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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1184/2023 RG avente ad oggetto: “ retribuzione: superminimo non assorbibile ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDALI Parte_1
STEFANIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
– rappresentata e difesa dagli Avvocati SCOPINICH MARIO e
CHECCHETTO ALBERTO ed elettivamente domiciliata DORSODURO, 2781
30123 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo «
Nel merito, in via principale: - accertare la natura non assorbibile del superminimo individuale riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato indicato in parte narrativa tra il sig.
e conseguentemente - condannare Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. delle differenze retributive Parte_1
1 quantificate in € 3.796,89, oltre alle differenze maturande, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa a seguito di espletanda CTU;
- condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a provvedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva del sig. in considerazione delle differenze Parte_1 retributive omesse rispetto al superminimo contrattuale illegittimamente assorbito con le decorrenze accertate, mediante versamento all'INPS di
Venezia dei contributi omessi. In ogni caso: tutte le somme di cui al ricorso andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo, con vittoria di spese e compensi di avvocato dell'odierno giudizio da liquidarsi con le maggiorazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018 oltre al rimborso forfettario per spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa Controparte_1 del ricorrente e concluso « Nel merito si chiede la reiezione delle domande tutte “ex adverso” proposte in giudizio, con vittoria di spese ed onorari di causa»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente da ultimo assunto alle dipendenze della resistente in data
17/5/2007 quale operaio di livello D3 c.c.n.l. Industria Chimica, qualifica professionale di “operatore polivalente impianti” e mansioni di riconfezionamento e smaltimento di rifiuti da reagenti di laboratori, nonché di conduzione di impianti industriali per il settore bonifiche con sistemi di abbattimento e neutralizzazione inquinanti, con pulizia e gestione di impianti di bonifica, lamenta che all'atto dell'assunzione veniva concordata una retribuzione contrattuale con riconoscimento di un superminimo di importo pari ad euro 550,00 lordo/mese specificando che “l'importo del superminimo potrà essere assorbibile da futuri aumenti retributivi previsti a qualsiasi titolo”
2 (doc.03 ricorrente), superminimo aumentato dal 1 gennaio 2008 “in considerazione dell'impegno dimostrato” sino a € 700,00 lordi mensili, non era mai stato assorbito nei successivi numerosi rinnovi contrattuali, ed inspiegabilmente veniva riassorbito dal gennaio 2019, peraltro solo a lui e ad altri tre lavoratori. Richiama giurisprudenza secondo la quale la volontà delle parti di escludere l'assorbibilità del superminimo può facilmente desumersi dalla circostanza stessa che lo stesso emolumento retributivo sia rimasto inalterato nel tempo nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali.
2. La società resistente rileva che la clausola contrattuale prevede la possibilità di riassorbire il superminimo di tal ché non si sarebbe formato alcun uso in senso contrario e contesta che il superminimo sia attribuibile ad alcuni meriti, rileva inoltre che il superminimo è stato assorbito negli aumenti contrattuali anche per altri dipedenti in passato e anche per dipedenti assunti dopo il 2019.
3. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale « il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento» ove nella specie la S.C. aveva respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali ( vd Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14689 del 29/08/2012).
4. Osserva in particolare sul punto la S.C. che « In tema di c.d. superminimo (consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi
3 tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore) questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a categoria superiore, ove le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva non disponga altrimenti,
l'emolumento in questione è di norma soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore (cfr. ex plurimis
Cass. n, 8498/99, Cass. n. 2984/98, Cass. n. 2058/96), restando a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova della 4 sussistenza del titolo che autorizzi il mantenimento del compenso ed escluda l'assorbimento (Cass. n. 2984/98 cit.), con l'ulteriore precisazione che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (Cass. n.
1899/94). 10.- A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuta la Corte territoriale con l'affermazione che la volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento era desumibile, nella specie, dalla circostanza che, come risultava anche dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il superminimo era sempre rimasto inalterato nel tempo, nonostante i vari rinnovi contrattuali (e i relativi incrementi retributivi) intervenuti nel corso del rapporto di lavoro. I 1.-
Le contrarie affermazioni della società ricorrente, secondo cui difetterebbero nella fattispecie elementi fattuali che possano far presumere l'esistenza di una volontà delle parti intesa ad escludere l'assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, non tengono conto del rilievo correttamente assegnato dalla sentenza impugnata al comportamento tenuto dalle parti nel corso dell'intero rapporto di lavoro (...)».
5. Negli stessi termini anche recente Cass. 12473/2025.
6. A tali principi, che non risultano essere mai mutati, occorre dare continuità.
7. Non rileva ad avviso della giudicante nel caso in esame la previsione che il superminimo «potrà essere assorbibile» espressione che non può che intendersi nel senso della non assorbibilità con riconoscimento al datore di lavoro di un diritto potestativo di procedere all'assorbimento.
4 8. Tuttavia la considerazione del lungo tempo trascorso dal contratto al primo assorbimento, nonostante 14 rinnovi/aumenti contrattuali, depone nel senso della volontà di non avvalersi di tale diritto da parte del datore di lavoro.
9. Non si tratta tanto di ricorrere all'istituto dell'uso aziendale, che riguarda la generalità dei lavoratori, e che da una parte non è stato puntulamente allegato e dall'altra pare smentito da assorbimenti “random” cioè ora ad alcuni e ora ad altri lavoratori da parte della società resistente, quanto piuttosto alla interpretazione della volontà delle parti del singolo contratto di lavoro ex art. 1362 co c.c. (comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto).
10. Deve invece escludersi che il superminimo sia stato riconosciuto quale compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal ricorrente, non essendoci elementi in questo senso nel contratto del 2007 e non mutando la natura l'ulteriore riconoscimento del 2008, stante la genericità dell'affermazione.
11. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei contributi all'INPS la stessa è inammissibile non essendo stato convenuto l' (vd CP_3
Cass. 14853/2019) mentre può procedersi al solo accertamento nei limiti della prescrizione quinquennale.
12. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti, come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
5 1) Accerta la natura non assorbibile del superminimo individuale riconosciuto al ricorrente e oggetto di causa e condanna
[...]
a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive CP_1 quantificate sino all'aprile 2023 in € 3.796,89 oltre alle successivamente maturande, oltre su tutte le somme alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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