Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri LO MM, AN MM, AR MM e AR IS, rappresentati e difesi dall’avv. Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Cinzia Mentullo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
A) quanto al ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida inoltrata dai ricorrenti il 7 maggio 2025, volta all’ottenimento di un positivo o negativo provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 sui loro terreni;
B) quanto ai motivi aggiunti
per l’annullamento della nota del Comune di Latina del 5 novembre 2025, avente ad oggetto “ sig.ri ER MM Cesare-Riscontro a Diffida Prot. n° 99072 del 08/05/2025 e richiesta integrazioni documentali ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Latina;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1084/2025;
Viste le produzioni versate in atti dalle parti, in riscontro a detta ordinanza, in data 28 gennaio 2026 (il Comune di Latina) e 5 febbraio 2026 (i ricorrenti);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno agito ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., per far accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Latina sulla loro diffida del 7 maggio 2025, tesa all’ottenimento di un pronunciamento (positivo o negativo) dell’ente locale in merito al provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, con riferimento ad alcuni loro terreni (foglio 168 part.lla 2281/p di mq 1.829 e foglio168 part.lla 2311/p della superficie di mq 337), soggetti all’occupazione d’urgenza per la realizzazione di alcune opere per la viabilità previste nel PRG, che non è stata però seguita dalla dichiarazione di pubblica utilità e dal provvedimento espropriativo.
2 – Il Comune di Latina si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha sostenuto: i) l’inammissibilità, a motivo della lacunosità della diffida notificata dai ricorrenti, che in tesi sarebbe inidonea a far decorrere il termine per provvedere nonché a mettere l’ente locale nelle condizioni di determinarsi; ii) l’infondatezza, a motivo della non applicabilità dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 ai terreni dei ricorrenti ricompresi nella fascia di rispetto stradale. Lo stesso Comune ha rappresentato che con nota del 5 novembre 2005, prodotta in atti, ha chiesto ai ricorrenti integrazioni documentali e ha comunicato loro le proprie determinazioni sulla predetta parte dei terreni.
3 – All’udienza camerale del 9 dicembre 2025, il Collegio, rilevata la presenza di altri contenziosi relativi a terreni dei ricorrenti, alcuni dei quali già definiti e relativi ad alcune particelle catastalmente in parte coincidenti con quelle oggetto del gravame qui all’esame, con l’ordinanza n. 1084/2025 ha chiesto alle parti “ chiarimenti precisi e documentati in relazione allo specifico oggetto di ciascun giudizio, con riguardo, fra l’altro, agli identificativi delle particelle catastali interessate da ciascuna iniziativa impugnatoria, allo scopo di chiarire in modo chiaro e inconfutabile eventuali profili di (totale o parziale) identità, sovrapposizione o connessione fra i giudizi già proposti e quello odierno ”.
4 – Sono seguiti i riscontri documentati da parte di entrambe le parti che hanno consentito: i) di perimetrare con chiarezza l’oggetto dei vari giudizi incardinati dai ricorrenti; ii) di escludere ogni interferenza fra questi ultimi e quello qui all’esame.
5 – I ricorrenti hanno anche gravato con motivi aggiunti la nota comunale del 5 novembre 2025.
6 – In vista della nuova udienza camerale, le parti hanno ribadito e articolato le relative posizioni.
7 – All’udienza camerale del 24 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
8 – In via preliminare, il Collegio deve subito rilevare che nella specie il silenzio del Comune di Latina sulla diffida dei ricorrenti è venuto meno, limitatamente ai loro terreni ricompresi nella fascia di rispetto stradale, in virtù dell’adozione della nota del 5 novembre 2025, che è stata attinta da motivi aggiunti.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660): i) la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 del cod.proc.amm. presuppone che al momento della pronuncia del Giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento; ii) trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire o – come nel caso di specie - improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato.
A tale stregua, il gravame, per la parte riferita ai terreni dei ricorrenti ricompresi nella fascia di rispetto stradale, va ritenuto improcedibile. Contestualmente, va disposta la conversione del rito da camerale in ordinario per la trattazione della domanda proposta con i motivi aggiunti, che avverrà all’udienza pubblica da fissarsi con separato provvedimento, in applicazione degli ordinari criteri.
Ciò in applicazione dell’articolo 117, comma 5 del cod. proc. amm., a lume del quale “ [s]e nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito ”.
9 – Venendo allo scrutinio della restante parte di ricorso, idest di quella riguardante l’inerzia del Comune sulla diffida dei ricorrenti per la parte riguardante gli altri terreni non rientranti nella fascia di rispetto stradale, sempre in via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione, sollevata dalla difesa comunale, di inammissibilità del ricorso basata sul duplice rilievo: i) della grave incompletezza della diffida notificata dai ricorrenti; ii) del rilievo per cui la grave incompletezza di quest’ultima avrebbe reso necessaria una complessa attività accertativa da parte dell’ente locale. Di qui, in tesi, l’inidoneità della diffida a far decorrere il termine per provvedere e a consentire la corretta incardinazione del presente giudizio.
9.1 - Quanto al profilo sub i), è sufficiente osservare che: 1) a fronte di domande non complete l’Amministrazione, in omaggio ai princìpi collaborazione e buona fede nel rapporto con i cittadini sanciti dall’art. 1, comma 2- bis della l. n. 241/1990, è tenuta ad inviare in tempi ravvicinati una richiesta di integrazione documentale tesa ad acquisire gli elementi necessari a pronunciarsi: a tale stregua, il comportamento del Comune che, dopo aver ricevuto la diffida dei ricorrenti il 9 maggio 2025, ha atteso circa 6 mesi – e comunque la notifica del ricorso effettuata il 30 luglio 2025 - per richiedere con nota del 5 novembre 2025 gli elementi mancanti, è da ritenersi certamente non coerente con i summenzionati princìpi; 2) anche a voler ammettere la presenza di gravi lacune nella diffida dei ricorrenti, tale profilo non era comunque tale da esentare il Comune dal pronunciarsi su quest’ultima: in proposito, la formulazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, è chiara nel prevedere che l’Amministrazione sia tenuta a fornire riscontro – seppur con motivazione in “ forma semplificata ” – persino nel caso in cui l’istanza del privato sia inaccoglibile per “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda ”.
9.2 - Quanto al profilo sub ii), risulta dirimente osservare che il rilievo per cui la diffida richiedeva un’attività accertativa complessa, lungi dall’esentare il Comune dal doveroso obbligo di provvedere enunciato nell’art. 2 della l. n. 241/1990 con pienezza e con centralità, imponeva semmai la tempestiva attivazione dell’interlocuzione con gli istanti nonché il compimento delle attività necessarie ad acquisire tutti gli elementi necessari a determinarsi sulla diffida presentata nei termini di legge.
10 - Nel merito, la restante parte di ricorso, idest quella riguardante l’inerzia del Comune sulla diffida dei ricorrenti per la parte riguardante gli altri terreni non rientranti nella fascia di rispetto stradale, va accolta, in quanto è fondata, per quanto di ragione.
11 – Il Collegio rileva innanzitutto che risulta pacifica, in quanto emergente dagli atti e non contestata, la triplice circostanza fattuale:
- dell’avvenuta occupazione, ad opera del Comune, dei terreni di proprietà dei ricorrenti in funzione della realizzazione di opere di pubblico interesse (cfr. doc. 2, depositato in giudizio dai ricorrenti il 5 settembre 2025);
- della mancata adozione, ad oggi, di un atto traslativo della proprietà delle aree in questione in capo al Comune, sub specie di decreto di esproprio o di atto definitivo di cessione volontaria ex art. 45 del d.P.R. n. 327/2001;
- della mancata corresponsione di qualsiasi somma in favore dei ricorrenti per l’occupazione o per l’espropriazione del terreno.
12 - Ne consegue che ad oggi la procedura ablatoria non risulta essersi conclusa in nessuno dei modi previsti dal citato d.P.R. n. 327/2001, e che conseguentemente grava in capo al Comune l’obbligo di determinarsi sulla diffida dei ricorrenti.
Al proposito, la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che l’Amministrazione ha l'obbligo di provvedere su istanze con cui il privato chieda l'esercizio del potere di “acquisizione sanante” (cfr. per tutte T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1084/2023).
L’inerzia serbata dal Comune sull’istanza dei ricorrenti, integrando l’inadempimento di un preciso obbligo giuridico di provvedere, è pertanto suscettibile di essere contestata di fronte al Giudice amministrativo, con il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (cfr. Ad. Plen. n. 4/2020; Cons. St., IV, n. 4696/2014).
Il presente ricorso è, poi, tempestivo in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del cod. proc. amm., a lume del quale l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perduri l’inadempimento, e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La notifica del ricorso in esame risale, difatti, al 30 luglio 2025, e dunque a data antecedente allo spirare del termine annuale decorrente dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario di conclusione del procedimento avviato con la diffida del 7 maggio 2025.
13 - Alla stregua di quanto precede, risulta illegittima la perdurante inerzia del Comune di Latina nel pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti, volta a conseguire una determinazione definitiva del Comune in ordine ai terreni di loro proprietà non ricompresi nella fascia di rispetto stradale.
L’ente locale, infatti, nel costituirsi in giudizio, non solo non ha comprovato di essersi determinato in alcun modo sul punto ma ha anzi affermato di essere, ad oggi, ben lungi dal farlo. Non risulta, poi, idonea a far cessare l’inerzia dell’Amministrazione l’interlocuzione con i ricorrenti, peraltro tardivamente attivata, trattandosi di un atto avente valenza meramente endoprocedimentale e preparatoria.
14 – Sulla base delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene che sussista in capo al Comune di Latina l’obbligo di provvedere ex art. 2 l. n. 241/1990 sull’istanza-diffida formulata dai ricorrenti nei termini che seguono.
In particolare, va puntualizzato che il Comune, nel riscontro che è tenuto a fornire, dovrà determinarsi, nei modi di legge, optando alternativamente e in modo formale ed espresso:
- per l’acquisizione dell’area, attraverso il potere contemplato dall’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001;
- o per la restituzione del bene, previo ripristino dello stato dei luoghi.
La scelta tra le opzioni indicate è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Collegio rileva, infatti, che l’art. 42- bis cit. prefigura un potere dell’Amministrazione doveroso quanto all’avvio del relativo procedimento, ma discrezionale nel suo contenuto, ossia in ordine all’alternativa costituita dalle opposte opzioni acquisitiva e restitutoria, tra le quali essa dovrà determinarsi secondo gli stringenti parametri valutativi delineati nel comma 4 dell’articolo (cfr. sul punto la citata Ad. Plen. n. 4/2020, nonché ex multis Cons, St., IV, n. 6833/2020; T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 946/2021; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 42/2020).
15 – Alla luce di quanto precede, il ricorso, per la parte riferita ai terreni non ricompresi nella fascia di rispetto stradale, deve essere accolto nei sensi e nei limiti in precedenza precisati, con conseguenti: i) accertamento della illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Latina sulla diffida del 7 maggio 2025; ii) condanna del medesimo Comune stesso, ai sensi dell’art. 117, comma 2 del cod. proc. amm., ad adottare un provvedimento espresso, senza vincolo di contenuto, sui profili enucleati al par. 14, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
16 - Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta , per il caso di inerzia dell’Amministrazione perdurante oltre il suddetto termine, il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Latina, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo Ufficio e con compenso, a carico del Comune di Latina, sin d’ora liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il Commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ricorrente, che avrà cura di comunicargli l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo del Comune agli adempimenti descritti al paragrafo n. 14, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
17 – In conclusione, il gravame: i) risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla parte riferita ai terreni dei ricorrenti rientranti nella fascia di rispetto stradale, in conseguenza dell’intervenuta adozione della nota comunale del 5 novembre 2025; ii) per il resto, risulta fondato, per quanto di ragione.
Va, poi, disposta la conversione del rito da camerale in ordinario per la trattazione della domanda proposta con i motivi aggiunti, che avverrà all’udienza pubblica da fissarsi con separato provvedimento, in applicazione degli ordinari criteri.
18 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così dispone:
- lo dichiara in parte improcedibile, nei limiti di cui in motivazione, e per il resto lo accoglie e, per l’effetto:
i) dichiara l’obbligo del Comune di Latina di provvedere sulla diffida dei ricorrenti del 7 maggio 2025, nei sensi specificati al paragrafo 14, entro la scadenza di 90 giorni dalla comunicazione o (se anteriore) della notificazione in via amministrativa della presente sentenza;
ii) in difetto, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Latina, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo Ufficio, che a sua volta provvederà in luogo del Comune con la tempistica e le modalità di cui in motivazione;
iii) pone a carico del Comune di Latina il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
- dispone la conversione del rito in ordinario per la trattazione nel merito dei motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE IM LA IS, Presidente
IA SE, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SE | NE IM LA IS |
IL SEGRETARIO