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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15797 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 9439 /2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS AL
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.11.2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9439/2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 06/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv LUCIDI Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via delle Fratte di Trastevere
44A in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv TROVATO CP_1 C.F._2
CE e dall' AVV ALESSANDRO DELLA VALLE ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica indicati in comparsa , in virtù di procura agli atti
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato via pec in data 19.02.2025, , Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 30 gennaio 2025, da
[...]
“in proprio e ove occorra nella qualità di unica erede del coniuge Avv. RO NI”, con CP_1
cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 50.135,5 a titolo di spese giudiziali e accessori, in forza dei seguenti titoli esecutivi notificati contestualmente
1. Sentenza n. 19806/2011 del Tribunale di Roma del 7-12/10/2011
2. Sentenza n. 4492/2018 della Corte di Appello di Roma del 19/6-3/7/2018
3. Ordinanza resa il 27/3 – 4/4/2024 della Corte Suprema di Cassazione nel ricorso inter partes n. 5682/2019
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto,
chiedendo, altresì, la condanna ex art 96 cpc comma 1 e 2 , per i seguenti motivi :
1) Inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente per avere il de cuius NI RO e la moglie già in precedenza azionato i titoli Persona_1
esecutivi con una procedura esecutiva presso terzi RGE 24973/2012
2) Inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo intimato per aver incassato - già in precedenza ed in conseguenza del pignoramento presso terzi - la somma di € 29.307,33
Si costituiva per “dichiarare in VIA PRELIMINARE di voler RINUNCIARE CP_1
al precetto notificato il 30.01.2025…. e, comunque, per contestare, ai fini della soccombenza virtuale, l'avversa pretesa almeno parzialmente per i motivi di cui alla comparsa , con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art 96 Primo comma cpc .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti,
all'udienza del 03.07.2025, considerata la rinuncia al precetto e stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 06.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai due motivi sopra rappresentati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in CP_1
virtù dei tre titoli azionati notificati unitamente al precetto opposto, in danno di Parte_1
per la somma precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate.
[...]
Preso atto preliminarmente della rinuncia al precetto qui opposto da parte di , CP_1
formalizzata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire.
La giurisprudenza, con decisioni risalenti nel tempo, sempre confermate da quelle più recenti, ha stabilito il principio per cui la rinuncia al precetto, effettuata da parte del creditore in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ. n. 5207 del 25.05.1998; Cass. civ. 17.10.1992 n.
11407; Trib. Roma sez. IV, 29.04.2019 n. 9006). La cessazione della materia del contendere si verifica, infatti, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.
Occorre pertanto provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa dell'opponente ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita.
Preliminarmente occorre evidenziare le condotte processuali ed extra processuali delle parti :
Parte l'opposta, in data 5 marzo 2025, ovvero successivamente alla notifica dell'atto di opposizione, comunicava all'opponente formale atto di rinuncia al credito portato dalla Sentenza
di primo grado N. 19806/2011”, confermando “di voler azionare il credito portato dalla Sentenza
della CdA di Roma n. 4492/2018 e di Cassazione ...” . e in sede di comparsa di costituzione
(depositata in data 7 aprile 2025) formalizzava la rinuncia al precetto notificato . deducendo errori in buona fede conseguenti alla possibilità di accesso al fascicolo della procedura di pignoramento presso terzi solo in data successiva alla notifica del precetto.
Parte opponete, con l'atto di opposizione, deduceva il “GRAVISSIMO” motivo derivante dalla circostanza che parte opposta e il defunto marito “ hanno GIA' proceduto esecutivamente per i
titoli di cui sopra con pignoramento presso terzi e precisamente pignorato lo stipendio del Dott.
che è un funzionario del Ministero della Giustizia per anni, dal 2012 al 2019 (!) “ e che Pt_1
hanno già incassato gran parte di quanto intimato con il precetto, ribadendo che non solo “ le somme portate dai titoli sono contestabili perché NON DOVUTE ed il preprecetto illegittimo, ma altresì contestabili e non dovute sono anche le spese/onorari dell'Atto di precetto che qui si oppone, nonché ovviamente le spese successive e gli interessi che si assumono maturati.”
Parte opponente ribadisce più volte che i titoli notificati con l'atto di precetto siano stati già azionati con la procedura di pignoramento presso terzi . Orbene è risultato che la procedura presso terzi già' esperita sia stata promossa azionando solo il primo titolo di cui sopra, con la conseguenza che il pagamento conseguito con la procedura esecutiva presso terzi RGE 24973/2012, non può far venire meno il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in forza dei due altri titoli esecutivi ( Sentenza n. 4492/2018 della CP_1
Corte di Appello di Roma del 19/6-3/7/2018 e l' Ordinanza resa il 27/3 – 4/4/2024 della Corte
Suprema di Cassazione nel ricorso inter partes n. 5682/2019 ) che permangono quali titoli legittimi e che avrebbero, se l'opposizione fosse proseguita, condotto all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata della per un importo minore rispetto alla somma CP_1
intimata con il precetto.
Si ricorda, infatti, che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Civ, sez sesta, 19/12/2014 n. 27032) .
L'opposizione, pertanto, sarebbe risultata meritevole di accoglimento solo parzialmente, atteso che il primo motivo di opposizione sarebbe stato accolto mentre il secondo rigettato.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale,
l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA cessata la materia del contendere
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 11/11/2025
Il Giudice
IS AL
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS AL
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.11.2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9439/2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 06/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv LUCIDI Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via delle Fratte di Trastevere
44A in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv TROVATO CP_1 C.F._2
CE e dall' AVV ALESSANDRO DELLA VALLE ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica indicati in comparsa , in virtù di procura agli atti
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato via pec in data 19.02.2025, , Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 30 gennaio 2025, da
[...]
“in proprio e ove occorra nella qualità di unica erede del coniuge Avv. RO NI”, con CP_1
cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 50.135,5 a titolo di spese giudiziali e accessori, in forza dei seguenti titoli esecutivi notificati contestualmente
1. Sentenza n. 19806/2011 del Tribunale di Roma del 7-12/10/2011
2. Sentenza n. 4492/2018 della Corte di Appello di Roma del 19/6-3/7/2018
3. Ordinanza resa il 27/3 – 4/4/2024 della Corte Suprema di Cassazione nel ricorso inter partes n. 5682/2019
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto,
chiedendo, altresì, la condanna ex art 96 cpc comma 1 e 2 , per i seguenti motivi :
1) Inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente per avere il de cuius NI RO e la moglie già in precedenza azionato i titoli Persona_1
esecutivi con una procedura esecutiva presso terzi RGE 24973/2012
2) Inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo intimato per aver incassato - già in precedenza ed in conseguenza del pignoramento presso terzi - la somma di € 29.307,33
Si costituiva per “dichiarare in VIA PRELIMINARE di voler RINUNCIARE CP_1
al precetto notificato il 30.01.2025…. e, comunque, per contestare, ai fini della soccombenza virtuale, l'avversa pretesa almeno parzialmente per i motivi di cui alla comparsa , con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art 96 Primo comma cpc .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti,
all'udienza del 03.07.2025, considerata la rinuncia al precetto e stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 06.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai due motivi sopra rappresentati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in CP_1
virtù dei tre titoli azionati notificati unitamente al precetto opposto, in danno di Parte_1
per la somma precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate.
[...]
Preso atto preliminarmente della rinuncia al precetto qui opposto da parte di , CP_1
formalizzata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire.
La giurisprudenza, con decisioni risalenti nel tempo, sempre confermate da quelle più recenti, ha stabilito il principio per cui la rinuncia al precetto, effettuata da parte del creditore in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ. n. 5207 del 25.05.1998; Cass. civ. 17.10.1992 n.
11407; Trib. Roma sez. IV, 29.04.2019 n. 9006). La cessazione della materia del contendere si verifica, infatti, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.
Occorre pertanto provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa dell'opponente ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita.
Preliminarmente occorre evidenziare le condotte processuali ed extra processuali delle parti :
Parte l'opposta, in data 5 marzo 2025, ovvero successivamente alla notifica dell'atto di opposizione, comunicava all'opponente formale atto di rinuncia al credito portato dalla Sentenza
di primo grado N. 19806/2011”, confermando “di voler azionare il credito portato dalla Sentenza
della CdA di Roma n. 4492/2018 e di Cassazione ...” . e in sede di comparsa di costituzione
(depositata in data 7 aprile 2025) formalizzava la rinuncia al precetto notificato . deducendo errori in buona fede conseguenti alla possibilità di accesso al fascicolo della procedura di pignoramento presso terzi solo in data successiva alla notifica del precetto.
Parte opponete, con l'atto di opposizione, deduceva il “GRAVISSIMO” motivo derivante dalla circostanza che parte opposta e il defunto marito “ hanno GIA' proceduto esecutivamente per i
titoli di cui sopra con pignoramento presso terzi e precisamente pignorato lo stipendio del Dott.
che è un funzionario del Ministero della Giustizia per anni, dal 2012 al 2019 (!) “ e che Pt_1
hanno già incassato gran parte di quanto intimato con il precetto, ribadendo che non solo “ le somme portate dai titoli sono contestabili perché NON DOVUTE ed il preprecetto illegittimo, ma altresì contestabili e non dovute sono anche le spese/onorari dell'Atto di precetto che qui si oppone, nonché ovviamente le spese successive e gli interessi che si assumono maturati.”
Parte opponente ribadisce più volte che i titoli notificati con l'atto di precetto siano stati già azionati con la procedura di pignoramento presso terzi . Orbene è risultato che la procedura presso terzi già' esperita sia stata promossa azionando solo il primo titolo di cui sopra, con la conseguenza che il pagamento conseguito con la procedura esecutiva presso terzi RGE 24973/2012, non può far venire meno il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in forza dei due altri titoli esecutivi ( Sentenza n. 4492/2018 della CP_1
Corte di Appello di Roma del 19/6-3/7/2018 e l' Ordinanza resa il 27/3 – 4/4/2024 della Corte
Suprema di Cassazione nel ricorso inter partes n. 5682/2019 ) che permangono quali titoli legittimi e che avrebbero, se l'opposizione fosse proseguita, condotto all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata della per un importo minore rispetto alla somma CP_1
intimata con il precetto.
Si ricorda, infatti, che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Civ, sez sesta, 19/12/2014 n. 27032) .
L'opposizione, pertanto, sarebbe risultata meritevole di accoglimento solo parzialmente, atteso che il primo motivo di opposizione sarebbe stato accolto mentre il secondo rigettato.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale,
l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA cessata la materia del contendere
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 11/11/2025
Il Giudice
IS AL