CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IU
LA BROCCA VINCENZO, IU
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2346/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - NO - San Leonaro 242 84100 NO SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005496307000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - NO - San Leonaro 242 84100 NO SA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100057496831000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120021792675000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120033585681000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047584108000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150003398436000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160008025973000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006426154000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021062334000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030302710 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010302757 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305467 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010305530 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306795 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305584 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305585 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305589 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306315 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306316 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
NO e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259005496307000 notificata il 07/04/2025, avente ad oggetto II.DD., IVA, IRES, IRAP per gli anni d'imposta dal 2006 al 2014, per la pretesa complessiva di € 2.264.138,26 derivante dal mancato pagamento di n. 8 cartelle di pagamento e n. 10 avvisi di accertamento.
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti (cartelle ed avvisi), la decadenza dal potere impositivo ed esattivo ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e dell'art. 43 D.
P.R. 600/73, la nullità dei ruoli, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi per decorso del tempo. Ha dedotto, altresì, il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 4418/04/2019 di questa Corte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di NO), anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, in parte eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e in parte a mani di soggetti delegati e sia evidenziando che il contribuente aveva manifestato piena conoscenza della posizione debitoria con la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 in data 19/04/2017. E' stata eccepita infine la definitività della pretesa per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 1484/05/2022 della C.T.P. di
NO e l'interruzione dei termini prescrizionali mediante successivi atti, tra cui un'intimazione di pagamento del 2023, un preavviso di ipoteca e un pignoramento presso terzi del 2024.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, il Collegio osserva che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) è superata dalla prova documentale della piena conoscenza della pretesa tributaria da parte del ricorrente. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha presentato, in data
19/04/2017, "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (c.d. rottamazione) ex art. 6 D.L. 193/2016.
In tale istanza, il contribuente ha elencato specificamente due delle cartelle oggi contestate, la n.
10020100057496831000, n. 10020120033585681000. Tale atto, avente natura di riconoscimento di debito, sana ex tunc eventuali vizi di notifica degli atti prodromici e interrompe il corso della prescrizione. Il disconoscimento della sottoscrizione operato dal ricorrente in sede di memorie difensive è generico e privo di efficacia in assenza di proposizione di querela di falso, atteso che il documento proviene dagli archivi dell'Agente della Riscossione e reca i dati anagrafici e fiscali del contribuente.
In ogni caso, l'Ufficio ha fornito prova delle notifiche:
- Le notifiche ex art. 140 c.p.c. (es. cartelle 2012-2018 e avvisi di accertamento) risultano perfezionate con il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata informativa (CAD), come attestato dagli elenchi e dalle relate prodotte.
Per gli avvisi di accertamento notificati a mani di terzi (es. TF9030302710/12), la notifica è valida in quanto eseguita presso il domicilio fiscale a mani di soggetto qualificatosi come "delegato" o "addetto".
- In ordine all'eccezione di giudicato e la definitività della pretesa, va rilevata l'incidenza della sentenza n.
1484/05/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NO. Con tale pronuncia, passata in giudicato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso gli estratti di ruolo relativi, tra gli altri, agli avvisi di accertamento n. TF9030302710/12, TF9010302757/12, TF903035467/12,
TF9010305530/12. La mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi, accertata in quella sede, ha reso definitiva la pretesa erariale sottesa, precludendo in questa sede la disamina di vizi di merito o di notifica attinenti alla fase genetica dell'accertamento.
Quanto alla sentenza n. 4418/04/2019, invocata dal ricorrente relativamente all'annullamento della cartella n. 10020100057496831000, si osserva che la successiva istanza di definizione agevolata del 2017 (in cui tale cartella è inclusa al punto n. 4 dell'elenco) costituisce atto ricognitivo sopravvenuto che conferma la conoscenza e l'esistenza del debito, superando le eccezioni formali sulla notifica originaria.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione delle pretese erariali, vanno ricordati gli atti interruttivi. In particolare, l'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi è infondata. Oltre all'effetto interruttivo istantaneo e permanente (fino alla scadenza dell'ultima rata) derivante dalla domanda di definizione agevolata del 2017, l'Agente della Riscossione ha posto in essere validi atti interruttivi che hanno impedito il decorso del termine prescrizionale prima della notifica dell'atto impugnato (07/04/2025). Va, infine, tenuto conto della sospensione dei termini intervenuta per l'emergenza Covid. Dall'esame documentale risulta che negli atti interruttivi prodotti dall'Ufficio sono compresi gli atti presupposti all'odierna intimazione. Specificamente:
- l'intimazione di pagamento n. 10020239012217615000, notificata il 12/12/2023, richiama espressamente la cartella n. 10020170021062334000 e l'avviso di accertamento TF9030304771/2016.
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400001496000, notificata il 23/04/2024, comprende, tra gli altri, la cartella n. 10020170021062334000 e la cartella n. 10020230010289685000.
- il pignoramento presso terzi n. 10084202400002266/001, notificato il 09/05/2024, aziona il recupero delle somme portate, tra l'altro, dalla cartella n. 10020170021062334000.
La verifica positiva della continuità degli atti interruttivi, unitamente al riconoscimento di debito del 2017, esclude la maturazione della prescrizione sia per i tributi che per gli accessori (sanzioni e interessi). Le notifiche di tali atti interruttivi risultano rituali, essendo state eseguite presso la residenza o mediante le procedure previste per l'irreperibilità relativa ove necessario.
Alla luce di quanto esposto, stante la validità delle notifiche degli atti presupposti, la definitività della pretesa confermata anche da precedenti giudicati e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati nel 2023 e 2024, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 4.197,66 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NO, il 19/09/2025.
Il Presidente Relatore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IU
LA BROCCA VINCENZO, IU
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2346/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - NO - San Leonaro 242 84100 NO SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005496307000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - NO - San Leonaro 242 84100 NO SA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100057496831000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120021792675000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120033585681000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047584108000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150003398436000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160008025973000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006426154000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021062334000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030302710 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010302757 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305467 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010305530 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306795 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305584 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305585 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030305589 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306315 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010306316 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
NO e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259005496307000 notificata il 07/04/2025, avente ad oggetto II.DD., IVA, IRES, IRAP per gli anni d'imposta dal 2006 al 2014, per la pretesa complessiva di € 2.264.138,26 derivante dal mancato pagamento di n. 8 cartelle di pagamento e n. 10 avvisi di accertamento.
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti (cartelle ed avvisi), la decadenza dal potere impositivo ed esattivo ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e dell'art. 43 D.
P.R. 600/73, la nullità dei ruoli, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi per decorso del tempo. Ha dedotto, altresì, il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 4418/04/2019 di questa Corte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di NO), anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, in parte eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e in parte a mani di soggetti delegati e sia evidenziando che il contribuente aveva manifestato piena conoscenza della posizione debitoria con la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 in data 19/04/2017. E' stata eccepita infine la definitività della pretesa per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 1484/05/2022 della C.T.P. di
NO e l'interruzione dei termini prescrizionali mediante successivi atti, tra cui un'intimazione di pagamento del 2023, un preavviso di ipoteca e un pignoramento presso terzi del 2024.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, il Collegio osserva che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) è superata dalla prova documentale della piena conoscenza della pretesa tributaria da parte del ricorrente. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha presentato, in data
19/04/2017, "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (c.d. rottamazione) ex art. 6 D.L. 193/2016.
In tale istanza, il contribuente ha elencato specificamente due delle cartelle oggi contestate, la n.
10020100057496831000, n. 10020120033585681000. Tale atto, avente natura di riconoscimento di debito, sana ex tunc eventuali vizi di notifica degli atti prodromici e interrompe il corso della prescrizione. Il disconoscimento della sottoscrizione operato dal ricorrente in sede di memorie difensive è generico e privo di efficacia in assenza di proposizione di querela di falso, atteso che il documento proviene dagli archivi dell'Agente della Riscossione e reca i dati anagrafici e fiscali del contribuente.
In ogni caso, l'Ufficio ha fornito prova delle notifiche:
- Le notifiche ex art. 140 c.p.c. (es. cartelle 2012-2018 e avvisi di accertamento) risultano perfezionate con il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata informativa (CAD), come attestato dagli elenchi e dalle relate prodotte.
Per gli avvisi di accertamento notificati a mani di terzi (es. TF9030302710/12), la notifica è valida in quanto eseguita presso il domicilio fiscale a mani di soggetto qualificatosi come "delegato" o "addetto".
- In ordine all'eccezione di giudicato e la definitività della pretesa, va rilevata l'incidenza della sentenza n.
1484/05/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NO. Con tale pronuncia, passata in giudicato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso gli estratti di ruolo relativi, tra gli altri, agli avvisi di accertamento n. TF9030302710/12, TF9010302757/12, TF903035467/12,
TF9010305530/12. La mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi, accertata in quella sede, ha reso definitiva la pretesa erariale sottesa, precludendo in questa sede la disamina di vizi di merito o di notifica attinenti alla fase genetica dell'accertamento.
Quanto alla sentenza n. 4418/04/2019, invocata dal ricorrente relativamente all'annullamento della cartella n. 10020100057496831000, si osserva che la successiva istanza di definizione agevolata del 2017 (in cui tale cartella è inclusa al punto n. 4 dell'elenco) costituisce atto ricognitivo sopravvenuto che conferma la conoscenza e l'esistenza del debito, superando le eccezioni formali sulla notifica originaria.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione delle pretese erariali, vanno ricordati gli atti interruttivi. In particolare, l'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi è infondata. Oltre all'effetto interruttivo istantaneo e permanente (fino alla scadenza dell'ultima rata) derivante dalla domanda di definizione agevolata del 2017, l'Agente della Riscossione ha posto in essere validi atti interruttivi che hanno impedito il decorso del termine prescrizionale prima della notifica dell'atto impugnato (07/04/2025). Va, infine, tenuto conto della sospensione dei termini intervenuta per l'emergenza Covid. Dall'esame documentale risulta che negli atti interruttivi prodotti dall'Ufficio sono compresi gli atti presupposti all'odierna intimazione. Specificamente:
- l'intimazione di pagamento n. 10020239012217615000, notificata il 12/12/2023, richiama espressamente la cartella n. 10020170021062334000 e l'avviso di accertamento TF9030304771/2016.
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400001496000, notificata il 23/04/2024, comprende, tra gli altri, la cartella n. 10020170021062334000 e la cartella n. 10020230010289685000.
- il pignoramento presso terzi n. 10084202400002266/001, notificato il 09/05/2024, aziona il recupero delle somme portate, tra l'altro, dalla cartella n. 10020170021062334000.
La verifica positiva della continuità degli atti interruttivi, unitamente al riconoscimento di debito del 2017, esclude la maturazione della prescrizione sia per i tributi che per gli accessori (sanzioni e interessi). Le notifiche di tali atti interruttivi risultano rituali, essendo state eseguite presso la residenza o mediante le procedure previste per l'irreperibilità relativa ove necessario.
Alla luce di quanto esposto, stante la validità delle notifiche degli atti presupposti, la definitività della pretesa confermata anche da precedenti giudicati e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati nel 2023 e 2024, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 4.197,66 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NO, il 19/09/2025.
Il Presidente Relatore