Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 12015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12015 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12612 del 2024, proposto da PP ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Degli Abbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA GI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 23 luglio 2024, pubblicato l’8 agosto 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo di laurea dell’odierno ricorrente, attribuendo l’erroneo punteggio pari a “13,75”, in luogo del punteggio pari a “26,25”, con riferimento alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A012 Lazio Discipline Letterarie istituti II grado”;
- del D.D.G. prot. n. 1499 dell’8 agosto 2024 e del relativo Allegato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A012 Lazio Discipline Letterarie istituti II grado”;
- del provvedimento di data e numero sconosciuti, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo di laurea posseduto e dichiarato dal ricorrente;
- ove occorra, del Bando di concorso, del D.D.G. prot. n. 1499 dell’8 agosto 2024 e del relativo Allegato e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di concorso, ove intesi nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente e dalla Commissione giudicatrice;
- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche non cognito;
nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, consequenziali all’annullamento dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto di aver partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, Decreto Direttoriale n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023, per la classe A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lazio.
Nel ricorso principale il ricorrente evidenziava che:
- il Bando ha previsto il possesso congiunto di laurea magistrale e abilitazione specifica all’insegnamento per la medesima classe di concorso;
- lo stesso indicava tra i titoli di accesso di essere in possesso della “Laurea nuovo ordinamento magistrale” in “FILOLOGIA MODERNA” e dell’“Abilitazione specifica”;
- aveva dichiarato si essere in possesso anche di un ulteriore titolo accademico, ossia il Master universitario di I livello”;
- all’esito della graduatoria di merito relativa alla classe A012, non rientrava tra i vincitori.
Nello specifico, lamenta che il punteggio assegnato in fase di valutazione dei titoli non corrispondeva a quanto spettante, rispetto ai titoli dichiarati in domanda di partecipazione al concorso e tenuto conto di quanto previsto dall’Allegato B, essendosi visto assegnare un punteggio di soli 13,75 punti per i titoli (in luogo di punti 26, 25), in quanto aveva omesso di valutare, nel punteggio relativo ai titoli di accesso, il titolo di Laurea magistrale posseduta, attribuendo il punteggio pari a “0”.
1.1. A sostegno delle doglianze svolge i seguenti motivi di diritto:
1) “ Violazione di legge e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023 e del D.M. n. 205 del 26.10.2023. Omessa valutazione del punteggio relativo al titolo di Laurea Magistrale pari a12,50 spettante all’odierno Ricorrente. Diritto del Ricorrente all’inserimento all’interno della graduatoria di merito con il complessivo punteggio pari a 206,50. Eccesso di potere–contraddittorietà carenza di motivazione ”, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il titolo di laurea – conseguito con punteggio di 110 e lode, e che avrebbe meritato il punteggio di 12,5 in più – separatamente dall’abilitazione; sarebbe infatti irragionevole la mancata omissione del titolo di laurea, in quanto risulterebbe l’attribuzione del medesimo punteggio a chi è in possesso della sola laurea rispetto a chi è in possesso anche dell’abilitazione (che la presuppone);
2) “ Sulla lesione del legittimo affidamento del Ricorrente e sulla violazione del dovere di correttezza e buona fede. Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità. Eccesso sviamento di potere .”, in quanto la condotta dell’amministrazione si è posta in contrasto con le regole del bando, senza riscontrare le istanze di riesame inoltrate dal ricorrente;
3) “ Sull’illegittimità del graduatoria finale nella parte in cui è omessa l’individuazione degli idonei non vincitori. Contraddittorietà e violazione di legge derivante dall’omessa pubblicazione della graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori. Eccesso e sviamento di potere. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede ”, in quanto l’Amministrazione non ha pubblicato la graduatoria di merito completa degli idonei non vincitori, interpretando erroneamente la normativa applicabile al concorso de quo; in tal modo il ricorrente ritiene leso il proprio interesse a conoscere il “ collocamento all’interno della graduatoria finale, considerando il suo diritto allo scorrimento della stessa ”, e formula richiesta di condanna dell’Amministrazione all’ostensione della graduatoria finale comprensiva degli idonei non vincitori.
Formula infine domanda risarcitoria, in ragione della “ lesione del suo affidamento rispetto alla corretta attribuzione del punteggio complessivo di 206,25 nella relativa graduatoria di merito, sub specie di danno da lesione del legittimo affidamento, perdita di chance, nella misura che sarà provata ed accertata in corso di causa ”.
1.2. L’amministrazione si costituiva con atto formale il 27.11.2024, depositando memoria il successivo 28.11.2024, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. Con ordinanza n. 3097/2024, questa Sezione provvedeva a disporre il mutamento del rito (in quanto oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito) ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022 e l’integrazione del contraddittorio.
Dopo aver rinunciato alla istanza di cautelare con nota del 3.1.2025, a seguito della pubblicazione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 ” (che ha previsto lo scorrimento, nella misura del 30%, delle graduatorie dei concorsi scuola PNRR banditi a decorrere dal 2023), il ricorrente formulava istanza cautelare con nota del 9.4.2025.
Alla camera di consiglio del 29.4.2025, con ordinanza n. 2407, questa Sezione rigettava l’istanza di sospensione cautelare.
2. – All’udienza pubblica del 3.6.2025, la causa era trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, in ragione delle considerazioni che nel seguito si esporranno.
3.1. Parte ricorrente lamenta – in via principale con i primi due motivi di ricorso – l’erronea valutazione del punteggio della laurea in quanto ai sensi dell’allegato B, il titolo di accesso dichiarato avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di 12, 5 punti (nel caso del ricorrente che ha conseguito il titolo con lode).
L’amministrazione avrebbe quindi violato i criteri dettati dal Bando, disconoscendo tale punteggio.
La censura non merita accoglimento in quanto, in fatto, emerge agli atti che il titolo di accesso speso dalla ricorrente per la partecipazione al concorso non è stato “ Titolo di Studio e 24 CFU ” ma “ Titolo di Studio e Abilitazione Specifica ”. Ciò emerge non solo dalla domanda di partecipazione i cui estratti sono riportati in ricorso (cfr. anche sub doc. 1), ma anche dalla ricostruzione operata dall’amministrazione (cfr. le relazioni del 26.11.2024 e 10.1.2025).
Ne segue che la valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dal ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni sub all.to B al Bando. Nello specifico, la Commissione applicando la Tabella di valutazione titoli (sub allegato B) ha riconosciuto il punteggio di accesso alla procedura concorsuale a partire dal voto conseguito nell’abilitazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 6168/2025).
Tenuto conto che la valutazione conseguita nell’abilitazione, come dichiarata dal candidato, è di punti 66/100, considerato che nel suindicato Allegato B il punteggio da assegnare all’abilitazione per punti ≤ 75 è 0 punti, la Commissione ha attribuito 0 punti. Inoltre, neppure le sarebbe spettato il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 oppure A.1.3 (attribuito se “l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” o “percorsi di abilitazione” (cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
3.2. Parte ricorrente sostiene che le valutazioni dell’amministrazione siano irragionevoli, avendo in tal modo equiparato la laurea all’abilitazione nell’ambito della valutazione dei titoli.
L’argomentazione non merita condivisione.
Al riguardo occorre premettere che, in via preliminare, l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbi degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. (art. 4, comma 3).
Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “ Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni ”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “ purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ” e l’“ abilitazione specifica ”.
In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75.
La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà rappresentata dall’amministrazione di non attribuire un’eccessiva valutazione ai titoli dei candidati in possesso di abilitazione, nei riguardi di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU.
Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che:
- in ogni caso possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, il titolo di laurea;
- la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato (cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, per cui in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio);
- l’abilitazione conseguita – nel caso di specie ottenuta dal ricorrente a seguito del superamento delle prove del concorso abilitante del 2020 – ha ricevuto altresì una valorizzazione specifica ai sensi del paragrafo B.4.1.
Infine, va rilevato come l’impostazione seguita dal Ministero nell’applicazione del par. A.1.1. della citata Tabella sub Allegato B, non appare smentita o contraddetta da quanto previsto nei successivi paragrafi A.1.2 e A.1.3, i quali fanno riferimento a ulteriori abilitazioni (aggiuntive rispetto a quanto dichiarato ai fini del titolo di accesso e valutato ai sensi del par. A.1.1).
3.3. Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze ricorsuali relative alla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei.
Fermo restando che tale censura non si riverbera in un vizio degli atti impugnati – dubitandosi dunque dell’ammissibilità di tale motivo in relazione al concreto interesse sotteso all’impugnazione degli atti e delle valutazioni inerenti l’attribuzione del punteggio al ricorrente – questa Sezione ha già rigettato analoghe doglianze avverso la medesima procedura con le sentenze nn. 5167/2025 e 8358/2025, con argomentazioni applicabili anche al presente ricorso.
La disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenzia il medesimo ricorrente, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
L’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis .
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione del ricorrente sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis, il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza della 2 agosto 2024, n. 15647, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 1 aprile 2025, n. 2737) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, III-bis, n. 8358/2025).
3.4. Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né il ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che al ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
3.5. Va infine valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di estromissione dal giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO