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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
ES TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 601546 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Giulio Russo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria a Vico alla via
Appia n. 349;
ATTRICI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Aselli, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano al Corso Umberto I n. 392/d;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Franco Roberti, Controparte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Roma n. 42;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Domenica Controparte_3
Petrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Roma n. 427;
1 CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Franco Roberti, Controparte_4 presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Roma n. 42;
RV LO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 2.7.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio , e , chiedendo la divisione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 della comunione ereditaria della madre , nata a San Felice a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 9.1.2007, e del padre , nato a San Felice a [...] il [...] ed Persona_2 ivi deceduto il 22.3.2008.
Le attrici, inoltre, deducendo che utilizza esclusivamente il fabbricato sito in Controparte_1
San Felice a Cancello alla via Cave, utilizza esclusivamente il fabbricato sito in Controparte_2
San Felice a Cancello alla via FO, che il terreno sito in San Felice a Cancello è utilizzato esclusivamente da , e e che il terreno sito in Nola è Controparte_2 CP_1 CP_3 utilizzato esclusivamente da , hanno chiesto di condannare i convenuti a restituire Controparte_2 alla massa i frutti e i redditi prodotti dai beni nella loro esclusiva disponibilità.
Le attrici, infine, hanno chiesto anche il sequestro giudiziario dei beni del compendio ereditario.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla divisione della comunione Controparte_1 ereditaria, ma ha dedotto di aver prestato al padre la somma di lire Persona_2
150.000.000,00, pari ad € 77.468,53, per i lavori di ristrutturazione del fabbricato alla via Cave, ed ha chiesto in via riconvenzionale di condannare gli altri eredi alla restituzione della predetta somma.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla divisione della comunione ereditaria, Controparte_2 precisando che i terreni sono detenuti dalla moglie in virtù di un contratto di Controparte_4 fitto.
Inoltre, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale di condannare gli altri eredi Controparte_2 alla restituzione dei frutti e redditi maturati sui beni del compendio ereditario.
2 Si è costituito , non opponendosi alla domanda di divisione del compendio Controparte_5 ereditario e proponendo domanda riconvenzionale di condanna degli altri eredi al pagamento della somma corrispondente al valore dei miglioramenti apportati a sue spese al fondo sito in San Felice a
Cancello.
Con atto depositato in data 3.2.2009 si è costituita in giudizio , eccependo di Controparte_4 essere affittuaria, in virtù di contratto stipulato con , dei fondi siti in San Felice a Controparte_6
Cancello ed in Nola, e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda proposta dagli attori di sequestro giudiziario dei detti beni e di restituzione dei frutti maturati su questi fondi.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti, con l'espletamento di una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della firma di sulla scrittura privata del Persona_2
21.2.2001, con il raccoglimento dell'interrogatorio formale di e , Parte_1 Controparte_2 con l'escussione di quattro testi e con l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio per la divisione del compendio ereditario, con successive integrazioni.
Dopo vari rinvii per la conciliazione della lite e per consentire alle parti di eliminare le irregolarità urbanistiche riscontrate dal CTU per alcuni dei beni facenti parte del compendio ereditario, all'udienza del 2.7.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, la domanda di divisone proposta dalle attrici, alla quale hanno aderito i convenuti, va dichiarata in parte inammissibile ed in parte va accolta, per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che il compendio ereditario oggetto di giudizio si compone di una serie di beni, specificamente indicati nella consulenza tecnica espletata dal CTU nominato, ing.
non tutti commerciabili. Persona_3
Nello specifico, il compendio ereditario dei genitori delle parti in causa si compone di un fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via Cave n. 45, distinto in catasto al foglio 7, particella 870, sub 4, un fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via FO, distinto in Catasto al foglio 1, particella 5045, un appezzamento di terreno sito in San Felice a Cancello in località FO, distinto in catasto al foglio 24, particelle 5057, 5058, 5059, 5060, 5063, 5064 e 5065, un terreno sito in Polvica di Nola, località Boscofangone, distinto in catasto al foglio 1, particelle 553 e 381, e beni mobili siti nel fabbricato di via FO.
3 Relativamente alla commerciabilità dei beni facenti parte del compendio ereditario non risultano allo stato commerciabili il fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via FO ed i manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato.
Quanto al fabbricato il CTU ha accertato che è stato realizzato in epoca anteriore al 1967, ma, in epoca successiva, è stato oggetto di ampliamenti che ne hanno considerevolmente aumentato la volumetria.
Sebbene, il CTU ha verificato che per tali ampliamenti, così come si evince dalla documentazione agli atti, esiste una pratica di condono, presentata dal de cuius in data 30 aprile Persona_2
1986 in applicazione della legge 47/1985, e che, benché tale permesso in sanatoria non sia stato ancora rilasciato, la pratica risulta accoglibile, così come risulta dalla comunicazione dell'URC del
Comune di San Felice a Cancello, che alla data del 28/10/2014, ai fini della definizione, richiedeva ulteriore documentazione, esprimendo in ogni caso parere favorevole, il fabbricato non può ritenersi allo stato commerciabile in quanto non è stata ancora interamente corrisposta l'oblazione e gli oneri accessori e non è stata presentata l'ulteriore documentazione richiesta dal Comune, tra cui l'accatastamento.
D'altronde, risulta prodotta in atti comunicazione del Comune di San Felice a Cancello che attesta che allo stato non è possibile rilasciare il permesso in sanatoria.
Né la causa può essere rimessa sul ruolo per tali adempimenti in quanto nel corso del giudizio le parti sono state già invitate alla regolarizzazione urbanistica e catastale senza esito.
Per i manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato, come accertato dal CTU, non è stata rinvenuta traccia del rilascio di alcuna autorizzazione.
Pertanto, il fabbricato sito in via FO ed i manufatti di pertinenza non possono essere oggetto di divisone.
Sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art.
713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice
4 realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. SSUU n. 25021/2019; in senso conforme anche Cass. 28666/24).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile, limitatamente ai beni non commerciabili.
Con riguardo ai beni commerciabili, invece, la domanda va accolta, per le ragioni che seguono.
Invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse”
(Cass. 6931/16; in senso conforme anche Cass. 1065/22 e Cass. 9869/25), tale principio è stato diversamente precisato proprio con riguardo all'ipotesti in cui del compendio ereditario facciano parte beni abusivi.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25021 del 2019 ha, infatti, chiarito che il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse.
La pronuncia ha, inoltre, precisato che uno dei coeredi non può validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, proposta da altro coerede, con la sola esclusione del fabbricato abusivo, in quanto la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, mentre nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo
(inesistente).
5 Pertanto, conclude la pronuncia richiamata, non vi è ragione, in tal caso, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili, in quanto diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile.
Nel caso di specie, tutte le parti, all'udienza del 13.9.2023 hanno chiesto la divisione quantomeno parziale del compendio ereditario.
Ciò detto, come accertato dal CTU il fabbricato sito in via Cave ha un valore di € 63.236,76, i beni mobili (comò, letto in ferro battuto, armadio e cristalliera) hanno un valore complessivo di €
1.650,00, il terreno alla via FO ha un valore di € 26.148,48 ed il terreno sito in Polvica di
Nola ha un valore di € 30.933,10.
Pertanto, il compendio ereditario divisibile ha un valore complessivo di € 121.968,34, con la conseguenza che la quota ereditaria per ciascuno dei cinque fratelli ha un valore di € 24.393,66.
Gli eredi e hanno chiesto di ottenere l'assegnazione Parte_1 Parte_2 CP_3 congiunta di una quota corrispondente alla somma delle loro singole quote, per un valore complessivo di € 73.180,98.
Pertanto, a tali eredi vanno attribuiti, il fabbricato sito in via Cave ed i beni mobili per un valore complessivo di € 64.886,76, con un conguaglio complessivo in loro favore di € 8.294,22, pari ad €
2.764,74 ciascuno.
In favore di va attribuito il terreno sito in via FO che ha un valore di € Controparte_1
26.148,48, con un conguaglio a debito di € 1.754,82.
In favore di va attribuito il terreno sito in Polvica di Nola per un valore di € Controparte_2
30.933,10, con un conguaglio a debito pari ad € 6.539,44.
Le attrici hanno, inoltre, chiesto di condannare e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di una somma per l'occupazione esclusiva rispettivamente del fabbricato sito in Via
FO e del fabbricato sito in via Cave.
Tale occupazione non è stata contestata e risulta accertata anche dal consulente tecnico.
6 Il CTU ha, inoltre, indicato in € 250,00 il canone mensile di locazione dell'immobile in via Cave ed in € 320,00 il canone mensile di locazione dell'immobile in via FO con le relative pertinenze.
La quota di canone che spetta a ciascuna delle attrici, pari ad 1/5, ha, quindi, il valore di € 50,00 per l'immobile in via Cave e di € 64,00 per l'immobile di via FO.
Si ritiene equo, tuttavia, ridurre tali somme del 30% in considerazione del risparmio di imposta a favore delle attrici, in quanto l'indennità di occupazione non è soggetta come il canone di locazione al pagamento delle relative tasse.
Pertanto, va condannato al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della Controparte_1 somma di € 7.385,00 per l'occupazione dell'immobile di via Cave dal mese di aprile del 2008 al mese di ottobre del 2025.
va condannato al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di € Controparte_2
9.452,80,00 per l'occupazione dell'immobile di via FO dal mese di aprile del 2008 al mese di ottobre del 2025.
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile …; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
La domanda riconvenzionale proposta da di imputare in danno dell'asse Controparte_1 ereditario un presunto credito da esso vantato nei confronti del de cuius per un Persona_2 prestito pari a £. 150.000.000, attuali €. 77.468,33, va rigettata, in quanto con la consulenza grafologica della dott.ssa le cui conclusioni questo giudice fa proprie in quanto Persona_4 adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, è stata accertata l'apocrifia della firma del de cuius , apposta alla scrittura privata 21.2.2001, con la quale sarebbe Persona_2 stato riconosciuto il suddetto credito in favore di . Controparte_1
Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_3 quanto lo stesso non ha dato nel corso del giudizio valida prova dell'an e del quantum dei presunti miglioramenti che dichiara di aver apportati al fondo di FO.
7 Quanto alla domanda proposta da , occorre rilevare che con sentenza n. 2759 Controparte_4 del 2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accertato l'inesistenza di qualsivoglia rapporto agrario tra la stessa e sui terreni oggetto del compendio ereditario e Persona_2
l'appello proposto avverso tale sentenza, come documentato in atti, è stato dichiarato inammissibile.
Pertanto, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_4
La natura della controversia e i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese della consulenza grafologica, già liquidata, in considerazione del rigetto della domanda proposta da , vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_1
Le spese delle consulenze tecniche espletate per la divisione del compendio ereditario, già liquidate, vengono poste a carico di tutte le parti, salvo l'interveniente, in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nata a San Felice a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduta il 9.1.2007, e di , nato a San Felice a [...] il Persona_2
31.1.1924 ed ivi deceduto il 22.3.2008, in favore dei cinque figli , Parte_1 Parte_2
, e , per la quota
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 di 1/5 ciascuno;
b) dichiara inammissibile la domanda di divisione relativamente al fabbricato sito in San Felice
a Cancello alla via FO ed ai manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato.
c) dispone la divisione dei restanti beni facenti parte del compendio ereditario;
d) per l'effetto, attribuisce in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
, per 1/3 ciascuno, l'immobile sito in San Felice a Cancello alla via Cave n. CP_3
45, distinto in catasto al foglio 7, particella 870, sub 4, nonché i beni mobili facenti parte del compendio ereditario siti nel fabbricato di via FO;
e) attribuisce in favore di il terreno sito in San Felice a Cancello in località Controparte_1
FO, distinto in catasto al foglio 24, particelle 5057, 5058, 5059, 5060, 5063, 5064 e
5065;
8 f) attribuisce in favore di il terreno sito in Polvica di Nola, località Controparte_2
Boscofangone, distinto in catasto al foglio 1, particelle 553 e 381;
g) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio della somma di € 1.754,82, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
h) condanna al pagamento a titolo di conguaglio della somma di € 1.009,92 Controparte_2 in favore di , della somma di € 2.764,74 in favore di e Parte_1 Parte_2 della somma di € 2.764,74 in favore di , il tutto oltre interessi dalla Controparte_3 data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
i) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.385,00 ciascuna, oltre interessi come calcolati in
[...] motivazione;
j) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 della somma di € 9.452,80 ciascuna, oltre interessi come calcolati in
[...] motivazione;
k) rigetta le altre domande proposte;
l) compensa le spese di lite;
m) pone le spese della CTU grafologica definitivamente a carico di;
Controparte_1
n) pone le spese delle altre CTU espletate definitivamente a carico di tutte le parti, salvo l'interveniente, in quote uguali.
Santa Maria Capua Vetere, 5.11.2025
Il Giudice,
dott.ssa ES TE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
ES TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 601546 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
e , rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Giulio Russo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria a Vico alla via
Appia n. 349;
ATTRICI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Aselli, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano al Corso Umberto I n. 392/d;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Franco Roberti, Controparte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Roma n. 42;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Domenica Controparte_3
Petrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Roma n. 427;
1 CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Franco Roberti, Controparte_4 presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Roma n. 42;
RV LO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 2.7.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio , e , chiedendo la divisione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 della comunione ereditaria della madre , nata a San Felice a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 9.1.2007, e del padre , nato a San Felice a [...] il [...] ed Persona_2 ivi deceduto il 22.3.2008.
Le attrici, inoltre, deducendo che utilizza esclusivamente il fabbricato sito in Controparte_1
San Felice a Cancello alla via Cave, utilizza esclusivamente il fabbricato sito in Controparte_2
San Felice a Cancello alla via FO, che il terreno sito in San Felice a Cancello è utilizzato esclusivamente da , e e che il terreno sito in Nola è Controparte_2 CP_1 CP_3 utilizzato esclusivamente da , hanno chiesto di condannare i convenuti a restituire Controparte_2 alla massa i frutti e i redditi prodotti dai beni nella loro esclusiva disponibilità.
Le attrici, infine, hanno chiesto anche il sequestro giudiziario dei beni del compendio ereditario.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla divisione della comunione Controparte_1 ereditaria, ma ha dedotto di aver prestato al padre la somma di lire Persona_2
150.000.000,00, pari ad € 77.468,53, per i lavori di ristrutturazione del fabbricato alla via Cave, ed ha chiesto in via riconvenzionale di condannare gli altri eredi alla restituzione della predetta somma.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla divisione della comunione ereditaria, Controparte_2 precisando che i terreni sono detenuti dalla moglie in virtù di un contratto di Controparte_4 fitto.
Inoltre, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale di condannare gli altri eredi Controparte_2 alla restituzione dei frutti e redditi maturati sui beni del compendio ereditario.
2 Si è costituito , non opponendosi alla domanda di divisione del compendio Controparte_5 ereditario e proponendo domanda riconvenzionale di condanna degli altri eredi al pagamento della somma corrispondente al valore dei miglioramenti apportati a sue spese al fondo sito in San Felice a
Cancello.
Con atto depositato in data 3.2.2009 si è costituita in giudizio , eccependo di Controparte_4 essere affittuaria, in virtù di contratto stipulato con , dei fondi siti in San Felice a Controparte_6
Cancello ed in Nola, e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda proposta dagli attori di sequestro giudiziario dei detti beni e di restituzione dei frutti maturati su questi fondi.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti, con l'espletamento di una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della firma di sulla scrittura privata del Persona_2
21.2.2001, con il raccoglimento dell'interrogatorio formale di e , Parte_1 Controparte_2 con l'escussione di quattro testi e con l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio per la divisione del compendio ereditario, con successive integrazioni.
Dopo vari rinvii per la conciliazione della lite e per consentire alle parti di eliminare le irregolarità urbanistiche riscontrate dal CTU per alcuni dei beni facenti parte del compendio ereditario, all'udienza del 2.7.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, la domanda di divisone proposta dalle attrici, alla quale hanno aderito i convenuti, va dichiarata in parte inammissibile ed in parte va accolta, per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che il compendio ereditario oggetto di giudizio si compone di una serie di beni, specificamente indicati nella consulenza tecnica espletata dal CTU nominato, ing.
non tutti commerciabili. Persona_3
Nello specifico, il compendio ereditario dei genitori delle parti in causa si compone di un fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via Cave n. 45, distinto in catasto al foglio 7, particella 870, sub 4, un fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via FO, distinto in Catasto al foglio 1, particella 5045, un appezzamento di terreno sito in San Felice a Cancello in località FO, distinto in catasto al foglio 24, particelle 5057, 5058, 5059, 5060, 5063, 5064 e 5065, un terreno sito in Polvica di Nola, località Boscofangone, distinto in catasto al foglio 1, particelle 553 e 381, e beni mobili siti nel fabbricato di via FO.
3 Relativamente alla commerciabilità dei beni facenti parte del compendio ereditario non risultano allo stato commerciabili il fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via FO ed i manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato.
Quanto al fabbricato il CTU ha accertato che è stato realizzato in epoca anteriore al 1967, ma, in epoca successiva, è stato oggetto di ampliamenti che ne hanno considerevolmente aumentato la volumetria.
Sebbene, il CTU ha verificato che per tali ampliamenti, così come si evince dalla documentazione agli atti, esiste una pratica di condono, presentata dal de cuius in data 30 aprile Persona_2
1986 in applicazione della legge 47/1985, e che, benché tale permesso in sanatoria non sia stato ancora rilasciato, la pratica risulta accoglibile, così come risulta dalla comunicazione dell'URC del
Comune di San Felice a Cancello, che alla data del 28/10/2014, ai fini della definizione, richiedeva ulteriore documentazione, esprimendo in ogni caso parere favorevole, il fabbricato non può ritenersi allo stato commerciabile in quanto non è stata ancora interamente corrisposta l'oblazione e gli oneri accessori e non è stata presentata l'ulteriore documentazione richiesta dal Comune, tra cui l'accatastamento.
D'altronde, risulta prodotta in atti comunicazione del Comune di San Felice a Cancello che attesta che allo stato non è possibile rilasciare il permesso in sanatoria.
Né la causa può essere rimessa sul ruolo per tali adempimenti in quanto nel corso del giudizio le parti sono state già invitate alla regolarizzazione urbanistica e catastale senza esito.
Per i manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato, come accertato dal CTU, non è stata rinvenuta traccia del rilascio di alcuna autorizzazione.
Pertanto, il fabbricato sito in via FO ed i manufatti di pertinenza non possono essere oggetto di divisone.
Sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art.
713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice
4 realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. SSUU n. 25021/2019; in senso conforme anche Cass. 28666/24).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile, limitatamente ai beni non commerciabili.
Con riguardo ai beni commerciabili, invece, la domanda va accolta, per le ragioni che seguono.
Invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse”
(Cass. 6931/16; in senso conforme anche Cass. 1065/22 e Cass. 9869/25), tale principio è stato diversamente precisato proprio con riguardo all'ipotesti in cui del compendio ereditario facciano parte beni abusivi.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25021 del 2019 ha, infatti, chiarito che il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse.
La pronuncia ha, inoltre, precisato che uno dei coeredi non può validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, proposta da altro coerede, con la sola esclusione del fabbricato abusivo, in quanto la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, mentre nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo
(inesistente).
5 Pertanto, conclude la pronuncia richiamata, non vi è ragione, in tal caso, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili, in quanto diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile.
Nel caso di specie, tutte le parti, all'udienza del 13.9.2023 hanno chiesto la divisione quantomeno parziale del compendio ereditario.
Ciò detto, come accertato dal CTU il fabbricato sito in via Cave ha un valore di € 63.236,76, i beni mobili (comò, letto in ferro battuto, armadio e cristalliera) hanno un valore complessivo di €
1.650,00, il terreno alla via FO ha un valore di € 26.148,48 ed il terreno sito in Polvica di
Nola ha un valore di € 30.933,10.
Pertanto, il compendio ereditario divisibile ha un valore complessivo di € 121.968,34, con la conseguenza che la quota ereditaria per ciascuno dei cinque fratelli ha un valore di € 24.393,66.
Gli eredi e hanno chiesto di ottenere l'assegnazione Parte_1 Parte_2 CP_3 congiunta di una quota corrispondente alla somma delle loro singole quote, per un valore complessivo di € 73.180,98.
Pertanto, a tali eredi vanno attribuiti, il fabbricato sito in via Cave ed i beni mobili per un valore complessivo di € 64.886,76, con un conguaglio complessivo in loro favore di € 8.294,22, pari ad €
2.764,74 ciascuno.
In favore di va attribuito il terreno sito in via FO che ha un valore di € Controparte_1
26.148,48, con un conguaglio a debito di € 1.754,82.
In favore di va attribuito il terreno sito in Polvica di Nola per un valore di € Controparte_2
30.933,10, con un conguaglio a debito pari ad € 6.539,44.
Le attrici hanno, inoltre, chiesto di condannare e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di una somma per l'occupazione esclusiva rispettivamente del fabbricato sito in Via
FO e del fabbricato sito in via Cave.
Tale occupazione non è stata contestata e risulta accertata anche dal consulente tecnico.
6 Il CTU ha, inoltre, indicato in € 250,00 il canone mensile di locazione dell'immobile in via Cave ed in € 320,00 il canone mensile di locazione dell'immobile in via FO con le relative pertinenze.
La quota di canone che spetta a ciascuna delle attrici, pari ad 1/5, ha, quindi, il valore di € 50,00 per l'immobile in via Cave e di € 64,00 per l'immobile di via FO.
Si ritiene equo, tuttavia, ridurre tali somme del 30% in considerazione del risparmio di imposta a favore delle attrici, in quanto l'indennità di occupazione non è soggetta come il canone di locazione al pagamento delle relative tasse.
Pertanto, va condannato al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della Controparte_1 somma di € 7.385,00 per l'occupazione dell'immobile di via Cave dal mese di aprile del 2008 al mese di ottobre del 2025.
va condannato al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di € Controparte_2
9.452,80,00 per l'occupazione dell'immobile di via FO dal mese di aprile del 2008 al mese di ottobre del 2025.
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile …; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
La domanda riconvenzionale proposta da di imputare in danno dell'asse Controparte_1 ereditario un presunto credito da esso vantato nei confronti del de cuius per un Persona_2 prestito pari a £. 150.000.000, attuali €. 77.468,33, va rigettata, in quanto con la consulenza grafologica della dott.ssa le cui conclusioni questo giudice fa proprie in quanto Persona_4 adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, è stata accertata l'apocrifia della firma del de cuius , apposta alla scrittura privata 21.2.2001, con la quale sarebbe Persona_2 stato riconosciuto il suddetto credito in favore di . Controparte_1
Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_3 quanto lo stesso non ha dato nel corso del giudizio valida prova dell'an e del quantum dei presunti miglioramenti che dichiara di aver apportati al fondo di FO.
7 Quanto alla domanda proposta da , occorre rilevare che con sentenza n. 2759 Controparte_4 del 2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accertato l'inesistenza di qualsivoglia rapporto agrario tra la stessa e sui terreni oggetto del compendio ereditario e Persona_2
l'appello proposto avverso tale sentenza, come documentato in atti, è stato dichiarato inammissibile.
Pertanto, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_4
La natura della controversia e i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese della consulenza grafologica, già liquidata, in considerazione del rigetto della domanda proposta da , vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_1
Le spese delle consulenze tecniche espletate per la divisione del compendio ereditario, già liquidate, vengono poste a carico di tutte le parti, salvo l'interveniente, in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nata a San Felice a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduta il 9.1.2007, e di , nato a San Felice a [...] il Persona_2
31.1.1924 ed ivi deceduto il 22.3.2008, in favore dei cinque figli , Parte_1 Parte_2
, e , per la quota
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 di 1/5 ciascuno;
b) dichiara inammissibile la domanda di divisione relativamente al fabbricato sito in San Felice
a Cancello alla via FO ed ai manufatti ad uso agricolo di pertinenza dello stesso fabbricato.
c) dispone la divisione dei restanti beni facenti parte del compendio ereditario;
d) per l'effetto, attribuisce in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
, per 1/3 ciascuno, l'immobile sito in San Felice a Cancello alla via Cave n. CP_3
45, distinto in catasto al foglio 7, particella 870, sub 4, nonché i beni mobili facenti parte del compendio ereditario siti nel fabbricato di via FO;
e) attribuisce in favore di il terreno sito in San Felice a Cancello in località Controparte_1
FO, distinto in catasto al foglio 24, particelle 5057, 5058, 5059, 5060, 5063, 5064 e
5065;
8 f) attribuisce in favore di il terreno sito in Polvica di Nola, località Controparte_2
Boscofangone, distinto in catasto al foglio 1, particelle 553 e 381;
g) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio della somma di € 1.754,82, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
h) condanna al pagamento a titolo di conguaglio della somma di € 1.009,92 Controparte_2 in favore di , della somma di € 2.764,74 in favore di e Parte_1 Parte_2 della somma di € 2.764,74 in favore di , il tutto oltre interessi dalla Controparte_3 data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
i) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.385,00 ciascuna, oltre interessi come calcolati in
[...] motivazione;
j) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 della somma di € 9.452,80 ciascuna, oltre interessi come calcolati in
[...] motivazione;
k) rigetta le altre domande proposte;
l) compensa le spese di lite;
m) pone le spese della CTU grafologica definitivamente a carico di;
Controparte_1
n) pone le spese delle altre CTU espletate definitivamente a carico di tutte le parti, salvo l'interveniente, in quote uguali.
Santa Maria Capua Vetere, 5.11.2025
Il Giudice,
dott.ssa ES TE
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