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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7437/2023 promossa da:
- - ass. avv. COTRONEO (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. avv. BINI (parte Controparte_1 P.IVA_1
convenuta) all'udienza del 4/6/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 27.10.2023, il sig.
[...]
ha allegato: Parte_1
- di essere stato dipendente della CoopService s.c.p.a. dall'1/7/2017 al 31/3/2023, e de dall'1/4/2023, a seguito di cambio d'appalto, sempre inquadrato nel Controparte_1
livello F del c.c.n.l. Mobilità Ferroviaria;
- di aver lavorato nell'ambito dei servizi ambientali integrati resi per la stazione di Torino
Porta Nuova, appaltati alle due società da parte di Controparte_2
- di aver frequentato un apposito corso e di aver conseguito la relativa abilitazione – rilasciata da R.F.I. s.p.a. e rinnovata periodicamente ogni 5 anni – per la guida di carrelli elettrici e di motocarrelli nell'ambito della stazione ferroviaria,
- di essersi sempre occupato, dal 21/10/2008 in poi, presso la stazione di Torino Porta
Nuova, della pulizia e del lavaggio dei marciapiedi lungo i binari ferroviari e di altre aeree soggette al pubblico passaggio, nonché del parcheggio sotterraneo, per mezzo ed alla guida, in mezzo all'utenza e/o ad altri lavoratori impiegati nelle operazioni di pulizia dei treni, di macchine lavasciuga, spazzatrici elettriche nonché carelli elettrici con rimorchio, mansioni, queste, di maggior pregio rispetto a quelle di semplice operaio addetto ad attività generiche di pulizia, e corrispondenti non al livello F del c.c.n.l. Mobilità Ferroviaria, ma al livello E, che prevede mansioni di limitata complessità nell'ambito del settore di attività, in relazione ad esperienze ed abilitazioni conseguite;
- di non aver ricevuto da Coopservice il pagamento di alcuni istituti retributivi previsti dal c.c.n.l. (salario professionale, scatti di anzianità, superminimo ed elemento retributivo individuale), nonostante tale società fosse tenuta a garantire il mantenimento delle
“condizioni in essere” in forza del verbale di cambio di appalto.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la condanna di CoopService s.c.p.a. e
[...]
al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta Controparte_3
applicazione del CCNL Mobilità Ferroviaria e di quelle derivanti dal riconoscimento del livello E1 del CCNL Mobilità Ferroviaria (quantificate in euro 2852,09 oltre accessori nei confronti dell'attuale datore di lavoro).
Il giudizio tra il ricorrente e la CoopService s.c.p.a. è stato definito con una conciliazione.
L' ha chiesto la reiezione delle domande esponendo le seguenti difese: CP_1
- il ricorrente sin dall'assunzione non ha svolto la sola attività di guida di macchine lavasciuga, di spazzatrici elettriche e di carelli elettrici con rimorchio, ma anche, ed in prevalenza, altre mansioni di pulizia generica degli ambienti della stazione di Torino
Porta Nuova;
- in ogni caso, l'attività di guida dei mezzi motorizzati non dà diritto all'inquadramento nel livello E del CCNL Mobilità Ferroviaria;
anzitutto, il semplice patentino rilasciato da RFI
s.p.a. non risulta rilevante per caratterizzare la complessità delle mansioni, in quanto è mero titolo non avente valore generale, ma solo nell'ambito aziendale, ed è rilasciato al termine di un corso di formazione di poche ore;
le abilitazioni sono comunque richieste dalle norme del Contratto Collettivo anche per il livello F;
la manovra dei mezzi indicati è particolarmente semplice, dal momento che la velocità è contenuta nei 10 km/h; la norma del CCNL che descrive il livello E pretende poi che siano svolte dal lavoratore mansioni di supporto al processo lavorativo, ovvero mansioni di tipo amministrativo o logistico o di direzione di gruppi di lavoro, ben diverse da quelle indicate nel ricorso;
la descrizione del livello F comprende peraltro mansioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici, nei quali di sicuro sono ricompresi i mezzi guidati dal ricorrente;
- è infondata la richiesta di pagamento dell'elemento retributivo individuale e di un superminimo individuale, sia perché il ricorrente non ha provato di avere “i requisiti previsti per maturare il diritto alle due voci retributive reclamate”, sia perché a fondamento di tale richiesta, non è stato invocato nei confronti de “alcun CP_1
obbligo di mantenimento di condizioni precedenti, né tantomeno il meccanismo di cui all'art. 2112 c.c. (argomenti invocati invece dal ricorrente contro l'altra convenuta
Coopservice)”.
2. Attraverso l'istruttoria orale è stato accertato che il ricorrente, oltre alle normali operazioni di pulizia all'interno della stazione (con scopa, palette e raschietti), lava i pavimenti conducendo la macchina lavasciuga elettrica e guida un trattorino con rimorchio per trasportare i sacchi dei rifiuti nell'area ecologica, attività, queste ultime, per le quali è stato appositamente formato dalla committente, pagato dalla convenuta, perché si svolgono nell'area della stazione alla presenza dell'utenza (v. verbale udienza
8/10/2024).
3. In considerazione dell'abituale svolgimento di queste due particolari mansioni, la domanda volta al riconoscimento del livello superiore appare meritevole di accoglimento, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, in quanto pienamente condivisibili, le motivazioni esposte da questo tribunale nella sentenza
376/2025, con la quale sono state accolte le domande formulate da un altro dipendente della società convenuta che svolgeva le stesse mansioni svolte dal ricorrente, e che qui si riportano per comodità di lettura:
< lavoratore dipendente, di riconoscimento di livello contrattuale superiore a quello risultante dal contratto individuale, in ragione delle mansioni effettivamente svolte:
- che l'art. 2103 c.c. prevede: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. […] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
- che la giurisprudenza di legittimità ha precisato in merito a tale tema che: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cass. ord. n. 30580/2019; si veda anche Cass. n.
8589/2015: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda […]”);
- in tema di mansioni promiscue e di prevalenza delle mansioni appartenenti a livello contrattuale superiore: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. ord. n.
2969/2021; conforme, Cass. n. 26978/2009).
Ciò premesso, deve rilevarsi, in punto di fatto, che lo svolgimento, da parte del CP_4
delle mansioni da lui qualificate come appartenenti al livello E del CCNL Mobilità
Ferroviaria (doc. 7 e 8 ricorrente), ovvero le mansioni di guida e manovra di macchine lavasciuga, di spazzatrici elettriche nonché di carelli/trattorini elettrici con rimorchio (per il trasporto dei rifiuti recuperati), deve ritenersi non contestato, in quanto ammesso da parte convenuta in memoria di costituzione, seppur con la precisazione che tali mansioni non esauriscono le complessive attività lavorative svolte dal ricorrente durante la settimana, in quanto esse si accompagnano anche ad attività di pulizia svolte manualmente, ed addirittura esse costituiscono solo una parte minimale di tali complessive attività (anche se parte convenuta non ha precisato in alcun modo quale sia, secondo la sua tesi, il peso percentuale approssimativo delle mansioni oggetto di indagine rispetto all'orario di lavoro).
Nel caso di specie, però risulta concretamente irrilevante verificare se le mansioni asseritamente sussumibili nella declaratoria contrattuale del livello E siano o meno svolte in misura superiore al 50% dell'insieme delle attività lavorative, in quanto: - come si è visto, la giurisprudenza di legittimità, per l'ipotesi di mansioni promiscue
(appartenenti a livelli diversi), richiama anzitutto le norme della contrattazione collettiva, ove queste prevedano una disciplina specifica in merito a mansioni eterogenee svolte contestualmente ed all'appartenenza del lavoratore ad un livello superiore a quello di assunzione (ben può il CCNL, in un simile caso, pretendere ad esempio una prevalenza quantitativa delle mansioni di livello superiore); ma una tale disciplina, nel CCNL Mobilità
Ferroviaria, nelle due versioni versate in atti, non si rinviene;
- risulta quindi applicabile la regola generale dettata dalla Corte di Cassazione nei precedenti richiamati, dovendosi dare valorizzazione alle mansioni corrispondenti al livello contrattuale superiore, se queste non sono disbrigate dal lavoratore in modo meramente occasionale/sporadico, e sono quindi svolte in regime di continuità e stabilità, al di là del loro peso quantitativo nell'attività quotidiana;
- nel caso di specie, parte convenuta non ha sollevato eccezioni in merito a pretesa sporadicità della guida di carrelli/trattorini e di macchine spazzatrici, come si è visto;
risultando quindi, come si è anticipato, ininfluente ai fini dell'indagine verificare quanta parte tale guida rappresenti rispetto alle altre mansioni nel settore della pulizia/igienizzazione della stazione ferroviaria.
Centrale (anzi, essenziale) risulta invece verificare se le mansioni in contestazione siano o meno sussumibili nella declaratoria del livello E.
Precisato tanto, l'esame delle norme della contrattazione collettiva conduce a risposta affermativa.
Il livello F, ovvero quello di assunzione del […] corrisponde a quello dei meri operatori, ovvero “i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”, aggiungendo che per tali lavoratori “Può essere richiesto l'utilizzo di mezzo, strumenti, apparecchiature di uso semplice” (v. doc. 7, art. 26). Le figure operative esemplificate in tale norma contrattuale comprendono la figura del “Pulitore di impianti fissi e a bordo treno”, ovvero quei lavoratori “che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento delle vetture” e del “Manovale”, che comprende i lavoratori “addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze particolari”. Per la verità l'esemplificazione contenuta nell'art. 26 del CCNL non si ferma alla figura da ultimo citata, ma comprende anche quella del generico
“addetto ai servizi ausiliari” (che non richiedono particolari qualificazioni professionali), dell'addetto alla logistica, dell'addetto al minibar, del mozzo;
ma trattasi di figure professionali nelle quali non può essere ricompresa quella del ricorrente, addetto invece ai servizi di pulizia ed igienizzazione ambientale.
Il livello E (con le sue tre diverse posizioni retributive, maturate in base all'anzianità) comprende invece i lavoratori “che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate, in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi
Traghetto”. Con riferimento ai servizi ausiliari/ di pulizia, l'esemplificazione contrattuale è riferita ai lavoratori “che svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo”.
L'esemplificazione comprende poi la descrizione delle figure dell'addetto di bordo, dell'operatore polivalente di condotta e di manovra nei raccordi, del meccanico di officina, dell'armatore ferroviario dei raccordi, dell'ausiliario (alla circolazione, alla manovra infrastruttura, alla manovra dei rotabili, agli uffici), dell'operatore qualificato di logistica, dell'addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno;
ma deve ribadirsi (anche se
è ovvio) che la descrizione attinente all'area di attività del ricorrente è la prima.
Si deve quindi comprendere se la manovra e guida delle macchine spazzatrici e dei c.d. trattorini con rimorchio (per il trasporto di rifiuti) contenga elementi di rilievo sovrapponibili a quelli presenti nella declaratoria del livello E.
Anzitutto, deve rilevarsi che risulta infondata l'eccezione di parte convenuta, che vorrebbe ricomprese, tra le attività di supporto al processo lavorativo, di cui all'esemplificazione del livello E sopra riportata, attività di natura amministrativa, o di coordinamento di squadre di lavoro / gruppi operativi, o attività tecniche di logistica, posto che queste ultime sono indicate non nella declaratoria generale del livello contrattuale, ma nelle esemplificazioni specifiche per i diversi rami di attività del settore disciplinato dal CC;
le attività amministrative in relazione alla figura dell'ausiliario alla circolazione, alla manovra infrastruttura, alla manovra dei rotabili, agli uffici ed alla figura dell'operatore qualificato di logistica, le attività di coordinamento / preposizione a squadre /gruppi operativi con riferimento alle figure dell'armatore ferroviario dei raccordi e, di nuovo, dell'operatore qualificato di logistica. Non si può snaturare la volontà negoziale delle parti sociali inserendo forzatamente una definizione “chiusa” delle attività di supporto all'interno dell'esemplificazione dell'operatore di servizi ausiliari/di pulizia, definizione invece prevista con carattere di specificità per altre esemplificazioni di figure ben differenti.
Fatta questa prima precisazione, deve evidenziarsi che i caratteri distintivi (di natura generale) tra i due livelli contrattuali in esame sono la genericità delle mansioni, con eventuale uso di apparecchiature di uso “semplice” (livello F) e la limitata complessità delle mansioni (livello E;
indicazione tratta dall'esemplificazione per l'operatore dei servizi di pulizia, ma sostanzialmente desumibile anche dalle altre).
Entrambi i livelli contrattuali prevedono invece le abilitazioni conseguite;
si può sin da ora affermare che il c.d. patentino rilasciato da Reti Ferroviarie Italiane s.p.a. per la conduzione dei mezzi elettrici oggetto di contenzioso non rileva quindi quale
“abilitazione conseguita” (posto che, come si è appena visto, essa non è carattere discretivo tra i due livelli), ma, al limite, per caratterizzare la limitata complessità delle mansioni, in ragione della differenziazione tra lavoratori con differente livello di qualificazione.
Ciò posto, deve concludersi che la guida dei veicoli indicati in ricorso integri lo svolgimento delle mansioni di limitata complessità previste dalla norma contrattuale sopra esaminata. Ora, è fatto pacifico che sia la guida del veicolo con spazzole elettriche, per la pulizia dei marciapiedi e delle banchine ferroviari, sia la guida del veicolo c.d. carrello elettrico / trattorino con rimorchio, per il trasporto di rifiuti al sito di raccolta, consiste nella conduzione di veicoli di velocità assai limitata (circa 10 km/h), con due sole marce (avanti ed indietro), che non è richiesta alcuna patente di fonte pubblicistica, ma il mero patentino rilasciato e richiesto da R.F.I. s.p.a., in seguito a corso di breve durata (per parte convenuta di sole tre ore); ma di sicuro la declaratoria contrattuale del livello, in particolare per la figura dell'operatore dei servizi di pulizia, richiede che siano disbrigate mansioni di limitata complessità. Ed è proprio la limitata complessità l'elemento caratterizzante della conduzione di tali veicoli, in quanto non tutti gli operatori “generici” sono abilitati alla loro guida (appunto, è necessaria a frequentazione con esito positivo di corso con rilevanza di dimensione aziendale di breve durata), e, al di là dell'aspetto della previa abilitazione da parte di R.F.I. (gestore delle piattaforme nelle quali è eseguito l'appalto da parte della società convenuta), anche l'aspetto pratico e concreto della corretta guida nell'ambito fisico – ambientale della stazione ferroviaria non è propriamente alla portata di un qualsivoglia operatore del settore delle pulizie;
infatti, è pacifico che le macchine elettriche in discorso hanno un ingombro superiore a quello della persona dell'operatore (che vi deve montare alla posizione di pilotaggio;
nel caso del c.d. trattorino, muovendo anche il rimorchio pieno di rifiuti), sono intrinsecamente pericolosi, in quanto pensati ed in movimento (anche se a velocità limitata), che con essi il lavoratore deve muoversi in spazi non aperti, che in alcuni punti sono addirittura ben limitati (si pensi alle piattaforme di salita e discesa) e con ostacoli sul percorso, a volte dovendo porre attenzione al movimento dell'utenza pedonale della stazione. Non può quindi dirsi che la guida di tali mezzi costituisca operazione generica, come quelle previste dalla norma che disciplina il livello F, norma che ricomprende attività, appunto generiche, di pulizia, nel corso delle quali possono essere usati anche strumenti di semplice utilizzo (ed i mezzi elettrici in discorso, se non complessi come mezzi da strada, non possono dirsi semplici come un carrellino pieno di acqua e detergente, mosso a mano dall'operatore). In buona sostanza, la guida della macchina spazzatrice e del carrello con rimorchio, in particolare nelle condizioni ambientali indicate, se non fosse definita di “limitata complessità”, sarebbe trattata dalla contrattazione collettiva allo stesso modo dell'utilizzo di un banale secchio con ruote o di un qualunque attrezzo manuale per detergenza ed igienizzazione;
conclusione che è evidentemente poco accettabile, a livello logico. Parte convenuta eccepisce che il ricorrente svolge quasi esclusivamente turno notturno, il che comporta che egli non deve neppure affrontare, durante la guida, l'elemento di difficoltà rappresentato dall'utenza che si muove a piedi nella stazione. Si deve però osservare che le mansioni devono essere raffrontate rispetto alle declaratorie della contrattazione collettiva senza porre attenzione alcuna a simili contingenze (diversamente, la contrattazione collettiva avrebbe inserito distinzioni di tale natura nel descrivere le categorie di lavoratori interessati); in ogni caso, anche eliminando mentalmente tale elemento di difficoltà nella conduzione dei mezzi (l'utenza, che nei turni notturni è rarefatta e presente solo in determinati orari, agli estremi del turno), permangono gli altri elementi ambientali (la limitata estensione degli spazi in cui avviene la guida, la presenza di ostacoli fisici, la pericolosità intrinseca delle macchine).
Parte convenuta ha poi eccepito che la descrizione del livello F prevede l'eventuale utilizzo, da parte degli operatori, di mezzi e di attrezzature meccaniche, descrizione che si attaglierebbe ai mezzi di locomozione manovrati dal ricorrente. La dizione di “mezzi e di attrezzature meccaniche” presente nella declaratoria del livello F, ed in particolare nell'esemplificazione della figura del pulitore di impianti fissi e a bordo treno, deve però essere letta nel contesto in cui è inserita, e quindi insieme alla descrizione delle “attività manuali e/o generiche” e “delle apparecchiature di uso semplice” che si leggono nella prima parte (di carattere generale) della declaratoria del livello. La lettura contestualizzata porta a ritenere che per “attrezzature meccaniche” devono intendersi non mezzi di locomozione, ma strumenti meccanicamente azionati dal lavoratore, mediante uso di energia fisica, quali appunto gli strumenti di pulizia manuale prima menzionati (i carrelli con ruote trasportati a mano, per l'uso di acqua e detergenti, o per raccolta e trasporto di rifiuti), i piccoli aspirapolvere elettrici, se in uso, bracci telescopici per pulizia di vetri e finestrini, spruzzatori a pressione, e simili;
appunto, strumenti utilizzabili da lavoratore strettamente manuale, dedito ad attività del tutto generiche di pulizia. Deve pertanto concludersi, come si è anticipato, per la spettanza del diritto al riconoscimento del livello contrattuale E dall'assunzione all'attualità (essendo pacifico che le mansioni di guida dei mezzi elettrici sono state svolte dall'inizio del rapporto)>>.
4. Per quanto concerne la domanda volta al pagamento di alcuni elementi retributivi non riconosciuti sin dall'assunzione alle dipendenze di Coopservice, va premesso che nessuna contestazione è stata mossa dalla parte resistente in merito al diritto del ricorrente di percepire il salario professionale (art. 72 c.c.n.l.) e gli scatti di anzianità (art. 69 c.c.n.l.).
Limitando dunque l'esame al superminimo e all'elemento retributivo individuale, si osserva che, come correttamente sostenuto dalla società, difettano nel ricorso allegazioni e deduzioni riferite alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione di tali emolumenti e che non è stato dedotto che L' fosse tenuta a mantenere gli stessi CP_1 trattamenti retributivi riconosciuti dal precedente datore di lavoro in forza dell'art. 2112
c.c., delle obbligazioni assunte in sede di cambio di appalto o di altra previsione contrattuale. Per tale motivo la domanda non può essere accolta, non potendo il giudice ricercare d'ufficio la fonte contrattuale di un obbligo in assenza di specifiche allegazioni e deduzioni, se non in violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio.
5. Per il resto non residua contestazione tra le parti: il ricorrente ha infatti riformulato i propri conteggi espungendo le suddette voci retributive, e tali conteggi devono ritenersi esatti in quanto non oggetto di contestazioni ad opera della parte resistente nei termini ad essa assegnati. La società deve essere quindi condannata al pagamento della complessiva somma di euro 2689,21, maturata sino all'ottobre 2023, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di lite devono esser poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando gli importi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato-bassa complessità.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E, posizione retributiva 1; condanna L' al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi euro CP_1
2689,21, maturati sino all'ottobre 2023, e alle somme successivamente maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
condanna L' alla rifusione delle spese processuali in favore di parte CP_1
ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 9257,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
la giudice
Roberta PASTORE