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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2456/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ESPOSITO ALDO e l'avv. SANTONICOLA CIRO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_1 essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato alle dipendenze del – in servizio sino al 30/06/2025 presso l'Istituto Controparte_1 comprensivo di ED (BS) – e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo determinato così dettagliati (doc. 1):
- nell'a.s. 2021/2022 dal 24/09/2021 al 24/06/2022, in forza di cinque incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “fra'
di OM (BS): il primo tra il 24/09/2021 ed il 01/11/2021, il secondo tra il Controparte_11
02/11/2021 ed il 01/12/2021, il terzo tra il 02/12/2021 ed il 02/05/2022, il quarto tra il 03/05/2022 ed il
08/06/2022, il quinto tra il 09/06/2022 ed il 24/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 16/09/2022 al 08/09/2023, in forza di quattro incarichi di supplenza successivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra: il primo espletato dal 16/09/2022 al 12/11/2022 presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di Villa Carcina (BS), il secondo espletato dal 17/02/2023 al 18/03/2023 presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” dell'IC “Monte Orfano” di Cologne
(BS), il terzo ed il quarto espletati, rispettivamente, dal 20/03/2023 al 15/05/2023 e dal 16/05/2023 al
08/06/2023 presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “fra' di OM (BS); Controparte_11
- nell'a.s. 2023/2024 dal 22/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di CA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 28/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” dell'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stato adibito a mansioni del tutto assimilabili a quelle prestate dai docenti di ruolo.
Pag. 2 di 14 Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, punto 2 nota ministeriale 15 ottobre 2015 n.
15219 e art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
in servizio presso scuole situate all'estero o presso scuole militari.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive, dovendosi intendere queste ultime quali elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto d'impiego in maniera specifica, in base al contesto ed a criteri oggettivi e trasparenti.
Ha dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché dei connessi principi costituzionali a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e della qualità dell'insegnamento.
Ha evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64
CCNL 29/11/2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato e come le norme stabilite dalla contrattazione nazionale prevalgano sulla legge n. 107/2015, stante la riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, gli interventi sul tema del Consiglio di Stato (sent. 1842/2022)
e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì svariati arresti della giurisprudenza di merito.
Ha ricordato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Ha precisato di aver inviato in data 26.09.2024 all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (doc. 2).
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1 concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 2.000,00.
Pag. 3 di 14 2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria delle supplenze assegnate al ricorrente nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, chiedendone l'esclusione.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti dal ricorrente, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, il docente risultava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di CA (BS).
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. dell'art. 1 della legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del beneficio come pure la determinazione del suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione del diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento del bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Pag. 4 di 14 Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito della fuoriuscita della parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità delle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza del mancato riconoscimento della Carta.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2025 il ricorrente ha replicato all'eccezione sollevata da controparte circa la brevità e saltuarietà delle supplenze espletate negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, richiamando in proposito la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sent. 3 luglio 2025, causa C-268/24).
Il si è integralmente riportato alle conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi. CP_1
4. Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
4.1. Come puntualmente osservato dalla parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_12
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Dunque, il
Pag. 5 di 14 beneficio in parola, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, viene sostanzialmente riconosciuto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – interessatasi della vicenda a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 c.p.c. – “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Mediante la medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno sancito inoltre i seguenti principi:
a) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) ai docenti di cui alla lettera precedente, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) ai docenti di cui alla lett. a), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad esempio la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
Pag. 6 di 14 d) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico,
Pag. 7 di 14 abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che la parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono
Pag. 8 di 14 dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese del , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione della Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata delle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto dell'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento in favore della parte ricorrente del beneficio in parola anche per l'a.s.
2023/2024 nel corso del quale ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche (doc. 3 della memoria di costituzione).
Pag. 9 di 14 Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
4.3. Rispetto poi all'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente, a parere di questo Tribunale il beneficio può essere riconosciuto anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, sebbene caratterizzati dall'assegnazione di supplenze brevi e temporanee.
Infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha in passato ritenuto che anche nel caso in cui le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione dello stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari ad almeno centoottanta giorni (equiparato ad anno scolastico dall'art. 11, comma 14,
d.lgs. n. 124/1999), sussistesse una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce era valorizzato quanto si legge nella sentenza della Suprema Corte
n. 29961/2023 laddove afferma che, come già citato sopra, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10,
d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co.
1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”. Pertanto, a parere dei
Giudici di legittimità, nel momento in cui si fosse presentato nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua, sarebbe sussistita una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio
Pag. 10 di 14 in esame. La pronuncia citata, con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2
L. 124/1999, prosegue affermando che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la Carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica la quale, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che i docenti potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE ribadisce nuovamente, quindi, che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei
Pag. 11 di 14 docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (punto 77).
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che il ricorrente ha espletato incarichi di insegnamento per periodi consistenti tanto nell'anno scolastico 2021/2022, essendo impegnato sempre presso lo stesso istituto scolastico di OM (BS) dal 24 settembre 2021 al 24 giugno 2022 con una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità, quanto nell'anno scolastico 2022/2023, durante il quale ha prestato servizio, sempre a copertura del medesimo insegnamento di matematica e scienze e sempre ad orario completo di cattedra, presso vari istituti scolastici in virtù di quattro distinte supplenze non immediatamente consecutive, in particolare dal 16/09/2022 al 12/11/2022, dal
17/02/2023 al 18/03/2023, dal 20/03/2023 al 15/05/2023, dal 16/05/2023 al 08/06/2023 per un impegno complessivo pari a 147 giorni lavorativi (sabati compresi).
Si ritiene, pertanto, che egli abbia contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, per lo meno con riferimento al primo anno scolastico in cui l'incarico è stato rinnovato cinque volte senza soluzione di continuità, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
4.4. In definitiva, l'adozione nella fattispecie in esame delle indicazioni di principio dettate dalla
CGUE comporta il riconoscimento della violazione del diritto europeo da parte del
[...]
, consistente nell'omessa disapplicazione della normativa nazionale e nella mancata Controparte_1 corresponsione della Carta docente, considerato che parte ricorrente ha effettivamente svolto, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2, legge n. 124/1999.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato ai paragrafi precedenti, la Corte di Cassazione, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Pag. 12 di 14 Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente,
Pag. 13 di 14 dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente – come dichiarato dall'amministrazione resistente e comprovato dalla documentazione versata in atti (stato matricolare doc. 3 memoria) – ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 12/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento comune ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di CA (BS).
Pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rimborsare a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara ES
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ESPOSITO ALDO e l'avv. SANTONICOLA CIRO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_1 essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato alle dipendenze del – in servizio sino al 30/06/2025 presso l'Istituto Controparte_1 comprensivo di ED (BS) – e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo determinato così dettagliati (doc. 1):
- nell'a.s. 2021/2022 dal 24/09/2021 al 24/06/2022, in forza di cinque incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “fra'
di OM (BS): il primo tra il 24/09/2021 ed il 01/11/2021, il secondo tra il Controparte_11
02/11/2021 ed il 01/12/2021, il terzo tra il 02/12/2021 ed il 02/05/2022, il quarto tra il 03/05/2022 ed il
08/06/2022, il quinto tra il 09/06/2022 ed il 24/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 16/09/2022 al 08/09/2023, in forza di quattro incarichi di supplenza successivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra: il primo espletato dal 16/09/2022 al 12/11/2022 presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di Villa Carcina (BS), il secondo espletato dal 17/02/2023 al 18/03/2023 presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” dell'IC “Monte Orfano” di Cologne
(BS), il terzo ed il quarto espletati, rispettivamente, dal 20/03/2023 al 15/05/2023 e dal 16/05/2023 al
08/06/2023 presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “fra' di OM (BS); Controparte_11
- nell'a.s. 2023/2024 dal 22/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di CA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 28/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” dell'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stato adibito a mansioni del tutto assimilabili a quelle prestate dai docenti di ruolo.
Pag. 2 di 14 Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, punto 2 nota ministeriale 15 ottobre 2015 n.
15219 e art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
in servizio presso scuole situate all'estero o presso scuole militari.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive, dovendosi intendere queste ultime quali elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto d'impiego in maniera specifica, in base al contesto ed a criteri oggettivi e trasparenti.
Ha dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché dei connessi principi costituzionali a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e della qualità dell'insegnamento.
Ha evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64
CCNL 29/11/2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato e come le norme stabilite dalla contrattazione nazionale prevalgano sulla legge n. 107/2015, stante la riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, gli interventi sul tema del Consiglio di Stato (sent. 1842/2022)
e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì svariati arresti della giurisprudenza di merito.
Ha ricordato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Ha precisato di aver inviato in data 26.09.2024 all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (doc. 2).
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1 concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 2.000,00.
Pag. 3 di 14 2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria delle supplenze assegnate al ricorrente nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, chiedendone l'esclusione.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti dal ricorrente, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, il docente risultava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di CA (BS).
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. dell'art. 1 della legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del beneficio come pure la determinazione del suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione del diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento del bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Pag. 4 di 14 Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito della fuoriuscita della parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità delle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza del mancato riconoscimento della Carta.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2025 il ricorrente ha replicato all'eccezione sollevata da controparte circa la brevità e saltuarietà delle supplenze espletate negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, richiamando in proposito la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sent. 3 luglio 2025, causa C-268/24).
Il si è integralmente riportato alle conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi. CP_1
4. Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
4.1. Come puntualmente osservato dalla parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_12
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Dunque, il
Pag. 5 di 14 beneficio in parola, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, viene sostanzialmente riconosciuto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – interessatasi della vicenda a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 c.p.c. – “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Mediante la medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno sancito inoltre i seguenti principi:
a) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) ai docenti di cui alla lettera precedente, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) ai docenti di cui alla lett. a), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad esempio la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
Pag. 6 di 14 d) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico,
Pag. 7 di 14 abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che la parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono
Pag. 8 di 14 dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese del , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione della Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata delle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto dell'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento in favore della parte ricorrente del beneficio in parola anche per l'a.s.
2023/2024 nel corso del quale ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche (doc. 3 della memoria di costituzione).
Pag. 9 di 14 Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
4.3. Rispetto poi all'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente, a parere di questo Tribunale il beneficio può essere riconosciuto anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, sebbene caratterizzati dall'assegnazione di supplenze brevi e temporanee.
Infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha in passato ritenuto che anche nel caso in cui le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione dello stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari ad almeno centoottanta giorni (equiparato ad anno scolastico dall'art. 11, comma 14,
d.lgs. n. 124/1999), sussistesse una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce era valorizzato quanto si legge nella sentenza della Suprema Corte
n. 29961/2023 laddove afferma che, come già citato sopra, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10,
d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co.
1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”. Pertanto, a parere dei
Giudici di legittimità, nel momento in cui si fosse presentato nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua, sarebbe sussistita una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio
Pag. 10 di 14 in esame. La pronuncia citata, con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2
L. 124/1999, prosegue affermando che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la Carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica la quale, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che i docenti potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE ribadisce nuovamente, quindi, che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei
Pag. 11 di 14 docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (punto 77).
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che il ricorrente ha espletato incarichi di insegnamento per periodi consistenti tanto nell'anno scolastico 2021/2022, essendo impegnato sempre presso lo stesso istituto scolastico di OM (BS) dal 24 settembre 2021 al 24 giugno 2022 con una serie di supplenze susseguitesi senza soluzione di continuità, quanto nell'anno scolastico 2022/2023, durante il quale ha prestato servizio, sempre a copertura del medesimo insegnamento di matematica e scienze e sempre ad orario completo di cattedra, presso vari istituti scolastici in virtù di quattro distinte supplenze non immediatamente consecutive, in particolare dal 16/09/2022 al 12/11/2022, dal
17/02/2023 al 18/03/2023, dal 20/03/2023 al 15/05/2023, dal 16/05/2023 al 08/06/2023 per un impegno complessivo pari a 147 giorni lavorativi (sabati compresi).
Si ritiene, pertanto, che egli abbia contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, per lo meno con riferimento al primo anno scolastico in cui l'incarico è stato rinnovato cinque volte senza soluzione di continuità, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
4.4. In definitiva, l'adozione nella fattispecie in esame delle indicazioni di principio dettate dalla
CGUE comporta il riconoscimento della violazione del diritto europeo da parte del
[...]
, consistente nell'omessa disapplicazione della normativa nazionale e nella mancata Controparte_1 corresponsione della Carta docente, considerato che parte ricorrente ha effettivamente svolto, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2, legge n. 124/1999.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato ai paragrafi precedenti, la Corte di Cassazione, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Pag. 12 di 14 Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente,
Pag. 13 di 14 dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente – come dichiarato dall'amministrazione resistente e comprovato dalla documentazione versata in atti (stato matricolare doc. 3 memoria) – ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 12/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento comune ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di CA (BS).
Pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rimborsare a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara ES
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