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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 991 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'Avv. Sara Serritiello _1 appellante nei confronti di
con il patrocinio NTroparte_1 dell'Avv. Giuseppe Mastro
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Prato n. 89/2021, pubblicata il 3 febbraio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Si richiede, come richiesto nell'atto di appello e già formulato in primo grado, che il CTU venga chiamato ad esporre chiarimenti e/o integrare la perizia che allo stato è assolutamente incompleta e che vengano escussi i testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 C.p.c.…Voglia La Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere
l'appello e per l'effetto: Nel merito ed in riforma e/o annullamento della sentenza N. 89/2021 emessa in data
1 02.02.2021 dal Tribunale di Prato, accogliere le conclusioni formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado: revocare e/o dichiarare nullo, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1376/2017 emesso dal Tribunale di Prato, per i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte dei lavori mal eseguiti che verranno provati in corso di causa, anche secondo equità e comunque sempre nei limiti di € 20.000,00”; Sempre in via preliminare condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione delle opere, per il disagio subito e subendo;
In via subordinata in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, procedere alla compensazione della somma che sarà riconosciuta come dovuta a carico di parte opposta con quella ad oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto. Condannare parte opposta al risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado ovvero alla restituzione della somma spese per l'acquisto e l'istallazione della merce;
In accoglimento del presente atto di appello condannare parte opposta alla restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad €
6.323,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari de presente giudizio con distrazione al procuratore intestatario”; per l'appellata: “in via preliminare: affinché l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, dichiari
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della opposizione stessa, essendo pretestuosa ed incauta,
2 disponendo conseguentemente la conferma del Decreto
Ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione e condannare parte attrice - opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione;
in subordine eventuale: dichiarare la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi di cui in premessa e conseguentemente disporre il proseguo della causa nei modi e nei tempi di legge;
In via istruttoria: si chiede interrogatorio formale del legale rappresentate della
e prova per testi NTroparte_2 sui seguenti capitoli: DCV: che la Società ha CP_1 assunto l'incarico di eseguire nella sede della
[...] in Castiglione della Pescaia la NTroparte_2 fornitura e la posa in opera di sistema impacchettabili
BSW e ingresso automatizzato;
DCV: che la Società CP_1 ha eseguito nel suddetto cantiere tutto quanto richiesto
e al termine dei lavori ogni infisso e porta risultava perfettamente funzionante;
DCV: che il legale rappresentate della cosi come il tecnico in CP_1 diverse occasioni (montaggio e intervento) ha fatto presente la necessità che le guide dei suddetti infissi fossero sempre mantenute pulite specialmente dalla sabbia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società (d'ora _1
NT in poi, per brevità, anche indicato come “ ”) avverso il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 del 30.10.2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Prato su istanza di
(di seguito, per NTroparte_1
NT brevità, anche indicata come “ ”) per il pagamento di
€ 5.357,00 (oltre interessi, spese e accessori) a saldo
3 del corrispettivo della fornitura e posa in opera di vetri e finestre scorrevoli, nonché di una porta automatica di ingresso, per un bar sulla spiaggia gestito
NT dalla stessa . L'opponente ha dedotto che l'opera appaltata presentava vizi denunciati immediatamente nel corso del contratto (cfr. pag. 2 della sentenza che richiama le difese dell'opponente: “in particolare, dei cinque gruppi di finestre da montare, senza telaio, incernierate in alto e in basso, solo uno funziona, tanto che le ante in vetro si aprono e si chiudono scorrendo regolarmente, mentre per gli altri gruppi di finestre è necessario forzare e sollevare il vetro per agganciare il carrello e risulta complicato chiuderle, essendo obbligatoria una manovra che necessita dell'aiuto di due persone;
inoltre, la finestra laterale sinistra è staccata dalla parete”). A fronte della fattura n.
NT 427VE17 del 30.05.2017 dell'importo di € 26.785,00, versò due acconti (uno pari al 40% del prezzo in data
18.05.2017 e uno pari al 30% del prezzo in data
22/05/2017), pur chiarendo di avere bisogno che l'opposta sistemasse le finestre che non scorrevano e la porta automatica che restava aperta di notte. L'opposta
è intervenuta senza risolvere i problemi lamentati dall'opponente e quest'ultima ha dichiarato che non avrebbe saldato i lavori;
ha quindi contestato
NT l'inadempimento contrattuale di , allegando che la stessa aveva riconosciuto i vizi, dato che era intervenuta per rimediare ai problemi riscontrati.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno commisurato alle spese necessarie per eliminare i difetti ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente a tali
4 costi. Parte opposta si costituiva ritualmente e si difendeva rilevando che la lettera raccomandata recante la denuncia dei vizi dell'opera era stata inviata solo dopo i solleciti di pagamento dell'appaltatrice, quando il ricorso per ingiunzione era stato già depositato. Ha inoltre negato di essere intervenuta a suo tempo per eliminare i difetti denunciati dall'opponente, essendosi invece reso necessario l'intervento a causa dell'incuria nell'utilizzo dei manufatti da parte della committente, malgrado le ripetute raccomandazioni in punto di pulizia e lubrificazione. Chiariva che durante l'intervento i
NT tecnici avevano spiegato a che occorrevano certe cautele, dato che il bar gestito si trovava sulla spiaggia e che comunque anche nella scheda d'intervento del 23/06/2017 era stato esplicitato che era necessario manutenere i manufatti, mantenendo pulite le guide scorrevoli dalla sabbia e oliandole. Riguardo al funzionamento della porta automatica, chiariva che, appunto, in virtù di questo automatismo, la porta rimaneva chiusa di notte se l'interruttore veniva posizionato sulla modalità “spento”. In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ammessa CTU tesa a verificare l'esistenza dei difetti lamentati, nonché ad accertarne le cause e a chiarire se il comportamento dell'opponente avesse apportato un contributo causale alla nascita degli eventuali difetti, anche mediante scarsa manutenzione dell'opera. Veniva invece respinta la richiesta di prova per testi dell'opponente, perché tendenti a fare esprimere valutazioni ai testi, anche su argomenti tecnici già al vaglio del CTU;
parimenti, la richiesta di convocare per chiarimenti il CTU veniva rigettata, in quanto ritenuta superflua. Sulle precisate conclusioni
5 e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, dando luce alla sentenza oggi sottoposta al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando, in quanto infondata, anche la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente alle spese di lite. Ritiene, innanzitutto, pacifica la stipulazione del contratto d'appalto pattuito per la fornitura e il montaggio delle finestre scorrevoli e della porta automatica per la somma pattuita di € 24.350,00, rispetto alla quale l'opponente aveva omesso il versamento del 20%, adducendo vizi dei manufatti che li rendevano inidonei all'uso concordato.
Rileva il Tribunale che nel mese di maggio del 2017 (più precisamente, in data 18.05.2017), nell'ambito di più ampi lavori di ristrutturazione del locale, veniva
NT redatto il verbale di collaudo delle finestre e accettava tacitamente l'opera per fatti concludenti ex art. 1665 c.c. Nello stesso mese versava due acconti per il 70% del valore dell'opera, comportamento dal quale si evince, a maggior ragione, l'accettazione della stessa.
Ha poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale: «In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta
6 concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata
e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova» (Cass., n.
19146 del 09/08/2013). Applicando questo principio di diritto al caso in esame, il Tribunale statuisce che sia
NT l'opponente (oggi appellante) a dover dimostrare l'esistenza dei vizi e il fatto che essi hanno reso inidonea l'opera appaltata e, inoltre, che va comunque dimostrato il nesso causale tra inadempimento e danno
(cfr pag. 6 della sentenza: “Sul punto si deve anzitutto NT escludere che abbia riconosciuto i difetti dell'opera allegati nella citazione: infatti, a differenza di quanto evidenziato dalla parte opponente,
l'intervento eseguito dall'opposta in data 23/06/2017
NT presso il locale di non costituisce riconoscimento perché nel rapporto dalla stessa redatto si raccomanda fortemente di eseguire la pulizia e la lubrificazione settimanale delle guide delle finestre «per evitare accumuli di sabbia che compromette lo scorrimento dei vetri», nonché di accompagnare i vetri in fase di apertura e di chiusura per evitare rotture delle guide plastiche”). Dalla relazione tecnica depositata dal
C.T.U. incaricato si evince che la porta automatica poteva comunque essere bloccata manualmente e che alcune delle finestre non scorrevano regolarmente sul binario che le conduce. Questo vizio è però verosimilmente riconducibile ad un difetto di manutenzione dovuto all'usura provocata dalla sabbia non rimossa, che si
7 posa nel meccanismo, imponendo la presenza di due persone per il movimento del manufatto scorrevole;
in questo modo è stato forzato il meccanismo, essendo la guida in materiale plastico. Il perito approfondisce il suo ragionamento spiegando che ad oggi non è possibile sapere se il montaggio era stato effettuato a regola d'arte, ma ciò è presumibile dal verbale di collaudo e di accettazione dell'opera, perché, se non fosse stata regolarmente montata, avrebbe presentato subito i
NT difetti successivamente riscontrati da . Di conseguenza, il CTU ha eziologicamente ricondotto il malfunzionamento e le problematiche (es. rottura della guida in materiale plastico) alla mancanza di lubrificazione delle guide (v. pag. 8 dell'elaborato del
C.T.U. Per. Ind. Enrico Ferraboschi: «…non si è riscontrato alcun segno di lubrificazione che è generalmente ben visibile. Si ritiene quindi che da parte
Attrice, non sia stata effettuata alcuna lubrificazione delle guide»), che insieme all'accumulo della sabbia, hanno inceppato il meccanismo di scorrimento dei vetri, poi ulteriormente compromesso dal fatto che per chiudere le finestre occorrevano due persone che dovevano forzare le ante. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'opponente
NT non avesse dimostrato l'inadempimento dell'appaltatrice (ossia che i vizi e le difformità dell'opera fossero imputabili ad un'esecuzione non a regola d'arte); secondo il criterio del “più probabile che non”, i difetti lamentati non erano dovuti a errori nel montaggio del manufatto o a errori nella sua fabbricazione, bensì all'incuria e omessa manutenzione della parte appellante, protrattasi nonostante quest'ultima fosse stata avvertita dalla ditta appaltatrice della necessità di costante lubrificazione
8 e pulizia delle guide che supportavano le finestre scorrevoli. Ha quindi ritenuto non operante la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., con conseguente inesistenza del
NT diritto al risarcimento del danno azionato da Ha infine condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appaltatrice, al pagamento delle spese di CTU, confermando il decreto ingiuntivo
NT opposto, con la condanna di al pagamento della differenza ancora in sospeso.
