TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5740/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SECCO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separatamente e con obbligo a
[...] Parte_2 comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza.
2) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a ogni forma di mantenimento.
3) Disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con la collocazione presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre;
il turno comincerà il lunedì all'uscita di scuola e terminerà la mattina del lunedì successivo. Ciascun genitore è chiamato, non solo ad assicurare, durante il periodo di convivenza, la continuità di rapporto dei figli con l'altro genitore, ma anche a lasciare prontamente l'abitazione familiare perché l'altro subentri al termine del tempo di propria spettanza. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni più importanti relativi ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
4) I figli trascorreranno con la mamma e con il papà 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro una data compatibile con l'organizzazione delle ferie estive, una settimana durante le vacanze invernali alternativamente di anno in anno dalla Vigilia di Natale al 31/12 e dall'1/01 al 6/01, tre giorni durante le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno in concomitanza con la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno del compleanno e le festività annuali (1/11,8/12,Carnevale,25/04,1/05,2/6,e 15/08 se non già compreso in una delle due settimane estive).
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nella settimana di sua spettanza, fatta esclusione delle spese sostenute per l'acquisto dell'abbigliamento e per le ricariche dei telefoni cellulari che verranno ripatite al 50% alla fine di ogni rispettiva settimana.
6) Il sig. si accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento Parte_2 n.801065850,80, contratto presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Castelbelforte in via Don Minzoni 11.
7) I seguenti beni, sono di esclusiva proprietà della sig.ra e saranno Parte_1 prelevati dalla casa coniugale, da quest'ultima: lavatrice di marca Miele, asciugatrice di marca Miele, robot multifunzione Bimby, batteria di pentole, materasso matrimoniale, stufa a pellet della quale, le verrà riconosciuto metà dell'importo speso per l'acquisto. La sig.ra preleverà dalla cassetta di Pt_1 sicurezza intestata al marito gli oggetti d'oro che appartengono a lei e a sua madre.
8) Saranno apposte sui libretti postali di entrambi i figli, le firme congiunte di entrambi i genitori.
9) Il sig. si accolla interamente le spese relative ai consumi di acqua, luce Pt_2 e gas dell'immobile, rifiuti nonché il premio relativo alla polizza di assicurazione sulla casa.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio a favore dei figli
[...] e , concedendo sin da ora il consenso all'espatrio dei Per_1 Persona_2 figli.
11) Le spese straordinarie a favore dei figli, come indicate nel protocollo
2 dell'intestato Tribunale sottoscritto da entrambi i coniugi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
12) L'assegno unico sarà assegnato alla signora in ragione del Parte_1 100% già a far data dal deposito del ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Castelbelforte (MN) in data 01/06/2015 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2015) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelbelforte di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
AS De UC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5740/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SECCO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separatamente e con obbligo a
[...] Parte_2 comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza.
2) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a ogni forma di mantenimento.
3) Disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con la collocazione presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre;
il turno comincerà il lunedì all'uscita di scuola e terminerà la mattina del lunedì successivo. Ciascun genitore è chiamato, non solo ad assicurare, durante il periodo di convivenza, la continuità di rapporto dei figli con l'altro genitore, ma anche a lasciare prontamente l'abitazione familiare perché l'altro subentri al termine del tempo di propria spettanza. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni più importanti relativi ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
4) I figli trascorreranno con la mamma e con il papà 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro una data compatibile con l'organizzazione delle ferie estive, una settimana durante le vacanze invernali alternativamente di anno in anno dalla Vigilia di Natale al 31/12 e dall'1/01 al 6/01, tre giorni durante le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno in concomitanza con la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno del compleanno e le festività annuali (1/11,8/12,Carnevale,25/04,1/05,2/6,e 15/08 se non già compreso in una delle due settimane estive).
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nella settimana di sua spettanza, fatta esclusione delle spese sostenute per l'acquisto dell'abbigliamento e per le ricariche dei telefoni cellulari che verranno ripatite al 50% alla fine di ogni rispettiva settimana.
6) Il sig. si accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento Parte_2 n.801065850,80, contratto presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Castelbelforte in via Don Minzoni 11.
7) I seguenti beni, sono di esclusiva proprietà della sig.ra e saranno Parte_1 prelevati dalla casa coniugale, da quest'ultima: lavatrice di marca Miele, asciugatrice di marca Miele, robot multifunzione Bimby, batteria di pentole, materasso matrimoniale, stufa a pellet della quale, le verrà riconosciuto metà dell'importo speso per l'acquisto. La sig.ra preleverà dalla cassetta di Pt_1 sicurezza intestata al marito gli oggetti d'oro che appartengono a lei e a sua madre.
8) Saranno apposte sui libretti postali di entrambi i figli, le firme congiunte di entrambi i genitori.
9) Il sig. si accolla interamente le spese relative ai consumi di acqua, luce Pt_2 e gas dell'immobile, rifiuti nonché il premio relativo alla polizza di assicurazione sulla casa.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio a favore dei figli
[...] e , concedendo sin da ora il consenso all'espatrio dei Per_1 Persona_2 figli.
11) Le spese straordinarie a favore dei figli, come indicate nel protocollo
2 dell'intestato Tribunale sottoscritto da entrambi i coniugi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
12) L'assegno unico sarà assegnato alla signora in ragione del Parte_1 100% già a far data dal deposito del ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Castelbelforte (MN) in data 01/06/2015 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2015) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelbelforte di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
AS De UC
3