Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere est. dott. Enrico Colognesi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6578/2024 r.g., pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato dall'avv.to prof. Alberto Zito e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jacopo Vivaldi giusta delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Giachetti
[...] P.IVA_1 in forza di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
OGGETTO: impugnazione della decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina – Lazio (di seguito, breviter, Co.re.di.), depositata il 12 dicembre 2024, a definizione del procedimento cautelare n. 34/2024 del ruolo dei procedimenti cautelari, instaurato nel procedimento disciplinare n. 215/2024.
CONCLUSIONI
Per «Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, previa acquisizione del fascicolo Parte_1 contenente gli originali di atti e documenti depositati nel procedimento dinanzi alla Commissione Amministrativa
1
A) in via principale, dichiarare inammissibile il presente procedimento disciplinare e, per l'effetto, l'istanza cautelare ivi proposta per le ragioni versate nel corpo del presente atto;
B) in via meramente subordinata, sospendere il presente procedimento disciplinare e il connesso giudizio cautelare in attesa della definizione del procedimento disciplinare n. 213/2024, definito dalla con decisione Controparte_3 non definitiva depositata in data 15 novembre 2024.
Con vittoria di onorari e spese di lite, comprese le spese generali».
Per il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e : «Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 CP_1 CP_1 di Appello, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertata e dichiarata la inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame e delle domande ex adverso formulati, rigettare il ricorso proposto dal Notaio avverso la decisione della depositata il 12.12.2024 nel Parte_1 Controparte_3 procedimento cautelare n. 34/2024 e, per l'effetto, confermare la disposta misura cautelare della sospensione per anni cinque nei confronti dello stesso Notaio.
Con vittoria delle spese».
FATTO E DIRITTO
§1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 il notaio ha impugnato la decisione resa Persona_1 nei suoi confronti, in data 12.12.2024, dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina del nel procedimento cautelare n. 34/2024 (instaurato nell'ambito del procedimento CP_3 disciplinare n. 215/2024), in forza della quale la aveva revocato “la misura cautelare concessa CP_3 al notaio [con precedente] decisione ... emessa in data 9 ottobre 2024 nel Procedimento Cautelare n. 33/2024
[nel procedimento disciplinare n. 213/2024] e commina[to] allo stesso notaio la misura cautelare della sospensione per anni 5 (cinque)” dall'esercizio delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 156 della legge
16.02.1913, n. 89.
Il procedimento disciplinare n. 215/2024 era stato attivato dal Consiglio Notarile con delibera del
19.11.2024 in ragione del comportamento posto in essere dal Notaio, ritenuto incompatibile con l'esercizio delle funzioni da lui ricoperte.
In particolare, veniva contestato al Notaio:
- di aver omesso i pagamenti dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate relativi a registrazioni di atti per importi rilevanti (anche pari a € 160.200,00) e ad avvisi integrativi inerenti ad atti registrati nel periodo dal 2021 al 2024;
2 - aver trattenuto impropriamente somme versate dai propri clienti o dall'INPS sul “conto vincolato”, le quali non venivano svincolate al verificarsi delle condizioni prescritte, per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00;
- aver omesso di versare in favore dell' i Controparte_4 [...]
, relativamente ad alcune mensilità del 2023 e del 2024 Controparte_5 per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00;
- essere stato già soggetto ad altri procedimenti disciplinari, conclusi con sanzioni;
- aver continuato a porre in essere condotte in violazione degli obblighi deontologici sullo stesso gravanti, nonostante le rassicurazioni fornite, anche in merito all'assolvimento dei propri doveri restitutori rimasti, invece, in parte inadempiuti.
Tale procedimento è stato anticipato da ulteriori procedimenti disciplinari, di cui l'ultimo in termini di tempo (il giudizio di cui al n. 213/2024) conclusosi con decisione del 28.10.2024, in forza della quale è stata comminata al notaio la sanzione della destituzione per la Parte_1 violazione dell'art. 147 lett. a) e lett. b) della legge 16.02.1913, n. 89 (d'ora innanzi “Legge
Notarile” o anche solo “L.N.”) in relazione agli artt. 1 co. 2, 29 co.1, 42 lett. d), 45 c. 1, 21 co. 1
e 22, co. 1, lett. a) del codice deontologico per aver il Notaio, anche in quel caso, omesso di provvedere alla corretta autoliquidazione delle imposte in relazione a numerosi atti e al pagamento di numerose registrazioni nonché per aver tenuto in maniera irregolare il conto dedicato e per aver tardivamente e parzialmente consegnato al Consiglio la documentazione da quest'ultimo richiesta.
Nel corso di tale procedimento la aveva comminato in sede cautelare (procedimento CP_3
n. 33/2024, conclusosi con decisione del 9.10.2024) la misura atipica del monitoraggio consistente: nell'obbligo per 18 mesi di registrare gli atti ricevuti o autenticati entro e non oltre 3 giorni lavorativi e depositare presso il Consiglio Notarile, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'assenza di debiti nei confronti dell'Agenzia stessa in relazione agli atti stipulati o autenticati fino alla data dell'attestazione; nell'obbligo di depositare, il lunedì di ogni settimana: copia degli atti stipulati o autenticati nella settimana precedente, dei relativi M.U.I. nonché delle ricevute dei relativi pagamenti effettivamente addebitati, l'estratto conto del conto corrente bancario “dedicato” corredato di un prospetto esplicativo dell'impiego delle varie somme e copia del Registro somme e valori, fermo il divieto di ricevere somme e valori di natura fiduciaria;
di depositare, entro il giorno 5 di ogni mese, copia degli estratti repertoriali del mese precedente;
entro tre giorni dalla
3 notifica, copia degli eventuali avvisi di liquidazione e delle ricevute dei relativi pagamenti effettivamente addebitati.
A sostegno dell'impugnazione promossa in questa sede, il ricorrente ha illustrato plurimi motivi, tutti indicativi, a suo avviso, dell'illegittimità ed erroneità della decisione ed ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con atto del 28.2.2025 si è costituito nel presente giudizio il Consiglio notarile, chiedendo che il reclamo venisse dichiarato inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese di lite.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2025.
§2. Con il primo motivo del ricorso ex art. 159, novies, L.N., il Notaio lamenta l'error in iudicando della per non avere dichiarato l'inammissibilità della nuova azione disciplinare tesa alla CP_3 destituzione del notaio, considerato che nei suoi confronti era stata già disposta la destituzione con decisione pubblicata il 15 novembre 2024 a definizione del giudizio n. 213/2024, o comunque per non aver sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione del precedente.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del ricorrente, la richiesta di destituzione formulata nel procedimento n. 215/2024 sarebbe inammissibile perché tesa ad ottenere un risultato, allo stato, irrealizzabile.
L'affermazione è infondata, posto che non risulta che il primo provvedimento sanzionatorio sia passato in giudicato.
Il ricorrente non ha infatti dimostrato che la decisione amministrativa che gli ha comminato la destituzione sia ormai definitiva o immediatamente esecutiva, sicché si deve concludere nel senso che il dr. – lungi dal risultare destituito – risulta tutt'ora in possesso dello status di notaio Parte_1
e come tale perseguibile ai sensi della Legge Notarile.
Il fatto poi che nei giudizi disciplinari n. 213 e 215 del 2024 sia stata richiesta dal Consiglio Notarile
l'applicazione della medesima sanzione non è ostativo alla perseguibilità dei secondo illecito, posto che a tal fine non rileva l'identità della misura sanzionatoria di cui è chiesta l'applicazione, bensì la diversità di fatti contestati (che emerge dalla documentazione versata in atti), al pari di come, mutatis mutandis, per lo stesso imputato può essere richiesta la condanna alla somma sanzione prevista dal codice di procedura penale (l'ergastolo) per reati differenti in differenti processi.
4 Opinare diversamente comporterebbe, infatti, la non punibilità di una condotta posta in essere dal notaio ancora nel pieno delle sue funzioni, sol perché compiuta in un momento successivo ad altra violazione, altrettanto grave, per la quale sia già stato attivato un procedimento disciplinare.
Ragionando nel senso voluto dal ricorrente si arriverebbe, insomma, alla paradossale conseguenza per la quale ogni qualvolta si persegua un illecito, il colpevole possa rimanere impunito per altri.
La conclusione non è evidentemente condivisibile e non a caso non si rinvengono norme nel codice deontologico o della L.N. nel senso prospettato dal Parte_1
Si deve dunque concludere per l'ammissibilità dell'azione disciplinare n. 215/2024 e dell'istanza cautelare ivi formulata.
Parimenti infondata è la domanda con la quale il ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento n. 215/2024 nella pendenza del precedente n. 213/2024.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il procedimento n. 213 sarebbe in rapporto di pregiudizialità con quello posteriormente istaurato poiché la prima pronuncia di destituzione comporterebbe l'impossibilità giuridica dell'esplicarsi degli effetti della seconda.
Anche tale tesi non è condivisibile.
La pregiudizialità, infatti, non ha nulla a che vedere con le conseguenze sanzionatorie della condotta, riguardando invece la necessaria definizione anticipata di quelle questioni che si pongono come antecedente logico giuridico rispetto ad altre, al fine di evitare, nel caso in cui le questioni siano oggetto di diversi procedimenti, il ne bis in idem o il contrasto di giudicati.
Tale rischio è però assente nella specie poiché i due giudizi disciplinari, il n. 213 ed il n. 215, sono del tutto autonomi l'uno dall'altro, in quanto attivati sulla base di addebiti tra loro non coincidenti.
§3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'error in iudicando della per non essersi CP_3 dichiarata incompetente a disporre la revoca della misura cautelare del monitoraggio per 18 mesi, già inflitta a suo carico con provvedimento del 9 ottobre 2024.
Ad avviso del infatti, il Consiglio Notarile avrebbe dovuto chiedere la revoca della Parte_1 precedente misura del monitoraggio disposta nel corso del procedimento cautelare n. 33/2024, e ciò all'interno di quel giudizio;
la carenza di una simile domanda sarebbe tale da inficiare irrimediabilmente l'impugnata decisione, non avendo la poteri ufficiosi di disporre la CP_3 revoca della misura cautelare in corso.
Di contrario avviso è il Consiglio Notarile, che per un verso ha evidenziato come la Commissione avesse correttamente ritenuto di provvedere, considerato il potere ad essa attribuito dall'art. 158 sexies, 3 comma, L.N. di disporre la revoca d'ufficio della misura cautelare precedentemente applicata, e per altro ha evidenziato l'inammissibilità del rilievo per carenza di interesse,
5
considerato che
l'applicazione della sospensione aveva di fatto determinato la perdita di efficacia della misura meno afflittiva del monitoraggio.
Il motivo deve essere disatteso.
Appare invero irrilevante, agli odierni effetti, valutare se la avesse, o meno, il potere di CP_3 revocare il precedente provvedimento cautelare emesso nel giudizio disciplinare di cui al n.
213/24, posto che, quand'anche si volesse accedere alla tesi qui prospettata dal Notaio Parte_1 il dato non consentirebbe di addivenire al risultato cui la censura è funzionale, ovvero quello di postulare l'invalidità dell'autonomo provvedimento cautelare assunto dalla oggetto CP_3 dell'odierna impugnazione.
In altri termini, quand'anche si ipotizzasse l'attuale vigenza del precedente provvedimento cautelare, in quanto non efficacemente revocato dalla nel procedimento n. 34/24, CP_3 non per questo si potrebbe ritenere invalido il provvedimento qui opposto, per effetto del quale la precedente misura è stata di fatto travolta ovvero privata di un effettivo contenuto, in quanto assorbita nel provvedimento più afflittivo.
§4. Tanto premesso quanto alle censure mosse in rito avverso l'impugnato provvedimento, il ricorrente ha in ogni caso richiesto la revoca della misura ai sensi dell'art. 158 sexies, terzo comma,
L.N., in forza dell'asserito venir meno delle esigenze cautelari ad essa sottese.
Preliminarmente occorre rilevare come il fatto che tale richiesta sia stata articolata solo nella narrativa del ricorso introduttivo, e non invece formalizzata nelle conclusioni del ricorso, non consenta di escludere la proposizione della domanda.
In applicazione del principio secondo cui l'intenzione delle parti va valutata alla luce dell'atto nella sua interezza, dando prevalenza al contenuto sostanziale rispetto a quello formale, non è dubbio che la volontà del ricorrente fosse quella di chiedere, nel merito, la revoca della misura cautelare in ragione di circostanze sopravvenute (in argomento, per quanto necessario, Cass. n. 5743/2008,
Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003).
Il notaio ha reso noto il sopravvenire di fatti a suo dire idonei a far venir meno le Parte_1 esigenze cautelari che avevano giustificato la misura cautelare qui opposta, individuati nelle seguenti circostanze:
a) il fatto di avere nelle more provveduto a sistemare le irregolarità fiscali segnalate dall'Agenzia delle Entrate;
b) il fatto di avere infine versato ai clienti , e nonché al cliente Pt_2 CP_6 CP_7 le somme illegittimamente trattenute;
Persona_2
6 c) il fatto di aver corrisposto all'archivio notarile l'integrale importo dovuto a titolo di contributi Cassa Nazionale e Consiglio e Tassa Archivio.
Ad avviso del Notaio “tale integrale pagamento” avrebbe “fatto venir meno i presupposti della misura cautelare” a suo carico.
Peraltro, sempre secondo il ricorrente, una volta revocata la sospensione (ritenuta sproporzionata e inadeguata), tornerebbe ad applicarsi nei suoi confronti la misura cautelare del “monitoraggio”, idonea a scongiurare il compimento di ulteriori illeciti.
In replica la ha allegato e documentato il mancato rispetto da parte del degli CP_3 Parte_1 obblighi derivanti dalla precedente misura atipica ed il sopravvenire di ulteriori evenienze, tali da non consentire di ritenere affatto cessate le esigenze cautelari sottese all'impugnato provvedimento (si rimanda ai doc. 6, 7, 8 e 10 di parte resistente).
In particolare ha rilevato:
- in merito all'avverso rilievo sub a), che l'Archivio Notarile aveva comunicato che oltre alle somme già indicate come non versate, pari a €125.138,90, erano rimasti insoluti i pagamenti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2024, mentre quanto a quelli di dicembre non si poteva verificare la loro correttezza perché il Notaio aveva presentato il relativo estratto repertoriale senza il frontespizio;
- in merito al rilievo sub b), che le restituzioni erano avvenute dopo l'applicazione della misura impugnata;
- in merito al rilievo sub c), che il Notaio alla data dell'8.2.2025 risultava ancora moroso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per centinaia di migliaia di euro (oltre 180.000 euro per omesse registrazioni ed oltre 300.000 euro per avvisi integrativi inerenti ad atti registrati tra il 2021 ed il 2024).
Il Consiglio Notarile ha inoltre reso noto come si fosse potuto appurare il verificarsi di ulteriori gravi violazioni che avevano imposto l'avvio del procedimento disciplinare n. 217/2025, poi riunito con il procedimento n. 215/2024, conclusosi con la comminatoria della sanzione della destituzione (doc. 9).
In particolare, erano state contestate al Notaio le seguenti condotte: Parte_1
-il mancato pagamento della tassa collegiale per il 2024;
-il mancato svincolo di un deposto fiduciario di € 693.927,94 in favore della società Parte_3 che a fronte dell'omesso versamento delle somme alla stessa spettanti aveva presentato una denuncia - querela;
7 -l'omessa restituzione della somma di € 1.553.993,48 depositata su un conto corrente intestato al in forza di un contratto di escrow agent, nonostante la precedente misura cautelare atipica Parte_1 cui era stato destinatario gli impedisse di ricevere somme e valori di natura fiduciaria;
-il mancato svincolo, in favore di un cliente del notaio, di un ulteriore deposito fiduciario di importo pari ad € 100.000,00 (si rimanda al doc. 6, allegati 1, 3, 5, 6 e 7, e al doc. 10 di parte resistente).
Tali circostanze, tutte compiutamente documentate dalla e non affatto smentite dal CP_3 ricorrente, comprovano l'assenza dei presupposti per la richiesta revoca della sanzione cautelare.
Lungi dal ravvisarsi il contegno riparatorio descritto dal ricorrente o fatti nuovi tali da giustificare il venir meno delle circostanze che avevano portato all'applicazione della misura, infatti, ciò che emerge dalla disamina degli atti è invece la permanenza della condotta violativa degli obblighi deontologici da parte del Notaio al punto da aver giustificato anche l'interessamento Parte_1 della giustizia penale.
I fatti sopra elencati si pongono in aperto contrasto con l'art. 45 del codice deontologico che obbliga a svolgere con la massima diligenza e trasparenza l'incarico che importi affidamenti di somme di denaro, oltre che dell'art. 147 dell L.N. lett. a) e b).
La reiterazione delle condotte illecite nonché il mancato rispetto degli obblighi imposti dal monitoraggio comprovano la sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora richiesti per l'applicazione della misura cautelare.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la richiesta di revoca formulata ex art. 159 sexies L.N.
§5. In definitiva l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del
2014, negli importi medi dello scaglione di valore indeterminabile, espunta la voce relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_4 confronti del dei distretti riuniti di e , contro la Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 decisione della del Controparte_8
28.11./12.12.2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento;
b) condanna al rimborso, in favore del Consiglio Notarile dei distretti Parte_4 riuniti di e , delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 CP_1 CP_1 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
8 Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.
Il Consigliere est.
Elena Gelato
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto,
9