L'APPELLO NT Con l'unico motivo d'appello, ha lamentato l'incompletezza della CTU, in primo luogo per non avere il perito controllato l'esistenza del marchio CE e non aver rilevato l'assenza del manuale di istruzioni delle finestre e porta fornite;
l'assenza di marcatura CE comporterebbe l'inidoneità del prodotto fornito all'uso a cui era destinato, poiché la stessa integra un requisito necessario per la commercializzazione dello stesso. Parte appellante ha richiamato giurisprudenza di merito e ha evidenziato che senza la procedura di marcatura CE non è possibile nemmeno verificare la correttezza delle normative di produzione e del controllo di fabbricazione, oltre a non avere a disposizione eventuali pezzi di ricambio. Ad avviso dell'appellante, la mancanza del nome del prodotto
“infissi” li rende non identificabili e la scheda allegata non è riferibile a quelli montati. Il fatto che il perito non abbia verificato questi elementi fa sì che la perizia su cui si basa la decisione sia inidonea/inadeguata, rendendo la motivazione della sentenza insufficiente. Il CTU ha anche errato nel ritenere che fosse stato redatto un verbale di collaudo
9 in data 18 maggio 2017; la dichiarazione del geom.
non ha valenza giuridica, perché egli era CP_4 semplicemente l'incaricato di presentare la al Pt_2
Comune. La ditta appaltatrice appellata si è costituita in giudizio contestando analiticamente le censure mosse da controparte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Tale motivo si basa su critiche al metodo adottato dal CTU che, a ben vedere, prescindono dal/non tengono conto del ragionamento che il perito stesso ha operato, alla luce delle risultanze delle indagini espletate, per giungere alle conclusioni che poi sono
NT state fatte proprie dal Tribunale. Infatti, ritiene che la consulenza tecnica di ufficio sia incompleta e che, di conseguenza, la motivazione del Tribunale sia fallace, perché su di essa poggia. La critica sollevata da parte appellante, incentrata sulla omessa verifica della marcatura CE degli infissi in ottemperanza al
Regolamento n. 305/2011, non coglie nel segno. Il CTU ha potuto constatare incuria nella manutenzione del materiale acquistato;
a fronte di tale rilievo, che i
10 manufatti profilati in vetro siano provvisti o meno di marcatura CE o anche che, nel contesto della fornitura, non sia stato fornito/allegato un documento espressamente denominato libretto di istruzioni e manutenzione, si mostra del tutto ininfluente. L'iter della fornitura può essere ricostruito documentalmente, in particolare attraverso la lettura dei documenti di collaudo, del verbale di intervento e della fattura analitica alla quale è allegato anche il documento di trasporto del materiale, ricevuto dalla legale rappresentante pro tempore della _1
, che lo quietanza apponendovi la propria
[...] firma. In data 15 maggio 2017 firma per Parte_3 ricevuta il documento di trasporto contenente il dettaglio analitico della merce acquistata. In data 18 maggio 2017 le parti formano un documento sottoscritto da entrambe e denominato “documento collaudo sistemi vetrati e porta automatica montati presso _1
via Roma 5, Castiglione della Pescaia
[...]
Grosseto”. In tale documento, il Geom. , NTroparte_5 in qualità di responsabile del cantiere, in nome e per conto della proprietà della società _1
, dichiara di aver preso visione dei manufatti
[...]
NT forniti da li descrive e li dichiara perfettamente funzionanti e conformi a quanto stabilito in fase di ordine (v. relazione tecnica del C.T.U. Per. Ind.
Ferraboschi «in tale verbale si dettagliano gli interventi eseguiti, i materiali montati e si dichiara il corretto funzionamento degli stessi»). Sul documento
è anche apposta, per buona misura, la firma tanto di
, legale rappresentante pro tempore della Parte_4 società committente quanto del tecnico di PMS. È dunque infondata la critica dell'appellante laddove censura la
11 posizione ambigua e non titolata del Geom. , CP_4 dato che il documento reca anche la firma della proprietaria committente;
comunque, nello scambio
NT epistolare con , quest'ultima si rapporta direttamente proprio col Geom. Nel documento CP_4 di collaudo firmato dalle parti in data 18 maggio 2017 si raccomanda espressamente la manutenzione periodica.
In data 23 giugno 2017, parte appellante sollecita un
NT intervento dei tecnici di . Da questo incontro scaturiscono due documenti, uno denominato verbale di intervento e l'altro denominato verbale di collaudo, dove si ripete la raccomandazione circa la necessità di pulizia settimanale. Infine, allegato alla fattura n.
