Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 494/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/02/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 06/02/2025 nella causa n. 494/2017 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 Pt_1
TO (C.F./P.IVA: ), C.F._2 Parte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. C.F._3
GABRIELI LEONIDA MARIA
- attori - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CISANI ROBERTO
- convenuta - nonché C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
- convenuta - Conclusioni All'udienza del 06/02/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso e passando al merito, cessata, per intervenuta rinuncia all'azione, a sua volta estinta, deve dichiararsi la materia del contendere. Nell'ambito delle proprie note ex art. 127ter c.p.c., depositate in data 21.01.2025, difatti, il difensore di parte attrice ha dichiarato: […] l'Avv. Leonida Maria Gabrieli, nell'interesse degli attori signori , anche al fine di contenere Pt_1 le spese processuali o compensarle alla luce degli esiti istruttori parzialmente favorevoli (consulenza grafologica), in conformità ai poteri allo stesso conferiti giusta procura alle liti versata in atti, con il presente atto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio ed i successivi scritti difensivi […]. All'udienza del 22.01.2015, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale, ritenuta per l'effetto la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali, invitando contestualmente l'avvocato di parte attrice alla regolarizzazione del proprio mandato, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024). In ottemperanza all'invito impartitogli, il predetto procuratore, con deposito del 05.02.2025, depositava mandato speciale, regolarmente sottoscritto dagli attori in data 24.01.2025, contenente esplicita rinuncia alla domanda e/o all'azione (v. procura speciale di cui in atti). Alla stregua di quanto detto, dunque, non può che ritenersi acclarata l'avvenuta rinuncia all'azione ad opera di parte attrice, che ha univocamente dichiarato di non voler insistere nella totalità delle domande avanzate in questo giudizio (v. ancora richiamate note, nonché procura in atti e da ultimo conclusioni di cui alle note depositate per l'odierna udienza in data 5/02/2025, esitate nella richiesta al Giudice, affinché preso atto della formulata rinuncia,
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voglia dichiarare l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere). Ebbene, si tratta di rinuncia che, come è noto, non necessita di alcuna accettazione e/o adesione ad opera della controparte. Secondo altrettanto consolidata giurisprudenza, infatti, La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004), atteso che la stessa preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Sez. L, Sentenza n. 2268 del 13/03/1999) determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (Sez. 2, Sentenza n. 8387 del 03/08/1999). In conformità con quanto sin qui riferito, dunque, cessata, per intervenuta rinuncia all'azione, a sua volta estinta, deve dichiararsi la materia del contendere nella fattispecie in esame, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, le medesime dovranno porsi a carico della parte attrice- rinunciante, che dovrà quindi essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle medesime, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino ad € 260.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, connotata tuttavia da una fase decisionale di consistenza minima, del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese delle consulenze tecniche espletate, così come liquidate in corso di causa. Secondo la giurisprudenza sin qui richiamata, del resto, se è vero che costituisce consolidato orientamento di questa corte (cfr., a plurlibis e tra le ultime, sentt. nn.
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2268 del 1999 e 5390 del 2000), quello, secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata) (v. in parte motiva citata Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 2004), è altrettanto vero che conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (cfr. Cass. n. 1112 del 1982, 808 e 5286 del 1993) e che dunque la condanna del rinunciante alle spese deve essere rapportata, non già alla sua soccombenza virtuale - superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione - bensì, correttamente, alla "causa" della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente principale e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito (v. in parte motiva citata Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 2004).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
nei confronti di in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché di in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata, per intervenuta rinuncia all'azione, a sua volta estinta, la materia del contendere;
condanna parte attrice, , e , alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 rifusione in favore di parte convenuta, Controparte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate € 11.977,00 per compensi, oltre
[...]
CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte attrice, , Parte_1 Pt_3
e , le spese delle consulenze tecniche espletate, così
[...] Parte_2 come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 11/02/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello 5