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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2024, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED TT TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6613 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberto Marraffa che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
E ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3
P. IVA ) P.IVA_2
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso gli Avv. Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
1 ( C.F. ) in persona della Controparte_4 P.IVA_3 mandataria già CP_5 Controparte_6
Elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianluca Moriani che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
OGGETTO: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 4654/2020 resa nel procedimento n.r.g. 22088/2015 – contratti bancari-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 22088/2015 )
[...]
e ( titolare del conto corrente Controparte_1 Controparte_2 CP_3
16163.27- acceso il tre gennaio 2003 con una linea di affidamento dal quattordici ottobre 2005
e del conto corrente 2873.57 acceso il sedici febbraio 2006 rinumerato in 631822.59 ) nonché i fideiussori e convenivano dinanzi al Tribunale Parte_2 CP_3 di Roma deducendo la sussistenza di diversi profili di illegittimità Parte_1 delle condizioni contrattuali ( usura, anatocismo, giorni valuta, commissioni massimo scoperto ) chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, al risarcimento del danno nonché dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c..
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e nell'espletamento di ctu contabile.
Il Tribunale con sentenza 4654/2020 così statuiva : “condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e dell'importo di € 37.104,76,, oltre Controparte_1 Controparte_2 CP_3 interessi legali dalla domanda al soddisfo. respinge la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori. Condanna la al pagamento, in favore delle parti Parte_1 attrici delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico della Parte_1 il 50% delle spese di ctu, liquidate con decreto 14-6-2017, condannando la
[...] convenuta, per la restante parte, al relativo pagamento in favore delle parti attrici”.
2 proponeva appello e concludeva chiedendo : “nel merito, Parte_1 riformare la Sentenza n. 4537/2020, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile – in persona del Dott. Giuseppe Di Salvo, in data 26.02.2020 e comunicata in data 3.03.2020 e, per l'effetto revocare la condanna al pagamento della somma di Euro 37.104,76 oltre accessori ed accogliere le conclusioni formulate dalla nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata ne giudizio di primo grado, come di seguito integralmente riportate: rigettare le domande tutte formulate da Architetti Associati Controparte_1 CP_2
e e dai fideiussori dott. e
[...] CP_3 CP_3 Controparte_1 CP_2
in danno della in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] Parte_1 oltre che non provate per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo : “Dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XVI
Civile, nella persona del Giudice, Dott. Giuseppe Di Salvo, nell'ambito del procedimento R.G. n.
22088/2015, avente parti come in epigrafe indicate, sentenza n. 4654/2020, pubblicata il
03/03/2020, rep. n. 4537/2020 del 26/02/2020, per violazione degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., nonché per tutti i motivi dedotti in narrativa. RIGETTARE l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, nella persona del Giudice, Dott. Giuseppe Di
Salvo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 22088/2015, avente parti come in epigrafe indicate, sentenza n. 4654/2020, pubblicata il 03/03/2020, rep. n. 4537/2020 del 26/02/2020, perché infondato in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, 2) confermare la suddetta sentenza per tutti i motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale dell'impugnata sentenza, incidentalmente e condizionatamente all'accoglimento dei motivi d'appello formulati dalla Parte_1
e alla revoca della condanna, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto
[...] di citazione del primo grado di giudizio, voglia l'adita Corte: accertare e dichiarare il dare/avere tra le parti, rideterminando il saldo dei rapporti litigiosi, come segue: 1) quanto al contratto di conto corrente n. 16163, rideterminando il saldo finale al 28/11/2013, pari ad euro 2.282,40 a credito dell'esponente; 2) quanto al contratto di conto corrente n. 2873, riducendo il saldo finale al 16/03/2015, pari ad euro 25.126,22 a debito dell'esponente, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, condannare l'appellante alla soccombenza, per tutti i motivi meglio rappresentati
3 in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
In corso di causa interveniva subentrata nella titolarità del credito a seguito di CP_4 scissione, che concludeva chiedendo : “Dire e ritenere che Controparte_7
rappresentata da titolare del credito, originariamente vantato da
[...] CP_5 [...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1 CP_2
e in persona del legale rappresentante dott. nella predetta
[...] CP_3 CP_3 qualità e nella qualità di fideiussore unitamente a e , in Controparte_1 Controparte_2 dipendenza dai rapporti oggetto del presente giudizio (contratti di c/c nn° 16163 e 2873), è carente di legittimazione in ordine alle domande restitutorie o risarcitorie oggetto del presente giudizio;
in riforma della sentenza n. 4537/2020, emessa dal Tribunale di Roma in persona del
Dott. Giuseppe Di Salvo, accogliere le conclusioni formulate dalla Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
[...] come di seguito integralmente riportate: “rigettare le domande tutte formulate da
[...]
e e dai fideiussori dott. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
e in danno della in quanto Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 infondate in fatto e in diritto oltre che non provate per le motivazioni di cui in premessa”, e per l'effetto accertare e dichiarare che il c/c n° 2873 presenta un saldo a debito del correntista di -
€ 25.162,22 alla data del 16.03.2015. Con vittoria di spese e compensi di lite”
All'esito dell'udienza del nove settembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del nove luglio 2024 la Corte emetteva sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione poiché
l'appellante ha espressamente indicato le parti della sentenza impugnate e censurato analiticamente il ragionamento del Giudice di prime cure.
Nel merito l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe emesso un'erronea statuizione in ordine alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti, con vizi di illogicita' manifesta della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie. In particolare si rileva che i conti correnti all'epoca della notifica dell'atto di citazione e per il periodo considerato dall'elaborato peritale non erano stati chiusi per cui non avrebbe potuto essere emessa sentenza di
4 condanna;
il CTU aveva effettuato i ricalcoli evidenziano per il conto corrente 16163 un saldo attivo al ventotto novembre 2013 di € 2.282,40 ( mentre per MPS il saldo attivo era di soli € 5,47 ) e per il conto 2873 un saldo passivo al sedici marzo 2015 di € 25.126,22
(inferiore rispetto a quello indicato dall'istituto di credito, pari a € 59.948,58 ); il CTU ha quindi evidenziato come dai conteggi risultasse una differenza a favore della correntista di
€ 37.104,76. Si tratta evidentemente non di una somma a credito ma di un debito minore a carico dell' rispetto a quello risultante dagli estratti conto. CP_8
Non solo, gli stessi attori in primo grado, nell'atto di citazione a pag. 2 espressamente affermano che i conti correnti erano ancora in essere a detta data e costituendosi in appello non smentiscono la circostanza.
Di conseguenza, come correttamente evidenziato dall'appellante, il Tribunale non poteva comunque emettere una sentenza di condanna ma solo accertare il saldo al momento della notifica dell'atto di citazione.
Atteso quanto detto, non essendo stata in alcun modo evidenziata in appello in modo specifico una contestazione riguardo alle risultanze peritali e ai principi di diritto applicati in materia di usura, cms, giorni valuta e anatocismo deve essere accolto l'appello incidentale condizionato ed emessa sentenza con cui si accerta il saldo per il conto 16163 al ventotto novembre 2013 pari a euro 2.282,40 a credito della correntista e il saldo per il conto 2873, al sedici marzo 2015, pari a euro 25.126,22 a debito della correntista.
L'accertamento in tal senso è stato richiesto anche dall'intervenuta solo per il conto 2873, non essendo la stessa subentrata nelle posizioni in cui è MPS ad essere debitrice.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite sono interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza riguardo sia al merito che alle eccezioni in rito, ferma restando la statuizione riguardo alle spese di ctu poste in pari misura a carico di appellante e appellati del tutto correttamente e senza alcuna specifica impugnazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata accerta il saldo per il conto 16163 al ventotto novembre 2013 nella misura di € 2.282,40 a credito della correntista e il saldo per il conto 2873, al sedici marzo 2015 nella misura di € 25.126,22 a debito della correntista. 5 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma la statuizione di primo grado riguardo alle spese di ctu.
Roma, nove settembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT TH de Courtelary
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED TT TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6613 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberto Marraffa che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
E ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3
P. IVA ) P.IVA_2
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso gli Avv. Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
1 ( C.F. ) in persona della Controparte_4 P.IVA_3 mandataria già CP_5 Controparte_6
Elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianluca Moriani che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
OGGETTO: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 4654/2020 resa nel procedimento n.r.g. 22088/2015 – contratti bancari-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 22088/2015 )
[...]
e ( titolare del conto corrente Controparte_1 Controparte_2 CP_3
16163.27- acceso il tre gennaio 2003 con una linea di affidamento dal quattordici ottobre 2005
e del conto corrente 2873.57 acceso il sedici febbraio 2006 rinumerato in 631822.59 ) nonché i fideiussori e convenivano dinanzi al Tribunale Parte_2 CP_3 di Roma deducendo la sussistenza di diversi profili di illegittimità Parte_1 delle condizioni contrattuali ( usura, anatocismo, giorni valuta, commissioni massimo scoperto ) chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, al risarcimento del danno nonché dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c..
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e nell'espletamento di ctu contabile.
Il Tribunale con sentenza 4654/2020 così statuiva : “condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e dell'importo di € 37.104,76,, oltre Controparte_1 Controparte_2 CP_3 interessi legali dalla domanda al soddisfo. respinge la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori. Condanna la al pagamento, in favore delle parti Parte_1 attrici delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico della Parte_1 il 50% delle spese di ctu, liquidate con decreto 14-6-2017, condannando la
[...] convenuta, per la restante parte, al relativo pagamento in favore delle parti attrici”.
2 proponeva appello e concludeva chiedendo : “nel merito, Parte_1 riformare la Sentenza n. 4537/2020, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile – in persona del Dott. Giuseppe Di Salvo, in data 26.02.2020 e comunicata in data 3.03.2020 e, per l'effetto revocare la condanna al pagamento della somma di Euro 37.104,76 oltre accessori ed accogliere le conclusioni formulate dalla nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata ne giudizio di primo grado, come di seguito integralmente riportate: rigettare le domande tutte formulate da Architetti Associati Controparte_1 CP_2
e e dai fideiussori dott. e
[...] CP_3 CP_3 Controparte_1 CP_2
in danno della in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] Parte_1 oltre che non provate per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo : “Dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XVI
Civile, nella persona del Giudice, Dott. Giuseppe Di Salvo, nell'ambito del procedimento R.G. n.
22088/2015, avente parti come in epigrafe indicate, sentenza n. 4654/2020, pubblicata il
03/03/2020, rep. n. 4537/2020 del 26/02/2020, per violazione degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., nonché per tutti i motivi dedotti in narrativa. RIGETTARE l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, nella persona del Giudice, Dott. Giuseppe Di
Salvo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 22088/2015, avente parti come in epigrafe indicate, sentenza n. 4654/2020, pubblicata il 03/03/2020, rep. n. 4537/2020 del 26/02/2020, perché infondato in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, 2) confermare la suddetta sentenza per tutti i motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale dell'impugnata sentenza, incidentalmente e condizionatamente all'accoglimento dei motivi d'appello formulati dalla Parte_1
e alla revoca della condanna, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto
[...] di citazione del primo grado di giudizio, voglia l'adita Corte: accertare e dichiarare il dare/avere tra le parti, rideterminando il saldo dei rapporti litigiosi, come segue: 1) quanto al contratto di conto corrente n. 16163, rideterminando il saldo finale al 28/11/2013, pari ad euro 2.282,40 a credito dell'esponente; 2) quanto al contratto di conto corrente n. 2873, riducendo il saldo finale al 16/03/2015, pari ad euro 25.126,22 a debito dell'esponente, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, condannare l'appellante alla soccombenza, per tutti i motivi meglio rappresentati
3 in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
In corso di causa interveniva subentrata nella titolarità del credito a seguito di CP_4 scissione, che concludeva chiedendo : “Dire e ritenere che Controparte_7
rappresentata da titolare del credito, originariamente vantato da
[...] CP_5 [...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1 CP_2
e in persona del legale rappresentante dott. nella predetta
[...] CP_3 CP_3 qualità e nella qualità di fideiussore unitamente a e , in Controparte_1 Controparte_2 dipendenza dai rapporti oggetto del presente giudizio (contratti di c/c nn° 16163 e 2873), è carente di legittimazione in ordine alle domande restitutorie o risarcitorie oggetto del presente giudizio;
in riforma della sentenza n. 4537/2020, emessa dal Tribunale di Roma in persona del
Dott. Giuseppe Di Salvo, accogliere le conclusioni formulate dalla Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
[...] come di seguito integralmente riportate: “rigettare le domande tutte formulate da
[...]
e e dai fideiussori dott. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
e in danno della in quanto Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 infondate in fatto e in diritto oltre che non provate per le motivazioni di cui in premessa”, e per l'effetto accertare e dichiarare che il c/c n° 2873 presenta un saldo a debito del correntista di -
€ 25.162,22 alla data del 16.03.2015. Con vittoria di spese e compensi di lite”
All'esito dell'udienza del nove settembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del nove luglio 2024 la Corte emetteva sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione poiché
l'appellante ha espressamente indicato le parti della sentenza impugnate e censurato analiticamente il ragionamento del Giudice di prime cure.
Nel merito l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe emesso un'erronea statuizione in ordine alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti, con vizi di illogicita' manifesta della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie. In particolare si rileva che i conti correnti all'epoca della notifica dell'atto di citazione e per il periodo considerato dall'elaborato peritale non erano stati chiusi per cui non avrebbe potuto essere emessa sentenza di
4 condanna;
il CTU aveva effettuato i ricalcoli evidenziano per il conto corrente 16163 un saldo attivo al ventotto novembre 2013 di € 2.282,40 ( mentre per MPS il saldo attivo era di soli € 5,47 ) e per il conto 2873 un saldo passivo al sedici marzo 2015 di € 25.126,22
(inferiore rispetto a quello indicato dall'istituto di credito, pari a € 59.948,58 ); il CTU ha quindi evidenziato come dai conteggi risultasse una differenza a favore della correntista di
€ 37.104,76. Si tratta evidentemente non di una somma a credito ma di un debito minore a carico dell' rispetto a quello risultante dagli estratti conto. CP_8
Non solo, gli stessi attori in primo grado, nell'atto di citazione a pag. 2 espressamente affermano che i conti correnti erano ancora in essere a detta data e costituendosi in appello non smentiscono la circostanza.
Di conseguenza, come correttamente evidenziato dall'appellante, il Tribunale non poteva comunque emettere una sentenza di condanna ma solo accertare il saldo al momento della notifica dell'atto di citazione.
Atteso quanto detto, non essendo stata in alcun modo evidenziata in appello in modo specifico una contestazione riguardo alle risultanze peritali e ai principi di diritto applicati in materia di usura, cms, giorni valuta e anatocismo deve essere accolto l'appello incidentale condizionato ed emessa sentenza con cui si accerta il saldo per il conto 16163 al ventotto novembre 2013 pari a euro 2.282,40 a credito della correntista e il saldo per il conto 2873, al sedici marzo 2015, pari a euro 25.126,22 a debito della correntista.
L'accertamento in tal senso è stato richiesto anche dall'intervenuta solo per il conto 2873, non essendo la stessa subentrata nelle posizioni in cui è MPS ad essere debitrice.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite sono interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza riguardo sia al merito che alle eccezioni in rito, ferma restando la statuizione riguardo alle spese di ctu poste in pari misura a carico di appellante e appellati del tutto correttamente e senza alcuna specifica impugnazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata accerta il saldo per il conto 16163 al ventotto novembre 2013 nella misura di € 2.282,40 a credito della correntista e il saldo per il conto 2873, al sedici marzo 2015 nella misura di € 25.126,22 a debito della correntista. 5 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma la statuizione di primo grado riguardo alle spese di ctu.
Roma, nove settembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT TH de Courtelary
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