Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 721/2017 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott. Natalino SAPONE Consigliere
3) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 721/2017, promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Fazzari, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso lo Studio dell'avv. Francesco Chirico, Via Aschenez n. 62, pec: Email_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Rizziconi Fraz. Drosi (RC), alla via Leonardo C.F._2 da Vinci n. 20, presso lo studio dell'avv. Marika Gullace del foro di Palmi, pec: che lo rappresenta e difende Email_2
APPELLATO
, nata a [...] il [...], (C.F. ), e CP_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...], (C.F. ), entrambi rappresentati
[...] C.F._4 e difesi dall'avv. Pantaleone Moisé ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Limbadi, via Delle Fosse Ardeatine n. 33, pec Email_3
APPELLATI
, nato a [...] il [...], residente in [...]
45
APPELLATO AC
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_5
APPELLATO AC
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
APPELLATA AC
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel maggio 2003, Controparte_1 CP_7 CP_2
e convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Palmi, , Controparte_3 Parte_1
e , deducendo che in data 03.02.2002 decedeva , CP_6 CP_5 Controparte_4 nato a [...] il [...] e che gli eredi legittimi erano i fratelli Controparte_1 CP_7
ed i figli della sorella premorta CP_2 Parte_1 CP_6 [...]
cioè e . In ragione di ciò, effettuata l'indicazione dei beni CP_8 Controparte_3 CP_5 di cui il de cuius era proprietario, gli attori chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria
(Rg 777/03).
Si costituiva in giudizio affermando di essere proprietario esclusivo del bene Parte_1 immobile sito in C.da Rilievo, censito al catasto al foglio 34, particella 574, sub 3 (piano terra), ed al 50% degli altri piani dell'immobile, censiti al catasto al foglio 34, particella 574, sub. 4, 5 e 6, in quanto era stato lui a costruire l'immobile de quo. Avanzava, pertanto, domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento della dedotta titolarità e, nel caso di scioglimento della comunione, chiedeva che, in caso di indivisibilità dei beni, fossero a lui assegnati, ex art. 720 c.c., dichiarando di essere pronto a corrispondere quanto dovuto agli altri coeredi. Specificava che l'immobile ivi insistente, nella sua interezza, era stato da lui costruito con i soldi propri e con quelli del de cuius Controparte_4
Aggiungeva che i predetti erano soci di fatto sin dal 1969 e che il fabbricato de quo era stato edificato con il denaro appartenente ad entrambi. Sciolta la società nel 1995, rimaneva in piena proprietà dell'immobile adibito a Parte_1 falegnameria, sito al piano terra dello stabile come poteva evincersi, egli asseriva, dal questionario redatto in data 20.01.1995 dalla Polizia Municipale del comune di Palmi.
Precisava ancora che egli stesso si era interessato alla costruzione del fabbricato, dando incarico a dei professionisti affinché predisponessero il progetto, ed ancora che aveva provveduto al pagamento delle imprese, a contrarre i mutui ed a pagare le relative rate. Spiegava dunque domanda riconvenzionale al fine di accertare la proprietà esclusiva dell'immobile situato in C.da Rilievo, censito al catasto al foglio 34, particella 574, sub 3 (piano terra), e la proprietà al 50% degli altri piani dell'immobile, censiti al catasto al foglio 34, particella 574, sub. 4, 5 e 6. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi per provare l'esistenza della società di fatto, nonché la circostanza che egli avesse dato incarico ad uno studio tecnico di redigere un progetto per la costruzione del fabbricato in questione e alle imprese di eseguire i lavori, ancora che egli avesse provveduto al pagamento delle imprese suddette e del direttore dei lavori, infine che egli avesse nominato un tecnico di sua fiducia per predisporre un progetto in sanatoria.
Con successivo atto di citazione notificato nel luglio 2003, , classe 1975, nipote Controparte_4 del de cuius, figlio di citava in giudizio tutti i coeredi di classe Parte_1 Controparte_4 '35 (R.G.1147/2003), chiedendo di essere dichiarato proprietario esclusivo dei beni immobili censiti al foglio di mappa 41, part. 812, sub.
1-2 nonché degli immobili siti in C.da Rilievo, foglio 34, part. 574, sub. 3, 4, 5 e 6, e deducendo, in proposito, che gli stessi erano stati alienati dal de cuius con scrittura privata del 10.04.2001, per l'importo di lire 250.000.000.
Aggiungeva l'attore, che la vendita si era perfezionata con l'immissione in possesso dei beni subito dopo la scrittura privata e che le parti si erano accordate nel senso che la stipula dell'atto notarile sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2003 ma che il venditore era deceduto prima. Si costituivano in giudizio e opponendosi alla Controparte_1 CP_7 CP_2 domanda e disconoscendo la sottoscrizione del de cuius sulla scrittura privata prodotta dall'attore.
Inoltre, con domanda riconvenzionale (R.G. 1147/2003), chiedeva di essere Controparte_1 dichiarato proprietario per usucapione dell'immobile sito in c.da Rilievo, censito al foglio 34, particella 574, sub. 4.
I due giudizi venivano riuniti.
Con ordinanza del 26.04.2005, il G.I. rigettava le richieste istruttorie di quale Parte_1 attore in riconvenzionale, e disponeva CTU grafica sulla firma apposta sulla scrittura prodotta dall'attore , classe 1975. Controparte_4
Con sentenza parziale n. 270/14 emessa il 26.03.2014, la domanda riconvenzionale proposta da veniva rigettata. Controparte_1
Con sentenza parziale n. 331/2015, depositata il 30.04.2015, veniva rigettata anche la domanda riconvenzionale di e si disponeva il prosieguo del giudizio ai fini della Controparte_4 decisione, con sentenza definitiva, sulla domanda di scioglimento della comunione avanzata da e , nonché sulla domanda Controparte_1 CP_7 CP_2 Controparte_3 riconvenzionale spiegata da Parte_1
Con sentenza n. 277/2017 emessa in data 30.03.2017, pubblicata il 31.03.2017, il Tribunale Civile di
Palmi, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da dichiarava aperta la Parte_1 successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in Palmi in data 3.2.2002 e Controparte_4 disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, assegnando a Pt_1
l'appartamento di cui al foglio 34 part. 547 sub. 5 (p1°-P2°) e la falegnameria di cui al foglio
[...]
34 part. 547, del valore complessivo di euro 200.400,95, con conguaglio in denaro, da versare, pari a
€ 10.529,99.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale osservando che, dalla consulenza espletata, risultava che il fabbricato costruito sulla particella 547 non è regolarizzato su un piano urbanistico.
Osservava altresì che la domanda riconvenzionale aveva natura petitoria, ragione per cui le istanze istruttorie avanzate con la memoria del 20.10.2004, erano irrilevanti, in quanto afferenti alla esistenza di una società di fatto, per cui confermava l'ordinanza istruttoria di rigetto emessa in data 26.04.2005. Osservava l'organo di prime cure che, se anche fosse stata dimostrata l'esistenza di una società di fatto, ciò non avrebbe avuto ripercussione alcuna sugli aspetti petitori, alla luce del principio di accessione di cui all'art. 934 cod. civ., “e considerato che non ha proposto Parte_1 domanda ai sensi degli artt. 936-939 c.c., né risultando che il terreno e/o il fabbricato siano stati oggetto di vendita da parte del de cuius prima dell'apertura della successione”.
Con atto di appello, proponeva impugnazione avverso tale pronuncia chiedendo, Parte_1 in via istruttoria, che fosse revocata l'ordinanza del 26.04.2005 e che fossero quindi ammessi i mezzi di prova richiesti. Nel merito, impugnava il capo della sentenza che lo aveva condannato, in solido con , al pagamento delle spese processuali, nonché che fosse accertato e dichiarato Controparte_4 che metà del fabbricato esistente in Contrada Rilievo del Comune di Palmi e riportato nel NCU al foglio 34 part. 574 sub 3 cat. C2 classe I mq. 220 RD 409,03, sub 4 cat. A/2 classe 1 vani 8 rendita
413, 17, sub 5 cat. 2 classe 1 vani 8 rendita, sub 6 in corso di costruzione, fosse di sua proprietà. In via subordinata, chiedeva che gli fosse attribuita la quota costituita da una parte della falegnameria
- di cui al fg. 34 part. 547 sub 3/b senza procedere al sorteggio come stabilito con la Sentenza di I° grado.
Si costituiva in giudizio eccependo innanzi tutto che l'appello proposto era Controparte_1 inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Lamentava altresì che fosse infondato il primo motivo di appello, quello relativo alla condanna alle spese del giudizio, posto che la Corte di Cassazione, al riguardo, ha ritenuto che al fine della condanna di più soccombenti alle spese del giudizio, ciò che rileva è il requisito dell'interesse comune, che non presuppone la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi o da identità di interesse personale con riferimento al provvedimento chiesto al giudice. Quanto al secondo motivo di appello, ne chiedeva il rigetto sia perché l'impugnazione sul punto doveva essere considerata inammissibile per la sua assoluta genericità, sia perché nel merito, posto che l'appellante non aveva dimostrato la proprietà degli immobili.
Si costituivano altresì e eccependo anch'essi che l'appello Controparte_3 CP_2 proposto era inammissibile per violazione degli artt. 342 e chiedendone altresì il rigetto nel merito.
La causa, dopo essere stata assunta in decisione, è stata rimessa sul ruolo al fine di integrare il contradditorio citando in giudizio altresì CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello è infondato e, nei termini che appresso si specificheranno, vada rigettato.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , e Controparte_4 CP_6 CP_5 che, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
1. L'eccezione di inammissibilità
L'eccezione preliminare di inammissibilità proposta dalle parti appellate è infondata e, pertanto, va rigettata, posto che, con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di appello spiegato contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice. “Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa”; inoltre, non occorrendo “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado”, i motivi d'appello non possono considerarsi assenti o carenti quando “l'atto d'appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall'intero atto d'impugnazione.” (Cass. Sez. Un.
16.11.2017 n. 27199).
2. La proprietà degli immobili siti in c.da Rilievo, censiti al foglio 34, particella 574, sub 3, 4, 5 e
6.
Dalla consulenza tecnica esperita in primo grado risulta che, quanto all'immobile sito in C.da Rilievo, con atto di compravendita del 28.08.1976, trascritto a Reggio Calabria il 08.09.1976 ai n. 10876/10079, il de cuius acquistava dalla madre un terreno Controparte_4 Persona_1 distinto al foglio n. 34 part. n. 68/a della consistenza di 3.308 mq. ed un fabbricato rurale (già distrutto all'epoca) distinto dalla part. n. 286 di 120 mq.
La particella 68/a compravenduta è stata poi frazionata e sulla neoformata part. 547 (non 574) è stato realizzato il fabbricato oggetto di causa.
Il ctu nominato, a seguito di apposita istanza al competente Ufficio Tecnico Comunale di Palmi, ha reperito tre pratiche edilizie:
− progetto per la realizzazione di un fabbricato a due piani f.t., assentito con N.O. n. 2053 del
04.01.1978 (all. I);
− progetto di sopraelevazione del suddetto fabbricato, assentito con N.O. n. 2900 del 20.11.1982 (all.
J);
− condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 (all. K).
La pratica di condono è relativa alla variazione di destinazione d'uso dei piani 1° e 2° da attività artigianale, prevista nei progetti precedenti, a civile abitazione.
Rilevava il ctu che tale istanza era ancora in itinere e che non era stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. Osservava che, per concludere l'iter e conseguire la regolarizzazione dell'immobile, occorreva versare delle somme residue a titolo di oblazione, oneri concessori ed interessi maturati, nel lungo lasso di tempo intercorso dall'istanza di condono, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti tecnici, e che l'ufficio tecnico comunale aveva quantificato in via definitiva le somme da versare per un totale di € 13.477,50 (v. all. Q).
Deve escludersi, nel caso di specie, l'applicabilità delle prescrizioni di cui alla pronuncia resa il 07.10.2019 dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella quale i giudici di legittimità, scrutinando i casi di circolazione dei immobili urbanisticamente irregolari, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo
o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal DPR 06.06.2001 n. 380 art 46 e dalla L. 28.02.185 n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della possibilità giuridica e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
Le difformità rilevate sul fabbricato in comunione ereditaria risultano infatti oggetto di domande di condono edilizio che, secondo il conforme parere dei giudici di legittimità, rimuovono l'ostacolo giuridico alla circolazione dei beni, come recentemente affermato dal Supremo Collegio: “la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato” (Cass. ord. n. 9255 del 04.04.2023).
Dal compendio in atti, dunque, emerge che classe 35, fosse proprietario della Controparte_4 particella sulla quale è stata edificata la costruzione oggetto del giudizio.
Non trova invece riscontro l'assunto di parte appellante, secondo cui egli era proprietario esclusivo del bene immobile sito in c.da Rilievo, censito al catasto al foglio 34, particella 574 (rectius 547), sub 3 (piano terra) e proprietario al 50% degli altri piani dell'immobile, censiti al catasto al foglio 34, particella 574 (rectius 547), sub. 4, 5 e 6. Tale assunto, secondo la prospettazione fatta da parte appellante, si fonderebbe sulla circostanza che il de cuius e l'appellante avevano costituito una società Controparte_4 Parte_1 di fatto, sin dal 1969, svolgendo la propria attività all'interno dell'immobile situato al piano terra dello stabile, costruito con denaro di entrambi. Sciolta la società nel 1995, rimaneva in piena proprietà dell'immobile adibito a Parte_1 falegnameria, come poteva evincersi, egli asseriva, dal questionario redatto in data 20.01.1995 dalla Polizia Municipale del comune di Palmi (“questionario informativo ai fini della iscrizione all'albo”).
E' evidente che tale documento e, cioè, una dichiarazione compilata dall'appellante e consegnata alla Polizia Municipale, non può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di un diritto di proprietà su un bene immobile.
Neppure la circostanza che tra i due esistesse una società di fatto è idonea a consentire di desumere la contitolarità tra i soci del diritto di proprietà dell'immobile in cui tale attività era svolta, né, a maggior ragione, l'esistenza di una siffatta società può essere sufficiente a dimostrare, in capo all'appellante, la titolarità di un esclusivo diritto di proprietà. Peraltro, tra i documenti del giudizio vi è sia l'atto con cui è stata costituita la società, sia quello con cui tale società è stata sciolta. In entrambi non vi è riferimento alcuno alla proprietà dell'immobile in cui l'attività è stata svolta, per cui non sussistono elementi da cui desumere che la proprietà di tale immobile sia stata trasferita da originario titolare, a Controparte_4 Parte_1 odierno appellante.
Neppure può essere sufficiente, a tal fine, la circostanza da lui dedotta che egli si fosse interessato alla costruzione dell'intero fabbricato, dando incarico a dei professionisti affinché predisponessero il progetto e provvedendo al pagamento delle imprese, nonché a contrarre i mutui ed a pagare le relative rate.
Agli atti del fascicolo di primo grado di parte appellante vi sono, infatti, tre avvisi di scadenza di altrettante rate di mutuo dalle quali può evincersi che il predetto finanziamento, dell'importo di £
29.000.000, è stato stipulato in data 18.11.98. Non può però stabilirsi a quale fine tale finanziamento sia stato erogato e come sia stato impiegato l'importo ricevuto e, pertanto, la documentazione ad esso inerente non può reputarsi idonea a dimostrare la proprietà degli immobili.
Né tali possono ritenersi le dichiarazioni prodotte da parte appellante e relative a lavori eseguiti da diversi soggetti, i quali hanno riferito di essere stati remunerati da (una a firma Parte_1 di attestante l'esecuzione di lavori – 4 pianerottoli – su incarico del Testimone_1 Pt_1
e di avere da lui ricevuto € 6.000; una a firma di che dichiarava di avere Persona_2 ricevuto da la somma di £ 43.000.00 nell'anno 1985 quale compenso per la Parte_1 costruzione dell'attico di sua proprietà; un'altra a firma di il quale affermava Controparte_9 che, nell'anno 1982, aveva venduto materiale edile (piastrelle, rivestimenti bagni, rubinetteria, ecc.) al;
un'altra a firma di il quale riferiva di avere eseguito, nel 2001, Pt_1 Testimone_2 lavori di adeguamento dell'impianto elettrico presso il laboratorio di falegnameria e di avere in corso lavori riguardanti l'impianto elettrico del vano scala dell'edificio; una di datata Persona_3
20.08.2003, il quale attestava che circa 25 anni prima aveva eseguito lavori in muratura nel fabbricato adibito a laboratorio dai fratelli e che era stato pagato da quindi Pt_1 Parte_1 una fattura del 28.07.03 dell'importo di € 6.000,00 a intestata a per lavori di Parte_1 montaggio scala, intonaco scala, messa in opera portone e montaggio gradini e pianerottoli in marmo). Tale documentazione, infatti, non consente di stabilire quale fosse la provenienza del denaro con il quale i pagamenti sono stati eseguiti. L'odierno appellante non ha dunque fornito prova che il pagamento dei lavori da lui commissionati sia stato fatto con denaro di sua esclusiva proprietà. Né il mutuo contratto in precedenza può porsi in relazione con il pagamento di tali lavori, ciò sia per l'importo, non corrispondente, sia per il periodo di erogazione, non coincidente con quello di esecuzione dei lavori.
Non può dunque ritenersi che abbia dimostrato di essere proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile situato in c.da Rilievo, censito al catasto al foglio 34, particella 574 (rectius 547), sub 3 (piano terra), e la proprietà al 50% degli altri piani dell'immobile, censiti al catasto al foglio 34, particella 574 (rectius 547), sub. 4, 5 e 6 e, pertanto, tale motivo di appello deve essere rigettato.
2.1 Relativamente alla attribuzione della quota di
[...]
[...] affermava altresì che con atto notarile del 19.10.2017 Persona_4 CP_6 repertorio n. 100556, gli aveva donato la quota a lei attribuita con la sentenza impugnata. Poiché, in sede di divisione, il giudice di primo grado aveva stabilito che a quest'ultima doveva essere assegnata, dopo estrazione a sorte, o la quota costituita dal rudere in via Sant'Elia - fg. 41 part. 812 - con valore di € 82.633,22 e con conguaglio da ricevere di € 15.302,26 o la quota costituita da parte della falegnameria - di cui al fg. 34 part. 547 sub 3/b - e dal terreno di contrada Rilievo di cui al foglio 34 part. 68-150 con conguaglio da ricevere pari a € 10.455,83, chiedeva che gli fosse assegnata direttamente tale seconda quota, in quanto già assegnatario degli altri locali adibiti a falegnameria.
Tale richiesta, benché introdotta con il giudizio di gravame, può essere vagliata in questa sede. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio.
L'atto di “rinunzia abdicativa tra germani sub condicione”, stipulato tra e CP_6
prevede che “sotto la condizione di cui si dirà”, rinunzi in Parte_1 CP_6 favore di “alla propria posizione processuale ossia i beni ricompresi in quella Parte_1 delle due quote che in fase di sorteggio sarà alla stessa assegnata sulla scorta della sentenza suindicata, (…)” Quanto alla condizione apposta a tale rinunzia, nell'atto è stabilito che “la cessione è sottoposta alla condizione sospensiva del sorteggio e del pagamento dei conguagli cui conseguono la trascrizione e la voltura della sentenza”.
A fronte di siffatto accordo, non è possibile accogliere la domanda proposta in questa sede da
Ed invero, il trasferimento della quota è sottoposto alla condizione sospensiva Parte_1 del sorteggio, oltre che a quella del pagamento dei conguagli, condizioni che, evidentemente, non si sono avverate e, pertanto, l'atto di rinunzia non ha prodotto i propri effetti. Ne consegue che anche tale domanda spiegata da non può essere accolta. Parte_1
3. La condanna alle spese
L'appellante si duole di essere stato condannato, in solido con classe 1975, al Controparte_4 pagamento delle spese processuali e chiede che sia accertato e dichiarato che egli non deve essere considerato obbligato in solido con quest'ultimo. Il giudice di prime cure, al riguardo, ha così stabilito: “Ai fini della regolamentazione delle spese di lite si deve tener conto del rigetto delle domande riconvenzionali proposte da Parte_1
e mentre sulla domanda di scioglimento della comunione non Controparte_4 Controparte_1 vi è stata sostanziale opposizione. Ne consegue che e dovranno Parte_1 Controparte_4 pagare in solido le spese e competenze di lite sopportate da e , mentre CP_2 Controparte_3 dovrà pagare le competenze di lite sopportate da .” Controparte_1 CP_6
Ha dunque posto a carico di e il pagamento di 15.723,78 Parte_1 Controparte_4 per la rifusione delle spese sostenute da e , ha posto invece a carico CP_2 Controparte_3 di la condanna alla rifusione delle competenze di lite sostenute da Controparte_1 CP_6 liquidate euro 12.756,00.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.
In applicazione di tale principio, occorre dunque distinguere i due differenti giudizi: nel procedimento n. 777/03 RG, e convenivano Controparte_1 CP_7 CP_2 Controparte_3 in giudizio e al fine di ottenere lo scioglimento della Parte_1 CP_6 CP_5 comunione ereditaria.
In quel procedimento si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale, rispetto Parte_1 alla quale egli rimaneva soccombente.
Il giudizio R.G. 1147/2003, traeva origine dalla domanda sporta da classe Controparte_4
1975 che chiedeva di essere dichiarato proprietario esclusivo dei beni immobili censiti al foglio di mappa 41, part. 812, sub.
1-2 nonché degli immobili siti in C.da Rilievo, foglio 34, part. 574 (rectius
547), sub. 3, 4, 5 e 6.
Nell'ambito di quel giudizio si costituivano e Controparte_1 CP_7 CP_2 proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo di essere dichiarato Controparte_1 proprietario per usucapione dell'immobile sito in c.da Rilievo, censito al foglio 34, particella 574
(rectius 547), sub. 4.
Assume parte appellante che e classe 75, pur essendo Parte_1 Controparte_4 entrambi soccombenti, lo sono nell'ambito di due distinti giudizi. Né può ravvisarsi tra loro una comunanza di interessi posto che entrambi hanno rivendicato, sia pure a differente titolo, la proprietà di parte dei beni del compendio ereditario.
Tale assunto non può però trovare accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche se risalente nel tempo, “L'autonomia di più cause connesse e riunite non esclude l'unicità del processo derivante dalla loro trattazione congiunta e non e, perciò, sufficiente ad escludere la condanna solidale alle spese delle rispettive parti soccombenti, aventi interesse comune, rivelatosi, secondo l'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, nella convergenza di atteggiamenti difensivi.” (Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 23/07/1968).
Ed ancora, più di recente, “In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).” (Sez. 3 - , Sentenza n. 369 del 08/01/2025).
Nel caso di specie, e hanno avversato la domanda di Parte_1 Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria entrambi sostenendo, sia pure per ragioni diverse, che i beni oggetto della presente controversia non facessero parte del compendio ereditario. Hanno dunque dimostrato un comune interesse: quello di sottrarre tali beni alla divisione ereditaria.
Sulla scorta dei principi enunciati, pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
4. Spese processuali
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di (C.F. Controparte_1
) - tenendo conto del valore della causa pari ad € 200.400,95, applicando lo C.F._2 scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, rilevando la complessità media della predetta, applicando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Allo stesso modo le spese devono essere liquidate in favore degli appellati , CP_2
(C.F. ) e (C.F. ) in C.F._3 Controparte_3 C.F._4 complessivi € 12.154,00, di cui € 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Nulla invece è dovuto a favore degli appellati contumaci, poiché trova applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale "La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto" (Cass. nn. 17432/2011, 16174/2018).
Doppio del contributo unificato In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13. In proposito si ritiene, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte, che la norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione configurabile come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di "respingimento integrale", al solo fine di fugare possibili dubbi che il tenore della decisione, in termini di motivazione e/o di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di una di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 277/2017 emessa dal Tribunale di Palmi e depositata il CP_5
31.03.2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e;
Controparte_4 CP_6 CP_5
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
3. Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di Parte_1
(C.F. ) in complessivi € 12.154,00, oltre alle Controparte_1 C.F._2 spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge ed in favore di appellati , (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) in complessivi € 12.154,00, oltre alle spese generali in misura pari al C.F._4
15% del compenso totale ed IVA e CP. 4. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per disporre il versamento della parte appellante soccombente di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito