Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
13 febbraio 1993
13 febbraio 1993
>
Versione
30 giugno 1993
30 giugno 1993
>
Versione
30 giugno 2003
30 giugno 2003
Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole 1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in- fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilita', anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle politiche agricole e forestali)) , fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(4)
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle politiche agricole e forestali)) , fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(4)
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Commentari • 52
- 1. Art. 114.6 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. (1)La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1); c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3; d) i soggetti che svolgono funzioni …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 65
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 2720Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 02720/2025 REG.PROV.COLL. N. 02871/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2871 del 2024, proposto dalla società G4 VI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Angela Ciuffreda e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro la Regione Lombardia, non costituita in giudizio; l'Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti S.p.A. – …Leggi di più...
- art. 106 D.Lgs. 50/2016·
- appalti pubblici·
- revisione prezzi·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di trasparenza·
- discrezionalità amministrativa·
- CCNL·
- interesse legittimo·
- modifica contratto appalto·
- immodificabilità contratto appalto