Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
L'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta (non il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle pretese creditorie, ma) la sola temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, con la conseguenza che, in presenza di una sentenza definitiva di riconoscimento dell'"an" del credito vantato, il cui presupposto logico e giuridico consiste, evidentemente, nell'affermazione della proponibilità della relativa domanda, deve riconoscersi la presenza di un giudicato interno implicito su tale punto, e ritenersi, per l'effetto, preclusa la riproposizione, nel successivo giudizio sul "quantum", della questione relativa alla pretesa improponibilità della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Relatore Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla
EURO LLOYD s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, avente sede in Napoli, in persona del commissario liquidatore Mario Tuccillo, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Dovetto e Giovanni Brizzi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, via Arco Mirelli 32, come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro il COMUNE di LEGNANO, in persona del Sindaco in carica CO RI, autorizzato al presente giudizio in virtù di deliberazione della Giunta Municipale 8 ottobre 1997 n. 956 in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sala del foro di Milano e dall'avv. Ugo Ferrari del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via P.A. Micheli 78, come da procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 12 dicembre 1995/13 settembre 1996 n. 2619. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Giovanni Brizzi per la ricorrente e l'avv. Ugo Ferrari per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo e l'accoglimento del terzo per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 gennaio 1982 la RO LO s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Comune di Legnano, per sentirlo condannare al rilascio di due edifici siti in Legnano, rispettivamente in via Venezia 47 e in via Nazario Sauro 20, di proprietà dell'attrice, dal Comune occupati senza titolo, e per sentirlo condannare inoltre al pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione. Costituendosi in giudizio il Comune di Legnano chiedeva la reiezione delle domande dell'attrice e in via riconvenzionale chiedeva l'esecuzione in forma specifica della convenzione stipulata il 9 dicembre 1974 con la s.p.a. A. Robino, allora proprietaria degli immobili suindicati e poi incorporata nella RO LO s.p.a. con atto 14 novembre 1980, avente ad oggetto obbligo di cessione al Comune di Legnano degli immobili stessi, ovvero, in subordine la condanna dell'attrice alla stipulazione dell'atto di trasferimento, e comunque la condanna della RO LO al pagamento della somma di lire 187.782.390 a titolo di indennizzo per illecito arricchimento. Nel corso del procedimento la RO LO s.p.a. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e si costituiva in prosecuzione in persona del commissario liquidatore. Con sentenza non definitiva 13 giugno/13 novembre 1986 n. 10630 il Tribunale di Milano: dichiarava il Comune di Legnano carente di titolo giuridico alla detenzione dei suddetti edifici e lo condannava al rilascio degli stessi in favore della proprietaria RO LO;
rigettava la domanda riconvenzionale del Comune di Legnano volta ad ottenere l'esecuzione coattiva della convenzione 9 dicembre 1974 e la domanda riconvenzionale subordinata per la condanna della società RO LO a trasferire negozialmente la proprietà delle unità immobiliari in questione;
dichiarava il Comune di Legnano tenuto a pagare alla RO LO un indennizzo per il mancato godimento dei due edifici dalla data della domanda fino a quella del rilascio, e dichiarava, per contro, tenuta la società attrice al pagamento in favore del Comune dell'indennità prevista dall'art. 1150 ultimo comma C.C. per le addizioni costituenti miglioramenti agli immobili;
e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione quantitativa dell'una e dell'altra indennità. Tale sentenza, impugnata dal Comune di Legnano, veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 2 febbraio/19 giugno 1990 n. 1443. Con la successiva sentenza definitiva 10 aprile/20 dicembre 1990 n. 9107 il Tribunale condannava il Comune di Legnano al pagamento in favore della RO LO s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa di lire 41.140.050 all'anno a partire dal 26 gennaio 1982 fino alla data del rilascio, con gli aggiornamenti di cui all'art. 32 della L.392 del 1978 a decorrere dall'inizio del quarto anno e con la rivalutazione in base agli indici ISTAT sulle somme maturate fino alla sentenza e gli interessi legali sulle somme rivalutate fino al saldo;
e condannava la RO LO a pagare al Comune di Legnano la somma complessiva di lire 518.689.558 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla sentenza e con gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Proponeva appello la RO LO s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa chiedendo: in via principale dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda di determinazione dell'indennità di cui all'art. 1150 C.C. e conseguentemente l'improcedibilità della stessa;
in via subordinata, riconoscersi l'insussistenza di opere migliorative e quindi la limitazione del diritto del Comune al mero rimborso delle spese ai sensi del primo e del quinto comma dell'art. 1150 C.C.; in via ulteriormente subordinata, sulla base della discriminazione delle opere integranti miglioramenti o addizioni da quelle costituenti semplici riparazioni, circoscriversi alle prime la liquidazione dell'indennità a norma dei commi secondo, terzo e sesto dello stesso articolo, previa quantificazione del danno cagionato alla società proprietaria dall'esecuzione di tali opere, con conseguente compensazione delle contrapposte ragioni di credito;
in via di estremo subordine, sempre previa distinzione tra miglioramenti o addizioni e mere riparazioni, dichiararsi il diritto del Comune alla rivalutazione monetaria (oltre interessi) solo per le prime in quanto integranti crediti di valore, e riconoscersi i soli interessi per le seconde trattandosi di credito di valuta. Il Comune di Legnano resisteva all'impugnazione e proponeva appello incidentale per sentir determinare l'indennità riconosciuta in proprio favore nella maggior somma di lire 552.749.152 riferita al 1982 e per sentir ridurre invece l'indennità spettante alla RO LO alla minor somma di lire 31. 603.777 annue. La Corte di appello di Milano con sentenza 12 dicembre 1995/ 13 settembre 1996 n. 2619 rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza la RO LO s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa propone il presente ricorso, con deduzione di tre motivi. Il Comune di Legnano resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo dedotto a sostegno del presente ricorso, la RO LO s.p.a. in liquidazione cotta amministrativa denuncia, nella impugnata sentenza, violazione degli art. 52 secondo comma, 101, 201, 209 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 2909 C.C., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 primo comma n. 1, 2, 3 C.P.C., per avere la Corte di merito disatteso l'eccezione, sollevata dalla odierna ricorrente con quello che costituiva il principale e pregiudiziale motivo di appello, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda di determinazione quantitativa dell'indennità riconosciuta dovuta al Comune di Legnano a norma dell'art. 1150 ultimo comma C.C., e quindi di improcedibilità della domanda stessa. La RO LO si doleva, in quella sede, della mancata applicazione del principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa devono avvenire davanti all'organo amministrativo preposto alla procedura rappresentato dal commissario liquidatore, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria competente solo in ordine ai successivi eventuali sviluppi contenziosi, onde, prima dell'esaurimento di tale fase amministrativa, ogni azione giudiziaria in ordine ai suddetti crediti risulterebbe improponibile per difetto temporaneo di giurisdizione o improcedibile se già in corso come nella vicenda in esame. La Corte ambrosiana, pur dichiarando di condividere "in astratto" - con citazione di Cass. S.U. 11313/1991- il principio "secondo cui la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice preclude al creditore della suddetta impresa le azioni individuali contro la stessa dirette ad ottenere il riconoscimento del proprio credito in sede di giurisdizione ordinaria e determina una momentanea improponibilità della suddetta azione individuale del creditore fino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale e quindi determina nel caso in cui, come nel caso di specie, la società assicuratrice debitrice sia stata posta nel suddetto stato di liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio di primo grado, una improcedibilità dell'azione individuale proposta davanti all'autorità giudiziaria ordinaria", ha affermato peraltro, in adesione alla contrapposta tesi difensiva del Comune di Legnano, che nel caso di specie tale principio non può trovare applicazione, perché "la questione relativa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla domanda del Comune e quella relativa alla procedibilità della stessa domanda è coperta dal giudicato costituito dalla sentenza parziale del Tribunale sull'an confermata integralmente dalla Corte di appello, rilevando che tale giudicato interno si è formato "non solo sull'esistenza del diritto dell'ente comunale all'indennità ex art. 1150 C.C., ma anche sulla sussistenza sulla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla domanda riconvenzionale del Comune, presupposto necessario della suddetta decisione", e si estende alla procedibilità della domanda stessa in quanto "al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, la situazione di temporanea improponibilità della domanda si traduce in sostanza in un difetto temporaneo di giurisdizione" con la conseguenza che "il giudicato sulla sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria preclude la dichiarazione di improcedibilità della domanda".
1.2. Osserva al riguardo la ricorrente che la ritenuta riconducibilità del fenomeno della improponibilità e improcedibilità temporanea della domanda a una questione di giurisdizione è errato, e come tale è stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità; e da tale critica trae motivo per ribadire nella presente sede che la invocata declaratoria di improponibilità o di improseguibilità della domanda creditoria del Comune avrebbe dovuto essere emessa dal giudice investito della concreta determinazione del credito e che tale declaratoria non avrebbe trovato ostacolo nella intervenuta pronuncia sull'an debeatur.
1.3. La censura come sopra formulata non può trovare accoglimento, perché essa si esaurisce in una astrattamente corretta precisazione di principio, apprezzabile a rettificazione di uno sviluppo concettualmente equivoco ma sostanzialmente innocuo del pensiero del giudice di appello, ma non idonea a giustificare l'accoglimento della proposta istanza di cassazione. La norma per cui tutti i crediti devono essere fatti valere in sede concorsuale aveva indotto le Sezioni Unite ad affermare che l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comportasse il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle pretese creditorie con l'eccezione dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 95 (Cass. S.U. 5818/1985, 5817/1985, 5229/1984, 5228/1984, 1196/1983, 329/1983, 7043/1982). Successivamente, modificando tale orientamento, le Sezioni Unite hanno rilevato l'inesattezza della locuzione "difetto di giurisdizione" del giudice ordinario, osservando che la carenza non attiene all'attribuzione del potere che paradigmaticamente spetta al giudice ordinario alla stregua delle norme dell'ordinamento, ma all'esercizio di tale potere che viene ad essere paralizzato per un certo periodo di tempo, onde appare più corretto parlare di "temporanea improponibilità della domanda" anziché di difetto temporaneo di giurisdizione: in tal senso Cass. 3432/1994, 380/1991, 3034/1988, 2483/1988, 1538/1987, 1537/1987, 7084/1986, 6225/1986. Prescindendo, dunque, dalla fuorviante commistione tra la tematica della giurisdizione e quella della temporanea improponibilità della domanda, e ricondotta a quest'ultimo ambito la verifica della sussistenza o meno di un giudicato interno sul punto, devesi dare atto che, poiché la declaratoria juris nella quale si risolve la sentenza non definitiva di riconoscimento del credito, la cui determinazione quantitativa viene demandata all'ulteriore corso del giudizio secondo lo schema procedimentale dell'art. 278 C.P.C., postula quale suo presupposto logico giuridico la permanenza nel momento della pronuncia di tale statuizione delle condizioni di proponibilità della domanda in assenza delle quali la statuizione non potrebbe essere pronunciata, la conseguita irrevocabilità di tale decisione di merito integra gli estremi del giudicato implicito interno dal quale deriva la preclusione alla riproposizione (come anche alla rilevabilità d'ufficio altrimenti doverosa), nella successiva fase riservata alla liquidazione del credito, della questione relativa alla situazione di temporanea improponibilità della domanda.
2. Risulta invece fondato il secondo motivo nel quale la ricorrente deduce violazione degli art. 936, 1150, 29098 C.C. (in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.) in ordine alla ratio decidendi che la Corte territoriale ha posto a base della decisione sul quantum, il cui oggetto risultava individuato, in virtù dell'efficacia vincolante della sentenza non definitiva, all'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 1150 C.C., il quale, nel quadro della disciplina dei rapporti tra il proprietario rivendicante e il possessore tenuto alla restituzione in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti e alle addizioni apportate alla cosa, stabilisce che "per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936" e che "tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e se il possessore è di buona fede , è dovuta una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa." La determinazione dell'indennità a tale titolo dovuta non poteva, quindi, prescindere, da un giudizio che, sulla base della discriminazione, nelle opere eseguite, degli estremi delle addizioni intese come incrementi quantitativi e degli estremi dei miglioramenti quantitativi, si risolvesse nella individuazione di quelle opere nelle quali fosse ravvisabile la coesistenza degli uni e delle altre, al fine di circoscrivere eziologicamente a tale categoria di opere la valutazione dell'aumento di valore indennizzabile e di escluderne, correlativamente, le opere nelle quali risultassero sussistenti, alternativamente e non cumulativamente, estremi di incremento qualitativo o di incremento quantitativo. A tale criterio giuridico non si è attenuta la Corte ambrosiana, quando ha affermato che - è irrilevante stabilire se si sia trattato di addizioni migliorative o di semplici addizioni" ritenendo necessaria e sufficiente la constatazione che "tutte le opere realizzate dal Comune integrano miglioramenti e addizioni semplici o migliorative", accedendo quindi ad una "valutazione globale delle opere eseguite dal Comune" che l'ha portata a ritenere che "le stesse integrino i miglioramenti e le addizioni migliorative previste rispettivamente dal secondo e dall'ultimo comma dell'art. 1150 C.C.", correlando l'ulteriore affermazione che "tutte le opere di ripristino incidenti sulla struttura preesistente ai fini del recupero della sua agibilità dettagliatamente descritte dal C.T.U attuate contestualmente con un intervento globale vanno indubbiamente qualificate come miglioramenti" alla impossibilità di distinguere "le opere migliorative da quelle di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria", per concludere che "il Tribunale ha pertanto correttamente determinato il valore delle addizioni anche se non migliorative costituite dai corpi di fabbrica aggiuntivi" questi ultimi considerati come tali rilevanti ai fini di quel diritto all'indennità che, nel convincimento della Corte di merito, "poteva essere escluso solo se si fosse potuto ritenere che le addizioni per la loro assoluta inutilizzabilità e impossibilità di valutazione economica, fossero giuridicamente inesistenti." Per tal modo la Corte ambrosiana è incorsa - tra l'altro, con motivazione non esente da estremi di (pur non dedotta) contraddittorietà argomentativa - in palese violazione non solo del disposto dell'ultimo comma dell'art.1150 C.C. ma altresì del vincolo derivante dal giudicato interno come sopra precisato.
3. Merita, poi, accoglimento, anche il terzo motivo di ricorso, che, con deduzione di violazione degli stessi articoli di legge precedentemente menzionati, si rivolge contro la parte finale della motivazione nella quale la Corte ambrosiana, sulla premessa che "tutte le spese effettuate dal Comune devono ritenersi infatti migliorative o produttive di un'addizione valutabile come incremento di valore del preesistente", incorre in ulteriore errore dotato di autonoma incidenza sulla correttezza della decisione affermando che "l'equazione spesa (rivalutata) migliorato adottata dal Tribunale per la determinazione dell'indennità è corretta ed è irrilevante che per tale determinazione il primo giudice abbia utilizzato gli stessi criteri adottati dal C.T.U. per il calcolo dell'indennità di occupazione degli immobili", e insistendo in tale impostazione con la precisazione che "non è ravvisabile alcun errore di metodo nella suddetta determinazione perché, una volta esclusa l'esistenza di semplici riparazioni, tutte le opere realizzate dal Comune integranti miglioramenti e addizioni (migliorative o semplici) sono state correttamente valutate come aumento di valore del preesistente in misura corrispondente alla spesa effettuata per la loro realizzazione." L'equivalenza quantitativa, in termini pecuniari, tra expensum e melioratum può, contingentemente e accidentalmente, risultare sussistente in esito all'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, ma non può essere apoditticamente postulata quale criterio di tale accertamento che esige di essere condotto nel rispetto e sul fondamento della distinzione, presente nel dato normativo, tra due aspetti di un unico fenomeno economico incidenti rispettivamente sulla sfera patrimoniale dell'una e dell'altra delle parti, la cui rilevanza il legislatore ha determinato a priori nella sua sovrana valutazione dei contrapposti interessi delle parti stesse. La suesposta operazione motivazionale della Corte di merito, prescindendo dalla diretta valutazione del contenuto economico dell'incremento qualitativo goduto dal proprietario, si traduce nella arbitraria sostituzione, a tale valore, di quello della spesa effettuata dal possessore, e quindi in violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1150 C.C., nonché, ancora una volta, in travalicamento dei limiti del giudicato di cui alla sentenza non definitiva.
4. In relazione ai due profili di censura come sopra accolti riceve cassazione la impugnata sentenza. Consegue il rinvio per nuovo esame ad altro giudice che viene indicato in altra sezione della stesa Corte di appello di Milano. Al giudice del rinvio viene riservata la decisione sull'onere delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo e il terzo motivo;
cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano, alla stessa riservando i provvedimenti relativi alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999