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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2013 R.G.
TRA in persona del legale rappresen- Parte_1 tante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elvira Prencipe, che la rappresenta e difende insieme all'avv. Matteo Antonio Starace, giusta mandato in atti;
opponente – opposta in via riconvenzionale
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettiva- Controparte_1
mente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giorgio Maria Salvatori e Maria Claudia Lioia, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
opposta – opponente in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 25.7.2024, hanno depositato note di trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa all'esito dell'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità cartola- re, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha spiegato opposi- Parte_1
zione avverso il d.i. n. 188/2013, emesso dal Tribunale di Foggia in data 1.3.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.450.928,25 (oltre interessi legali e spese di lite), in favore della a titolo di compenso per la progettazione di un complesso poli- Controparte_1 funzionale per servizi e residenze da realizzarsi su di un'area industriale dismessa ubicata a Foggia,
1 in via Manfredonia – località “ex Fornace”, nell'ambito di un programma di riqualificazione urba- na.
L'opponente-committente ha eccepito l'inadempimento della controparte all'incarico conferitole e ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con con- danna dell'opposta-progettista al risarcimento del danno emergente, quantificato in complessivi €
1.392.687,87, riservandosi di agire successivamente per il lucro cessante;
in via subordinata, ha chiesto che sia dichiarata la nullità del “disciplinare di incarico” o, in via ulteriormente gradata, che sia rideterminato il quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
In punto di fatto, la ha riferito: Parte_1
- di aver acquistato un'area composta da più particelle ubicate in località “ex Fornace” a Foggia, con atto di compravendita del 9.4.1986;
- di aver affidato all'opposta-progettista l'incarico di redigere il progetto per l'edificazione di un complesso polifunzionale su quell'area, al fine di proporre al Comune di Foggia un “accordo di programma” per riqualificare quella zona industriale dismessa, ai sensi dell'art. 15 l.r. 20/2001 e dell'art. 16 L. 179/1992, mediante realizzazione di edifici privati, di opere di urbanizzazione, di infrastrutture e la cessione di aree al Comune ex art. 3 d.m. 1444/68, nonché l'esecuzione di opere di edilizia residenziale e sociale;
- che, tuttavia, in fase di esecuzione del progetto, questo si è rivelato “irrealizzabile” a causa di gravi errori della consistiti nell'erronea rilevazione in eccesso Controparte_1 delle misure della superficie di sedime dell'area da riqualificare, nell'erroneo spostamento del confine fino a 21 metri e nell'inclusione di aree indisponibili al committente e per giunta par- zialmente occupate da sede ferroviaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2013, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna della con- Controparte_1
troparte al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese di lite, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, in una misura non superiore, nel massimo, alle spese di giudizio maturate, anche in considerazione dell'atteggiamento processuale e della palese infondatezza e pretestuosità dell'opposizione proposta.
L'opposta ritiene infatti che, con il “disciplinare d'incarico” del 20.11.2011, la Parte_1
abbia espressamente riconosciuto e quantificato il proprio debito in relazione alle prestazioni
[...]
già eseguite dal progettista, conformemente agli indici dedotti nel piano dei costi redatto in fase di pianificazione;
ritiene inoltre che l'avversa eccezione di inadempimento sia strumentale, in quanto gli Enti coinvolti hanno rilasciato autorizzazioni e permessi, il Notaio ha rogato l'atto di cessione al
2 Comune delle particelle eccedenti il muro di confine e, soprattutto, non vi è stato alcun vizio di pro- gettazione: la discrasia della misurazione indicata nel progetto dalla superficie reale dell'area, che l' non contesta, sarebbe piuttosto imputabile all'uso del valore cata- Controparte_1 stale indicato nell'atto di compravendita (23.633 mq) in luogo di quello reale, scelta imposta dal
Committente che, pur avvisato dei rischi e delle criticità, avrebbe dato mandato di procedere in tal senso;
peraltro, il progetto sarebbe stato comunque modificabile in fase esecutiva, non essendo stata consumata tutta la volumetria disponibile e avendo assicurato gli “standards” già all'interno dell'area recintata dal muro di confine, con piena validità dell'accordo di programma e realizzabilità del progetto.
II.- Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata istruita mediante una prima consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'ing. depositata in da- Per_1
ta 3.8.2017.
A fronte della ritenuta inidoneità della predetta Ctu ad offrire elementi di giudizio adeguatamente chiari e completi, nonchè a fronte della complessità della controversia, è stata disposta la rinnova- zione della Ctu mediante la nomina di un nuovo consulente, ing. , che ha depositato la Per_2
propria relazione in data 4.4.2023.
Rigettata la richiesta di nullità della Ctu e la conseguente richiesta di rinnovazione della stessa for- mulata da parte opposta, con ordinanza del 28.6.2023 sono stati richiesti chiarimenti al Consulente, il quale ha depositato la relazione integrativa in data 27.9.2023.
La causa, quindi, è pervenuta all'udienza del 14.11.2024, in cui, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito di memorie conclusionali e repliche.
III.- Sul piano probatorio, è utile premettere che nelle cause di opposizione a decreto ingiun- tivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della pretesa di pagamento, mentre l'opponente, che è convenuto in senso sostan- ziale, ha l'onere di contestarla provando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, in tema di inadem- pimento contrattuale, secondo cui “il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte;
di con- tro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, do- vendo pertanto dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento” (così Cass. Civ. SS.UU. n.
3 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019) ed “eguale cri- terio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadem- pimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il de- bitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo- strare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(Cass. n. 8736/2014 e, da ultimo, Cass. Civ. n. 127/2022).
In base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, poi, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitano inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a con- trastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'i- nadempienza dell'altro contraente, il Giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti
(cfr. Cass. Civ. n. 10477/2004).
Tanto premesso, va osservato che nella vicenda in esame si controverte del credito, posto a base della pretesa monitoria, portato dalla fattura n. 1/2012 emessa in data 28/07/2012 per l'importo di € 1.450.928,25, in virtù di scrittura privata “disciplinare d'incarico” del 20.10.2011, in relazione all'attività svolta dalla società opposta di progettazione, predisposizione di atti e tecnica prodromica all'edificazione (ossia redazione del progetto di massima ed esecutivo) di un complesso polifunzio- nale di fabbricati per servizi, residenze e museo, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sui suoli ubicati in Foggia località “Ex Fornace” alla via Manfredonia, nell'ambito del programma di riqualificazione urbana denominato “Programma Edilizio ex Fornace”.
La società debitrice opponente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inadempimento del creditore opposto all'obbligazione assunta con il disciplinare di incarico, per essere il progetto ese- cutivo affetto da gravi vizi progettuali (consistenti nella mancata rilevazione della superficie effetti- va dell'area oggetto di intervento) che hanno reso l'opera irrealizzabile.
Secondo la società opponente, in particolare, l'errore progettuale va ravvisato nel fatto che la super- ficie utilizzata ai fini del calcolo dell'area di intervento è quella catastale (ossia quella indicata nel contratto di compravendita del 9.4.1986 pari a mq. 23.633), che non corrisponde alla effettiva su- perficie dell'area. La società ha, quindi, eccepito il grave inadempimento della società op- Pt_1
posta, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre al risarcimento dei danni.
Secondo l'opposta, tale circostanza era nota fin dall'inizio alla committente, la quale, peral-
4 tro, aveva espressamente chiesto di ampliare l'intervento al di là del muro di cinta, secondo misura- zioni dalla stessa commissionate ad altri tecnici. È stato, quindi, corretto l'operato della società di
Ingegneria che ha ricompreso nel perimetro della proprietà della società anche i suoli oltre Pt_1
il muro di cinta.
In sostanza, entrambe le parti si sono reciprocamente addebitate il grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti: l'opponente, da un lato, ha eccepito l'inadempimento ai compiti per i quali la società era stata incaricata e quest'ultima, dall'altro, ha eccepito l'inadempimento della committente all'obbligazione di pagamento del compenso pattuito.
Appare, quindi, dirimente ai fini del presente giudizio accertare la reale ed effettiva esten- sione dell'area di proprietà , ai fini della valutazione del corretto adempimento della società Pt_1 opposta all'incarico conferitole.
A questo punto, soccorre l'esito del mezzo di istruzione esperito in corso di causa, ossia la consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 4.4.2023, insieme alla relazione integrativa del
27.9.2023, a firma dell'ing. , disposta in rinnovazione della precedente Ctu de- Persona_3 positata in data 3.8.2017, a firma dell'ing. ritenuta poco chiara, contraddittoria e, Persona_4
quindi, inidonea ad offrire elementi di giudizio adeguatamente precisi e completi ai fini della solu- zione delle questioni controverse (per tutti i motivi esposti con ordinanza del 4.10.2021, da qui in- tendersi integralmente richiamata).
Innanzitutto, mette conto precisare che la società ha acquistato – con atto di com- Pt_1
Per_ pravendita per Notar del 9.4.1986 (rep. n. 14346 – racc. n. 8160) – dalla società Materiali per
Costruzione S.r.l. il complesso immobiliare identificato al Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 76 p.lle 12, 89, 90 e 91, della complessiva superficie catastale di mq. 23.633, oltre alle p.lle del Catasto Fabbricati 12 sub 2, 91 sub 2, 12 sub 1, 89, 90, 91 sub 1 e 289.
Nell'atto notarile sono stati, altresì, descritti a pag. 3 i confini del predetto complesso immobiliare:
“l'intero suindicato complesso, unitamente alle aree scoperte annesse, confina, nel suo insieme, con detta via Manfredonia (ex S.S. n.89 Garganica), da cui si ha accesso, con proprietà del Consorzio
Agrario Provinciale di Foggia e con recinzione delle Ferrovie dello Stato”.
Ora, mette conto precisare che il Ctu, ing. ha proceduto a misurare l'effettiva e rea- Per_1 le estensione dell'area recintata, mediante rilievo topografico effettuato, nel contraddittorio tra le parti, in data 6.3.2017. Dal rilievo effettuato è risultato che la superficie rilevata dell'area, di cui all'atto notarile, compresa all'interno del recinto presente nella zona, è pari a mq. 21.416 (e, quindi, non coincidente con la superficie nominale catastale indicata in contratto, pari a mq. 23.633) (pag.
11 della relazione del 3.8.2017).
5 Essendo tale dato non contestato fra le parti, il Ctu, ing. , non ha proceduto ad effettuare Per_2
un nuovo rilievo topografico.
Le due Ctu, quella dell'ing. e quella dell'ing. , pur partendo da un dato comune Per_1 Per_2
– ossia la difformità tra la superficie nominale catastale e la superficie effettiva dell'area recintata – sono giunte a conclusioni opposte, sulla base di una diversa valutazione circa l'individuazione dell'area di proprietà della società . Pt_1
A tal proposito, occorre precisare che di frequente accade che la superficie catastale (detta anche superficie nominale) dei terreni, a maggior ragione quelli di vasta superficie, possa non corrispon- dere a quella reale, con la conseguenza che, in tali casi – al fine di evitare incertezze sull'identificazione del bene venduto – si deve fare riferimento alla descrizione esatta del bene ri- portata nell'atto di vendita.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “ai fini dell'in- dividuazione dell'immobile oggetto di compravendita l'indicazione dei confini - i quali, concernen- do punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione - assume valore decisi- vo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali che, avendo tra l'altro finalità di natura tributaria, hanno carattere sussidiario” (Cass. Civ. n.
9857/2007; Cass. Civ. n. 5635/2002).
Ciò in quanto i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del ti- tolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (Cass. Civ. n. 9896/2010).
In caso di contrasto tra dati catastali e indicazione dei confini, quindi, deve darsi prevalenza alla in- dicazione dei confini ed alla descrizione dei luoghi che, in genere, rispecchia l'effettiva volontà del- le parti, rispetto a quella dei dati tecnici, che spesso sfuggono alla diretta conoscenza dei contraenti e possono non essere aggiornati (Cass. Civ. n. 12631/1993), e, quindi, alla individuazione tecnico topografica dell'immobile (Cass. Civ. n. 19044/2010).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, deve condividersi l'operato del Ctu, ing.
, il quale ha correttamente ritenuto che i confini riportati nell'atto di compravendita del Per_2
1986 – che facevano riferimento all'area recintata – individuassero l'area esatta oggetto di compra- vendita e quindi l'area divenuta in virtù di tale atto di proprietà della società , indipenden- Pt_1
temente dalla misura della superficie nominale catastale.
Il Ctu ha potuto accertare, nel corso del sopralluogo effettuato presso i luoghi di causa, l'esattezza dei confini indicati in atto in quanto ha accertato che “l'area di proprietà della ” Parte_2
6 fosse interamente recintata, in parte con il muro di tufo realizzato lungo il confine sia con la pro- prietà del Consorzio Agrario Provinciale di Foggia, sia con quella delle Ferrovie dello Stato (cfr. foto da n. 1 a n. 17 e foto satellitari in all.ti 2 e 3), e, in parte, con il muro di contenimento realizza- to verso la Via Manfredonia (cfr. foto nn. 18, 12 e 20 e foto satellitari in all.ti 2 e 3)” (pag. 6 della relazione)
Dall'analisi dell'atto notarile del 1986, si evince chiaramente che i binari non sono stati oggetto di compravendita, dal momento che nell'indicazione dei confini – che le parti, dopo essere stare rese edotte dal Notaio, hanno accettato – si è fatto espresso riferimento alla recinzione delle Ferrovie dello Stato, recinzione che da decenni era costituita da un muro di tufo.
Ciò lo si evince – in primo luogo – dai rilievi effettuati dal Ctu in sede di sopralluogo, il quale ha potuto constatare che l'attuale andamento della recinzione dell'area di proprietà della so- cietà risulta il medesimo di quello della planimetria di cui all'all. 1 della relazione, plani- Pt_1 metria che, per quanto non formalmente allegata all'atto di compravendita del 1986, risulta debita- mente firmata dal venditore e dall'acquirente e riproduce esattamente i contorni della planimetria catastale allegata al progetto redatto dalla (ossia la Tavola 2, rappre- Controparte_1 sentata dall'ing. ) (all. 6 della relazione). Per_6
In secondo luogo, lo si evince dalla lettera della Ferservizi del 28.6.2017 (all. 18 della rela- zione) che nell'individuare la proprietà delle aree ferroviarie ha precisato che “le predette aree sono perimetrate all'interno del piazzale ferroviario, e divise dalle restanti proprietà dei privati, da una alta recinzione in muri di tufo, la cui costruzione risale a un periodo temporale riconducibile ad una fase successiva degli eventi bellici della seconda guerra mondiale … Dette recinzioni indivi- Co duano esattamente le consistenze di proprietà del gruppo .
Ciò posto, dall'analisi degli elaborati progettuali redatti dalla società opposta, è emerso che:
- nella relazione tecnica illustrativa del progetto redatta nel Giugno 2008 e depositato ad Agosto
2009 è stata riportata la superficie territoriale di mq. 23.633 (all. 8 della relazione);
- nel progetto esecutivo depositato nel 2011 è stata, invece, indicata, come superficie dell'area in- teressa dall'intervento di proprietà della società , quella di mq. 25.077, così aumentata Pt_1
(erroneamente) a seguito del frazionamento del 16.9.2010 dell'intera area della lottizzazione
(all. 14 della relazione).
La maggior superficie derivante dal frazionamento del 2010 di mq. 3661 corrisponde ad area esi- stente al di là dei confini riportati nell'atto di compravendita del 9 aprile 1986.
7 L'evidente errore in cui è incorso il primo Ctu è stato quello di ritenere che – per effetto del- la modifica della superficie catastale dell'area in oggetto a seguito del frazionamento del 2010 (da mq. 23.663 a mq. 25.077) – l'area di terreno di proprietà della società si estendesse al di Pt_1 fuori dei confini individuati in contratto (ossia al di fuori dell'area recintata) (cfr. pagg. 11 e 12 del- la relazione peritale del 3.8.2017) e, in particolare, comprendesse anche le p.lle 87 e 88 del foglio
76 non menzionate nell'atto notarile e, quindi, non acquistate.
Tale conclusione non è per nulla condivisibile perché contrastante con il contenuto dell'atto di compravendita del 9.4.1986 (unico titolo di provenienza).
L'erronea attribuzione della maggior superficie di mq. 3661 all'area di proprietà della socie- tà , ha, peraltro, portato il primo Ctu, ing. a ritenere attuabile il progetto edilizio Pt_1 Per_1 redatto dalla società opposta, considerazione anch'essa che non può essere condivisa.
Difatti, il Ctu, ing. , nominato in sede di rinnovazione della Ctu, ha evidenziato che la Per_2
maggior superficie di mq. 3.661 è stata attribuita senza alcun titolo nella proprietà della società
, con conseguente inattuabilità degli elaborati progettuali redatti dalla società opposta. Pt_1
Ed, invero, il Ctu ha accertato che:
- i confini dell'area recintata di proprietà della “ ”, di cui all'atto di compravendi- Parte_2
ta del 09.04.1986, non corrispondono a quelli indicati negli elaborati progettuali redatti dalla opposta Società di Ingegneria “ , in particolare nel progetto ese- Controparte_1
cutivo del Gennaio 2011, a seguito del quale il Comune di Foggia ha rilasciato i Permessi di
Costruire nn. 6, 7 e 8 del 27.06.2011 e n. 130 del 29.06.2011 e che
- la superficie reale dell'area recintata di proprietà della “ ”, pari a mq. 21.416,00, Parte_2
non corrisponde alla superficie di mq. 25.077,00, assunta negli elaborati progettuali redatti dall'opposta (progetto esecutivo del Gennaio 2011), quale consistenza dell'area di proprietà del- la “ ” (pag. 17 della relazione del 4.4.2023). Parte_2
In virtù di tali sostanziali difformità, gli elaborati progettuali redatti dall'opposta vanno ritenuti non eseguibili e ciò non solo perché ricomprendono una considerevole area non di proprietà della socie- tà (di mq. 3661), con inevitabili ripercussioni sui valori degli standard urbanistici (circo- Pt_1
stanza già di per sé dirimente), ma anche perché non rispettosi del vincolo di inedificabilità nella fa- scia di 30 metri dal demanio ferroviario di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 dell'11.6.1980, in assen- za peraltro di alcuna autorizzazione in deroga rilasciata dai preposti organismi tecnici di RFI (come confermato dalla richiamata nota del 28.6.2017 di Ferservizi).
L'ineseguibilità degli elaborati progettuali redatti dalla società opposta è stata accertata anche dal
Comune di Foggia sia con la Delibera n. 4 del 16.9.2021 della Commissione Straordinaria di ado-
8 zione della rimodulazione del piano di lottizzazione esecutivo (all. 19 della relazione), sia con la
Delibera n. 97 dell'1.9.2022 della Commissione Straordinaria di approvazione definitiva della pre- detta rimodulazione del piano di lottizzazione esecutivo (all. 20 della relazione), delibere che evi- denziano, in premessa, l'ineseguibilità del progetto per l'errore del progettista, consistito nell'erronea misurazione dell'area di sedime e conseguente impossibilità di collocare spazi ed edifi- ci, così come rappresentati negli atti sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione procedente, stante la mancanza di sufficiente superficie nella disponibilità del costruttore.
Va chiarito che la circostanza che le originarie p.lle 87 e 88 del foglio 76, pur non essendo state acquistate dalla società , siano state incluse nei frazionamenti effettuati nel 2010, nel Pt_1
Programma Edilizio ex Fornace e nella Convenzione Urbanistica (come confermato anche dal Ctu)
e, per l'effetto, cedute gratuitamente al Comune di Foggia con atto a Notar Persona_7 dell'8.3.2011 (rep. 38.001 – racc. n. 24.911), non prova certo la titolarità delle stesse in capo alla cedente all'atto della cessione, prova questa che sarebbe (ma non è) desumibile solo dall'atto di provenienza richiamato in atti (cioè l'atto di compravendita del 9.4.1986). Ciò può determinare uni- camente profili di invalidità dell'atto per acquisto “a non domino” e conseguente responsabilità del
Notaio rogante, del tutto irrilevanti in questa sede, perché estranei all'oggetto del contendere.
Preme, altresì, puntualizzare che la società opposta ha esposto di essere consapevole fin dal principio della reale estensione dell'area recintata (inferiore ai mq. 23.633 indicati in contratto) e che infatti, nel primo progetto presentato nel 2008, l'ing. avrebbe tenuto conto della sola Per_8 area interna alla recinzione;
ha precisato di aver riferito alla committente che l'area dalla stessa ac- quistata eccedeva sensibilmente il muro di confine, comprendendo anche una parte della sede occu- pata dai binari e che la committente, a fronte di ciò, avrebbe dato espresso mandato verbale al pro- gettista di modificare il progetto, ricomprendendo anche tale area (cfr. pag. 7 e 8 della comparsa).
Tali circostanze, oggetto anche di richiesta di prova testimoniale (cfr. n. 5 e 6 della memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c.), non sono state ammesse perché contraddette dalle stesse deduzioni di parte opposta e dalla documentazione in atti.
Ed, infatti, oltre a non esservi alcuna prova dell'esecuzione da parte della società opposta di un pro- prio rilievo topografico dell'area in questione, né alcun riscontro documentale dell'asserita richiesta della società committente di realizzare il progetto su una superficie superiore rispetto a quella recin- tata e/o alcun atto di dissenso della società di Ingegneria a fronte di tale richiesta, ciò che rileva – in ogni caso – è l'assoluta contraddittorietà dell'assunto di parte opposta laddove, da un lato, dichiara di essere a conoscenza della reale consistenza dell'area recintata (pari a mq. 21.170) e di aver, infat- ti, presentato il progetto del Giugno 2008 utilizzando solo l'area interna alla recinzione e, dall'altro,
9 indica nella relazione tecnica illustrativa (sempre redatta nel Giugno 2008) allegata al progetto, qua- le superfice dell'area di proprietà , esclusivamente la superficie nominale di mq. 23.633 Pt_1
(all. 8 della relazione).
Oltre a ciò, deve aggiungersi che – in ogni caso – il professionista, dotato delle necessarie compe- tenze tecniche e tenuto, pertanto, all'obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2 co.,
c.c., avrebbe dovuto opporsi alla richiesta del committente di utilizzare la superficie catastale in luogo di quella effettiva, perché tecnicamente erronea e, quindi, destinata ad incidere negativamente sull'attuabilità ed eseguibilità del progetto esecutivo.
Del tutto irrilevante appare la circostanza secondo cui il Permesso di Costruire n. 130 rila- sciato dal Comune in data 29.6.2011, per la costruzione di una parte degli edifici oggetto dell'intervento di riqualificazione, sia stato annullato in autotutela su richiesta della società oppo- nente, dal momento che il progetto, posto a base della già stipulata convenzione urbanistica, sarebbe stato comunque inattuabile nel suo complesso, sicché era necessaria una rimodulazione dell'originario compendio che tenesse conto delle effettive dimensioni dell'area di intervento.
Il Ctu, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, ha confermato che il permesso di costruire è stato annullato in autotutela dal Comune su richiesta della società (pag. 15 Pt_1 della relazione), precisando, altresì, che l'irrealizzabilità del progetto è stata riconosciuta anche dal
Comune con le Delibere n. 4 del 16.9.2021 e n. 97 dell'1.9.2022, così come effettivamente è stato.
Va, infine, disattesa la richiesta di rinnovazione della Ctu formulata dall'opposta per asseriti vizi di nullità della stessa.
Non è condivisibile quanto asserito da parte opposta circa una presunta discrasia tra quanto dichia- rato dal Ctu in questo giudizio (ossia che l'area di proprietà dell'opponente sia pari a mq. 21.416) e quanto, invece, dichiarato dal medesimo Ctu nell'ambito del giudizio di esecuzione immobiliare, iscritto al n. 95/2015 R.G. (ossia che la consistenza dei beni oggetto della compravendita del
9.4.1986 sia pari a mq. 23.633).
Ed, infatti, nella perizia oggetto del presente giudizio, il Ctu si è occupato della superficie effettiva dell'area di proprietà della società “ ”, mentre nella perizia resa nell'ambito del diverso giu- Pt_1
dizio di esecuzione immobiliare, di quella nominale, ossia quella risultante dagli atti catastali.
Ciò lo si evince inequivocabilmente del contenuto della perizia immobiliare che fa esplicito riferi- mento alla superficie nominale catastale (e non a quella effettiva) dell'area pignorata (cfr. pag. 40,
52 della relazione peritale depositata in data 1.8.2019).
10 Tale perizia, pertanto, occupandosi della sola superficie nominale catastale (e mai riferendosi alla superficie effettiva), non contraddice in alcun modo la perizia oggetto del presente giudizio, con cui il Ctu ha accertato la superficie reale dell'area di proprietà della società . Pt_1
Non si vede, peraltro, come la circostanza che il Ctu si sia occupato della stima del medesi- mo complesso immobiliare nell'ambito di un altro e diverso giudizio (nella specie, di esecuzione immobiliare nei confronti della società opponente nella qualità di debitore esecutato) possa inficiare l'attendibilità e validità dell'elaborato peritale, non costituendo tale circostanza né motivo di asten- sione/ricusazione del Consulente né causa di nullità formale/sostanziale della Ctu.
Da ultimo, va evidenziato che l'affermazione del Ctu – resa nell'ambito della perizia del giudizio di esecuzione immobiliare – secondo cui il frazionamento delle aree interessate (prot.
266978) dell'8.11.2010, effettuato in vista dell'atto di cessione dell'8.3.2011, “ricalchi fedelmente il piano di lottizzazione” redatto dalla società opposta (pag. 13 della relazione predetta), non si pone in alcun modo in contrasto con le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu nell'ambito del presente giu- dizio, in merito alla ineseguibilità del progetto, avendo il Ctu precedentemente chiarito nella perizia di stima immobiliare (a pag. 11) che il predetto frazionamento aveva incluso p.lle “ritenute, erro- neamente, di proprietà della società esecutata”: è evidente, quindi, che il piano di lottizzazione, per quanto corrispondente al frazionamento citato, è erroneo perché non ha tenuto conto dell'effettiva area di sedime della proprietà e, quindi, delle dimensioni reali dell'area di intervento. Pt_1
L'opposizione è, quindi, fondata e va accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto, stan- te l'evidente errore degli elaborati progettuali commesso dalla società opposta, che ha reso inese- guibile il progetto in questione, con conseguente perdita del diritto al compenso.
Venendo ad analizzare la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stessa è fondata e va accolta.
Preme precisare che l'opponente ha spiegato in via riconvenzionale una domanda giudiziale, ai sen- si degli artt. 1453 e 1455 c.c., al fine di ottenere la risoluzione del disciplinare di incarico del
20.11.2011 a causa del grave inadempimento della controparte.
Trattandosi di un inadempimento che ha comportato l'ineseguibilità del progetto edilizio, non può esservi dubbio alcuno sulla ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1455 c.c. per pronunciare la ri- soluzione per fatto e colpa esclusivi di parte opposta.
In conclusione, l'inadempimento di cui si è resa responsabile la società opposta è tale, da un lato, da paralizzare la pretesa monitoria volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito con il disciplinare di incarico del 20.11.2011 e, dall'altro, da giustificare la risoluzione del contratto per colpa esclusiva della oltre al risarcimento del danno emergente, co- Controparte_1
11 stituito dai costi sostenuti dalla società committente ed eziologicamente riconducibili alla mancata realizzazione del progetto per cui è causa.
A tal riguardo, mette conto precisare che la domanda risarcitoria è accoglibile solo in parte.
Infatti, a fronte della richiesta di condanna al pagamento della somma di € 1.392.687,80, il Ctu – seguendo un percorso logico immune da incongruenze o incompletezze, del quale pertanto questo
Giudice non ha motivo di discostarsi – ha accertato che “il danno subito dalla ” a Parte_2
seguito del lamentato errore progettuale, in considerazione dei soli esborsi documentati (tra cui fatture e ricevute di pagamento in atti), è pari a complessivi € 632.641,40, di cui € 631.760,16, qua- le importo totale delle fatture e delle ricevute di pagamento in atti elencate nella tabella di calcolo riportata a pag. 23 e € 881,24, quale importo totale delle somme corrisposte ai Vigili del Fuoco per diritti amministrativi di cui alle ricevute di versamento dei bollettini postali nn. 126, 127, 128, 129
e 130 del 04.03.2011, per un importo totale di € 792,00, opportunamente rivalutato con i soli inte- ressi legali a far data dal loro esborso sino all'attualità del 28.02.2023” (cfr. pag. 21-23 e 40 della relazione).
Nella quantificazione del danno non sono state incluse, come correttamente rilevato dal Ctu, le somme erogate per oneri concessori e diritti di segreteria versati al Comune di Foggia dalla “ Pt_2
per l'ottenimento dei titoli abilitativi successivamente annullati, su richiesta della stessa
[...]
Società, in quanto qualora tali somme non le siano state già rimborsate, esse possono essere, co- munque, scomputate in caso di richiesta di un nuovo titolo abilitativo, attesa l'avvenuta approvazio- ne del piano di lottizzazione rimodulato (pag. 22 della relazione).
L'elaborato peritale appare sul punto coerente e tecnicamente motivato, anche in risposta alle osser- vazioni critiche formulate da parte opponente, sicché va condiviso e fatto proprio da questo Giudi- ce.
In conclusione, la richiesta risarcitoria di parte opponente va parzialmente accolta e la socie- tà opposta va condannata al pagamento, in favore della società , della somma complessiva Pt_1 di € 632.641,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria (da calcolarsi secondo i noti indici ISTAT
FOI) a decorrere dal deposito della CTU e dunque dal 4.4.2023 sino al saldo, stante la provata sus- sistenza del dedotto inadempimento contrattuale a carico della società opposta.
IV.- Le spese di lite si pongono a carico di parte opposta per il principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – in assenza di nota spese – ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando lo scaglione di valore fino ad €
1.000.000,00, in ragione del decisum, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
V.- Le spese di entrambe le CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste, nei rapporti tra
12 le parti, definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande pro- poste in via principale e in via riconvenzionale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 188/2013 emesso dal Tribunale di Foggia in data 1.3.2013;
2. ACCOGLIE le domande riconvenzionali spiegate da parte opponente e per l'effetto:
a) DICHIARA risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento imputabile ad
[...]
l contratto di cui al disciplinare di incarico sottoscritto Controparte_1
tra le parti in data 20.11.2011;
b) CONDANNA AD al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 632.641,40, a tito- Parte_3
lo di risarcimento del danno emergente, per i motivi spiegati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida nella Parte_1 somma complessiva di € 30.667,00, di cui € 1.474,00 per esborsi e € 29.193 per compensi pro- fessionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
4. PONE le spese di entrambe le CTU, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico di parte opposta.
Foggia, 10.2.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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