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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 5809/2023 promossa da:
IC TI, elettivamente domiciliato in Palma Campania, via Nuova Nola
273, presso lo studio dell'avv. Cinzia Nunziata, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Controparte_1
Francesco Maruffi, che la rappresenta e difende, con l'avv. Lorenzo de Martinis, per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “a) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di
€ 3.961,95;
c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di €
10.067,86;
d) condannare, pertanto, la convenuta società , in Controparte_1
persona del legale rap-presentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 14.185,96;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
Convenuta: “Nel merito, in via principale:
1) Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 72000 relativa agli interessi, nonché la domanda di condanna di al pagamento di tutte le somme a CP_1
detta dell'Attrice da essa indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di al CP_1
pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In ogni caso:
3) Condannare il Sig. IC TI all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.”
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree hanno a oggetto - con riferimento al finanziamento n.
72000, stipulato con l'Idea Finanziaria Spa ed estinto anticipatamente il 28/05/2013
(doc. 2 e 4 fasc. att.) - la condanna della convenuta alla restituzione di € 14.185,96
- di cui € 3.961,95 a titolo di interessi ed € 10.067,86 a titolo di spese e altri oneri collegati al credito -, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c. 2 Cc.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito Controparte_1 dell'Idea Finanziaria Spa, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
2. Va anzitutto rilevato che, in data 30/09/2008, il TI ha stipulato con l'Idea Finanziaria Spa un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio (doc. 2 fasc. att.); il credito derivante da tale finanziamento è stato ceduto alla in data 16/10/2008, l'Idea Finanziaria Spa e l Controparte_1 [...]
hanno stipulato la polizza assicurativa n. 000023796 relativamente CP_2
alla pratica di finanziamento n. 72000, con scadenza al 01/11/2018 (doc. 3 fasc. att.).
L'attore, con riferimento al finanziamento per cui è causa, ha eccepito la violazione della normativa antiusura, sostenendo, in particolare, che il superamento del tasso soglia del Teg si sarebbe verificato introducendo, nelle voci di costo, tutte quelle connesse al finanziamento, comprese le spese sostenute per la sottoscrizione della polizza assicurativa.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha prodotto in giudizio la relazione del 16/02/2023 che ha prospettato come, in caso di inclusione dei costi relativi alla polizza assicurativa, il Teg risulti pari ex ante a 18,54%, e quindi superiore alla soglia di periodo del 15,10%, a fronte di un Teg indicato in contratto, senza inclusione di costi assicurativi, pari al 15,02% (doc. “Consulenza
[...]
” fasc. att.). Persona_1
La banca, di contro, ha contestato l'esistenza dell'usura, sostenendo che il
Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del
15,02%, inferiore al tasso soglia di riferimento del 15,105%), in quanto la normativa secondaria vigente al momento della stipula del finanziamento prevederebbe espressamente che sia escluso, dal calcolo del Teg e del Tegm, il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione).
3 La convenuta ha poi contestato la disomogeneità dei valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del Teg contrattuale e ha asserito che, in ogni caso, l'art. 1815 c. 2 Cc si riferisce ai soli interessi, con la conseguenza che la banca sarebbe tenuta a restituire “soltanto l'importo corrispondente agli interessi previsti dal contratto (al netto degli abbuoni effettuati in conteggio estintivo, ossia
Euro 1.728,40 – doc. 4 avv.) con esclusione di tutte le ulteriori voci di costo diverse da questi ultimi …” (comp. p. 20).
3. Ciò premesso, è necessario affrontare la questione relativa all'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa n. 000023796 ai fini della valutazione dell'usurarietà dell'operazione contrattuale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.
La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione"
(Cass. 8806/2017, 3025/2022 e 37058/2021).
Tale orientamento sottolinea la portata onnicomprensiva dell'art. 644 c. 4
Cp, il quale, nell'individuare le voci di costo ai fini della verifica di legalità del tasso, stabilisce la rilevanza di tutte quelle “collegate all'erogazione del credito”, eccettuate solo quelle “per imposte e tasse”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, nessun rilievo può essere attribuito a quanto stabilito dalle Istruzioni della Banca
d'Italia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto - le quali prevedono espressamente che sia escluso il costo delle commissioni pagate per l'assicurazione dal calcolo del Teg e del Tegm dei singoli contratti “quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge”, e che “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto e assimilate … le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza” (doc. 3 fasc. conv.) -, atteso che il giudice, nella sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (Cass. 37058/2021 e 3025/2022, in tema di costi assicurativi).
4 Va poi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp deve prevalere, in ogni caso, rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 3025/2022 e 37058/2021).
Con riferimento a questi principi, si rileva anzitutto che l'art. 6 delle condizioni generali del finanziamento prevede a beneficio dell'Idea Finanziaria Spa la stipula di una “polizza di assicurazione vita con compagnia di gradimento della
Cessionaria, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione, comprese eventuali proroghe”, specificando che il relativo contratto sarà sottoposto all'attenzione del cedente e che “in caso di rifiuto non si potrà procedere al finanziamento”.
Va poi rilevato che la che la polizza n. 000023796 del 16/10/2008 richiama il finanziamento n. 72000, stipulato tra l'attore e l'Idea Finanziaria Spa, e che quest'ultima risulta essere la beneficiaria dell'assicurazione (cfr. doc. 2 e 3 fasc. att.).
A ciò si aggiunga che la polizza in questione è prescritta obbligatoriamente nell'ambito del credito al consumo contro cessione del quinto ex art. 54 Dpr
180/1950 e tale voce di costo va ricondotta alla nozione di “spese collegate all'erogazione del credito” di cui all'art. 644 c. 5 Cp, considerato che essa si traduce in un vantaggio per il mutuante in termini di garanzia del rimborso del credito.
La banca, di contro, non ha fornito la prova contraria circa l'inesistenza di un collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del finanziamento, limitandosi a richiamare quanto previsto dalla normativa secondaria in materia.
Alla luce di questi principi, il finanziamento per cui è causa deve ritenersi usurario, non essendo specificamente contestato che, con l'inclusione della polizza assicurativa n. 000023796, il Teg sia pari al 18,54%, a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,105% (cfr. doc “ Parte_1
” e doc. “Gazzetta_Ufficiale_n.151_06_2008” fasc. att.; cit.
[...]
p. 6).
Si ritiene poi, in conformità a un altro specifico precedente di questo
Tribunale, richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità
5 del complesso di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (Trib. Torino ord.
8690/2023).
Conseguentemente, la domanda attorea deve essere accolta, con condanna della convenuta al pagamento di € 14.185,96, di cui € 3.961,95 a titolo di interessi (nello specifico, € 5.690,35 pattuiti in contratto al netto di € 1.728,40 detratti in sede di estinzione anticipata); € 10.067,86 a titolo di costi collegati al credito (nello specifico, € 11.302,77 pattuiti in contratto per “commissioni finanziarie”, “commissioni accessorie”, “rimborso spese contrattuali” e “rimborso premi assicurativi”, al netto di € 1.234,91 detratti in sede di estinzione anticipata); €
156,15 a titolo di commissioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per l'attore in €
4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria) con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione delle stesse in favore dell'avv.
Cinzia Nunziata ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la a pagare a IC TI € 14.185,96; Controparte_1
condanna la a rimborsare a IC TI le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Cinzia Nunziata.
Torino, 03/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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