Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 15/04/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/05/1981, e (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Gazzaniga il 10/11/1984, entrambi con il proc. dom. avv. NAVA LIANA MARIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note depositate in data 09/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Piario l'01/08/2014), nato Persona_1
dalla convivenza more uxorio delle parti, oramai cessata. Le condizioni concordate,
1
Ciò premesso, si osserva che, a seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno
13/05/2025, il procuratore delle parti ha depositato una nota scritta nella quale ha chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso, parzialmente modificate nella nota depositata in data 09/05/2025.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene, dunque, di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
“1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali limitatamente Per_1
alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La sig.ra unitamente al figlio ha trasferito la residenza presso Parte_1
l'abitazione sita in Casnigo (BG), Via Vittorio Emanuele II, n.72 con il consenso del sig. al trasferimento della residenza anagrafica del figlio minore Parte_2
unitamente a quella della madre. Per_1
3) il lunedì e il mercoledì quando è con i nonni dopo la scuola, Per_1 Parte_2
la sera sarà con il papà al rientro di questi dal lavoro;
il martedì e giovedì, quando
è con i nonni , sarà con la mamma al suo rientro dal lavoro. Nel fine Pt_1
settimana, a settimane alterne, sarà dal papà o dalla mamma, con inizio Per_1
dalla sera del venerdì sino alla domenica alle ore 18,00 orario entro il quale rientrerà sempre alla casa della mamma. Questa modalità sarà attuata anche durante l'estate quando partecipa per due settimane al SUMMER Camp e Per_1
2 per 4 settimane al CRE, Centro ricreativo estivo e, al termine del CRE, agli allenamenti per la preparazione allo sci alpinismo, nonché durante i giorni non festivi delle vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali. Le festività principali:
a Pasqua 2024 sarà con la mamma, il lunedì con il papà; a Natale 2024 Per_1
sarà con il papà e a Santo Stefano con la mamma. Nel 2025 a Pasqua sarà con il papà e così di seguito alternando come nell'anno 2024 la sua presenza con uno dei genitori. Per le festività di fine anno i genitori si accorderanno di volta in volta in considerazione dei desideri di . 4) Le parti usufruiscono di tre settimane di Per_1 vacanza all'anno di cui due sempre ad agosto. trascorrerà in agosto una Per_1
settimana con la mamma e una con il papà. La terza settimana (sette giorni) verrà al 50% divisa fra i due genitori previo accordo da definirsi entro il 31 maggio, nell'ottica di favorire uno dei due genitori (o entrambi, ciascuno per la sua settimana) e per fornire a opportunità di formazione e culturali Per_1 nell'eventualità di un viaggio all'estero o comunque del prolungamento della settimana già assegnata ad uno dei genitori.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 200,00 (duecento) mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024
e sarà annualmente rivalutata dall'anno 2025 in base agli indici Istat, costo vita, dalla data della sentenza pronunciata nel presente procedimento. L'assegno unico
è attribuito interamente alla sig.ra mentre la detrazione fiscale per il figlio Pt_1
verrà imputata a ciascun genitore al 50 %.
6) Premesso che le attività sportive all'oggi intraprese da (anno 2024) Per_1
hanno un costo in parte assorbito dalle associazioni a cui è iscritto (sci alpinismo/discesa/società calcistica) le parti ricorrenti si impegnano a sostenere i costi di iscrizione e di attrezzatura nella misura del 50% ciascuno sino a quando il figlio vorrà praticare le attività sportive nel presente atto citate. In seguito si applicherà la regolamentazione prevista per le spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo.
7) Ciascun genitore avrà a proprio carico il 50% delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento del figlio (altresì definite anche “spese straordinarie
“) come di seguito elencate - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico
3 curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, CRE, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto .
4 8) Le parti hanno concordato che non vi sono ad oggi i presupposti per il versamento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra o del sig. e Pt_1 Parte_2 dichiarano di aver assunto pro quota le spese del presente procedimento”.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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