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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 25 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3496/2023 R.G. e vertente
fra
nato a [...], il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Roma n. 38, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico C.F._1
Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via IV Novembre
n° 38, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Savastano Marina, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 20.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pure denegato in fase amministrativa. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 25 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della prima fase, dott.ssa , chiamato a rendere chiarimenti, ha escluso Persona_2
che le infermità di cui parte ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 20.12.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
2 Potenza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 25 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3496/2023 R.G. e vertente
fra
nato a [...], il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Roma n. 38, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico C.F._1
Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via IV Novembre
n° 38, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Savastano Marina, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 20.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pure denegato in fase amministrativa. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 25 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della prima fase, dott.ssa , chiamato a rendere chiarimenti, ha escluso Persona_2
che le infermità di cui parte ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 20.12.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
2 Potenza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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