TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6836/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Federica di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6836/2025, promosso congiuntamente da
, con gli avv.ti SCHIAVO GIACOMO e MALACHIN IVAN Parte_1 ricorrente
e con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 01/07/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/09/2025:
-disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nata l'[...]), Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse relative alla figlia 2
verranno assunte, come per legge, di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione, mentre l'ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza della figlia presso di sé;
-il signor potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, nel rispetto dei suoi CP_1 Per_1 impegni scolastici e ricreativi, demandando al libero apprezzamento sia dei genitori che della figlia la decisione in merito ai loro incontri;
-porre a carico del signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore CP_1
un assegno di importo pari ad €350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 indici dell'Istat, da versare alla Ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie con rinvio per la loro regolamentazione al Protocollo d'Intesa del
17.01.2017, in uso presso il Tribunale di Padova, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
-prevedere che il contributo a titolo di assegno unico per la figlia sia usufruito integralmente dalla signora Parte_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno intrattenuto una Parte_1 CP_1 convivenza more uxorio.
Dalla loro unione è nata la figlia in Padova il 08.07.2009, Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Per_2
e .
[...] Per_3
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della figlia e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
• Spese compensate.
Padova, 16.09.2025
3
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato