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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1891 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BRUGNOLETTI ELOISA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025 le parti, premesso che in data 06.09.1997 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nate le due figlie (il Per_1
Per_ 04.04.1999) ed (il 5.11.2003), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma alla via Ussi n. 61 di esclusiva proprietà del Signor è CP_1 assegnata alla Signora in ragione di quanto sotto specificato con tutto quanto in essa CP_2 contenuto. Il Signor se ne è già allontanato, portando con sé i propri effetti personali. CP_1
3. Le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rimarranno a vivere nella casa familiare di Via Ussi n. 61 in Roma, di proprietà esclusiva del Sig. unitamente alla madre, CP_1 alla quale la casa sarà quindi assegnata sino a quando le ragazze non saranno economicamente autosufficienti;
verificandosi tale circostanza, la Signora riconsegnerà la casa al Sig. CP_2 CP_1 portando via con sé, entro il termine di trenta giorni, tutto quanto in essa contenuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo suppellettili, tappeti, quadri ed ogni altro oggetto) oltre la cucina, Per_ i mobili del salone, delle camere da letto (compreso l'armadio della stanza di ) e dei bagni, nonché gli arredi da giardino. La Sig.ra procederà alla voltura di tutte le utenze della casa CP_2 entro 15 giorni dalla firma dell'accordo e comunque contestualmente alla riconsegna da parte del
Signor delle chiavi dell'immobile de quo;
il Sig. delegherà la Sig.ra alla CP_1 CP_1 CP_2 partecipazione alle assemblee condominiali di carattere ordinario (mentre parteciperà a quelle aventi quali ODG eventi e/o spese di carattere straordinario o comunque riguardanti la proprietà dell'immobile).
4. In ragione della collocazione delle figlie presso la Sig.ra il Sig. verserà alla predetta CP_2 CP_1 la somma mensile di € 750,00 a titolo di contributo al loro mantenimento (euro 300 per ed euro Per_1
Per_ 450 per ), mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, importo da adeguare annualmente secondo gli Indici Istat da marzo 2026; le spese straordinarie, per la determinazione e gestione delle quali si rimanda al relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma, saranno sostenute in ragione del 50% da ciascuno dei genitori. La contribuzione ordinaria e straordinaria al mantenimento delle figlie cesserà, per ognuna, al raggiungimento della autosufficienza economica.
5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento.
6. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a far data dalla prossima dichiarazione dei CP_1 CP_2 redditi, il 50% dei futuri rimborsi fiscali relativi ai lavori di ristrutturazione svolti nella casa di via
Ussi, sino al loro effettivo percepimento (2030). Per_ 7. Il cane di famiglia, rimarrà collocato presso la casa di via Ussi, con facoltà del Sig. CP_1 di prelevarlo quando vorrà e comunque previo accordo con la Signora, alla quale sarà fiscalmente intestato.
8. Spese legali compensate.” Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti le figlie delle parti e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, precisando che la pattuizione sub 7) relativa all'animale domestico, giuridicamente non parificabile ai figli, in quanto esulante dal thema decidendum del giudizio matrimoniale riveste una valenza meramente negoziale, sicché di tale pattuizione il Tribunale si limita a prendere atto, così come le altre clausole accessorie.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 1891/2025:
- dichiara la separazione personale tra e , CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 06.09.1997;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai fini della annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, atto n. 01079, parte 2, serie A04);
- Omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi