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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PUBB LI CA IT ALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente rel.
dott. ssa Elvira Palma Consigliere
dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n.790/2024RG cui è riunita la n.
800/2024RG T R A in persona del Direttore Generale Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to Giovanna Albanese;
-Appellante e Appellata-
E
(16.06.1969 – Acquaviva delle Fonti - BA), Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
-Appellato e Appellante -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinnanzi al Tribunale di Bari in funzione giudice del lavoro in data 3 maggio 2023 dipendente della s.r.l. Controparte_1 Parte
(di seguito, dall' 1.11.1993 con qualifica di “operatore Parte_1 di esercizio par.183” chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità fuori nastro, indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità turno di cui all'art. 5 dell' CP_2
21.05.1981, indennità interruzione turno, diarie ridotte, trasferta esclusa l'indennità di pernotto, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità di manovra, indennità semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta, Parte maggiorazione lavoro notturno, con la conseguente condanna di al pagamento delle dovute differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo. Si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 1193/2024 del 21.03.2024 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «1. accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e, per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti tit oli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico, avvenuta il 26.04.2023 e nel limite temporale del giorno 30.06.2022 in quanto l'accordo nazionale del 10.05.2022 ha previso con effetti a partire dal 1.07.2022 una disciplina specifica;
2.condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari». Parte 2.1. Avverso detta sentenza ha proposto appello tramite ricorso depositato il 17 settembre 2024 (iscritto al n. 790/2024RG R.G.) affidando il gravame a quattro motivi di doglianza, di seguito indicati e valutati.
2.2. Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto autonomo appello CP_1 mediante ricorso depositato in data 20.09.2024 (iscritto al n. 800/2024 R.G.),
[...] solo in punto di decorrenza della prescrizione.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 21gennaio 2025 le impugnazioni sono state riunite a norma dell'art. 335 c.p.c. e, all'esito della discussione orale dei procuratori presenti, decise come da dispositivo letto in udienza e in calce trascritto.
3. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente l'appello proposto da Parte
che attinge, con quattro motivi di doglianza, la statuizione gravata nella parte in cui riconosce quasi integralmente la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal lavoratore e, solo all'esito, va esaminato l'unico motivo di appello, da quest'ultimo proposto, che investe la statuizione nella parte in cui ha accolto l'eccezione di Parte prescrizione estintiva del credito sollevata da limitando temporalmente la pretesa economica. Parte 3.1. Con il primo motivo di gravame, denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del D. Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno. Aggiunge che la legislazione italiana, anche costituzionale (art.36 cost.) è estremamente garantista sancendo l'irrinunciabilità del diritto alle ferie sicchè nel nostro ordinamento non vi è il rischio che il lavoratore possa rinunciare alle ferie, non essendo sua facoltà
pag. 2/16 decidere liberamente se fruirne o meno mentre l'art. 18 bis comma 3 del d.lgs. 66/2003 sanziona espressamente il datore di lavoro che non pone il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie. 3.2. Con il secondo motivo di appello la società lamenta l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva che prevede che durante i periodi di ferie spetti al lavoratore la retribuzione normale, così come definita dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Evidenzia che la società ha sempre applicato le disposizioni contrattuali in vigore calcolando la retribuzione feriale dei propri dipendenti sulla base della retribuzione normale, come definita dai contratti collettivi e che la messa in discussione della validità delle previsioni contrattuali comporterebbe un ingiustificato sovvertimento dei principi di autonomia sindacale e di libertà negoziale. In particolare, le sostengono che il sistema italiano, avuto riguardo all'art. 36 Pt_1 Cost., all'art. 2109 c.c. e al D. Lgs. n. 66/2003, è addirittura più garantista della normativa europea.
Aggiunge che le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di Controparte_3 ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili. Adduce che la normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale assicura ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe ravvisabile.
Ribadisce che sarebbero da computare, ai fini della retribuzione per il periodo feriale, tutte quelle indennità afferenti in modo specifico ed indissolubile alla qualità delle mansioni svolte dal lavoratore e che ne caratterizzano la professionalità, e non anche quelle corrisposte semplicemente in conseguenza di modalità accidentali di prestazione dell'attività lavorativa. 3.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha riconosciuto l'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elencate in ricorso ad eccezione dell'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno ed ha affermato che le indennità di trasferta e diaria, contemplate dal
CCNL del 23.07.1976, debbano costituire base per il calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale, sostenendo non costituire affatto tali indennità degli elementi propri della retribuzione, avendo piuttosto natura di rimborso spese forfettizzato per i maggiori oneri che il lavoratore si trova a sopportare allorché svolga attività lavorativa al di fuori del Comune di residenza o dell'unità produttiva di assegnazione.
Lamenta che il primo giudice sia altresì incorso in errore di fatto, giacché dalle buste paga prodotte non è possibile evincere che si tratti di emolumenti percepiti con netta continuità e in modo non occasionale, e che la natura di rimborso spese, infine, trova la sua ragione anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come pag. 3/16 modificato dal D. Lgs n. 314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48, per come pure riportato in busta paga. Parte Passando, poi, in rassegna le diverse indennità, la evidenzia che:
a) l'indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, viene corrisposta nell'ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
è assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario, costituisce pacificamente componente variabile ed occasionale della retribuzione;
b) l'indennità giornaliera di presenza- di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981- e l'ulteriore indennità di presenza di cui l'erogazione è prevista “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che “tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”;
c) l'indennità di presenza bis è già stata erogata in favore del lavoratore anche nella retribuzione del periodo feriale;
d) l'indennità di turni avvicendati, disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento strettamente e indissolubilmente correlato alla effettiva prestazione di lavoro e, dunque, alla presenza in servizio, per altro verso, si tratta di compenso in alcun modo rapportato alle capacità professionali del lavoratore, bensì esclusivamente alle modalità di effettivo espletamento della prestazione, legata ad eventuali “turni spezzati” di talché la pretesa che tale indennità debba contribuire alla base di calcolo per la retribuzione durante il periodo feriale è destituita di ogni fondamento;
e) l'indennità per sabato lavorato, prevista dall'Accordo del 01.08.1997, attiene alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale e la sua erogazione è limitata alla sola prestazione lavorativa effettivamente prestata, pertanto è pacificamente esclusa dal computo della retribuzione feriale;
f) l'indennità di chiamata, istituita con Accordo del 01.08.1997 e modificata dall'Accordo del 14.02.2003, viene corrisposta quanto, per impreviste esigenze di lavoro, il dipendente è chiamato in servizio in orari diversi dal suo ordinario turno di lavoro;
anche questa non costituisce una indennità fissa trattandosi di compenso corrisposto solo in via eventuale ed eccezionale, infatti tale emolumento non è mai stato computato nella retribuzione mensile perché non dovuto;
g) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
h) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo e conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
i) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente pag. 4/16 collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita “trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
j) l'indennità di zona tachigrafica è corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso i depositi di Potenza e Bari Scalo e non spetta al ricorrente;
k) l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, ex Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” sono state regolarmente erogate durante i periodi feriali;
l) l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
m) l'indennità di manovra e di spinta, previste dall'Accordo Nazionale dell'11.12.1094 sono dovute solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
n) l'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1985 costituisce un “premio di produzione” legato alle percorrenze in servizio sui treni, al pari dell'indennità di zona tachigrafica, atteso che l'art. 2 paragrafo 10 del CCNL 27.11.2000 la assimila in tutto e per tutto ad un premio di risultato e, come tale,
“estranea alle voci componenti la retribuzione ordinaria”;
o) le indennità di maggiorazioni per supero limite condotta, previste dall' CP_4 del 01.08.1997, sono dovute solo in presenza dei presupposti previsti dall'accordo aziendale. Parte Le indennità tutte innanzi indicate, conclude nel rilievo censorio, non costituiscono
“indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore.
