Articolo 2 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 novembre 1984
Art. 2. Aumento della competenza del pretore

All' articolo 8 del codice di procedura civile :
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni";
nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
"3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;
4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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