Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4317
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta (non il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle pretese creditorie, ma) la sola temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, con la conseguenza che, in presenza di una sentenza definitiva di riconoscimento dell'"an" del credito vantato, il cui presupposto logico e giuridico consiste, evidentemente, nell'affermazione della proponibilità della relativa domanda, deve riconoscersi la presenza di un giudicato interno implicito su tale punto, e ritenersi, per l'effetto, preclusa la riproposizione, nel successivo giudizio sul "quantum", della questione relativa alla pretesa improponibilità della domanda.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4317
    Data del deposito : 29 aprile 1999

    Testo completo