Articolo 12 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 febbraio 1986
Art. 12. 1. E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all' articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.
2. Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all' articolo 12 della legge 10 agosto 1981, n. 423 , e' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.
3. Per l'anno 1986 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.
4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione.
5. La disposizione dell' articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988.
Il concorso nel pagamento degli interessi e' stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.
7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell' articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , che si intendono estese agli interventi previsti dall' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430 .
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente