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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2472/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Parte_1
Ostiense, n. 323, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Guarnaccia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine della citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura CP_1
Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, giusta procura generale alle liti in atti OPPOSTA e
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Badoero, n. 51, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maria Molinari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA e
[...]
[...]
Controparte_3 CP_4
Controparte_3
OPPOSTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.09.2025 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione a precetto, rilevando di aver Parte_1 ricevuto in data 06.02.2020 notificazione di intimazione di pagamento n. 097 2019 9067754746000, relativamente a plurime cartelle esattoriali, per l'importo complessivo di Euro 16.740,38. In particolare, l'opponente ha contestato una parte del credito oggetto della domanda intimazione di pagamento, segnatamente relativo:
- alla cartella di pagamento n. 097 2012 0140633727000, emessa in relazione a registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, per l'importo complessivo di Euro 185,42;
- alla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, emessa in relazione a contravvenzione del codice della strada, per l'importo complessivo di Euro 194,95;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0116382037000, emessa in relazione a Irpef e addizionale comunale e regionale Irpef, per l'importo complessivo di Euro 7.585,06;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0211190580000, emessa in relazione a tributi relativi a tasse automobilistiche, per l'importo complessivo di Euro 230,71;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0269696476000, emessa in relazione a tributi relativi a tasse automobilistiche, per l'importo complessivo di Euro 221,96.
A sostengo dell'opposizione spiegata, l'opponente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti indicati, in considerazione della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento e degli atti presupposti, rilevanti come atti interruttivi del termine di prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_2
, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito. 3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, le convenute e Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, rimanendo conseguentemente CP_3 contumaci.
All'udienza del 16.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalle opposte
[...]
e , deve osservarsi che “nelle controversie CP_1 Controparte_2 tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario” (Cass. 08.03.2022, n. 7514, conf. Cass. 15.07.2020, n. 14991, Cass. 28.11.2012, n. 21220, Cass. Sez. Un. 03.07.2007, n. 16412). Conseguentemente, deve ritenersi che correttamente il contribuente ha agito nei confronti sia degli enti impositori che del concessionario della riscossione, senza che venga in rilievo ipotesi di difetto di legittimazione passiva dei rispettivi soggetti indicati.
L'opponente ha proposto opposizione a precetto, evidenziando la prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall'opposta, conseguente alla mancata notifica delle relative cartelle di pagamento e degli atti presupposti, rilevanti come atti interruttivi del termine di prescrizione. In relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000, tale contestazione, presupponendo l'accertamento di fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rappresentato dall'indicato difetto della notifica, deve essere ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario.
Occorre premettere che l'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 448 del 2001, ha esteso la cognizione del giudice tributario a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, relativamente alla sussistenza e quantificazione dell'obbligazione. In relazione alla cartella di pagamento n. 097 2013 0116382037000, evidentemente sono dotati di natura tributaria i crediti relativi a Irpef, addizionale comunale Irpef e addizionale regionale Irpef. In relazione alla cartella di pagamento n. 097 2012 0140633727000, deve affermarsi la natura tributaria dei canoni per radioaudizioni circolari e televisione. A tal riguardo, va richiamato il principio per cui il “canone di abbonamento 4
radiotelevisivo […] non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo. Essendo un'entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta al Giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 20.11.2007, n. 24010). In relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000, deve affermarsi la natura tributaria del credito derivante da tasse automobilistiche. Infatti, è stato evidenziato che “le tasse automobilistiche hanno indiscutibilmente natura tributaria e dunque alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, (ed integrato dalla L. n. 248 del 2005) il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del Giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 24.07.2007, n. 16289).
In particolare, occorre rilevare che l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente rientra nella cognizione del giudice tributario, venendo in rilievo domanda di accertamento di fattispecie estintiva dell'obbligazione tributaria. Su tale questione, risulta condivisibile il principio per cui “se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo prescrizione suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14.04.2020, n. 7822). Anche in caso di validità della notifica delle relative cartelle di pagamento, la controversia relativa all'estinzione del credito tributario risulta nondimeno idonea ad essere ricompresa nella giurisdizione del giudice tributario. Infatti, “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 25.05.2022, 5
n. 16986, relativa a fattispecie in cui il contribuente aveva proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la prescrizione di crediti per tasse automobilistiche, contenuti in un estratto di ruolo, conf. Cass. Sez. Un. 29.11.2022, n. 35116).
Peraltro, tale conclusione risulta coerente con il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo paragrafo, per cui “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”. Infatti, nel caso in esame non ricorre una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento, ma la deduzione dell'estinzione per prescrizione di un credito di cui il debitore risulta venuto a conoscenza tramite rilascio di estratto del ruolo, ossia non una controversia di carattere strettamente esecutivo, ma una questione incidente sulla sussistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Alla luce di quanto indicato, deve essere dunque riscontrato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda articolata dall'opponente, relativamente al credito portato dalle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000.
Diversamente, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario la domanda dell'opponente relativa all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, emessa in relazione a contravvenzione del codice della strada.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione spiegata, va evidenziato che la contestazione proposta dall'opponente, in quanto fondata sull'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, dà luogo ad opposizione all'esecuzione e risulta proponibile senza limiti di tempo. A tal riguardo, va evidenziato che “la deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito), non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione. Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza, l'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione […] assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione 6
del debitore, deve e può essere provato dall'agente della riscossione” (Cass. 14.05.2024, n. 13304, conf. Cass. 14.05.2024, n. 13300, Cass. 02.07.2024, n. 18512, Cass. 19.11.2019, n. 30094, Cass. 17.11.2016, n. 23397, Cass. 18.02.2015, n. 3283).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, va evidenziata la sussistenza dell'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento, conosciuta in conseguenza della notifica allo stesso indirizzata, con l'iniziativa esecutiva ad essa correlata.
Nel merito, in relazione alla disciplina applicabile e al riparto dell'onere probatorio tra le parti, risulta condivisibile il principio per cui “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. […] trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti […]. Incombendo, peraltro, sull'Amministrazione opposta l'onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato […] non si era ancora prescritto” (Cass. 19.11.2019, n. 30094). Conseguentemente, occorre analizzare se le amministrazioni opposte abbiano provato che il credito opposto non si fosse prescritto, in considerazione della durata complessiva del termine di prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi.
Nel caso di specie, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981. Inoltre, non può riscontrarsi la conversione del termine originario di prescrizione dei singoli crediti nel termine di prescrizione decennale. A tal riguardo, è stato evidenziato che “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397, conf. Cass. 24.10.2022, n. 31297, Cass. 10.06.2021, n. 16365). Ulteriormente, il medesimo effetto non può ritenersi conseguente alla mera formazione del ruolo, atto inidoneo a determinare un mutamento della natura del credito, ovvero all'applicazione del termine di prescrizione inerente al procedimento amministrativo per 7
il rimborso delle quote inesigibili, sottoposto a disciplina da ritenersi priva di interrelazione con lo specifico termine di prescrizione del credito.
Fermo quanto precede e in applicazione dell'indicato termine di prescrizione quinquennale, deve rilevarsi non esservi prova di atti interruttivi della prescrizione tra la notificazione della cartella di pagamento, perfezionatasi per il destinatario in data 08.04.2013, e la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 06.02.2020. Diversamente, non risulta perfezionato il tentativo di notificazione della medesima cartella di pagamento, che ha avuto luogo in data 04.12.2015, neppure menzionato nel dettaglio del debito allegato all'intimazione di pagamento, recante l'indicazione del carattere sconosciuto del destinatario all'indirizzo di notifica. Peraltro, l'indicata notifica non può neppure ritenersi perfezionata mediante deposito dell'atto in Comune, secondo le forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, stante la mancata indicazione di effettive ricerche volte a verificare la irreperibilità assoluta del destinatario nel luogo di notifica. Infatti, deve ritenersi che “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. 08.03.2019, n. 6765). A tal fine, risulta poi insufficiente la mera indicazione del carattere sconosciuto del destinatario sui citofoni, in assenza di effettive ricerche dello stesso (cfr. Cass. 25.11.2015, n. 24082). Infine, in relazione al periodo intercorrente tra le date del 08.04.2013 e del 06.02.2020, risulta non determinante, ai fini del raggiungimento del termine quinquennale di prescrizione, la sospensione del termine di prescrizione dal 01.01.2014 al 15.06.2014, in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 623, della L. n. 147 del 2013.
Alla luce di quanto indicato, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, deve dunque essere affermata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, per l'importo di Euro 194,95.
Il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario fanno ritenere sussistenti le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 8
dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000;
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alle opposizioni articolate con riguardo al credito derivante dalle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2472/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Parte_1
Ostiense, n. 323, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Guarnaccia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine della citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura CP_1
Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, giusta procura generale alle liti in atti OPPOSTA e
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Badoero, n. 51, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maria Molinari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA e
[...]
[...]
Controparte_3 CP_4
Controparte_3
OPPOSTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.09.2025 2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione a precetto, rilevando di aver Parte_1 ricevuto in data 06.02.2020 notificazione di intimazione di pagamento n. 097 2019 9067754746000, relativamente a plurime cartelle esattoriali, per l'importo complessivo di Euro 16.740,38. In particolare, l'opponente ha contestato una parte del credito oggetto della domanda intimazione di pagamento, segnatamente relativo:
- alla cartella di pagamento n. 097 2012 0140633727000, emessa in relazione a registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, per l'importo complessivo di Euro 185,42;
- alla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, emessa in relazione a contravvenzione del codice della strada, per l'importo complessivo di Euro 194,95;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0116382037000, emessa in relazione a Irpef e addizionale comunale e regionale Irpef, per l'importo complessivo di Euro 7.585,06;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0211190580000, emessa in relazione a tributi relativi a tasse automobilistiche, per l'importo complessivo di Euro 230,71;
- alla cartella di pagamento n. 097 2013 0269696476000, emessa in relazione a tributi relativi a tasse automobilistiche, per l'importo complessivo di Euro 221,96.
A sostengo dell'opposizione spiegata, l'opponente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti indicati, in considerazione della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento e degli atti presupposti, rilevanti come atti interruttivi del termine di prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_2
, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione del credito. 3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, le convenute e Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, rimanendo conseguentemente CP_3 contumaci.
All'udienza del 16.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalle opposte
[...]
e , deve osservarsi che “nelle controversie CP_1 Controparte_2 tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario” (Cass. 08.03.2022, n. 7514, conf. Cass. 15.07.2020, n. 14991, Cass. 28.11.2012, n. 21220, Cass. Sez. Un. 03.07.2007, n. 16412). Conseguentemente, deve ritenersi che correttamente il contribuente ha agito nei confronti sia degli enti impositori che del concessionario della riscossione, senza che venga in rilievo ipotesi di difetto di legittimazione passiva dei rispettivi soggetti indicati.
L'opponente ha proposto opposizione a precetto, evidenziando la prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall'opposta, conseguente alla mancata notifica delle relative cartelle di pagamento e degli atti presupposti, rilevanti come atti interruttivi del termine di prescrizione. In relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000, tale contestazione, presupponendo l'accertamento di fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rappresentato dall'indicato difetto della notifica, deve essere ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario.
Occorre premettere che l'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 448 del 2001, ha esteso la cognizione del giudice tributario a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, relativamente alla sussistenza e quantificazione dell'obbligazione. In relazione alla cartella di pagamento n. 097 2013 0116382037000, evidentemente sono dotati di natura tributaria i crediti relativi a Irpef, addizionale comunale Irpef e addizionale regionale Irpef. In relazione alla cartella di pagamento n. 097 2012 0140633727000, deve affermarsi la natura tributaria dei canoni per radioaudizioni circolari e televisione. A tal riguardo, va richiamato il principio per cui il “canone di abbonamento 4
radiotelevisivo […] non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo. Essendo un'entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta al Giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 20.11.2007, n. 24010). In relazione alle cartelle di pagamento n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000, deve affermarsi la natura tributaria del credito derivante da tasse automobilistiche. Infatti, è stato evidenziato che “le tasse automobilistiche hanno indiscutibilmente natura tributaria e dunque alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, (ed integrato dalla L. n. 248 del 2005) il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del Giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 24.07.2007, n. 16289).
In particolare, occorre rilevare che l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente rientra nella cognizione del giudice tributario, venendo in rilievo domanda di accertamento di fattispecie estintiva dell'obbligazione tributaria. Su tale questione, risulta condivisibile il principio per cui “se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo prescrizione suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14.04.2020, n. 7822). Anche in caso di validità della notifica delle relative cartelle di pagamento, la controversia relativa all'estinzione del credito tributario risulta nondimeno idonea ad essere ricompresa nella giurisdizione del giudice tributario. Infatti, “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass. Sez. Un. 25.05.2022, 5
n. 16986, relativa a fattispecie in cui il contribuente aveva proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la prescrizione di crediti per tasse automobilistiche, contenuti in un estratto di ruolo, conf. Cass. Sez. Un. 29.11.2022, n. 35116).
Peraltro, tale conclusione risulta coerente con il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo paragrafo, per cui “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”. Infatti, nel caso in esame non ricorre una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento, ma la deduzione dell'estinzione per prescrizione di un credito di cui il debitore risulta venuto a conoscenza tramite rilascio di estratto del ruolo, ossia non una controversia di carattere strettamente esecutivo, ma una questione incidente sulla sussistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Alla luce di quanto indicato, deve essere dunque riscontrato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda articolata dall'opponente, relativamente al credito portato dalle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000.
Diversamente, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario la domanda dell'opponente relativa all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, emessa in relazione a contravvenzione del codice della strada.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione spiegata, va evidenziato che la contestazione proposta dall'opponente, in quanto fondata sull'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, dà luogo ad opposizione all'esecuzione e risulta proponibile senza limiti di tempo. A tal riguardo, va evidenziato che “la deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito), non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione. Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza, l'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione […] assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione 6
del debitore, deve e può essere provato dall'agente della riscossione” (Cass. 14.05.2024, n. 13304, conf. Cass. 14.05.2024, n. 13300, Cass. 02.07.2024, n. 18512, Cass. 19.11.2019, n. 30094, Cass. 17.11.2016, n. 23397, Cass. 18.02.2015, n. 3283).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, va evidenziata la sussistenza dell'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento, conosciuta in conseguenza della notifica allo stesso indirizzata, con l'iniziativa esecutiva ad essa correlata.
Nel merito, in relazione alla disciplina applicabile e al riparto dell'onere probatorio tra le parti, risulta condivisibile il principio per cui “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. […] trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti […]. Incombendo, peraltro, sull'Amministrazione opposta l'onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato […] non si era ancora prescritto” (Cass. 19.11.2019, n. 30094). Conseguentemente, occorre analizzare se le amministrazioni opposte abbiano provato che il credito opposto non si fosse prescritto, in considerazione della durata complessiva del termine di prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi.
Nel caso di specie, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981. Inoltre, non può riscontrarsi la conversione del termine originario di prescrizione dei singoli crediti nel termine di prescrizione decennale. A tal riguardo, è stato evidenziato che “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397, conf. Cass. 24.10.2022, n. 31297, Cass. 10.06.2021, n. 16365). Ulteriormente, il medesimo effetto non può ritenersi conseguente alla mera formazione del ruolo, atto inidoneo a determinare un mutamento della natura del credito, ovvero all'applicazione del termine di prescrizione inerente al procedimento amministrativo per 7
il rimborso delle quote inesigibili, sottoposto a disciplina da ritenersi priva di interrelazione con lo specifico termine di prescrizione del credito.
Fermo quanto precede e in applicazione dell'indicato termine di prescrizione quinquennale, deve rilevarsi non esservi prova di atti interruttivi della prescrizione tra la notificazione della cartella di pagamento, perfezionatasi per il destinatario in data 08.04.2013, e la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 06.02.2020. Diversamente, non risulta perfezionato il tentativo di notificazione della medesima cartella di pagamento, che ha avuto luogo in data 04.12.2015, neppure menzionato nel dettaglio del debito allegato all'intimazione di pagamento, recante l'indicazione del carattere sconosciuto del destinatario all'indirizzo di notifica. Peraltro, l'indicata notifica non può neppure ritenersi perfezionata mediante deposito dell'atto in Comune, secondo le forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, stante la mancata indicazione di effettive ricerche volte a verificare la irreperibilità assoluta del destinatario nel luogo di notifica. Infatti, deve ritenersi che “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. 08.03.2019, n. 6765). A tal fine, risulta poi insufficiente la mera indicazione del carattere sconosciuto del destinatario sui citofoni, in assenza di effettive ricerche dello stesso (cfr. Cass. 25.11.2015, n. 24082). Infine, in relazione al periodo intercorrente tra le date del 08.04.2013 e del 06.02.2020, risulta non determinante, ai fini del raggiungimento del termine quinquennale di prescrizione, la sospensione del termine di prescrizione dal 01.01.2014 al 15.06.2014, in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 623, della L. n. 147 del 2013.
Alla luce di quanto indicato, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, deve dunque essere affermata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000, per l'importo di Euro 194,95.
Il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario fanno ritenere sussistenti le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 8
dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2012 0255923504000;
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alle opposizioni articolate con riguardo al credito derivante dalle cartelle di pagamento n. 097 2012 0140633727000, n. 097 2013 0116382037000, n. 097 2013 0211190580000 e n. 097 2013 0269696476000;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli