TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/08/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2332/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ROSSI DANIELA SAVINA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSSI DANIELA SAVINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/09/2020 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
546/2024 pubbl. il 12/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 06/09/2020, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 SPOLTORE, nell'anno 2020 atto numero 8 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22/07/2025:
A. Conferma dell'affidamento congiunto del minore, il quale continuerà ad avere collocazione abitativa abituale presso l'abitazione della madre;
B. Sul contributo economico, è confermato l'assegno di mantenimento per il minore della somma di € 350,00 mensili (assegno unico a parte), che sarà corrisposta entro il giorno primo di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
C. Le parti confermano di provvedere ciascuno a se stesso, essendo economicamente autosufficienti.
D. Le spese straordinarie (in particolare le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche) saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie, preventivamene concordate, verranno rimborsate nella detta misura al genitore che ne abbia anticipato il prezzo, dall'altro genitore, previa esibizione di regolare documento fiscale (fattura o ricevuta). In merito alla qualificazione delle spese come
“ordinarie”, “straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” o
“straordinarie obbligatorie”, e per tutto quanto concerne la loro regolamentazione, i signori e dichiarano di aderire, facendone proprio il contenuto, alle CP_1 T_ linee guida del Protocollo del Tribunale di Pescara.
E. L'assegno Unico Inps sarà condiviso al 50%. La parte che lo percepirà verserà all'altro la metà.
F. In merito al diritto di visita ordinario, il padre potrà vedere il figlio tutti i mercoledì dalle ore 18.30 alle 22. Il weekend di spettanza del padre decorrerà dal venerdì pomeriggio (ore 17.30 circa) fino al lunedì mattina. Sarà cura del padre accompagnare il figlio a scuola. Nei restanti weekend il minore starà con la madre, salvo la possibilità per il padre di vederlo anche il sabato o la domenica dalle 9.00 alle 18.00 previo congruo preavviso e disponibilità della Durante il CP_1 periodo estivo, da far coincidere con il periodo di chiusura degli istituti scolastici,
pagina 3 di 5 verrà seguito il calendario di cui sopra salvo comunicare entro il mese di maggio la settimana esclusiva che ciascun genitore potrà trascorrere esclusivamente con il minore durante il periodo feriale, con riserva di poter estendere i giorni reciprocamente, sia in vista della crescita del minore, sia della disponibilità richiesta dalle parti.
G. Qualora dovesse sopraggiungere un diverso impegno di ciascuna parte (quale l'occasione di un viaggio last minute, o un'occasione di vario genere), sarà premura degli stessi revisionare il periodo di visita e venirsi incontro, nonché permettere all'altro genitore di recuperare i giorni persi.
H. Il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, frazionando così il periodo: dalla mattina del 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per le altre festività del calendario,
Pasqua, Pasquetta e ricorrenze varie sarà adottato il criterio dell'alternanza; entrambi i genitori avranno facoltà di festeggiare i rispettivi compleanni con il figlio.
I. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi.
J. Le comunicazioni inerenti alla gestione del minore dovranno avvenire per il solo tramite dei genitori.
K. I coniugi sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio singolarmente con il minore.
L. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2332/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ROSSI DANIELA SAVINA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSSI DANIELA SAVINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/09/2020 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
546/2024 pubbl. il 12/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 06/09/2020, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 SPOLTORE, nell'anno 2020 atto numero 8 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22/07/2025:
A. Conferma dell'affidamento congiunto del minore, il quale continuerà ad avere collocazione abitativa abituale presso l'abitazione della madre;
B. Sul contributo economico, è confermato l'assegno di mantenimento per il minore della somma di € 350,00 mensili (assegno unico a parte), che sarà corrisposta entro il giorno primo di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
C. Le parti confermano di provvedere ciascuno a se stesso, essendo economicamente autosufficienti.
D. Le spese straordinarie (in particolare le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche) saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie, preventivamene concordate, verranno rimborsate nella detta misura al genitore che ne abbia anticipato il prezzo, dall'altro genitore, previa esibizione di regolare documento fiscale (fattura o ricevuta). In merito alla qualificazione delle spese come
“ordinarie”, “straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” o
“straordinarie obbligatorie”, e per tutto quanto concerne la loro regolamentazione, i signori e dichiarano di aderire, facendone proprio il contenuto, alle CP_1 T_ linee guida del Protocollo del Tribunale di Pescara.
E. L'assegno Unico Inps sarà condiviso al 50%. La parte che lo percepirà verserà all'altro la metà.
F. In merito al diritto di visita ordinario, il padre potrà vedere il figlio tutti i mercoledì dalle ore 18.30 alle 22. Il weekend di spettanza del padre decorrerà dal venerdì pomeriggio (ore 17.30 circa) fino al lunedì mattina. Sarà cura del padre accompagnare il figlio a scuola. Nei restanti weekend il minore starà con la madre, salvo la possibilità per il padre di vederlo anche il sabato o la domenica dalle 9.00 alle 18.00 previo congruo preavviso e disponibilità della Durante il CP_1 periodo estivo, da far coincidere con il periodo di chiusura degli istituti scolastici,
pagina 3 di 5 verrà seguito il calendario di cui sopra salvo comunicare entro il mese di maggio la settimana esclusiva che ciascun genitore potrà trascorrere esclusivamente con il minore durante il periodo feriale, con riserva di poter estendere i giorni reciprocamente, sia in vista della crescita del minore, sia della disponibilità richiesta dalle parti.
G. Qualora dovesse sopraggiungere un diverso impegno di ciascuna parte (quale l'occasione di un viaggio last minute, o un'occasione di vario genere), sarà premura degli stessi revisionare il periodo di visita e venirsi incontro, nonché permettere all'altro genitore di recuperare i giorni persi.
H. Il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, frazionando così il periodo: dalla mattina del 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per le altre festività del calendario,
Pasqua, Pasquetta e ricorrenze varie sarà adottato il criterio dell'alternanza; entrambi i genitori avranno facoltà di festeggiare i rispettivi compleanni con il figlio.
I. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi.
J. Le comunicazioni inerenti alla gestione del minore dovranno avvenire per il solo tramite dei genitori.
K. I coniugi sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio singolarmente con il minore.
L. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5