TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11809 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 27/09/2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 29/08/2023,
[...]
con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/08/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di
, deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia nel 2015; di aver avviato un percorso CP_1
di integrazione socio-lavorativo in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto”.
3. Scaduto il termine del 27/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, dato che l'istanza è stata presentata il 04/08/2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Controparte_2
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di ”, con sede legale a , via Vincenzo Mortillaro 19, Persona_1 CP_1
con la qualifica di muratore a secco, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
07/11/2022, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2023; alle dipendenze della ditta “ R2M
Capital srl”, con sede a , Viale Regina Elena 79, con la qualifica di fattorino, in forza CP_1
di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 30/03/2024 al 30/08/2024 da ultimo prorogato sino al 30/09/2025, come risulta dall' “assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato
– part time stagionale” e dalla “proroga rapporto a tempo determinato stagionale” e dalle buste paga relative al periodo da aprile a novembre 2024 depositate in atti (cfr. all. alle note del
06/06/2024; alle note del 20/01/2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l.
138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 05/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11809 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 27/09/2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 29/08/2023,
[...]
con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/08/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di
, deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia nel 2015; di aver avviato un percorso CP_1
di integrazione socio-lavorativo in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto”.
3. Scaduto il termine del 27/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, dato che l'istanza è stata presentata il 04/08/2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Controparte_2
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di ”, con sede legale a , via Vincenzo Mortillaro 19, Persona_1 CP_1
con la qualifica di muratore a secco, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
07/11/2022, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2023; alle dipendenze della ditta “ R2M
Capital srl”, con sede a , Viale Regina Elena 79, con la qualifica di fattorino, in forza CP_1
di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 30/03/2024 al 30/08/2024 da ultimo prorogato sino al 30/09/2025, come risulta dall' “assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato
– part time stagionale” e dalla “proroga rapporto a tempo determinato stagionale” e dalle buste paga relative al periodo da aprile a novembre 2024 depositate in atti (cfr. all. alle note del
06/06/2024; alle note del 20/01/2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l.
138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 05/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela