13) unicamente a “due autotreni provenienti dalla ditta “Società_1 srl” con un quantitativo di circa 24.000 kg di patate....”
In particolare la sentenza stabilisce che trattasi di “fatti commessi il 27 settembre 2013 in San Lazzaro di Savena (BO) presso la sede della ditta Ricorrente_1 s.r.l. destinataria finale della merce da immettere al consumo tramite le maggiori catene distributive del territorio nazionale.” In merito all'eccezione relativa alla nullità del silenzio rifiuto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537, la Corte ritiene infondato tale motivo.
L'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537 testualmente recita: “Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.”
Quindi il presupposto per poter legittimamente chiedere il rimborso delle somme recuperate, quali “costi da reato”, è rappresentato da una sentenza resa in ambito penale ai sensi dell'art. 530 c.p.p, oppure degli artt. 425 o 529 del medesimo codice.
Nel caso de quo la Corte rileva che il ricorso non integra il presupposto per la restituzione delle somme versate in sede di adesione con riferimento all'avviso n. THB03BA02079/2019, ai sensi dell'invocato dell'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993, in quanto la sentenza n. 81/23, relativa alla notizia di reato 6179/13, pronunciata dal Tribunale di Bologna riguarda il capo di imputazione di un solo episodio specifico consumato il 27/09/2013 e non c'è prova che sia stata esercitata l'azione penale con riferimento a fatti precedenti e a precedenti consegne.
Pertanto la Corte, concordando con quanto affermato dall'Ufficio, ritiene che il giudizio di assoluzione si riferisce, dunque, solamente i fatti del 27/09/2013, relativi peraltro, al solo vettore
Società_2 S.r.l. (fatture nn. 5383 e 5384 del connesso specchietto sopra riportato), per un totale di costi pari ad euro 14.523,00 a fronte dei costi complessivamente disconosciuti in sede di avviso pari a
222.850,00 euro.
Concludendo, osserva il Collegio, il giudizio di assoluzione si riferisce solamente ai fatti del
27/09/2013 con la conseguenza che non è integrato il presupposto di rimborso di cui all'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le censure sollevate dalla parte ricorrente sono destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa che si liquidano in euro
3.200,00 oltre accessori
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
MA UC, LA
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 SANZIONI 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 IRES-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 09/04/2024 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ortofrutticola Parma s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante Sig. Nominativo_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso, presentata in data 9 aprile 2024, relativa alle somme di cui l'Avviso di accertamento n.THB03BA02079/2019 in materia di IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta
2013.
Premette la parte che in data 3 ottobre 2019 veniva notificato alla ricorrente l'Avviso di accertamento n.THB03BA02079/2019, nel quale veniva effettuato un rilievo circa l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito, in quanto relativi a “costi da reato”, di cui all'art. 515 c.p. – frode nell'esercizio del commercio (norma violata: art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993 n. 537).
In particolare la ripresa a tassazione derivava dalla comunicazione di notizia di reato n. 307062 del 17.09.2018 della GdF la quale ha determinato una segnalazione ex art. 347 del c.p.p. alla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l, signor Nominativo_1, per la violazioni previste e punite dagli artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio) e 110 del c.p..
Successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, la ricorrente presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di accertamento con adesione e, pur non riconoscendo fondati i rilevi contenuti nell'avviso di accertamento, provvedeva integralmente al pagamento di quanto dovuto.
In data 6 aprile 2023, evidenzia la parte, veniva pronunciata dal Tribunale di Bologna, Prima
Sezione Penale, la sentenza n.81/23, relativa alla notizia di reato 6179/13, divenuta irrevocabile in data 28 maggio 2023, con cui, visto l'art.530 del c.p.p., i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, e visto l'art.66 del D. Lgs. 231/01 dichiarava l'insussistenza dell'illecito amministrativo ascritto alla società Ricorrente_1 s.r.l..
Quindi con l'istanza di rimborso presentata in data 9 aprile 2024 per complessivi euro
93.299,86, la parte, a seguito della alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.530 del c.p.p., chiedeva la restituzione delle somme versate in sede di accertamento con adesione per l'avviso n. THB03BA02079/2019.
In diritto la parte rileva la nullità del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso impugnata in violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537.
Nella fattispecie, osserva la ricorrente, è intervenuta assoluzione ai sensi dell'art.530 del c.p.p.,
a seguito di dibattimento penale, in relazione alla notizia di reato in base alla quale sono stati recuperati a tassazione i “costi da reato”; quindi risulta palese l'illegittimità del silenzio-rifiuto del rimborso richiesto.
Pertanto, afferma la ricorrente, nel caso la pretesa tributaria derivante dai costi da reato sia stata definita mediante accertamento con adesione, compete il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Per i motivi sopra esposti, la ricorrente chiede di dichiarare la nullità del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso relativa alle somme di cui all'Avviso di accertamento n.
THB03BA02079/2019 in materia di IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2013 e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme indebitamente pagate per la ripresa a tassazione dei costi da reato a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 del c.p.p., oltre alle somme versate a titolo di sanzioni e di interessi nonché agli interessi maturati dalla data dell'indebito pagamento fino alla data di effettivo rimborso, con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio.
In data 24/12/2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, la quale chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato nel merito per difetto del presupposto per il rimborso, e di condannare la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Premette l'Ufficio che l'istanza di rimborso presentata non integra il presupposto per la restituzione delle somme versate in sede di adesione con riferimento all'avviso n. THB03BA02079/2019, ai sensi dell'invocato dell'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
L'Ufficio evidenzia che in sede di avviso di accertamento alla ricorrente è stata contestata una condotta penalmente sanzionabile ex artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio) e 110 del C.P. in relazione a vari fatti, confluiti nella comunicazione di notizia di reato n. 307062 del 17.09.2018.
Le indagini avevano permesso di individuare una frode in commercio nel settore della produzione/lavorazione delle patate, relativamente ad alcune forniture falsamente dichiarate di origine italiana, ma risultate di provenienza francese.
In particolare, precisa l'Ufficio, trattasi di forniture di materia prima (patate di "origine Italia") acquistate dalla Società_1 S.r.l. e cedute alla Ricorrente_1 s.r.l., consegnate presso lo stabilimento di Località_1 della Ricorrente_1 S.r.l. dai vettori Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l..
Il vettore ha disconosciuto i documenti di trasporto origine Italia acquisiti presso la Ricorrente_1 S.r.l. esibendo unicamente lettere di vettura internazionale (C.M.R.) origine Francia e dichiarando di aver effettuato, per conto di Società_1 S.r.l. con destinazione lo stabilimento di Località_1 della Ricorrente_1 S.r.l., solo ed unicamente trasporti intracomunitari.
Inoltre, rileva l'Ufficio, la sentenza non si riferisce in nessun passaggio ai fatti relativi all'altro vettore, Società_3 S.r.l., né alle altre consegne effettuate, in altre date da Società_2 S.r.l. e individuate puntualmente in sede di avviso.
E' evidente, dunque, che non è integrato il presupposto di rimborso di cui all'invocato art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
Infine l'Ufficio rileva che la sentenza penale n. 81/2023 è stata allegata all'istanza di rimborso quale scansione digitale di copia analogica, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale.
In data 27/10/2025 la parte ricorrente deposita una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La parte deposita attestazione di conformità dei documenti (sentenza) già depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, letti gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Premette il Collegio che il Tribunale di Bologna ha depositato la sentenza n. 81/2023 relativa alla notizia da reato 6179/13, divenuta irrevocabile in data 28/05/2023.
La sentenza prodotta dalla parte ricorrente si limita a fare riferimento nel capo di imputazione relativo a Nominativo_1 ed Nominativo_2 e Nominativo_3 (CAPO 13) unicamente a “due autotreni provenienti dalla ditta “Società_1 srl” con un quantitativo di circa 24.000 kg di patate....”
In particolare la sentenza stabilisce che trattasi di “fatti commessi il 27 settembre 2013 in San Lazzaro di Savena (BO) presso la sede della ditta Ricorrente_1 s.r.l. destinataria finale della merce da immettere al consumo tramite le maggiori catene distributive del territorio nazionale.” In merito all'eccezione relativa alla nullità del silenzio rifiuto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537, la Corte ritiene infondato tale motivo.
L'articolo 14, comma 4-bis. della L. 24/12/1993 n. 537 testualmente recita: “Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.”
Quindi il presupposto per poter legittimamente chiedere il rimborso delle somme recuperate, quali “costi da reato”, è rappresentato da una sentenza resa in ambito penale ai sensi dell'art. 530 c.p.p, oppure degli artt. 425 o 529 del medesimo codice.
Nel caso de quo la Corte rileva che il ricorso non integra il presupposto per la restituzione delle somme versate in sede di adesione con riferimento all'avviso n. THB03BA02079/2019, ai sensi dell'invocato dell'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993, in quanto la sentenza n. 81/23, relativa alla notizia di reato 6179/13, pronunciata dal Tribunale di Bologna riguarda il capo di imputazione di un solo episodio specifico consumato il 27/09/2013 e non c'è prova che sia stata esercitata l'azione penale con riferimento a fatti precedenti e a precedenti consegne.
Pertanto la Corte, concordando con quanto affermato dall'Ufficio, ritiene che il giudizio di assoluzione si riferisce, dunque, solamente i fatti del 27/09/2013, relativi peraltro, al solo vettore
Società_2 S.r.l. (fatture nn. 5383 e 5384 del connesso specchietto sopra riportato), per un totale di costi pari ad euro 14.523,00 a fronte dei costi complessivamente disconosciuti in sede di avviso pari a
222.850,00 euro.
Concludendo, osserva il Collegio, il giudizio di assoluzione si riferisce solamente ai fatti del
27/09/2013 con la conseguenza che non è integrato il presupposto di rimborso di cui all'art. 14, co.
4-bis, della L. 537/1993.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le censure sollevate dalla parte ricorrente sono destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa che si liquidano in euro
3.200,00 oltre accessori