Infine la società appellante denunciando un errore di fatto commesso dal Tribunale nell'esame delle buste paga versate in atti, evidenziando che talune indennità, quali la indennità di presenza bis, l'indennità incentivante e incentivante aggiuntiva, risultavano già corrisposte al lavoratore, mentre altre, quali l'indennità di manovra, l'indennità di semaforizzazione, sabato lavorato, l'indennità di chiamata, l'indennità di turno, risultavano come mai percepite dal lavoratore, mentre l'indennità di trasferta ed molte altre, seppure corrisposte in maniera in qualche modo ricorrente, risultavano assolutamente variabili, con conseguente carenza dei requisiti di continuità, costanza e uniformità.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo denuncia la violazione dell'art.1346 c.c. evidenziando come la sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive cosiddette pag. 5/16 variabili, da calcolarsi sulla base di una media mensile ricavabile dai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, contrasti apertamente con il principio di ordine generale in materia di obbligazioni contrattuali stabilito dall'articolo 1346 del codice civile, secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile. Rimarca che il datore di lavoro ha infatti l'esigenza di conoscere a priori il contenuto della propria prestazione, pena l'impossibilità di imputargli un eventuale inadempimento. Conseguentemente, la retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie deve essere determinata in modo preventivo, ancorandola a parametri ben definiti e certi, così da non subire alterazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4. I motivi di appello – esaminabili congiuntamente perché connessi tra loro – sono solo in parte fondati per le ragioni che seguono. 4.1. lamenta, in sintesi, l'errata applicazione ovvero la Parte_1 violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e delle disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie. Denuncia, a tale ultimo riguardo, l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva. In particolare, rileva che l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consente al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili che in quanto tale risponde ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione osservando che la differenza tra la retribuzione percepita durante i periodi lavorativi e quella dei periodi di ferie è pressoché sovrapponibile.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori, secondo la società appellante, una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile. Osserva altresì, passando in rassegna la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, che le indennità riconosciute dal Tribunale (espunte quelle non pertinenti alla qualifica o alle mansioni in concreto svolte dal e perciò solo non dovute perché mai CP_1 percepite) non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio. Innanzitutto, va ribadito che, come ben chiarito da Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a pag. 6/16 dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa” e tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al
pag. 7/16 suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C-
155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n.539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 Persona_3
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti
29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare,
pag. 8/16 in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza)
– non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, a poco rileva la circostanza che gli istanti non abbiano formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso i lavoratori, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. Chiarisce Cass. n.18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n.35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.4. Ora, chiarito quanto sopra, deve rilevarsi che il fatto che l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
pag. 9/16 Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
4.5. Stesso discorso va fatto in relazione alle altre indennità oggetto di gravame quali: la indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21.5.1981 e all'accordo aziendale del 5.10.88, e l'ulteriore indennità di presenza trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante. L'indennità fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali. Quanto alla indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, essa è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Per quanto attiene alla indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
L'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004). Infine, le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di pag. 10/16 mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale.
Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge in maniera evidente che i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” identificabile nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Altre indennità, pure riconosciute dal Tribunale nella statuizione gravata (e cioè, indennità di presenza bis, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità turno di cui all'art.5 dell'A.N. 21.05.1981, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante e indennità incentivante aggiuntiva, indennità manovra, indennità semaforizzazione), non spettano in favore del lavoratore perché risultano essere o del tutto estranee al profilo professionale del DI (operatore di esercizio di cui al parametro 183), o comunque non risultano riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, oppure risultano già erogate in favore dello stesso anche nella retribuzione del periodo feriale. Trattasi, peraltro, di deduzione, ad onta di quanto sostenuto dall'appellato, tempestivamente evidenziata dalla società sin in primo grado, rimasta incontestata da parte del lavoratore che anche in questo giudizio d'appello nulla ha opposto con specifico riferimento a tali rilievi. Ne consegue che l'appello risulta fondato in parte qua, non potendosi riconoscere al una retribuzione feriale che tenga conto di voci indennitarie mai corrisposte, CP_1 fondandosi la pretesa, come detto, sulla retribuzione ordinaria maturata dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
5. Va, tuttavia, verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità ritenute spettanti perché già corrisposte al lavoratore, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
È al riguardo opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto pag. 11/16 sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) che ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
6. Anche il motivo afferente la violazione dell'art. 1346 c.c. è infondato.
Le spettanze del lavoratore, infatti, sono agevolmente determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale quello dell'anno pag. 12/16 precedente come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. 7. Quanto all'appello proposto da (proc. n.800/2024 R.G.), il lavoratore censura CP_1 la sentenza impugnata laddove ha statuito che le differenze retributive dovevano essere riconosciute nel limite dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico avvenuta il 26.04.2023.
Secondo il lavoratore, le differenze sono in realtà dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art. 18 stat. lav. Il rilievo è fondato e merita accoglimento. È noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del
2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n.
36197 del 2023).
La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione può essere assimilata a quella Parte propria del settore privato sebbene sia ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
Per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente pag. 13/16 stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità Parte del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. Non sposta i termini della questione il richiamo – contenuto nella memoria difensiva Parte depositata da in data 20.09.2024 (v. pag. 6 e ss.) – alla disciplina speciale in tema di sanzioni disciplinari a carico degli autoferrotranvieri dettata dal r.d. n. 148 del 1931 ed alla pronuncia della Corte di cassazione n. 15355 del 2023. Quest'ultima si riferisce ad una fattispecie in cui, all'esito di un procedimento disciplinare, nei confronti di un autoferrotranviere era stata applicata la sanzione della destituzione, irrogata però dal legale rappresentante della società e non già dal consiglio di disciplina, non costituito perché l'organo amministrativo preposto non aveva nominato i propri rappresentati reputando abrogata la relativa disciplina. In tale occasione la Suprema Corte, oltre a ribadire il principio per cui è ancora vigente la disciplina speciale del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, ha ritenuto –in estrema sintesi – che la sanzione inflitta da organo non legittimato implicasse l'adozione non già della tutela obbligatoria di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970 (come invece affermato dalla Corte territoriale), bensì quella reintegratoria piena di cui al comma 1 dell'art. 18 cit., trattandosi non di mera violazione procedurale ma di causa di nullità della misura per contrarietà a norma imperativa (cfr. nello stesso senso anche Cass. n. 6555 del 2023, sempre relativa ad una fattispecie in cui la sanzione espulsiva era stata adottata dal datore nonostante la richiesta della lavoratrice di intervento del consiglio di disciplina).
È di assoluta evidenza, dunque, come anche dalla richiamata giurisprudenza si tragga conferma del fatto che, anche in materia di licenziamento degli autoferrotranvieri, opera il meccanismo di graduazione delle tutele di cui all'art. 18 stat. lav., come riformato nel 2012. L'individuazione della tutela reintegratoria piena in luogo di quella meramente pag. 14/16 obbligatoria postula, difatti, la ritenuta applicazione dell'art. 18 cit. anche in caso di recesso nell'ambito di tale peculiare rapporto di lavoro.
Pertanto, la specialità della disciplina del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri non scalfisce la ratio di fondo sulla quale poggia la linea interpretativa avallata da Cass. n. 26246 del 2022, e cioè – sia detto, pure qui, in modo sintetico – che la tutela reintegratoria ha carattere recessivo rispetto a quella indennitaria e che la scelta di quale tutela debba essere applicata al caso concreto può essere effettuata dal giudice solamente ex post. Parte 8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da deve essere accolto nei soli limiti in precedenza indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto del DI all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie di tutte le indennità indicate nel ricorso di primo grado, ad esclusione, oltre che della “indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della
“indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato”, della
“indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”. L'appello proposto dal , invece, va accolto con la conseguente condanna della CP_1 Parte al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18 luglio 2007 e da quantificarsi in separato giudizio.
Resta assorbita ogni altra questione. Parte 9. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata- sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e, dunque, in applicazione del principio della causalità della lite.
Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per disporne la Parte compensazione nella misura di 2/3, con condanna di al pagamento della residua parte delle spese, liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con ricorso del 17.09.2024, nonché sull'appello proposto da CP_1 con ricorso depositato il 20.09.2024, successivamente riuniti, avverso la
[...] sentenza n. 1193/2024 resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21 marzo 2024 così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità indicate Controparte_1 nel ricorso introduttivo della lite datato 3 maggio 2023 (con esclusione, oltre che della
“indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della pag. 15/16 “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato, della “indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della
“indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18 luglio 2007, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del e con distrazione in favore degli avv. ti CP_1
Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, dichiaratisi antistatari, di un terzo delle spese di lite del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3. Così deciso in Bari, il 21 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente rel.
dott. ssa Elvira Palma Consigliere
dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n.790/2024RG cui è riunita la n.
800/2024RG T R A in persona del Direttore Generale Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to Giovanna Albanese;
-Appellante e Appellata-
E
(16.06.1969 – Acquaviva delle Fonti - BA), Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
-Appellato e Appellante -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinnanzi al Tribunale di Bari in funzione giudice del lavoro in data 3 maggio 2023 dipendente della s.r.l. Controparte_1 Parte
(di seguito, dall' 1.11.1993 con qualifica di “operatore Parte_1 di esercizio par.183” chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità fuori nastro, indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità turno di cui all'art. 5 dell' CP_2
21.05.1981, indennità interruzione turno, diarie ridotte, trasferta esclusa l'indennità di pernotto, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità di manovra, indennità semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta, Parte maggiorazione lavoro notturno, con la conseguente condanna di al pagamento delle dovute differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo. Si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 1193/2024 del 21.03.2024 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «1. accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e, per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti tit oli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico, avvenuta il 26.04.2023 e nel limite temporale del giorno 30.06.2022 in quanto l'accordo nazionale del 10.05.2022 ha previso con effetti a partire dal 1.07.2022 una disciplina specifica;
2.condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari». Parte 2.1. Avverso detta sentenza ha proposto appello tramite ricorso depositato il 17 settembre 2024 (iscritto al n. 790/2024RG R.G.) affidando il gravame a quattro motivi di doglianza, di seguito indicati e valutati.
2.2. Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto autonomo appello CP_1 mediante ricorso depositato in data 20.09.2024 (iscritto al n. 800/2024 R.G.),
[...] solo in punto di decorrenza della prescrizione.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 21gennaio 2025 le impugnazioni sono state riunite a norma dell'art. 335 c.p.c. e, all'esito della discussione orale dei procuratori presenti, decise come da dispositivo letto in udienza e in calce trascritto.
3. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente l'appello proposto da Parte
che attinge, con quattro motivi di doglianza, la statuizione gravata nella parte in cui riconosce quasi integralmente la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal lavoratore e, solo all'esito, va esaminato l'unico motivo di appello, da quest'ultimo proposto, che investe la statuizione nella parte in cui ha accolto l'eccezione di Parte prescrizione estintiva del credito sollevata da limitando temporalmente la pretesa economica. Parte 3.1. Con il primo motivo di gravame, denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del D. Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno. Aggiunge che la legislazione italiana, anche costituzionale (art.36 cost.) è estremamente garantista sancendo l'irrinunciabilità del diritto alle ferie sicchè nel nostro ordinamento non vi è il rischio che il lavoratore possa rinunciare alle ferie, non essendo sua facoltà
pag. 2/16 decidere liberamente se fruirne o meno mentre l'art. 18 bis comma 3 del d.lgs. 66/2003 sanziona espressamente il datore di lavoro che non pone il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie. 3.2. Con il secondo motivo di appello la società lamenta l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva che prevede che durante i periodi di ferie spetti al lavoratore la retribuzione normale, così come definita dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Evidenzia che la società ha sempre applicato le disposizioni contrattuali in vigore calcolando la retribuzione feriale dei propri dipendenti sulla base della retribuzione normale, come definita dai contratti collettivi e che la messa in discussione della validità delle previsioni contrattuali comporterebbe un ingiustificato sovvertimento dei principi di autonomia sindacale e di libertà negoziale. In particolare, le sostengono che il sistema italiano, avuto riguardo all'art. 36 Pt_1 Cost., all'art. 2109 c.c. e al D. Lgs. n. 66/2003, è addirittura più garantista della normativa europea.
Aggiunge che le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di Controparte_3 ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili. Adduce che la normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale assicura ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe ravvisabile.
Ribadisce che sarebbero da computare, ai fini della retribuzione per il periodo feriale, tutte quelle indennità afferenti in modo specifico ed indissolubile alla qualità delle mansioni svolte dal lavoratore e che ne caratterizzano la professionalità, e non anche quelle corrisposte semplicemente in conseguenza di modalità accidentali di prestazione dell'attività lavorativa. 3.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha riconosciuto l'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elencate in ricorso ad eccezione dell'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno ed ha affermato che le indennità di trasferta e diaria, contemplate dal
CCNL del 23.07.1976, debbano costituire base per il calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale, sostenendo non costituire affatto tali indennità degli elementi propri della retribuzione, avendo piuttosto natura di rimborso spese forfettizzato per i maggiori oneri che il lavoratore si trova a sopportare allorché svolga attività lavorativa al di fuori del Comune di residenza o dell'unità produttiva di assegnazione.
Lamenta che il primo giudice sia altresì incorso in errore di fatto, giacché dalle buste paga prodotte non è possibile evincere che si tratti di emolumenti percepiti con netta continuità e in modo non occasionale, e che la natura di rimborso spese, infine, trova la sua ragione anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come pag. 3/16 modificato dal D. Lgs n. 314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48, per come pure riportato in busta paga. Parte Passando, poi, in rassegna le diverse indennità, la evidenzia che:
a) l'indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, viene corrisposta nell'ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
è assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario, costituisce pacificamente componente variabile ed occasionale della retribuzione;
b) l'indennità giornaliera di presenza- di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981- e l'ulteriore indennità di presenza di cui l'erogazione è prevista “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che “tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”;
c) l'indennità di presenza bis è già stata erogata in favore del lavoratore anche nella retribuzione del periodo feriale;
d) l'indennità di turni avvicendati, disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento strettamente e indissolubilmente correlato alla effettiva prestazione di lavoro e, dunque, alla presenza in servizio, per altro verso, si tratta di compenso in alcun modo rapportato alle capacità professionali del lavoratore, bensì esclusivamente alle modalità di effettivo espletamento della prestazione, legata ad eventuali “turni spezzati” di talché la pretesa che tale indennità debba contribuire alla base di calcolo per la retribuzione durante il periodo feriale è destituita di ogni fondamento;
e) l'indennità per sabato lavorato, prevista dall'Accordo del 01.08.1997, attiene alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale e la sua erogazione è limitata alla sola prestazione lavorativa effettivamente prestata, pertanto è pacificamente esclusa dal computo della retribuzione feriale;
f) l'indennità di chiamata, istituita con Accordo del 01.08.1997 e modificata dall'Accordo del 14.02.2003, viene corrisposta quanto, per impreviste esigenze di lavoro, il dipendente è chiamato in servizio in orari diversi dal suo ordinario turno di lavoro;
anche questa non costituisce una indennità fissa trattandosi di compenso corrisposto solo in via eventuale ed eccezionale, infatti tale emolumento non è mai stato computato nella retribuzione mensile perché non dovuto;
g) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
h) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo e conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
i) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente pag. 4/16 collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita “trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
j) l'indennità di zona tachigrafica è corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso i depositi di Potenza e Bari Scalo e non spetta al ricorrente;
k) l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, ex Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” sono state regolarmente erogate durante i periodi feriali;
l) l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
m) l'indennità di manovra e di spinta, previste dall'Accordo Nazionale dell'11.12.1094 sono dovute solo nell'ipotesi di effettiva presenza in servizio;
n) l'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1985 costituisce un “premio di produzione” legato alle percorrenze in servizio sui treni, al pari dell'indennità di zona tachigrafica, atteso che l'art. 2 paragrafo 10 del CCNL 27.11.2000 la assimila in tutto e per tutto ad un premio di risultato e, come tale,
“estranea alle voci componenti la retribuzione ordinaria”;
o) le indennità di maggiorazioni per supero limite condotta, previste dall' CP_4 del 01.08.1997, sono dovute solo in presenza dei presupposti previsti dall'accordo aziendale. Parte Le indennità tutte innanzi indicate, conclude nel rilievo censorio, non costituiscono
“indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore.
Infine la società appellante denunciando un errore di fatto commesso dal Tribunale nell'esame delle buste paga versate in atti, evidenziando che talune indennità, quali la indennità di presenza bis, l'indennità incentivante e incentivante aggiuntiva, risultavano già corrisposte al lavoratore, mentre altre, quali l'indennità di manovra, l'indennità di semaforizzazione, sabato lavorato, l'indennità di chiamata, l'indennità di turno, risultavano come mai percepite dal lavoratore, mentre l'indennità di trasferta ed molte altre, seppure corrisposte in maniera in qualche modo ricorrente, risultavano assolutamente variabili, con conseguente carenza dei requisiti di continuità, costanza e uniformità.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo denuncia la violazione dell'art.1346 c.c. evidenziando come la sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive cosiddette pag. 5/16 variabili, da calcolarsi sulla base di una media mensile ricavabile dai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, contrasti apertamente con il principio di ordine generale in materia di obbligazioni contrattuali stabilito dall'articolo 1346 del codice civile, secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile. Rimarca che il datore di lavoro ha infatti l'esigenza di conoscere a priori il contenuto della propria prestazione, pena l'impossibilità di imputargli un eventuale inadempimento. Conseguentemente, la retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie deve essere determinata in modo preventivo, ancorandola a parametri ben definiti e certi, così da non subire alterazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4. I motivi di appello – esaminabili congiuntamente perché connessi tra loro – sono solo in parte fondati per le ragioni che seguono. 4.1. lamenta, in sintesi, l'errata applicazione ovvero la Parte_1 violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e delle disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie. Denuncia, a tale ultimo riguardo, l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva. In particolare, rileva che l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consente al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili che in quanto tale risponde ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione osservando che la differenza tra la retribuzione percepita durante i periodi lavorativi e quella dei periodi di ferie è pressoché sovrapponibile.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori, secondo la società appellante, una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile. Osserva altresì, passando in rassegna la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, che le indennità riconosciute dal Tribunale (espunte quelle non pertinenti alla qualifica o alle mansioni in concreto svolte dal e perciò solo non dovute perché mai CP_1 percepite) non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio. Innanzitutto, va ribadito che, come ben chiarito da Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a pag. 6/16 dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa” e tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al
pag. 7/16 suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C-
155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n.539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 Persona_3
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti
29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare,
pag. 8/16 in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza)
– non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, a poco rileva la circostanza che gli istanti non abbiano formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso i lavoratori, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. Chiarisce Cass. n.18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n.35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.4. Ora, chiarito quanto sopra, deve rilevarsi che il fatto che l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
pag. 9/16 Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
4.5. Stesso discorso va fatto in relazione alle altre indennità oggetto di gravame quali: la indennità giornaliera di presenza di cui all'Accordo Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21.5.1981 e all'accordo aziendale del 5.10.88, e l'ulteriore indennità di presenza trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante. L'indennità fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali. Quanto alla indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, essa è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Per quanto attiene alla indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
L'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004). Infine, le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di pag. 10/16 mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale.
Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge in maniera evidente che i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” identificabile nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Altre indennità, pure riconosciute dal Tribunale nella statuizione gravata (e cioè, indennità di presenza bis, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità turno di cui all'art.5 dell'A.N. 21.05.1981, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante e indennità incentivante aggiuntiva, indennità manovra, indennità semaforizzazione), non spettano in favore del lavoratore perché risultano essere o del tutto estranee al profilo professionale del DI (operatore di esercizio di cui al parametro 183), o comunque non risultano riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, oppure risultano già erogate in favore dello stesso anche nella retribuzione del periodo feriale. Trattasi, peraltro, di deduzione, ad onta di quanto sostenuto dall'appellato, tempestivamente evidenziata dalla società sin in primo grado, rimasta incontestata da parte del lavoratore che anche in questo giudizio d'appello nulla ha opposto con specifico riferimento a tali rilievi. Ne consegue che l'appello risulta fondato in parte qua, non potendosi riconoscere al una retribuzione feriale che tenga conto di voci indennitarie mai corrisposte, CP_1 fondandosi la pretesa, come detto, sulla retribuzione ordinaria maturata dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
5. Va, tuttavia, verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità ritenute spettanti perché già corrisposte al lavoratore, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
È al riguardo opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto pag. 11/16 sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) che ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
6. Anche il motivo afferente la violazione dell'art. 1346 c.c. è infondato.
Le spettanze del lavoratore, infatti, sono agevolmente determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale quello dell'anno pag. 12/16 precedente come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. 7. Quanto all'appello proposto da (proc. n.800/2024 R.G.), il lavoratore censura CP_1 la sentenza impugnata laddove ha statuito che le differenze retributive dovevano essere riconosciute nel limite dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico avvenuta il 26.04.2023.
Secondo il lavoratore, le differenze sono in realtà dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art. 18 stat. lav. Il rilievo è fondato e merita accoglimento. È noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del
2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n.
36197 del 2023).
La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione può essere assimilata a quella Parte propria del settore privato sebbene sia ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
Per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente pag. 13/16 stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità Parte del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. Non sposta i termini della questione il richiamo – contenuto nella memoria difensiva Parte depositata da in data 20.09.2024 (v. pag. 6 e ss.) – alla disciplina speciale in tema di sanzioni disciplinari a carico degli autoferrotranvieri dettata dal r.d. n. 148 del 1931 ed alla pronuncia della Corte di cassazione n. 15355 del 2023. Quest'ultima si riferisce ad una fattispecie in cui, all'esito di un procedimento disciplinare, nei confronti di un autoferrotranviere era stata applicata la sanzione della destituzione, irrogata però dal legale rappresentante della società e non già dal consiglio di disciplina, non costituito perché l'organo amministrativo preposto non aveva nominato i propri rappresentati reputando abrogata la relativa disciplina. In tale occasione la Suprema Corte, oltre a ribadire il principio per cui è ancora vigente la disciplina speciale del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, ha ritenuto –in estrema sintesi – che la sanzione inflitta da organo non legittimato implicasse l'adozione non già della tutela obbligatoria di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970 (come invece affermato dalla Corte territoriale), bensì quella reintegratoria piena di cui al comma 1 dell'art. 18 cit., trattandosi non di mera violazione procedurale ma di causa di nullità della misura per contrarietà a norma imperativa (cfr. nello stesso senso anche Cass. n. 6555 del 2023, sempre relativa ad una fattispecie in cui la sanzione espulsiva era stata adottata dal datore nonostante la richiesta della lavoratrice di intervento del consiglio di disciplina).
È di assoluta evidenza, dunque, come anche dalla richiamata giurisprudenza si tragga conferma del fatto che, anche in materia di licenziamento degli autoferrotranvieri, opera il meccanismo di graduazione delle tutele di cui all'art. 18 stat. lav., come riformato nel 2012. L'individuazione della tutela reintegratoria piena in luogo di quella meramente pag. 14/16 obbligatoria postula, difatti, la ritenuta applicazione dell'art. 18 cit. anche in caso di recesso nell'ambito di tale peculiare rapporto di lavoro.
Pertanto, la specialità della disciplina del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri non scalfisce la ratio di fondo sulla quale poggia la linea interpretativa avallata da Cass. n. 26246 del 2022, e cioè – sia detto, pure qui, in modo sintetico – che la tutela reintegratoria ha carattere recessivo rispetto a quella indennitaria e che la scelta di quale tutela debba essere applicata al caso concreto può essere effettuata dal giudice solamente ex post. Parte 8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da deve essere accolto nei soli limiti in precedenza indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto del DI all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie di tutte le indennità indicate nel ricorso di primo grado, ad esclusione, oltre che della “indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della “indennità incentivante”, della
“indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato”, della
“indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della “indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”. L'appello proposto dal , invece, va accolto con la conseguente condanna della CP_1 Parte al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18 luglio 2007 e da quantificarsi in separato giudizio.
Resta assorbita ogni altra questione. Parte 9. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata- sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e, dunque, in applicazione del principio della causalità della lite.
Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per disporne la Parte compensazione nella misura di 2/3, con condanna di al pagamento della residua parte delle spese, liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con ricorso del 17.09.2024, nonché sull'appello proposto da CP_1 con ricorso depositato il 20.09.2024, successivamente riuniti, avverso la
[...] sentenza n. 1193/2024 resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21 marzo 2024 così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità indicate Controparte_1 nel ricorso introduttivo della lite datato 3 maggio 2023 (con esclusione, oltre che della
“indennità maggiorazione lavoro notturno” e “indennità lavoro straordinario” come statuito nella sentenza di primo grado, anche della “indennità di presenza bis”, della pag. 15/16 “indennità incentivante”, della “indennità incentivante aggiuntiva”, della “indennità per sabato lavorato, della “indennità di chiamata”, della “indennità di turno”, della
“indennità zona tachigrafica”, della “indennità di manovra” e della “indennità di semaforizzazione”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18 luglio 2007, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del e con distrazione in favore degli avv. ti CP_1
Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, dichiaratisi antistatari, di un terzo delle spese di lite del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per i restanti 2/3. Così deciso in Bari, il 21 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
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