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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dagli avv, D. Venere e E. Manoni
e
Controparte_1 rappresentata dall'avv S. Genovese
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società contesta la «comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» allegata al ricorso (doc
1) - la quale si riferisce a numerosi titoli esecutivi consistenti, tra l'altro, in “cartelle” INAIL e
“avvisi di addebito” Inps per circa 170.000 € - chiedendo di dichiararne «l'illegittimità e la giuridica inesistenza» per cinque motivi.
2. I primi due motivi ineriscono alla notifica dell'atto; essi appaiono infondati in quanto:
2.1. come statuito dalla Cassazione con la sentenza 18984/23, richiamata dalla convenuta, «l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro … non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire» laddove esso sia «testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente» (nella specie, per quanto dedotto in ricorso, « t»: non riscontrandosi una Email_1 pluralità di “agenzie di riscossione governative” e quindi la possibilità di errori o confusioni);
2.2. non risulta, né è comunque disposto dagli invocati «articoli 20, 21 comma 2 e 23 comma primo, del D.Lgs. n. 82/2005» che «la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”» sia caratterizzata da «inesistenza giuridica» (o sia comunque viziata).
3. Il terzo ed il quarto motivo ineriscono al contenuto dell'atto, in quanto da un lato privo di motivazione «in punto di fumus boni iuris e periculum in mora della misura cautelare», e dall'altro privo di «individuazione ed indicazione degli immobili che saranno oggetto di …ipoteca». Anch'essi devono considerarsi infondati laddove «la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell'iscrizione», e non deve necessariamente contenere «la comunicazione … della pagina 1 di 2 nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari» che consente di identificare gli immobili di riferimento (Cass.23096/24)
4. Infondato è anche l'ultimo motivo con cui, in cui l'opponente lamenta la « violazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della Legge n. 212/2000» il quale al «secondo comma dell'art.. stabilisce che “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a)L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”».
4.1. Da un lato, infatti, si rileva che l'atto, in calce, indica sia «A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute» o «ulteriori informazione», sia cosa deve fare il deve fare il destinatario, «Se ritiene che la somma non sia dovuta», per far «verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento»;
4.2. dall'altro, si deve ritenere che non si tratti di un “atto impugnabile” ovvero la cui efficacia definitiva possa essere evitata solo attraverso una rituale e tempestiva “impugnazione”: in particolare, la stessa ricorrente contesta (condivisibilmente) la eccepita applicabilità del termine di cui all'art.617 cpc, poiché la presente azione (come quella di “'impugnazione” dell'iscrizione ipotecaria o del fermo di beni mobili registrati) non si deve qualificare come opposizione agli atti esecutivi ma come un mero “accertamento negativo” (cfr Cass.18041/19, 6844/24) a cui «si applicano le regole del processo ordinario di cognizione» che nell'abito della Giurisdizione Ordinaria ha generalmente per oggetto l'accertamento di diritti e non l'impugnazione di atti.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sull'oggetto residuo del contendere, ed in tale ambito , ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 15/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dagli avv, D. Venere e E. Manoni
e
Controparte_1 rappresentata dall'avv S. Genovese
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società contesta la «comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» allegata al ricorso (doc
1) - la quale si riferisce a numerosi titoli esecutivi consistenti, tra l'altro, in “cartelle” INAIL e
“avvisi di addebito” Inps per circa 170.000 € - chiedendo di dichiararne «l'illegittimità e la giuridica inesistenza» per cinque motivi.
2. I primi due motivi ineriscono alla notifica dell'atto; essi appaiono infondati in quanto:
2.1. come statuito dalla Cassazione con la sentenza 18984/23, richiamata dalla convenuta, «l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro … non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire» laddove esso sia «testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente» (nella specie, per quanto dedotto in ricorso, « t»: non riscontrandosi una Email_1 pluralità di “agenzie di riscossione governative” e quindi la possibilità di errori o confusioni);
2.2. non risulta, né è comunque disposto dagli invocati «articoli 20, 21 comma 2 e 23 comma primo, del D.Lgs. n. 82/2005» che «la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”» sia caratterizzata da «inesistenza giuridica» (o sia comunque viziata).
3. Il terzo ed il quarto motivo ineriscono al contenuto dell'atto, in quanto da un lato privo di motivazione «in punto di fumus boni iuris e periculum in mora della misura cautelare», e dall'altro privo di «individuazione ed indicazione degli immobili che saranno oggetto di …ipoteca». Anch'essi devono considerarsi infondati laddove «la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell'iscrizione», e non deve necessariamente contenere «la comunicazione … della pagina 1 di 2 nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari» che consente di identificare gli immobili di riferimento (Cass.23096/24)
4. Infondato è anche l'ultimo motivo con cui, in cui l'opponente lamenta la « violazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della Legge n. 212/2000» il quale al «secondo comma dell'art.. stabilisce che “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a)L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”».
4.1. Da un lato, infatti, si rileva che l'atto, in calce, indica sia «A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute» o «ulteriori informazione», sia cosa deve fare il deve fare il destinatario, «Se ritiene che la somma non sia dovuta», per far «verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento»;
4.2. dall'altro, si deve ritenere che non si tratti di un “atto impugnabile” ovvero la cui efficacia definitiva possa essere evitata solo attraverso una rituale e tempestiva “impugnazione”: in particolare, la stessa ricorrente contesta (condivisibilmente) la eccepita applicabilità del termine di cui all'art.617 cpc, poiché la presente azione (come quella di “'impugnazione” dell'iscrizione ipotecaria o del fermo di beni mobili registrati) non si deve qualificare come opposizione agli atti esecutivi ma come un mero “accertamento negativo” (cfr Cass.18041/19, 6844/24) a cui «si applicano le regole del processo ordinario di cognizione» che nell'abito della Giurisdizione Ordinaria ha generalmente per oggetto l'accertamento di diritti e non l'impugnazione di atti.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sull'oggetto residuo del contendere, ed in tale ambito , ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 15/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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