Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 187/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
10234/19 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15.11.2019, vertente
TRA
C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Lanocita;
APPELLANTE
E
P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Orazio Abbamonte e dall'avv. Guido Ciccarelli;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.12.2014, l' Controparte_1
conveniva in giudizio il dott. sull'assunto di aver
[...] Parte_1
versato in favore di quest'ultimo l'importo di € 152.000,00 per prestazioni da questo rese in favore dell'Ordine suddetto nel periodo tra il 2004 ed il
2006. L'Ordine, infatti, assumendo di rivestire la qualità di "ente pubblico non economico", di guisa annoverabile tra le amministrazioni pubbliche, avanzava in via principale domanda di ripetizione dell'indebito ex. art. 2033 c.c. della predetta somma, non essendovi un valido titolo negoziale atto a giustificare l'elargizione di tali compensi. In ragione della nullità dei contratti intercorsi tra il dott. e l'Ordine, carenti della necessaria Pt_1
forma scritta ad substantiam, veniva richiesto, in via gradata, la differenza tra le somme versate e quelle eventualmente risultanti dalla rideterminazione dei compensi dovuti per le attività svolte ai sensi dell'art. 2233 c.c. ovvero alla stregua della tariffa professionale.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il dott.
, il quale, confermando l'inesistenza di alcun contratto Parte_1
sottoscritto dalle parti, ribadiva il diritto alla ritenzione della somma di €
152.000,00 per aver effettivamente svolto prestazioni attinenti a servizi di organizzazione di convegni, corsi e conferenze, nonché selezione di argomenti per la rivista "Biologi Italiani" in favore di parte attrice. Veniva altresì dedotto il proprio diritto a vedersi riconosciuti i compensi oggetto di domanda di ripetizione ai sensi dell'art. 2126 c.c., chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda. Infine, veniva eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto chiesto.
Pagina 2 In seguito alle richieste istruttorie avanzate da parte di detto convenuto, con ordinanza del 23 giugno 2017, il Tribunale ordinava l'esibizione dei registri di prima nota posseduti dall'Ordine relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, nonché ammetteva il deferito interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Ordine.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda, condannando il dott. alla Pt_1
restituzione di € 152.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 7.1.2020, il dott. ha censurato Pt_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. II, d.lgs. 150/2001, art. 3, co IV del d.lgs. 20 del 1994, art. 17
R.D. 2240 del 1923 ed art. 2033 c.c., nonché per insufficienza ed illogicità della motivazione. È stata contestata, inoltre, la mancata valutazione da parte del primo giudice del comportamento processuale di parte attrice la quale non ha ottemperato all'ordine di esibizione e si è sottratta all'interrogatorio formale in violazione dell'art. 116 c.p.c., difettando altresì ogni motivazione sul contegno processuale di detta attrice. Con gli altri tre motivi di appello, l'appellante deduce la mancata applicazione da parte del
Tribunale dell'art. 2126 c.c. nonché l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di prescrizione;
infine, si duole dell'infondatezza delle contestazioni avanzate da controparte circa la violazione degli artt. 16 e 17 sulla Legge Istitutiva dell Controparte_1
L'appellante ha poi così concluso: “in riforma totale della sentenza impugnata, per le ragioni espresse in atti, rigettare l'avversa domanda di nullità e di restituzione nonché ogni subordinata domanda di invalidità e
Pagina 3 rideterminazione del quantum, per l'effetto revocando ogni statuizione del giudice di primo grado"
Si è costituito in giudizio l il quale ha Controparte_1
dedotto, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ed in subordine ha chiesto di rigettare il gravame perché infondato in fatto e diritto.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere interamente respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello.
Priva di fondamento risulta l'eccezione di parte appellata con la quale si deduce che la notifica eseguita tramite PEC non conterrebbe alcun file e sarebbe, quindi, inesistente.
In realtà, dall'esame del fascicolo telematico, il Collegio rinviene, tra i file allegati alla relata di notifica eseguita in data 07/01/2020 ed in essa richiamati, sia l'atto di appello che la procura alle liti. Significativo, del resto, è che la stessa difesa dall'appellato, nella comparsa conclusionale, ha rappresentato che il mancato rinvenimento dell'atto di appello nella ricevuta di consegna potrebbe anche dipendere da “un problema tecnico del gestionale in uso al difensore”.
Ne deriva che la notifica si è validamente perfezionata e l'appello deve ritenersi certamente ammissibile.
2. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha incluso l'
[...]
tra gli enti pubblici non economici, annoverandolo Controparte_1
Pagina 4 tra le amministrazioni pubbliche. Secondo l'appellante, infatti, la sola qualifica di ente pubblico non economico non comporta l'automatica sussunzione nell'alveo delle Pubbliche Amministrazioni, non essendo sufficiente a tal fine il disposto normativo di cui all'art. 1 co. II del d.lgs.
165/2001, il quale menziona, tra gli altri, gli enti pubblici non economici nazionali tra le amministrazioni pubbliche.
Ciò posto, occorre indagare la natura del suddetto ente in ragione delle conseguenze che discendono dalla sua asserita qualifica pubblicistica.
La giurisprudenza si è a lungo impegnata ad individuare diversi indici sintomatici dai quali far discendere il carattere pubblicistico dell'ente, e ciò in virtù del fatto che non esistono parametri normativi predeterminati.
Gli indici o criteri rivelatori sono stati individuati, tra gli altri: nella necessaria previsione legislativa;
nelle finalità di pubblico interesse che lo stesso persegue;
nella costituzione dell'ente per volontà legislativa, nell'ingerenza dei pubblici poteri sotto forma di vigilanza e controllo;
nel finanziamento pubblico.
Ciò posto, deve, quindi, procedersi ad un esame in concreto delle caratteristiche e delle peculiarità dell'ente appellato.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che l Controparte_1
quale Ordine professionale che riunisce gli esercenti la professione
[...]
di biologo, è stato istituito ai sensi della Legge del 24/05/1967 n. 396, coerentemente anche a quanto statuito dall'art. 4 l. n. 70/1975, il quale ha stabilito che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituto o riconosciuto se non per legge".
Esso svolge una rilevante finalità di pubblico interesse, in quanto, alla stregua degli altri Ordini professionali, le sue funzioni sono di: assicurare il rispetto della normativa professionale;
curare l'albo professionale;
tutelare
Pagina 5 il titolo professionale e impedire l'esercizio abusivo della professione;
amministrare i beni e le finanze dell'Ordine e presentare il bilancio.
È evidente, quindi, che l'organismo in esame opera, peraltro in un settore particolarmente delicato come quello sanitario, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, prive del carattere industriale o commerciale, essendo tale attività svolta senza scopo di lucro, dunque senza perseguimento dei criteri di economicità e redditività dell'impresa privata.
Nella qualità di ente pubblico, poi, esso è soggetto alla vigilanza del
Ministero della Salute. Difatti, il secondo comma della legge 11 gennaio
2018, n. 3 ha ricondotto formalmente la professione dei biologi nell'alveo delle professioni sanitarie, così assoggettandola alla relativa disciplina e prevedendo che “Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi”.
Inoltre, la normativa primaria suindicata, riformulata dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3/2018, enumera gli organi che compongono gli Ordini delle professioni sanitarie nonché delinea una sommaria disciplina riguardante l'elezione degli stessi, rimandando, per la regolazione degli aspetti di maggior dettaglio, alla fonte secondaria.
Anche la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha avuto modo di affermare sia la qualità di "enti pubblici non economici" degli Ordini e dei
Collegi professionali nazionali in genere (cfr. Cass., 14/10/2011 n. 21226), sia la natura pubblicistica dei predetti enti, con plurime decisioni anche a
Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 17188/2019; Cass. S.U. 5393/1995).
Inconferenti risultano le doglianze dell'appellante in merito al mancato controllo gestorio dell'Ordine da parte della Corte dei Conti.
Pagina 6 Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21226/2011, ha avuto modo di affermare la non necessaria assoggettabilità degli enti pubblici non economici al controllo di gestione della Corte dei Conti, specificando che dall'assenza dello stesso non consegue il venir meno della qualifica pubblicistica dell'ente. Peraltro, i giudici di legittimità, cassando la sentenza della Corte territoriale, hanno escluso la necessaria sottoposizione dell'ente ricorrente al controllo gestorio della Corte dei Conti per il sol fatto che dalla qualifica di ente pubblico non economico ne sarebbe disceso il predetto obbligo di controllo. Invero, secondo la Suprema Corte, manca nel nostro ordinamento una definizione unitaria della pubblica amministrazione, ma emerge, al contrario, l'orientamento secondo il quale si dovrebbe discorrere di "pubbliche amministrazioni" con una diversificazione del concetto in relazione alle varie discipline del settore pubblicistico.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che, come affermato dal primo giudice, sussiste una pluralità di indici assai sintomatici della natura dell quale ente pubblico non economico. Controparte_1
3. Chiarita la natura pubblicistica dell'Ordine, e venendo all'ulteriore questione della necessaria forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi dalle amministrazioni pubbliche, occorre precisare quanto segue.
È, invero, consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale i contratti conclusi da tutte le pubbliche amministrazioni devono rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam e devono essere formalizzati in unico documento, escludendo, di conseguenza, il loro perfezionamento mediante lo scambio di proposta e accettazione tra soggetti non presenti contestualmente, salvo l'eccezione espressamente prevista dalla legge per i contratti conclusi tra ditte commerciali stipulabili
Pagina 7 per mezzo di corrispondenza ex. art. 17 co. IV, r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 (cfr. Cass. 7478/2020; Cass. n. 25631/2017; Cass. n. 12540/2016).
Da tale principio di carattere generale, valido per tutti gli enti pubblici anche non economici, discende il corollario in base al quale per i contratti d'opera professionale da essi stipulati è richiesto il rispetto della forma scritta e la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica
Amministrazione non può desumersi da atti o fatti concludenti (Cassazione civile 09/12/2021, n.39039; 11/10/2002, n.14524; Corte appello Catania
19/05/2022, n.1035).
Né sono sufficienti ad escludere l'applicazione di tali principi i rilievi avanzati dall'appellante secondo cui il patrimonio dell'Ordine è alimentato soltanto dal contributo dei propri associati ed esso abbia potuto agire nel rapporto con il dott. in qualità di soggetto ad esso parificato. Pt_1
Anzitutto, come replicato dalla controparte, le risorse economiche gestite dall devono considerarsi pubbliche a prescindere dalla Parte_2
loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell'ente pubblico ed essere comunque destinate a fini pubblici;
esse, in altri termini, sono dirette a finanziare il miglior esercizio delle funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'Ordine professionale (Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, n.17118).
Inoltre, anche laddove l'amministrazione agisca iure privatorum è tenuta comunque a realizzare l'interesse pubblico rimesso ex lege; ciò che muta attiene esclusivamente il modo di agire ed il mezzo prescelto per perseguire lo scopo.
Pagina 8 In linea generale, la necessità della forma scritta ad substantiam del contratto in cui sia parte una p.a., prescritta dall'art. 16 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, costituisce espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e funge da garanzia per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare, con precisione,
l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche da parte dei cittadini.
È quanto, tra l'altro, affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.
3537 del 2023, che recependo un costante orientamento della giurisprudenza, ha affermato: << Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97
Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in Ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere.
Pagina 9 Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del primo motivo di appello.
4. In ordine al secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza del giudice di primo grado laddove non ha tenuto conto del contegno processuale tenuto da parte attrice, la quale non ha ottemperato all'ordinanza di esibizione dei registri di prima nota degli anni 2004, 2005 e
2006, e si è sottratta all'interrogatorio formale nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Più specificamente, il dott. contesta la Pt_1
mancata valutazione di altri elementi indiziari tesi a comprovare il rapporto con l'Ordine, come ad esempio l'incontestato svolgimento delle prestazioni ed il pagamento delle stesse, che avrebbero dovuto condurre a ritenere come presunto il rapporto sottostante ed al riconoscimento del debito.
L'appellante si duole, altresì, della mancata articolazione dei motivi che hanno indotto il primo giudice a non tener conto, ai fini dell'accoglimento della domanda, della condotta omissiva dell'interrogando.
Sul punto, occorre chiarire in primo luogo che l'istanza di esibizione aveva ad oggetto i registri di prima nota posseduti dall'Ordine, dai quali sarebbe potuto emergere, presumibilmente, l'esistenza di incarichi da questo conferiti al dott. ma che nulla avrebbero provato circa l'esistenza del Pt_1
contratto. La mera annotazione in un registro non può, infatti, assurgere a forma scritta ad substantiam, essendo questa richiesta per il contratto ex. art. 16 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. La Cassazione ha avuto modo di evidenziare che neppure l'eventuale delibera dell'organo collegiale deputato ad autorizzare il conferimento dell'incarico è idonea a supplire al documento contrattuale, rivestendo essa la natura non di proposta contrattuale nei confronti del professionista ma di mero atto con efficacia interna (cfr. Cass. 3537/2023). Né è sufficiente che il professionista accetti,
Pagina 10 espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che peraltro l'ente può revocare ad nutum.
Quanto al pagamento, che secondo l'appellante avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere tacitamente comprovato il debito, è opportuno premettere che il riconoscimento del debito ex. art. 1988 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che ha meramente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, non rappresentando la stessa una fonte autonoma di obbligazione (ex multis Cass. 2104/2012).
Orbene, laddove il rapporto sottostante sia affetto da nullità per difetto di forma, costituendo la stessa, nel caso di specie, un elemento essenziale del negozio che ha funzione costitutiva e non dichiarativa, è inammissibile qualsiasi prova diversa da quella documentale.
Peraltro, l'applicabilità dell'art. 1988 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al rispetto dei requisiti formali e procedimentali prescritti per l'attività negoziale degli enti pubblici, sicché ciò assume rilievo anche in sede processuale, circoscrivendo l'ambito dei mezzi di prova deducibili a sostegno dell'asserita ricognizione del debito.
Costante giurisprudenza afferma che anche l'atto ricognitivo che pervenga da una pubblica amministrazione necessiti della forma scritta ad substantiam, e la prova della sua esistenza, nonché del suo contenuto, non può essere fornita né attraverso la confessione né mediante la testimonianza
(cfr. Cass. 25435/2007). Vi è, poi, la necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva assunta nelle forme di legge, in quanto la P.A. può obbligarsi soltanto nelle forme consentite ed attraverso gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente (cfr. Cass. n. 2091/2022).
Pagina 11 Ciò implica che né il pagamento, né l'interrogatorio formale, quale mezzo di prova teso a provocare la confessione, né ancora atti o registri interni dell'Ordine di natura unilaterale, possono assurgere a mezzi di prova idonei a comprovare la fonte contrattuale del diritto di credito vantato dal Pt_1
Il contratto mancante del requisito della forma scritta è nullo e non è suscettibile di alcun tipo di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 15/06/2020, n.11465).
Né, comunque, può trascurarsi di evidenziare quanto riconosciuto dallo stesso nella propria comparsa di risposta, il quale ha confermato la Pt_1
mancata sottoscrizione di alcun contratto tra le parti.
In conclusione, seppur appaia effettivamente mancante un'adeguata motivazione del primo giudice sul contegno processuale di parte attrice nonché sulla superfluità dei mezzi istruttori richiesti dal dott. deve Pt_1
tuttavia pervenirsi al rigetto anche del secondo motivo di gravame.
5. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la mancata applicazione dell'art. 2126 c.c. avendo il primo giudice ritenuto inapplicabile la predetta norma alle prestazioni rese dal dott. a favore Pt_1
dell'Ordine. Infatti, secondo il Tribunale, non vi è prova della subordinazione del rapporto di lavoro con l Controparte_1
essendosi il dott. limitato ad asserire di aver svolto collaborazioni Pt_1
nella qualità di medico.
Orbene, la norma in esame, che rappresenta uno strumento giuridico per rimediare ad un'ingiustizia altrimenti insanabile ed atta a garantire al prestatore di lavoro il diritto alla retribuzione laddove vi sia un vizio del contratto, non può trovare applicazione nel caso in esame.
Pagina 12 Difatti, la giurisprudenza esclude univocamente che le disposizioni dell'art. 2126 c.c. trovino applicazione ai rapporti di lavoro autonomo (cfr. Cass. n.
23265/2007) ed anche a quelli di lavoro parasubordinato (Cass. n.
24187/2011), attesa l'eccezionalità della suddetta norma relativa appunto al rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 5738 del 2001; Cass. n. 5941 del 2004; Cass. n. 6260 del 2006).
È da precisarsi, altresì, che nonostante risulti pacifico in giurisprudenza l'applicazione dell'art. 2126 c.c. alle ipotesi di prestazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, assumendo la portata di norma generale del rapporto di lavoro, essa è applicabile soltanto laddove risulti il rapporto di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro. Ed il rapporto di pubblico impiego sussiste "solo in presenza di un continuo e non occasionale inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, in assenza del quale si è in presenza di prestazioni di mero fatto disciplinate ex art. 2126 c.c. con effetto limitato al riconoscimento del diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione di fatto purché sussista lo svolgimento di attività continuativa in favore dell'ente, la subordinazione gerarchica e la retribuzione determinata o determinabile" (Cass. n. 4599/2017).
Pertanto, in difetto di qualsiasi allegazione da parte del dott. in Pt_1
merito agli indici di subordinazione o comunque al concreto svolgimento del rapporto svolto, le considerazioni del primo giudice risultano, secondo questo Collegio, pienamente condivisibili, sicché anche tale doglianza deve essere rigettata.
6. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del primo giudice sulla
Pagina 13 preliminare eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione avanzata dall'Ordine appellato nel libello introduttivo.
Orbene, pur ravvisandosi un difetto di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla predetta eccezione, tale censura, nel merito, deve ritenersi del tutto infondata. Sul punto è opportuno evidenziare che la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ex. art. 2946 c.c. che decorre dal giorno del pagamento (cfr. Cass. n. 10250/2014).
Ciò posto, va rilevato che l'appellante non ha allegato alcunché ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, ma si è limitato ad indicare genericamente che l'Ordine aveva provveduto, con diverse elargizioni, al pagamento – in tempi non precisati
– dei corrispettivi delle prestazioni svolte dal dott. Tenuto conto Pt_1
comunque che dette prestazioni si sono svolte nel periodo intercorrente tra il 2004 e 2006, nonché dei tempi necessari per i relativi pagamenti, non è possibile ritenere decorso, al momento della notifica della citazione avvenuta in data 09.12.2014, il termine decennale di prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ordine.
7. Anche l'ultimo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Giova premettere che nel giudizio di primo grado l'Ordine aveva chiesto l'accoglimento della domanda di ripetizione in forza della nullità del contratto per difetto di forma scritta, ed in subordine la nullità per violazione delle norme che regolano la formazione della volontà dell'Ordine rintracciabili rispettivamente negli artt. 16 e 17 della l. n.
396/1967 (legge istitutiva dell . Dal Controparte_1
combinato disposto di queste due norme, secondo l'Ordine, si ricava che,
Pagina 14 per potere porre in essere validi negozi giuridici, l'Ordine deve previamente munirsi dell'autorizzazione alla relativa spesa da parte del proprio organo deliberativo (il Consiglio) e, successivamente, manifestare all'esterno la volontà negoziale così formata attraverso il Presidente.
Al riguardo, l'appellante si duole dell'infondatezza delle contestazioni avanzate dall'Ordine con riferimento alla violazione della procedura interna prevista per l'approvazione del negozio.
Risulta tuttavia evidente che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, le deduzioni avanzate al riguardo dall in via subordinata sono CP_1
assorbite dall'accoglimento della domanda principale di nullità del contratto per difetto di forma scritta, che assume, invero, carattere dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le suddette circostanze confortano, sotto altro aspetto, la tesi secondo la quale la volontà dell'ente non si è formata legittimamente, né in condizioni tali da ingenerare nel dott. un legittimo affidamento sulla regolarità Pt_1
dell'incarico.
E' noto, infatti, che per l'esistenza del contratto con la P.A., è essenziale che la manifestazione della volontà dell'ente emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, sì che la conclusione del contratto non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, ma aventi contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti (Cass. n. 13385 del 22/06/2005).
8. Dalle considerazioni che precedono, non essendovi altre censure in ordine alla somma oggetto della pretesa restitutoria, deriva, in conclusione,
l'infondatezza dell'appello proposto dal dott. con conseguente Pt_1
conferma della sentenza impugnata.
Pagina 15 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura delle questioni controverse ed all'esito del giudizio, i valori medi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022 (da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 10234/19 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15.11.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell che liquida in € 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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