427VE17 del 30 maggio 2017 vi è il documento di trasporto che descrive analiticamente il materiale. In calce è presente un paragrafo intitolato “manutenzione”, che reca quanto segue: “in relazione alla presente proposta commerciale, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 sulla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, suggeriamo la stipula di un contratto di manutenzione service. La manutenzione programmata ha la funzione primaria di prevenire eventuali avarie e di tenere sempre efficienti le porte automatiche, limitando situazioni di disagio causati dai tempi di fermo, consentendo di mantenere in perfetto stato di funzionamento e dispositivi di sicurezza.” Nello stesso DDT del 15 maggio 2017, vi è un paragrafo intitolato “nota bene” che avverte: “I sistemi
B 5 W, se installati in ambienti con presenza di agenti esterni aggressivi(quali salsedine piscine saune bagni turchi, ecc.…), richiedono manutenzione e pulizia
12 periodica continua, si tenga presente che nel tempo potrebbero rendersi necessarie operazioni di sostituzione delle parti sensibili all'esposizione prolungata agli agenti esterni, in tal caso eventuali sostituzioni o riparazioni non saranno coperte da garanzie ufficiale. Si tenga presente che la non osservanza di queste raccomandazioni farà decadere la garanzia ufficiale”. Dunque, a prescindere dalla consegna o meno di un libretto di istruzioni e dalla questione attinente alla marcatura CE, la raccomandazione/l'avvertimento principale presente in tutti i documenti sottoscritti da quale Parte_4 committente, concerne la necessità di effettuare la manutenzione periodica, sia delle finestre impacchettabili che della porta automatizzata (necessità che era stata spiegata dai tecnici in sede di montaggio e in sede di intervento), per via dell'ambiente marino in cui è ubicato il manufatto;
tale manutenzione si sostanzia nella pulizia periodica e continuata mediante rimozione della sabbia che si accumula sulle guide e nella lubrificazione delle componenti su cui i manufatti mobili devono scorrere. Ad abundantiam, nel documento di trasporto viene illustrato che la omessa pulizia e, più in generale, la omessa manutenzione avrebbero comportato la decadenza dalla garanzia ufficiale. È quindi priva di pregio la censura secondo la quale la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe incompleta e/o insufficiente perché non ha esaminato gli aspetti denunciati da parte appellante, dal momento che tali aspetti non hanno alcun riverbero sulla comprovata
NT incuria, da parte di , nel manutenere le vetrate mobili acquistate. Va altresì considerato l'esito dell'intervento del 23 giugno 2017, effettuato circa un
13 mese dopo il montaggio degli scorrevoli;
nel rapporto d'intervento redatto il tecnico abilitato relaziona di avere sistemato alcuni coperchi per 5 sistemi impacchettabili, tutti funzionanti. Anche in questa occasione, egli raccomanda di accompagnare i vetri sia in fase di apertura che in fase di chiusura per evitare rotture delle guide plastiche. Pure questa relazione di intervento depone a favore della tesi secondo cui l'eventuale manutenzione effettuata dalla pizzeria nel corso del primo mese dal montaggio della veranda ripiegabile non era idonea a far sì che gli elementi, nel loro insieme, lavorassero correttamente, facendo quindi decadere il committente dalla garanzia ufficiale.
L'appello proposto da deve _1 perciò essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 89/2021 del Tribunale di
Prato.
La richiesta di parte opponente/odierna appellante
[...]
di ammettere prova testimoniale come _1 da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 20.04.2018, disattesa dal giudice di prime cure, non è stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
09.11.2020 (NPM precisò genericamente le conclusioni
“come in atti”). Ad ogni modo, questa Corte ritiene di dover condividere le valutazioni del giudice di prime cure, il quale ha reputato tale prova testimoniale superflua (v. ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 10.09.2018) e inammissibile, in quanto i capitoli formulati «contengono valutazioni precluse ai testimoni
e vertono su profili che sono stati…indagati dal ctu»
(pag. 6 della sentenza impugnata). Alla luce delle ragioni che sorreggono la presente decisione non vi è
14 motivo per chiamare a chiarimenti il C.T.U. già incaricato in primo grado ovvero per disporre una rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica di ufficio già espletata.
La richiesta di ammettere prova per testi e di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
è stata tardivamente _1 riproposta in appello da NTroparte_1
(con le note di trattazione scritta sostitutive
[...] dell'udienza del 21.11.2023 depositate in data
25.10.2023 anziché con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2023). Ad ogni modo, tali istanze istruttorie, oltre a non essere state reiterate in maniera specifica dall'allora convenuta- opposta/odierna appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.11.2020, vertono su fatti pacifici e/o su circostanze provate documentalmente.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, come da dichiarazione di valore;
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
15 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 89/2021 del _1
Tribunale di Prato, pubblicata in data 3 febbraio 2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante a _1 rimborsare alla controparte NTroparte_1 le spese di lite di questo grado di giudizio che
[...] liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA che ricorrono, a carico dell'appellante
[...]
, i presupposti per il versamento di un _1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,28 agosto 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'Avv. Sara Serritiello _1 appellante nei confronti di
con il patrocinio NTroparte_1 dell'Avv. Giuseppe Mastro
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Prato n. 89/2021, pubblicata il 3 febbraio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Si richiede, come richiesto nell'atto di appello e già formulato in primo grado, che il CTU venga chiamato ad esporre chiarimenti e/o integrare la perizia che allo stato è assolutamente incompleta e che vengano escussi i testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 C.p.c.…Voglia La Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere
l'appello e per l'effetto: Nel merito ed in riforma e/o annullamento della sentenza N. 89/2021 emessa in data
1 02.02.2021 dal Tribunale di Prato, accogliere le conclusioni formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado: revocare e/o dichiarare nullo, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1376/2017 emesso dal Tribunale di Prato, per i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte dei lavori mal eseguiti che verranno provati in corso di causa, anche secondo equità e comunque sempre nei limiti di € 20.000,00”; Sempre in via preliminare condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione delle opere, per il disagio subito e subendo;
In via subordinata in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, procedere alla compensazione della somma che sarà riconosciuta come dovuta a carico di parte opposta con quella ad oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto. Condannare parte opposta al risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado ovvero alla restituzione della somma spese per l'acquisto e l'istallazione della merce;
In accoglimento del presente atto di appello condannare parte opposta alla restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad €
6.323,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari de presente giudizio con distrazione al procuratore intestatario”; per l'appellata: “in via preliminare: affinché l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, dichiari
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della opposizione stessa, essendo pretestuosa ed incauta,
2 disponendo conseguentemente la conferma del Decreto
Ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione e condannare parte attrice - opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione;
in subordine eventuale: dichiarare la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi di cui in premessa e conseguentemente disporre il proseguo della causa nei modi e nei tempi di legge;
In via istruttoria: si chiede interrogatorio formale del legale rappresentate della
e prova per testi NTroparte_2 sui seguenti capitoli: DCV: che la Società ha CP_1 assunto l'incarico di eseguire nella sede della
[...] in Castiglione della Pescaia la NTroparte_2 fornitura e la posa in opera di sistema impacchettabili
BSW e ingresso automatizzato;
DCV: che la Società CP_1 ha eseguito nel suddetto cantiere tutto quanto richiesto
e al termine dei lavori ogni infisso e porta risultava perfettamente funzionante;
DCV: che il legale rappresentate della cosi come il tecnico in CP_1 diverse occasioni (montaggio e intervento) ha fatto presente la necessità che le guide dei suddetti infissi fossero sempre mantenute pulite specialmente dalla sabbia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società (d'ora _1
NT in poi, per brevità, anche indicato come “ ”) avverso il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 del 30.10.2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Prato su istanza di
(di seguito, per NTroparte_1
NT brevità, anche indicata come “ ”) per il pagamento di
€ 5.357,00 (oltre interessi, spese e accessori) a saldo
3 del corrispettivo della fornitura e posa in opera di vetri e finestre scorrevoli, nonché di una porta automatica di ingresso, per un bar sulla spiaggia gestito
NT dalla stessa . L'opponente ha dedotto che l'opera appaltata presentava vizi denunciati immediatamente nel corso del contratto (cfr. pag. 2 della sentenza che richiama le difese dell'opponente: “in particolare, dei cinque gruppi di finestre da montare, senza telaio, incernierate in alto e in basso, solo uno funziona, tanto che le ante in vetro si aprono e si chiudono scorrendo regolarmente, mentre per gli altri gruppi di finestre è necessario forzare e sollevare il vetro per agganciare il carrello e risulta complicato chiuderle, essendo obbligatoria una manovra che necessita dell'aiuto di due persone;
inoltre, la finestra laterale sinistra è staccata dalla parete”). A fronte della fattura n.
NT 427VE17 del 30.05.2017 dell'importo di € 26.785,00, versò due acconti (uno pari al 40% del prezzo in data
18.05.2017 e uno pari al 30% del prezzo in data
22/05/2017), pur chiarendo di avere bisogno che l'opposta sistemasse le finestre che non scorrevano e la porta automatica che restava aperta di notte. L'opposta
è intervenuta senza risolvere i problemi lamentati dall'opponente e quest'ultima ha dichiarato che non avrebbe saldato i lavori;
ha quindi contestato
NT l'inadempimento contrattuale di , allegando che la stessa aveva riconosciuto i vizi, dato che era intervenuta per rimediare ai problemi riscontrati.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno commisurato alle spese necessarie per eliminare i difetti ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente a tali
4 costi. Parte opposta si costituiva ritualmente e si difendeva rilevando che la lettera raccomandata recante la denuncia dei vizi dell'opera era stata inviata solo dopo i solleciti di pagamento dell'appaltatrice, quando il ricorso per ingiunzione era stato già depositato. Ha inoltre negato di essere intervenuta a suo tempo per eliminare i difetti denunciati dall'opponente, essendosi invece reso necessario l'intervento a causa dell'incuria nell'utilizzo dei manufatti da parte della committente, malgrado le ripetute raccomandazioni in punto di pulizia e lubrificazione. Chiariva che durante l'intervento i
NT tecnici avevano spiegato a che occorrevano certe cautele, dato che il bar gestito si trovava sulla spiaggia e che comunque anche nella scheda d'intervento del 23/06/2017 era stato esplicitato che era necessario manutenere i manufatti, mantenendo pulite le guide scorrevoli dalla sabbia e oliandole. Riguardo al funzionamento della porta automatica, chiariva che, appunto, in virtù di questo automatismo, la porta rimaneva chiusa di notte se l'interruttore veniva posizionato sulla modalità “spento”. In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ammessa CTU tesa a verificare l'esistenza dei difetti lamentati, nonché ad accertarne le cause e a chiarire se il comportamento dell'opponente avesse apportato un contributo causale alla nascita degli eventuali difetti, anche mediante scarsa manutenzione dell'opera. Veniva invece respinta la richiesta di prova per testi dell'opponente, perché tendenti a fare esprimere valutazioni ai testi, anche su argomenti tecnici già al vaglio del CTU;
parimenti, la richiesta di convocare per chiarimenti il CTU veniva rigettata, in quanto ritenuta superflua. Sulle precisate conclusioni
5 e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, dando luce alla sentenza oggi sottoposta al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando, in quanto infondata, anche la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente alle spese di lite. Ritiene, innanzitutto, pacifica la stipulazione del contratto d'appalto pattuito per la fornitura e il montaggio delle finestre scorrevoli e della porta automatica per la somma pattuita di € 24.350,00, rispetto alla quale l'opponente aveva omesso il versamento del 20%, adducendo vizi dei manufatti che li rendevano inidonei all'uso concordato.
Rileva il Tribunale che nel mese di maggio del 2017 (più precisamente, in data 18.05.2017), nell'ambito di più ampi lavori di ristrutturazione del locale, veniva
NT redatto il verbale di collaudo delle finestre e accettava tacitamente l'opera per fatti concludenti ex art. 1665 c.c. Nello stesso mese versava due acconti per il 70% del valore dell'opera, comportamento dal quale si evince, a maggior ragione, l'accettazione della stessa.
Ha poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale: «In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta
6 concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata
e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova» (Cass., n.
19146 del 09/08/2013). Applicando questo principio di diritto al caso in esame, il Tribunale statuisce che sia
NT l'opponente (oggi appellante) a dover dimostrare l'esistenza dei vizi e il fatto che essi hanno reso inidonea l'opera appaltata e, inoltre, che va comunque dimostrato il nesso causale tra inadempimento e danno
(cfr pag. 6 della sentenza: “Sul punto si deve anzitutto NT escludere che abbia riconosciuto i difetti dell'opera allegati nella citazione: infatti, a differenza di quanto evidenziato dalla parte opponente,
l'intervento eseguito dall'opposta in data 23/06/2017
NT presso il locale di non costituisce riconoscimento perché nel rapporto dalla stessa redatto si raccomanda fortemente di eseguire la pulizia e la lubrificazione settimanale delle guide delle finestre «per evitare accumuli di sabbia che compromette lo scorrimento dei vetri», nonché di accompagnare i vetri in fase di apertura e di chiusura per evitare rotture delle guide plastiche”). Dalla relazione tecnica depositata dal
C.T.U. incaricato si evince che la porta automatica poteva comunque essere bloccata manualmente e che alcune delle finestre non scorrevano regolarmente sul binario che le conduce. Questo vizio è però verosimilmente riconducibile ad un difetto di manutenzione dovuto all'usura provocata dalla sabbia non rimossa, che si
7 posa nel meccanismo, imponendo la presenza di due persone per il movimento del manufatto scorrevole;
in questo modo è stato forzato il meccanismo, essendo la guida in materiale plastico. Il perito approfondisce il suo ragionamento spiegando che ad oggi non è possibile sapere se il montaggio era stato effettuato a regola d'arte, ma ciò è presumibile dal verbale di collaudo e di accettazione dell'opera, perché, se non fosse stata regolarmente montata, avrebbe presentato subito i
NT difetti successivamente riscontrati da . Di conseguenza, il CTU ha eziologicamente ricondotto il malfunzionamento e le problematiche (es. rottura della guida in materiale plastico) alla mancanza di lubrificazione delle guide (v. pag. 8 dell'elaborato del
C.T.U. Per. Ind. Enrico Ferraboschi: «…non si è riscontrato alcun segno di lubrificazione che è generalmente ben visibile. Si ritiene quindi che da parte
Attrice, non sia stata effettuata alcuna lubrificazione delle guide»), che insieme all'accumulo della sabbia, hanno inceppato il meccanismo di scorrimento dei vetri, poi ulteriormente compromesso dal fatto che per chiudere le finestre occorrevano due persone che dovevano forzare le ante. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'opponente
NT non avesse dimostrato l'inadempimento dell'appaltatrice (ossia che i vizi e le difformità dell'opera fossero imputabili ad un'esecuzione non a regola d'arte); secondo il criterio del “più probabile che non”, i difetti lamentati non erano dovuti a errori nel montaggio del manufatto o a errori nella sua fabbricazione, bensì all'incuria e omessa manutenzione della parte appellante, protrattasi nonostante quest'ultima fosse stata avvertita dalla ditta appaltatrice della necessità di costante lubrificazione
8 e pulizia delle guide che supportavano le finestre scorrevoli. Ha quindi ritenuto non operante la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., con conseguente inesistenza del
NT diritto al risarcimento del danno azionato da Ha infine condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appaltatrice, al pagamento delle spese di CTU, confermando il decreto ingiuntivo
NT opposto, con la condanna di al pagamento della differenza ancora in sospeso.
L'APPELLO NT Con l'unico motivo d'appello, ha lamentato l'incompletezza della CTU, in primo luogo per non avere il perito controllato l'esistenza del marchio CE e non aver rilevato l'assenza del manuale di istruzioni delle finestre e porta fornite;
l'assenza di marcatura CE comporterebbe l'inidoneità del prodotto fornito all'uso a cui era destinato, poiché la stessa integra un requisito necessario per la commercializzazione dello stesso. Parte appellante ha richiamato giurisprudenza di merito e ha evidenziato che senza la procedura di marcatura CE non è possibile nemmeno verificare la correttezza delle normative di produzione e del controllo di fabbricazione, oltre a non avere a disposizione eventuali pezzi di ricambio. Ad avviso dell'appellante, la mancanza del nome del prodotto
“infissi” li rende non identificabili e la scheda allegata non è riferibile a quelli montati. Il fatto che il perito non abbia verificato questi elementi fa sì che la perizia su cui si basa la decisione sia inidonea/inadeguata, rendendo la motivazione della sentenza insufficiente. Il CTU ha anche errato nel ritenere che fosse stato redatto un verbale di collaudo
9 in data 18 maggio 2017; la dichiarazione del geom.
non ha valenza giuridica, perché egli era CP_4 semplicemente l'incaricato di presentare la al Pt_2
Comune. La ditta appaltatrice appellata si è costituita in giudizio contestando analiticamente le censure mosse da controparte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Tale motivo si basa su critiche al metodo adottato dal CTU che, a ben vedere, prescindono dal/non tengono conto del ragionamento che il perito stesso ha operato, alla luce delle risultanze delle indagini espletate, per giungere alle conclusioni che poi sono
NT state fatte proprie dal Tribunale. Infatti, ritiene che la consulenza tecnica di ufficio sia incompleta e che, di conseguenza, la motivazione del Tribunale sia fallace, perché su di essa poggia. La critica sollevata da parte appellante, incentrata sulla omessa verifica della marcatura CE degli infissi in ottemperanza al
Regolamento n. 305/2011, non coglie nel segno. Il CTU ha potuto constatare incuria nella manutenzione del materiale acquistato;
a fronte di tale rilievo, che i
10 manufatti profilati in vetro siano provvisti o meno di marcatura CE o anche che, nel contesto della fornitura, non sia stato fornito/allegato un documento espressamente denominato libretto di istruzioni e manutenzione, si mostra del tutto ininfluente. L'iter della fornitura può essere ricostruito documentalmente, in particolare attraverso la lettura dei documenti di collaudo, del verbale di intervento e della fattura analitica alla quale è allegato anche il documento di trasporto del materiale, ricevuto dalla legale rappresentante pro tempore della _1
, che lo quietanza apponendovi la propria
[...] firma. In data 15 maggio 2017 firma per Parte_3 ricevuta il documento di trasporto contenente il dettaglio analitico della merce acquistata. In data 18 maggio 2017 le parti formano un documento sottoscritto da entrambe e denominato “documento collaudo sistemi vetrati e porta automatica montati presso _1
via Roma 5, Castiglione della Pescaia
[...]
Grosseto”. In tale documento, il Geom. , NTroparte_5 in qualità di responsabile del cantiere, in nome e per conto della proprietà della società _1
, dichiara di aver preso visione dei manufatti
[...]
NT forniti da li descrive e li dichiara perfettamente funzionanti e conformi a quanto stabilito in fase di ordine (v. relazione tecnica del C.T.U. Per. Ind.
Ferraboschi «in tale verbale si dettagliano gli interventi eseguiti, i materiali montati e si dichiara il corretto funzionamento degli stessi»). Sul documento
è anche apposta, per buona misura, la firma tanto di
, legale rappresentante pro tempore della Parte_4 società committente quanto del tecnico di PMS. È dunque infondata la critica dell'appellante laddove censura la
11 posizione ambigua e non titolata del Geom. , CP_4 dato che il documento reca anche la firma della proprietaria committente;
comunque, nello scambio
NT epistolare con , quest'ultima si rapporta direttamente proprio col Geom. Nel documento CP_4 di collaudo firmato dalle parti in data 18 maggio 2017 si raccomanda espressamente la manutenzione periodica.
In data 23 giugno 2017, parte appellante sollecita un
NT intervento dei tecnici di . Da questo incontro scaturiscono due documenti, uno denominato verbale di intervento e l'altro denominato verbale di collaudo, dove si ripete la raccomandazione circa la necessità di pulizia settimanale. Infine, allegato alla fattura n.
427VE17 del 30 maggio 2017 vi è il documento di trasporto che descrive analiticamente il materiale. In calce è presente un paragrafo intitolato “manutenzione”, che reca quanto segue: “in relazione alla presente proposta commerciale, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 sulla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, suggeriamo la stipula di un contratto di manutenzione service. La manutenzione programmata ha la funzione primaria di prevenire eventuali avarie e di tenere sempre efficienti le porte automatiche, limitando situazioni di disagio causati dai tempi di fermo, consentendo di mantenere in perfetto stato di funzionamento e dispositivi di sicurezza.” Nello stesso DDT del 15 maggio 2017, vi è un paragrafo intitolato “nota bene” che avverte: “I sistemi
B 5 W, se installati in ambienti con presenza di agenti esterni aggressivi(quali salsedine piscine saune bagni turchi, ecc.…), richiedono manutenzione e pulizia
12 periodica continua, si tenga presente che nel tempo potrebbero rendersi necessarie operazioni di sostituzione delle parti sensibili all'esposizione prolungata agli agenti esterni, in tal caso eventuali sostituzioni o riparazioni non saranno coperte da garanzie ufficiale. Si tenga presente che la non osservanza di queste raccomandazioni farà decadere la garanzia ufficiale”. Dunque, a prescindere dalla consegna o meno di un libretto di istruzioni e dalla questione attinente alla marcatura CE, la raccomandazione/l'avvertimento principale presente in tutti i documenti sottoscritti da quale Parte_4 committente, concerne la necessità di effettuare la manutenzione periodica, sia delle finestre impacchettabili che della porta automatizzata (necessità che era stata spiegata dai tecnici in sede di montaggio e in sede di intervento), per via dell'ambiente marino in cui è ubicato il manufatto;
tale manutenzione si sostanzia nella pulizia periodica e continuata mediante rimozione della sabbia che si accumula sulle guide e nella lubrificazione delle componenti su cui i manufatti mobili devono scorrere. Ad abundantiam, nel documento di trasporto viene illustrato che la omessa pulizia e, più in generale, la omessa manutenzione avrebbero comportato la decadenza dalla garanzia ufficiale. È quindi priva di pregio la censura secondo la quale la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe incompleta e/o insufficiente perché non ha esaminato gli aspetti denunciati da parte appellante, dal momento che tali aspetti non hanno alcun riverbero sulla comprovata
NT incuria, da parte di , nel manutenere le vetrate mobili acquistate. Va altresì considerato l'esito dell'intervento del 23 giugno 2017, effettuato circa un
13 mese dopo il montaggio degli scorrevoli;
nel rapporto d'intervento redatto il tecnico abilitato relaziona di avere sistemato alcuni coperchi per 5 sistemi impacchettabili, tutti funzionanti. Anche in questa occasione, egli raccomanda di accompagnare i vetri sia in fase di apertura che in fase di chiusura per evitare rotture delle guide plastiche. Pure questa relazione di intervento depone a favore della tesi secondo cui l'eventuale manutenzione effettuata dalla pizzeria nel corso del primo mese dal montaggio della veranda ripiegabile non era idonea a far sì che gli elementi, nel loro insieme, lavorassero correttamente, facendo quindi decadere il committente dalla garanzia ufficiale.
L'appello proposto da deve _1 perciò essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 89/2021 del Tribunale di
Prato.
La richiesta di parte opponente/odierna appellante
[...]
di ammettere prova testimoniale come _1 da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 20.04.2018, disattesa dal giudice di prime cure, non è stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
09.11.2020 (NPM precisò genericamente le conclusioni
“come in atti”). Ad ogni modo, questa Corte ritiene di dover condividere le valutazioni del giudice di prime cure, il quale ha reputato tale prova testimoniale superflua (v. ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 10.09.2018) e inammissibile, in quanto i capitoli formulati «contengono valutazioni precluse ai testimoni
e vertono su profili che sono stati…indagati dal ctu»
(pag. 6 della sentenza impugnata). Alla luce delle ragioni che sorreggono la presente decisione non vi è
14 motivo per chiamare a chiarimenti il C.T.U. già incaricato in primo grado ovvero per disporre una rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica di ufficio già espletata.
La richiesta di ammettere prova per testi e di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
è stata tardivamente _1 riproposta in appello da NTroparte_1
(con le note di trattazione scritta sostitutive
[...] dell'udienza del 21.11.2023 depositate in data
25.10.2023 anziché con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2023). Ad ogni modo, tali istanze istruttorie, oltre a non essere state reiterate in maniera specifica dall'allora convenuta- opposta/odierna appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.11.2020, vertono su fatti pacifici e/o su circostanze provate documentalmente.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, come da dichiarazione di valore;
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
15 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 89/2021 del _1
Tribunale di Prato, pubblicata in data 3 febbraio 2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante a _1 rimborsare alla controparte NTroparte_1 le spese di lite di questo grado di giudizio che
[...] liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA che ricorrono, a carico dell'appellante
[...]
, i presupposti per il versamento di un _1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,28 agosto 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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