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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4202/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 071 2023 90081342 78 000 TASSA AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160113690025000,
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7677/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 24.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate OS di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa alla tassa auto 2011 emessa dall'Agenzia delle Entrate OS, su indicazione della Regione Campania.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha dedotto la omessa notifica degli atti presupposti, e per l'effetto, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente. Si è costituita altresì la regione Campania che ha confermato la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 17410 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, complessivamente, in euro 200,00 oltre oneri ed accessori
La Corte ha osservato in estrema sintesi che gli atti prodromici sono tutti regolarmente e debitamente notificati, come risulterebbe dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Pertanto, non sarebbe maturata la prescrizione non essendo gli atti prodromici più impugnabili.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale si afferma che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati. § 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate OS ed ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado, evidenziandone la correttezza. In particolare ha osservato che la notifica è stata effettuata presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi e che è onere del contribuente informare l'amministrazione finanziaria dei mutamenti successivi. Inoltre, ha osservato che non sarebbe maturata alcuna prescrizione, attesa la notifica dell'atto precedente e la sospensione dovuta alla pandemia da COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
La regione Campania, nel corso del giudizio di primo grado, ha depositato notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nell'indirizzo di Indirizzo_1, sottoscritto dal contribuente.
Tale sottoscrizione non è stata impugnata mediante querela di falso da parte del contribuente, sicché continua a far fede in relazione a quanto accertato dal pubblico ufficiale.
Tuttavia, risulta con chiarezza che l'indicazione di Indirizzo_1 da una visura all'anagrafe tributaria appare indicata "sino al 15.4.2019", data a decorrere dalla quale essa risultata mutata in Indirizzo_2.
Ne deriva che mentre il precedente avviso di accertamento risulta regolarmente notificato, non altrettanto può dirsi per la cartella di pagamento, che difatti risulta apparentemente notificata con il rito degli irreperibili in Indirizzo_1 nel giugno e nell'agosto 2019, ossia dopo che – come risulta dall'interrogazione all'anagrafe tributaria – l'indirizzo risultava già mutato in Indirizzo_2.
Attesa la sola interruzione derivante dall'avviso di accertamento e la mancata notifica della cartella di pagamento, la pretesa deve ritenersi tuttavia prescritta.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto originariamente impugnato, spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4202/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 071 2023 90081342 78 000 TASSA AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160113690025000,
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7677/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 24.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate OS di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa alla tassa auto 2011 emessa dall'Agenzia delle Entrate OS, su indicazione della Regione Campania.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha dedotto la omessa notifica degli atti presupposti, e per l'effetto, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente. Si è costituita altresì la regione Campania che ha confermato la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 17410 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, complessivamente, in euro 200,00 oltre oneri ed accessori
La Corte ha osservato in estrema sintesi che gli atti prodromici sono tutti regolarmente e debitamente notificati, come risulterebbe dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Pertanto, non sarebbe maturata la prescrizione non essendo gli atti prodromici più impugnabili.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale si afferma che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati. § 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate OS ed ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado, evidenziandone la correttezza. In particolare ha osservato che la notifica è stata effettuata presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi e che è onere del contribuente informare l'amministrazione finanziaria dei mutamenti successivi. Inoltre, ha osservato che non sarebbe maturata alcuna prescrizione, attesa la notifica dell'atto precedente e la sospensione dovuta alla pandemia da COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
La regione Campania, nel corso del giudizio di primo grado, ha depositato notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nell'indirizzo di Indirizzo_1, sottoscritto dal contribuente.
Tale sottoscrizione non è stata impugnata mediante querela di falso da parte del contribuente, sicché continua a far fede in relazione a quanto accertato dal pubblico ufficiale.
Tuttavia, risulta con chiarezza che l'indicazione di Indirizzo_1 da una visura all'anagrafe tributaria appare indicata "sino al 15.4.2019", data a decorrere dalla quale essa risultata mutata in Indirizzo_2.
Ne deriva che mentre il precedente avviso di accertamento risulta regolarmente notificato, non altrettanto può dirsi per la cartella di pagamento, che difatti risulta apparentemente notificata con il rito degli irreperibili in Indirizzo_1 nel giugno e nell'agosto 2019, ossia dopo che – come risulta dall'interrogazione all'anagrafe tributaria – l'indirizzo risultava già mutato in Indirizzo_2.
Attesa la sola interruzione derivante dall'avviso di accertamento e la mancata notifica della cartella di pagamento, la pretesa deve ritenersi tuttavia prescritta.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto originariamente impugnato, spese compensate.