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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2023/2023 promossa da
(C.F. ), con sede legale in Misterbianco (CT), c/da Cubba, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Marletta, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), anche Controparte_1 P.IVA_2 quale mandatario di Controparte_2
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Livia
[...]
Gaezza;
Controparte_3 Parte_2
(C.F.: ), in persona del suo Direttore Regionale e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gigliola Marino, come da mandato in atti;
(C.F. /P.IVA ), in per- Controparte_4 P.IVA_4 sona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
EL CC, come da procura in atti;
-resistenti- avente a oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 20/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva oppo- sizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9015033136 000 e, quali atti sottostanti, avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito di seguito indicati:
1) cartella di pagamento n. 293 2017 002490251 000 di € 771,99, presuntivamente notificata il
04.09.2017 ed emessa per il mancato pagamento di premio , anni 2016 e 2017; Pt_2
2) cartella di pagamento n. 293 2017 0039690960 000 di € 538,55 presuntivamente notificata il
20.12.2017 ed emessa per il mancato pagamento di premio , anni 2016 e 2017; Pt_2
3) cartella di pagamento n. 293 2018 0010973461 000 di € 1.559,23, presuntivamente notificata il 12.07.2018 ed emessa per il mancato pagamento di premio , anni 2016, 2017 e 2018; Pt_2
4) avviso di addebito n. 593 2016 0003718274 000 di € 2.659,42, presuntivamente notificato il
02.07.2016 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016;
5) avviso di addebito n. 593 2016 0004397275 000 di € 6.616,73, presuntivamente notificato il
21.10.2016 ed emesso contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive annualità 2016;
6) avviso di addebito n. 593 2016 0007691091 000 di € 3.153,71 presuntivamente notificato il
04.12.2016 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016;
7) avviso di addebito n. 593 2016 0007977674 000 di € 1.777,69, presuntivamente notificato il
22.12.2016 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016;
8) avviso di addebito n. 5932016000840878714 000 di € 138,14 presuntivamente notificato il
22.12.2016 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016;
9) avviso di addebito n. 59320170000213066 000 di € 717,87 presuntivamente notificato l'01.
02.2017 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016;
10) avviso di addebito n. 593 2017 0001772335 000 di € 6.749,01 presuntivamente notificato il
25.07.2017 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2016 e 2017.
11) avviso di addebito n. 593 2017 0001871706 000 di € 3.717,68 presuntivamente notificato il
10.08.2017 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2017;
12) avviso di addebito n. 593 2017 0002429908 000 di € 3.542,30 presuntivamente notificato il
04.10.2019 ed emesso per Modello DM 10 annualità 2017;
13) avviso di addebito n. 593 2017 0005231834 000 di € 3.830,37 presuntivamente notificato il
13.10.2017 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2017;
14) avviso di addebito n. 593 2017 0006978719 000 di € 7.471,94 presuntivamente notificato il
02.12.17 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2017;
15) avviso di addebito n. 593 2018 0000645907 000 di € 1.0433,39 presuntivamente notificato il
31.03.2018 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2017 e 2018; 16) avviso di addebito n. 593 2018 0001573071 000 di € 5.753,58 presuntivamente notificato il
16.06.2018 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2018;
17) avviso di addebito n. 593 2018 0005661031 000 di € 8.822,13 presuntivamente notificato il
13.08.2018 ed emesso per contributi Modello DM 10 annualità 2018.
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente deduceva l'inesistenza della intimazione di pagamento opposta in quanto le cartelle e gli avvisi di addebito sottostanti non gli sarebbero mai stati notificati, essendone venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della stessa intimazione opposta. Contestava, inoltre, la genericità dell'atto impugnato, che non aveva permesso di individuare il credito ingiunto e, quindi, di sollevare legittime eccezioni alla pretesa contributiva. Eccepiva, altresì, la prescrizione anteriore dei crediti contributivi per l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi in considerazione delle loro annualità e anche quella successiva non essendo mai stata interrotta nei modi e nei termini di legge. Si doleva, ancora, della nullità dell'intimazione per carenza di motivazione e per mancata allegazione dell'atto presupposto in violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. e in particolare per violazione delle norme relative allo Statuto dei diritti del Contribuente, non essendo stato la società ricorrente invitato da parte dell'ente impositore a fornire i chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo (art. 6, comma 5, L. n.
212/2000).
Eccepiva, infine, la decadenza dell'ente impositore dal diritto di notificare l'intimazione per decorso dei termini perentori fissati dall'art. 1 D.L. n. 106/2005, convertito in L. n. 156/2005, atti a garantire il diritto di difesa del contribuente, vanificata ove la cartella (nella specie, anche l'avviso di addebito) venisse notificata dopo un notevole lasso di tempo trascorso. Tanto varrebbe anche con riferimento all'intimazione di pagamento.
Sulla scorta di tutto quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, concludeva chiedendo:
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 293 2022
90150331 36 000, per i motivi tutti su esposti. - Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di valido titolo esecutivo. - Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria per carenza dei presupposti di legge;
- Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. - Accertare e dichiarare prescritti i crediti ingiunti, per gli anni 2016 e 2017, con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento. - Accertare e dichiarare la prescrizione successiva delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'addebito impugnati. - Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione CP_ dal diritto di notificare l'intimazione di pagamento per le ragioni sopra esposte. - Condannare l' convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e compensi”. Con memoria del 2/12/2023, si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare il difetto CP_1 di legittimazione passiva della in quanto i crediti ingiunti non rientrerebbero per le Controparte_2 loro annualità (2016-2018) nelle varie operazioni di cartolarizzazione, con cui l'ente impositore ha ceduto alla società medesima i propri crediti maturati entro la data del 31 dicembre 2005 (con la sesta e ultima operazione di cessione).
L'Istituto deduceva poi l'inammissibilità del ricorso in opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 siccome tardiva rispetto alla data di notifica degli avvisi di addebito, regolarmente effettuata via PEC in conformità alle regole tecniche del servizio di trasmissione documenti informatici del D.M. 2 novembre 2005 richiamando, a sostegno del proprio assunto sulla ritualità delle notifiche, precedenti di questo Ufficio e giurisprudenza di legittimità sull'applicazione a tale modalità di notificazione diretta semplificata la normativa relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.P.R. n.
655/1982).
Sosteneva, dunque, che perfezionatasi la notifica degli avvisi opposti con il recapito all'indirizzo del destinatario, come comprovato documentalmente dall'ente, il ricorso introduttivo del presente giudizio era da reputare inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine decadenziale di quaranta giorni stabilito dalla legge, rimanendo così preclusa la disamina di fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Precisava, ancora, che in relazione agli atti impugnati, era stata effettuata richiesta ad di tutta CP_4 la documentazione a essi inerente e chiedeva, in caso di mancato riscontro, che ne venisse disposta l'acquisizione anche ai sensi dell'art.421 c.p.c.
In ogni caso deduceva che, l'eccezione di prescrizione doveva essere esaminata tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione, prevista dalla normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per un totale di 542 giorni da aggiungersi al termine finale di prescrizione.
In ragione di tutto quanto argomentato nella propria memoria difensiva concludeva nei seguenti CP_1 termini : “Per quel che riguarda la posizione processuale della Controparte_6
accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] Controparte_6 al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese.
[...]
Per quel che riguarda la posizione dell : In via Controparte_7 preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai CP_1 motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
- rigettare comunque
l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, e, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. - in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. CP_8
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Si costituiva, altresì, l con memoria del 25 ottobre 2023, eccependo preliminarmente Pt_2
l'inammissibilità dell'opposizione sia in punto di merito della pretesa creditoria sia in riferimento a vizi formali per la tardività dell'opposizione medesima oltre il termine di cui all'art.24 D. Lgs.
n.46/1999 nonché l'improcedibilità della stessa, trattandosi di cartelle esattoriali regolarmente notificate e mai opposte tempestivamente come risulta dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio.
Evidenziava, inoltre, la legittima iscrizione a ruolo dei crediti pretesi e deduceva che, una volta trasmessi i ruoli al concessionario, tutte le attività successive erano di esclusiva pertinenza del stesso e, dunque, comunque non ascrivibili alla responsabilità dell'ente creditore, CP_9 anche sotto il profilo della soccombenza in giudizio e della relativa condanna al pagamento delle spese di causa.
Nel merito, ribadiva la debenza dei premi portati dalle cartelle opposte, scaduti e non pagati, concludendo , dunque, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, infine con memoria del 14 febbraio 2024, eccependo l'inammissibilità CP_4 dell'opposizione in quanto proposta una volta spirato il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 sia con riferimento all'intimazione di pagamento, notificata il 18 ottobre 2022 e non il 31 gennaio
2023, come sostenuto da parte ricorrente, sia con riferimento alle cartelle e agli avvisi sottesi all'intimazione impugnata, tenuto conto della data di notifica di ciascuno di essi.
Quanto alla prescrizione dei crediti, l'agente della riscossione ribadiva che le contestazioni relative agli avvisi di addebito andavano mosse al titolare ente impositore ed eccepiva al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva. Con riguardo alle cartelle di pagamento, contestava che alcuna prescrizione poteva dirsi maturata anche tenuto conto – quantomeno per la cartella n. 293 2017
0024902151 000 – della sospensione dell'attività di riscossione a causa dell'emergenza epidemiologica.
Eccepiva, infine, la genericità dell'eccezione di decadenza del concessionario dal diritto di notificare l'intimazione opposta, rilevando comunque di aver notificato le cartelle di pagamento entro il termine decadenziale fissato dalla legge. In conclusione, chiedeva dichiararsi: “previa dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di cui alla lett. C), l'opposizione ex adverso proposta inammissibile per tardività per i motivi di cui alla lett. A) e B), e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla lett. C) per l'effetto, rigettare integralmente le domande del ricorrente”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
Veniva accolta, in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la presenza dei gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d. lgs 46/99.
Sostituita l'udienza del 9 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
1. Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D. Lgs. n. 46/1999.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
2. Tanto premesso, va anzitutto escluso dall'oggetto della presente controversia l'avviso di addebito n. 593 2017 0002429980 000, non rientrante tra i crediti ingiunti oggetto della intimazione di pagamento qui opposta.
Va, poi e sempre in via preliminare , dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 essendo pacifico che l' ha ceduto alla società i propri crediti tramite sei operazioni di CP_1 cartolarizzazione, effettuate tra il 1999 e il 2005. Sicché, trattandosi – nella specie – di crediti per annualità successive alla data predetta, difetta la legittimazione passiva della società medesima siccome eccepita dall' . CP_1
In merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione.
3. Posto ciò, atteso che l'opposizione è stata proposta in data 1° marzo 2023, oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica via PEC della stessa intimazione (18 ottobre 2022 – v. ricevuta avvenuta consegna prodotta da e non contestata dalla ricorrente) i motivi di opposizione concernenti i CP_4 vizi formali dell'intimazione rientranti tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c
( difetto di motivazione;
mancata notifica atti presupposti;
decadenza) devono reputarsi inammissibili.
Venendo ad esaminare l'eccezione concernente l'inammissibilità dei motivi di opposizione a ruolo sollevata dalle resistenti, occorre ricordare che : ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (ordinanza n.18256/2020).
Come statuito "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016);
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione) oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza) o ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Da quanto sopra discende la tardività dei proposti motivi di opposizione a ruolo atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento in data 18 ottobre 2022 costituisce il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo in funzione recuperatoria, che tuttavia andava proposta entro il termine dei successivi quaranta giorni.
5. Ora, all'esito della disamina della documentazione in atti si evince che la cartella di pagamento n.
293 2017 002490251 000 è stata notificata il 4 settembre 2017, la n. 293 2017 0039690969 000 è stata notificata il 20 dicembre 2017 e la n. 293 2018 0010973461 000 è stata notificata il 12 luglio 2018, tutte via pec all'indirizzo (v. files xml versati in atti da ). Email_1 CP_4
Parimenti, risulta che anche gli avvisi di addebito sono stati notificati al superiore indirizzo di posta elettronica certificata, e precisamente: 1) l'avviso di addebito n. 593 2016 0003718274 000 in data 2 luglio
2016; 2) l'avviso di addebito n. 593 2016 0004397275 000 in data 21 ottobre 2016; 3) l'avviso di addebito n. 593 2016 0007691091 000 in data 4 dicembre 2016; 4) l'avviso di addebito n. 593 2016 0007977674
000 in data 22 dicembre 2016; 5) l'avviso di addebito n. 593 2016 000840878714 000 in data 22 dicembre
2016; 6) l'avviso di addebito n. 593 2017 0000213066 000 in data 1 febbraio 2017; 7) l'avviso di addebito n. 593 2017 0001772335 000 in data 25 luglio 2017; 8) l'avviso di addebito n. 593 2017 0001871706 000 in data 10 agosto 2017; 9) l'avviso di addebito n. 593 2017 0005231834 000 in data 13 ottobre 2017; 10)
l'avviso di addebito n. 593 2017 0006978719 000 in data 2 dicembre 2017; 11) l'avviso di addebito n.
593 2018 0000645907 000 in data 31 marzo 2018; 12) l'avviso di addebito n. 593 2018 0001573071 000 in data 16 giugno 2018; 13) l'avviso di addebito n. 593 2018 0005661031 000 in data 13 agosto 2018 (v. allegati ). CP_1
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari anche in assenza di specifiche contestazioni da parte della società ricorrente in ordine alla produzione documentale predetta: la stessa infatti – nelle note telematiche successive alla costituzione degli enti resistenti – ha solo genericamente insistito “in tutto quanto dedotto ed eccepito con il ricorso introduttivo”, contestando integralmente il contenuto delle memorie di costituzione ed eccependo altrettanto genericamente la carenza di prova sull'esistenza di atti interruttivi della prescrizione (v. note del 12 dicembre 2023 dopo la costituzione di e del 27 novembre 2024 dopo la costituzione di . CP_1 CP_4
A ogni buon conto, con riferimento alla notifica via PEC delle cartelle e degli avvisi, si rileva che la prova della regolare notifica telematica è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, prodotta dall'ente impositore nell'originario formato digitale .xml: la cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera infatti la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17». Nel caso di specie, il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni sull'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatario, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 82/ 2005 dispone:
«2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma
1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Parte Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente dall' e CP_1 avente a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'ido- neità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n.
30532/2018).
Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018).
In tal senso si è espressa anche la Corte d'Appello di Catania ( sentenza n. 339/2024 del 21/03/2024 prodotta da cfr. doc. del 12/12/2024). CP_1
Dalla regolarità delle notifiche predette, discende l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo anche con riferimento agli atti sottostanti, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi portati.
6. Occorre a questo punto esaminare l' eccezione di prescrizione successiva sollevata dall'opponente la quale, configurando un'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L. n.
335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. CP_1
Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va poi precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. Cass. 2620/2012; Cass. 8814/2008; v., da ultimo, Cass. S.U. 5076/ 2015).
Orbene, nel calcolo del quinquennio prescrizionale deve anche tenersi conto, inoltre, della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da COVID-19, di cui all'art. 37
D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020.
Deve ulteriormente tenersi conto, peraltro, nel calcolare il termine quinquennale della sospensione dei termini di prescrizione come prescritto dalla normativa emergenziale (id est: D.L. 18/2020).
Sul tema, si condivide e si ritiene di aderire a quanto recentemente statuito proprio dalla Corte
d'Appello Sezione Lavoro di Catania la quale ha evidenziato: “ L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma
2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I temini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”). Successivamente, il
DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale
(art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021,
l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015). Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n. 29320159013346428000. Con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320120003521131 il decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo (avvenuta il 16.10.2012) è stato interrotto tempestivamente il
28.1.2016; da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che sarebbe scaduto il
28.1.2021, ma in forza delle due “sospensioni covid” ('art. 37 del DL n. 18/2020 e art. 11, co. 9, del
DL n. 183/2020) la scadenza deve essere spostata in avanti di 311 giorni: il termine di prescrizione era già maturato (il 5.12.2021), pertanto, alla data della notificata dell'intimazione opposta avvenuta in data 1.4.2022” ( Corte d'Appello Catania sentenza n. 43/25 pubblicata il 31/01/2025).
