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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orrù nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20023/2024: tra con l'avv. RECCHI EMILIA Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. PESSI ROBERTO Controparte_1
contumace Controparte_2
- contumace Controparte_3
- Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori CP_4 dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini con l'avv. FLAVIO DE BENEDICTIS
Parti convenute ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1- Con ricorso depositato il 24.04.2024 il sig. ha agito nei Parte_1
[.. confronti di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_4 per i lavoratori dell'industria Controparte_5 metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, esponendo che:
nell'ambito dell'appalto di avente ad oggetto “l'espletamento Controparte_1 del Servizio Professionale di Supporto alla Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del software di tutti i Sistemi Applicativi di (Pra, Controparte_1
Tasse, Federazione Aci, Siti Web, App Mobile, Crm e altre applicazioni di carattere gestionale):
- dal 1.11.2002 ha prestato la propria attività alle dipendenze della società
a Roma, come impiegato, con mansioni di programmatore CP_2 ed inquadramento nel livello B2 (già VI) di cui al CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica, con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
- dal settembre 2023, la è subentrata ex art. 2112 c.c. Controparte_3 alla e il suo rapporto di lavoro è continuato dal 1.9.2023 CP_2 con la Controparte_3
- dal dicembre 2023 o gennaio 2024 il rapporto è proseguito in subappalto dal nuovo appaltatore (tale Consorzio Reply) ed è cessato il 28.1.2024 per dimissioni, rassegnate dal ricorrente per giusta causa a motivo del mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre e della
13ma mensilità 2023;
- dal 30.5.2002 ha aderito al Fondo di Previdenza Complementare Cometa, conferendo l'intero TFR maturando ed optando per il versamento della contribuzione integrativa
- dal mese di settembre 2023 non ha ricevuto le retribuzioni maturate, pur essendogli stati consegnati i relativi prospetti paga mensili, il pagamento delle sole mensilità relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre
2023 è stato effettuato direttamente dalla committente Controparte_1 ed è pertanto rimasto creditore delle mensilità arretrate di dicembre
[...]
e 13ma 2023 e gennaio 2024, dell'indennità di preavviso, delle cd
“variabili” relative al mese precedente, ratei di 13ma mensilità 2023, ferie e permessi residui, cd “variabili” relative al mese precedente, Tfr
“rimasto in azienda” maturato prima dell'adesione del ricorrente alla previdenza complementare;
i buoni pasto per il controvalore esposto nei prospetti paga e del controvalore degli “strumenti di welfare ... del valore di 200 euro per un totale di € 21.945,93 oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi.
Inoltre, fin dall'anno 2014 la convenuta ha altresì omesso il CP_2 regolare versamento di contributi e TFR al Fondo e così anche CP_4 quando le è subentrata: in particolare hanno omesso il CP_3 versamento della complessiva somma di € 15.073,48 di cui la CP_2
€ 12.690,32 (per il periodo da ottobre 2014 ad agosto 2023) e la CP_3
€ 2.383,16 (per il periodo da settembre 2023 a febbraio 2024).
[...]
Parte ricorrente, invocata la responsabilità solidale delle convenute ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, ha così concluso:
A/ - dichiarare che i crediti del ricorrente, per i titoli di cui ai capitoli 8 e 9 del presente ricorso, ammontano ad € 21.945,93 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi;
- dichiarare la obbligata in solido con la ex CP_3 Controparte_2 art.2112 c.c. a corrispondere al ricorrente i crediti maturati alle dipendenze di quest'ultima alla data del 30.8.2023;
- dichiarare la obbligata, in solido con la e Controparte_1 Controparte_2 con la ex art.29 D. L.gs. n.276/2003, a corrispondere al Controparte_3 ricorrente i trattamenti retributivi alle stesse dovuti e non pagati;
per l'effetto, condannare al pagamento a favore del ricorrente la CP_3 della somma di € 21.945,93 e, in solido con la stessa e fra loro, la
[...] CP_2 della somma di € 6.132,84 e la della somma di €
[...] Controparte_1 10.243,15 ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi come per legge;
B/ - dichiarare il diritto del ricorrente a veder reintegrare la propria “posizione individuale” presso COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA con il versamento a detto Fondo della contribuzione e delle quote di TFR dovute ma non riversate nonchè di un ulteriore importo “pari all'incremento del valore della quota del
Fondo registrato nel periodo di mancato versamento”;
- dichiarare la obbligata in solido ex art. 2112 c.c. con la Controparte_3 al versamento della contribuzione e delle quote di TFR da Controparte_2 quest'ultima dovute ma non riversate al Fondo in relazione al periodo CP_4 dall'ottobre 2014 all'agosto 2023;
- dichiarare la obbligata in solido ex art.29 D. L.gs. Controparte_1
n.276/2003 con la e con la al versamento Controparte_2 Controparte_3 della contribuzione e delle quote di TFR dalle stesse dovute ma non riversate al in relazione al periodo dall'ottobre 2014 al gennaio 2024; CP_5 CP_4
per l'effetto, condannare le società convenute, tra loro in solido, a versare
a
[...]
Controparte_6
a favore del ricorrente, quanto alla
[...] CP_3 ed alla la somma di € 15.073,48 e quanto alla
[...] Controparte_1 la somma di € 12.960,32 ovvero le diverse somme maggiori o Controparte_2 minori ritenute di giustizia, nonchè l'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato sino alla data dell'effettivo versamento da determinarsi nella misura che verrà indicata dal Fondo stesso ovvero all'esito di CT;
Fissata l'udienza di discussione non si sono costituite le società CP_7
e e ne è stata dichiarata la contumacia;
[...] Controparte_3 si è costituita in giudizio la società che ha contestato la Controparte_1 domanda e ha così concluso:
In via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto nei confronti di con ogni conseguente provvedimento in ordine alle Controparte_1 spese di lite;
In via subordinata: accertare, in caso di accoglimento della domanda di controparte, il diritto di ad essere manlevata e/o Controparte_1 rimborsata dalle Società e in virtù di Controparte_2 Controparte_3 quanto concordato nel contratto di servizi allegato. Inoltre, si chiede l'accertamento del diritto di a detrarre dal credito complessivo Controparte_1 maturato dell'appaltatore quanto corrisposto in favore dei suoi dipendenti, con facoltà di azione di regresso o di surroga ex artt. 1299 e 1203 c.c.
Sempre in via subordinata: accertare, in caso di accoglimento della domanda di controparte, il diritto di a detrarre dalle Controparte_1 somme rivendicate i buoni pasto ed il welfare, non trattandosi di somme dalla comprovata natura retributiva e, quindi, non contemplate nell'obbligazione solidale da contratto di appalto.
Si è costituito il Fondo Cometa che ha così concluso:
A) in adesione alla domanda della parte ricorrente, condannare parte resistente al pagamento al deducente Fondo Pensione COMETA, degli importi dovuti a titolo di contributi di previdenza complementare nella misura richiesta dalla stessa parte ricorrente;
B) condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
All'udienza di discussione il ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nei confronti di che ha accettato la rinuncia con regolazione delle Controparte_1 spese di lite. La causa, istruita con produzioni documentali, è decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione di note di trattazione scritta.
-2-
Deve innanzitutto essere dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato dal ricorrente nei confronti di ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Controparte_1
Nel merito le pretese del ricorrente, così come articolate nelle conclusioni rassegnate delle note di trattazione scritta, devono essere integralmente accolte.
La documentazione prodotta in giudizio dalle parti ha permesso di dimostrare che il ricorrente a decorrere dal luglio 2009 è stato sempre esclusivamente ed ininterrottamente addetto ad attività oggetto dell'appalto affidato dalla
[...]
alla società sua datrice di lavoro e dall'1.9.2023 CP_1 CP_2
ovvero da questa svolte in regime di subappalto (dal dicembre CP_3
2023) ed ha svolto tali attività senza alcuna interruzione sino al 28.1.2024.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
é gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento. Il Fondo ha altresì dimostrato, con la produzione dell'estratto conto la CP_4 correttezza degli importi richiesti a titolo di quote di TFR e di contribuzione aggiuntiva dovute ma non riversate (€ 15.073,48 di cui € 12.960,32 sino alla data del trasferimento di azienda) ed ha altresì provveduto a quantificare il
“mancato incremento del valore della quota registrato sino alla data” del
30.8.2024 pari a complessivi € 3.974,56 di cui € 3.798,62 (= 3.974,56 - 40,76
- 67,73 - 67,45) relativi ai versamenti omessi sino al 31.8.2023 (data del trasferimento di azienda da a . CP_2 CP_3
Le società e rimaste contumaci, non Controparte_7 Controparte_3 hanno fornito la prova del loro adempimento e devono quindi essere condannate a pagare le somme risultanti dai prospetti contabili depositati in giudizio (buste paga e CU ed estratto conto . CP_4
In conclusione, sono rimasti provati i seguenti crediti del ricorrente:
dicembre 2023 € 1.360,94; 13ma mensilità 2023 € 2.483,88; gennaio 2024
€ 13.104,98 (di cui € 10.806,81 ind. preavviso); febbraio 2024 € 3.960,24 (di cui : € 64,58 permessi residui € 3.539,39 ferie residue € 254,44 Tfr “rimasto in azienda”) buoni pasto apr./ago.2023 € 418,77+ set.2023/gen.2024 € 412,62=
€ 831,39 controvalore welfare € 200,00 per un totale di € 21.945,93; per
T.F.R.: a) ott.2014/ago.2023 € 12.690,32; b) set.2023/gen.2024 € 2.383,16 oltre a € 3.974,56 a titolo di incremento del valore della quota.
Di conseguenza la deve essere dichiarata obbligata in solido CP_3 con la ex art.2112 c.c. a corrispondere al ricorrente i crediti Controparte_2 maturati alle dipendenze di quest'ultima alla data del 30.8.2023 per l'effetto, la deve essere condannata condannare al pagamento a favore Controparte_3 del ricorrente della somma di € 21.945,93, la deve essere Controparte_2 condannata in solido con la al pagamento della somma di € Controparte_3
6.132,84.
Quanto al T.F.R. deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a veder reintegrare la propria “posizione individuale” presso per il periodo CP_4 dall'ottobre 2014 all'agosto 2023; per l'effetto la società deve essere condannata in solido con la Controparte_3
a versare a ed a favore del ricorrente, la somma di Controparte_3 CP_4
€ 18.872,10 (= 15.073,48 + 3.974,56 ) mentre la è tenuta Controparte_2 al versamento della somma di € 16.758,94 (= 12.960,32 +3.798,62).
Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando dichiara la obbligata in solido con CP_3 la ex art.2112 c.c. a corrispondere al ricorrente i crediti Controparte_2 maturati alle dipendenze di quest'ultima alla data del 30.8.2023;
per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Controparte_3 ricorrente della somma di € 21.945,93; condanna la in solido con la al pagamento Controparte_2 Controparte_3 della somma di € 6.132,84.
Dichiara il diritto del ricorrente a veder reintegrare la propria “posizione individuale” presso per il periodo dall'ottobre 2014 all'agosto 2023; CP_4 per l'effetto condanna la società in solido con la Controparte_3 CP_3
a versare a ed in favore del ricorrente, la somma di € 18.872,10;
[...] CP_4 condanna la al versamento a ed in favore del Controparte_2 CP_4 ricorrente della somma di € 16.758,94 (= 12.960,32 +3.798,62).
Condanna la in solido con la alla rifusione Controparte_3 Controparte_3 delle spese di lite nei confronti del ricorrente quantificate in € 4.500,00 oltre
15% per spese forfettarie con distrazione.
Condanna la in solido con la alla rifusione Controparte_3 Controparte_3 delle spese di lite nei confronti di quantificate in € 2.500,00 oltre 15% CP_4 per spese forfettarie.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice
Tiziana Orru