Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3398 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra già (cod. fisc.: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberto Caroncini n. 2, presso lo studio degli avv. Roberto Ci- polla (cod. fisc.: ) e Michele Castorino (cod. fisc.: CodiceFiscale_1 [...]
), che la rappresentano e difendono per procura alla lite C.F._2 rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: ) E Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(cod. fisc.: )
[...] P.IVA_3
-appellate- OGGETTO: concorrenza sleale interferente.
OSSERVATO che la (ora ha proposto appello av- Parte_2 Parte_1 verso la sentenza n. 7971/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 13.5.2024 all'esito della causa iscritta al n. 79068 del r.g.a.c. dell'anno 2018 di quell'Ufficio giudiziario;
che, con atto depositato in data 3.6.2025, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio d'appello e di rinunciare agli atti del presente grado di giudizio;
che la suddetta rinuncia agli atti del presente giudizio di appello è stata effettuata prima dello spirare del termine per la costituzione delle parti appellate e, comunque, prima che queste si costituissero;
che, nel caso in esame, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite e senza che sia necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti da parte degli appellati;
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che, nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, co.
4, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 7971/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 13.5.2024 introdotto dalla (ora CP_3 Parte_1
;
[...]
nulla per le spese del presente grado di giudizio.
2 Roma, 5.6.2024
IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
BE Thellung de Courtelary
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