Posto ciò per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 293 2017 002490251 000, notificata il 4 settembre 2017, la scadenza naturale del quinquennio prescrizionale avrebbe coinciso con la data del
4 settembre 2022, aggiungendo i 311 giorni di sospensione di cui sopra, il termine slitta al 12 luglio
2023 e, quindi, alla data di notifica dell'atto impugnato (18 ottobre 2022), non poteva dirsi ancora maturato.
Analoghe considerazioni valgono quanto agli avvisi di addebito n. 593 2016 0007977674 000 e n.
593 2016 000840878714 000, entrambi notificati in data 22 dicembre 2016, il cui termine, aggiunti i 311 giorni di sospensione, sarebbe scaduto il 19 ottobre 2022.
Allo stesso modo non possono ritenersi prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n. 593
2017 0000213066 000, notificato il 1° febbraio 2017, il cui termine – compreso il periodo di sospensione – sarebbe scaduto il 9 dicembre 2022 né le somme portate dall'avviso di addebito n. 593
2017 0001772335 000, notificato il 25 luglio 2017, il cui quinquennio prescrizionale sarebbe scaduto, compresa la sospensione COVID, il 31 maggio 2023.
Neppure la prescrizione può dirsi maturata per i crediti di cui all'avviso di addebito n. 593 2017
0001871706 000, notificato il 10 agosto 2017, il cui termine complessivo sarebbe scaduto il 17 giugno 2023, e all'avviso di addebito n. 593 2017 0005231834 000, notificato il 13 ottobre 2017, per il quale la prescrizione sarebbe maturata in data 20 agosto 2023.
Devono, invece, ritenersi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 000371 8274
000, notificato il 2 luglio 2016, il cui termine quinquennale di prescrizione è scaduto – compresi i 311 giorni di sospensione – il 9 maggio 2022, mentre l'intimazione opposta è stata notificata il 18 ottobre 2022 a termine ormai spirato.
Parimenti prescritti sono i crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 0004397275 000, notificato il 21 ottobre 2016, e dall'avviso di addebito n. 593 2016 0007691091 000, notificato in data 4 dicembre 2016 atteso che il termine quinquennale di prescrizione, aggiungendo il periodo di sospensione COVID, è scaduto per ciascuno rispettivamente il 27 agosto 2022 e l'11 ottobre 2022.
Alcuna prescrizione può dirsi infine maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata (18 ottobre 2022), anche senza tener conto del periodo di sospensione, considerate le date di notifica degli altri titoli sottesi all'intimazione, cosi come indicate al punto 4 con riferimento alle cartelle n.
293 2017 0039690969 000 e n. 293 2018 0010973461 000 e agli gli avvisi di addebito n. 593 2017
0006978719 000, n. 593 2018 0000645907 000, n. 593 2018 0001573071 000 e n. 593 2018
0005661031 000.
6. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione vanno dichiarati prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 593 2016 000371 8274 000, n. 593 2016 0004397275 000 e n. 593 2016
0007691091 000 e, per l'effetto, va annullata l'intimazione di pagamento in parte qua.
Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
7. Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione del parziale accoglimento del ricorso nonché tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza sul tema della prova delle notifiche a mezzo Pec in formato xml sul quale la Corte d'Appello di Catania si è comunque espressa successivamente al deposito del ricorso ( cfr. sentenza n. 339/24 all. ). CP_1
Le spese possono compensarsi anche nei confronti di tenuto conto del carattere irrituale CP_2 della costituzione in giudizio, avvenuta unitamente ad e in forza di procura alle liti che CP_1 espressamente limita la rappresentanza alle controversie aventi ad oggetto crediti ricompresi nelle procedure di cartolarizzazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 593 2016 000371 8274 000, n. 593 2016 0004397275 000 e n. 593 2016 0007691091 000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90150331 000 in parte qua. rigetta nel resto il ricorso;
spese compensate.
Catania, 18/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso