Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/08/2025, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2025, proposto da
PP CI SN, rappresentato e difeso dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
nei confronti
IG SN, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Anacapri sulla istanza del 24 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale, in via condizionata proposto dal resistente IG SN, volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla istanze di esso IG SN del 17 settembre 2024 volta ad eccitare i poteri del Comune di verificare lo stato di diritto in cui si trova l’intero fabbricato sito in Anacapri alla via G. Orlandi n. 98;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. PP CI SN esponeva:
- di essere comproprietario, per una quota pari a 183/1000, di un immobile situato in Anacapri, via G. Orlandi n. 98, unitamente al fratello, cui pertiene la restante quota (sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6733/2024 del 3 luglio 2024, resa a seguito della azione di riduzione esperita dall’attuale ricorrente per lesione della propria quota di riserva legittimaria e della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, non accolta giusta la discrepanza tra lo stato di fatto dell’immobile e le risultanze catastali);
- che l’ostacolo all’allineamento catastale si inverava -sul lato sinistro del corridoio di ingresso dell’appartamento- in un soppalco di circa 15 mq – che sormonta in parte un armadio, in parte un bagno e in parte la cucina – eseguito sine titulo , attualmente destinato a vano letto;
- di avere chiesto al Comune, con atto del 24 luglio 2024, di esercitare i propri poteri di vigilanza edilizia e urbanistica, accedendo nell’appartamento, rilevando il ridetto abuso e, indi, ordinandone la demolizione.
1.1. Stante l’inerte contegno serbato dal Comune di Anacapri, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR a’ sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., rimarcando la propria legittimazione (nella qualitas di comproprietario del bene) e l’interesse ad agire, onde acclarare l’effettivo stato legittimo dell’immobile ovvero, in casi di accertati abusi, l’esercizio dei poteri repressivo-sanzionatori funzionali ad eliminare la res abusiva , così da rendere lo stato di fatto conforme al dato catastale (e poter procedere allo scioglimento della comunione).
1.2. Si costituiva il fratello del ricorrente, IG –ma non anche la intimata Amministrazione comunale- rilevando, in via liminare, il difetto di legitimatio ad causam del ricorrente; in via condizionata, il resistente proponeva altresì ricorso incidentale, volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Anacapri sulla diversa istanza da esso resistente proposta in data 17 settembre 2024, e volta ad eccitare i poteri del Comune di verifica della legittimità edilizia e urbanistica dell’intero fabbricato sito in Anacapri alla via G. Orlandi n. 98 - in origine destinato ad attività alberghiera - all’uopo esercitando i correlati poteri repressivi in caso di accertamento di abusi (mutamento di destinazione d’uso e frazionamento asseritamente avvenuti sine titulo ).
1.3. Replicava il ricorrente principale, a sua volta eccependo la inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, stante la assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità o dipendenza tra la domanda principale e quella –afferente a tutt’altra vicenda procedimentale, iniziata con una diversa istanza- veicolata in forma incidentale, in guisa da surrettiziamente estendere l’odierno thema decidendum .
1.4. La causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 23 luglio 2025, nel corso della quale il ricorrente principale rilevava un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso incidentale, per mancata notifica al condominio controinteressato, questione sulla quale pure replicava il ricorrente incidentale.
2. I ricorsi, quello introduttivo e quello incidentale, sono fondati, nei sensi che in appresso si puntualizzano.
2.1. Conviene principiare dallo scrutinio della domanda introduttiva, in primo luogo esaminando la eccezione di difetto di legittimazione attiva - stante la inesistenza di diritti dominicali sulla res che ne occupa, ovvero e, comunque, in carenza sostanziale del requisito della cd. IN – atteso che il legittimario che agisce in riduzione acquisirebbe lo status di erede –e, dunque, di proprietario della res trasferita ad altri in violazione della quota di legittima- solo con il passaggio in giudicato della sentenza che tale lesione abbia acclarato; passaggio in giudicato, nella fattispecie, ancora ben lungi dall’essersi concretato.
2.1.1. Sul punto, basti il rilevare:
- la esistenza di un (doppio) titolo giudiziale, irrefragabilmente acclarante – rebus sic stantibus , pendente il gravame, ed in mancanza di una pronunzia “contraria” di riforma- la “ appartenenza in comunione ” dell’appartamento di che trattasi ai due germani SN (sentenza parziale del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2020, n. 2961);
- la piena legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere lo scioglimento della ridetta comunione, allo stato impedita solo in ragione del cd. “disallineamento catastale” e l’asserito abuso che connota l’appartamento (sentenza del Tribunale di Napoli, 3 luglio 2024, n. 7887 che, nel rigettare nel merito –per la ridetta situazione di irregolarità edilizia e catastale- la domanda di scioglimento della comunione, pacificamente presuppone la legittimazione del ricorrente principale);
- che, al di là ed a prescindere, indi, dalla acquisizione definitiva della qualitas di heres , ciò che quivi viene in rilievo è la posizione differenziata e qualificata del ricorrente –fondante su plurime statuizioni giudiziali, efficaci ed esecutive, ancorchè “materialmente non eseguibili” in punto di scioglimento della comunione- rispetto alla platea indifferenziata dei cives ;
- che la esistenza di tale posizione –delineata e tratteggiata dalle ridette sentenze –in assenza di accertamenti, ovvero di decisa “altri”, deponenti in senso contrario, è condizione affatto sufficiente ai fini che ne occupano, al fine cioè di considerare sussistente e comprovato il requisito della legitimatio alla eccitazione dell’obbligo di provvedere a’ sensi dell’art. 2 l. 241/90;
- che, invero e a tacer d’altro, in sede di scrutinio del ridetto requisito legittimante (normalmente costituito dalla cd. IN ; nella fattispecie integrato da situazioni giuridiche soggettive direttamente afferenti alla res che ne occupa) la Amministrazione –non dissimilmente da quanto accade allorquando si tratti di accertare la legittimazione alla presentazione di istanze volte al rilascio di titoli edilizi abilitativi- non è tenuta ad operare valutazioni squisitamente civilistiche, arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili;
- che nella fattispecie, peraltro, è incontroversa la esistenza di una situazione legittimante, volta peraltro a sollecitare l’intervento del Comune proprio al fine di, eventualmente, eliminare il fattore impediente lo scioglimento in executivis della comunione, siccome rilevato dal Giudice civile;
- la inconferenza del richiamo alla mancanza di trascrizione del titolo di (com)proprietà, ben essendo sufficiente ai fini che ne occupano le situazioni giuridiche soggettive per certo nascenti dalle statuizioni del Tribunale, benché ancora sub iudice .
2.1.2. D’altra parte:
- se è vero che il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120; Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183; TAR Campania, VII, 4515/19; TAR Campania 4426/16);
- se, dunque, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di IN , gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (TAR Campania, VI, 24 marzo 2023, n. 1848; TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018 n. 2171);
- a fortiori tale posizione, differenziata e qualificata e, dunque, legittimante, non può non essere riconosciuta al soggetto che –come il ricorrente- risulta vantare posizioni dominicali (per effetto di di statuizioni giudiziali, ancorché non ancora passate in giudicato) non già su beni “limitrofi”, bensì e anzi sulla medesima res immobile oggetto del potere di vigilanza per il cui esercizio si insta.
2.2. Parimenti ammissibile, nondimeno, si appalesa il ricorso incidentale spiegato dal resistente.
2.2.1. Vanno, anche in questo caso, scrutinate le preliminari eccezioni di inammissibilità formulate dal ricorrente principale –da ultimo anche nel corso della odierna udienza camerale- al fine di disvelarne la evanescenza.
2.2.2. Va, anzitutto, rimarcata la proponibilità in via incidentale della domanda azionata dal resistente, anche se indirizzata a stigmatizzare il silenzio serbato dalla Amministrazione su una diversa istanza –da esso resistente presentata in data 17 settembre 2024- epperò pur sempre volta ad eccitare i poteri di vigilanza del Comune sulla legittimità edilizia ed urbanistica del complesso immobiliare sito in Anacapri, alla via Orlandi 98, ancorché in guisa omnicomprensiva , in quanto non limitati al solo appartamento di (com)proprietà dei germani SN, bensì all’intero complesso ( ab origine destinato ad attività alberghiera e, poscia, asseritamente destinato ad uso residenziale e frazionato senza i necessari titoli abilitativi).
2.2.3. E, invero, si tratta all’evidenza di una domanda:
- a latere oggettivo , relativa allo stesso complesso immobiliare in cui si colloca l’appartamento oggetto del ricorso principale, e funzionale all’esercizio del medesimo potere di vigilanza, e di repressione, in materia edilizia e urbanistica agognato con il ricorso principale;
- a latere soggettivo , riverberante i propri effetti (anche) sulle sfere giuridiche soggettive delle medesime “parti” del giudizio instaurato “in via principale”.
2.2.4. Di qui la inestricabile connessione, oggettiva e soggettiva , che avvince le domande (veicolate con il ricorso principale ed incidentale), idonea a legittimare il cumulo delle stesse nel medesimo giudizio, a’ sensi:
- dell’art. 32, comma 1, c.p.a., a mente del quale “ è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale ”;
- dell’art. 42, comma 1, per cui “ le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale ”;
- della interpretazione che ragionevolmente può essere data dei principi che vengono in rilievo in subiecta materia , per cui la “emersione” di un interesse alla proposizione di un ricorso (in via incidentale) ben può essere, per così dire, semplicemente cagionato dalla altrui proposizione di una domanda, che costituisce una mera occasio per impugnare anche altri provvedimenti, ovvero ad insorgere avverso condotte silenti della Amministrazione serbate su altre istanza, purché quodammodo connesse, oggettivamente e soggettivamente , al tema del contendere introdotto con il ricorso principale.
2.2.5. La dictio “ in dipendenza ” contenuta all’art. 42 c.p.a., dunque, non presuppone necessariamente un rapporto di pregiudizialità/dipendenza ovvero un carattere di accessorietà del ricorso incidentale; in questa ottica, la proposizione del ricorso principale diventa la “ occasione ” per introdurre nel relativo giudizio domande che ben avrebbero potuto essere proposte in via autonoma, purché avvinte da connessione oggettiva e soggettiva con quella esperita principaliter .
2.2.6. Una tale accezione dell’art. 42, comma 1, c.p.a. è in certo modo “indotta” dal chiaro tenore dell’art. 32, comma 1, c.p.a., expressis verbis legittimante nello stesso giudizio il “ cumulo delle domande connesse ”, proposte “ in via principale o incidentale ”.
2.2.7. E ciò in ossequio:
- al principio di economicità e di concentrazione processuale , di ragionevole durata e dunque del giusto processo , oltre che di coerenza degli esiti processuali e di non contraddizione ;
- ai principi generali posti a presidio anche della potestà di riunione dei procedimenti giurisdizionali connessi (art. 70 c.p.a.).
2.2.8. Del resto, a ben vedere, i medesimi effetti –concentrazione delle domande in un unico processo- ben avrebbero potuto realizzarsi se il resistente avesse proposto un autonomo ricorso (avverso la inerzia serbata sulla sua istanza del 17 settembre 2024) e, questo TAR – ex officio , ovvero su impulso di parte- ne avesse opportunamente disposto la riunione a’ sensi dell’art. 70 c.p.a..
Epperò, in questa ottica non può non rilevarsi che:
- il ricorso incidentale è stato notificato in data 15 maggio 2025 al Comune di Anacapri e al ricorrente incidentale e, indi, depositato il successivo 16 maggio 2015;
- sussisterebbero, indi, tutti i requisiti –di sostanza e di forma- per la conversione dello stesso in ricorso “autonomo” a’ sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e, poscia, per riunirlo al ricorso principale ex art. 70 c.p.a.; con un sentiero processuale per certo più farraginoso, ancorché sostanzialmente volto al raggiungimento del medesimo risultato.
2.2.19. Di qui, e di contro, la ragionevolezza e la logicità della soluzione esegetica quivi propugnata, idonea ad assicurare la congiunta trattazione delle domande connesse al lume del combinato disposto degli artt. 32, comma 1 e 42, comma 1, c.p.a..
2.3. Anche la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente principale -per mancata notifica del ricorso incidentale al condominio controinteressato- non merita miglior sorte.
2.3.1. E, invero, come già affermato in fattispecie analoghe da questo TAR (da ultimo, sentenza 1 luglio 2025, n. 4920) al condominio non pertiene la qualitas di soggetto controinteressato nel presente giudizio.
2.3.2. Costituisce principio irremissibile in subiecta materia quello in forza del quale, a fronte dell’esercizio della potestas sanzionatoria e repressiva - in quanto funzionale a reprimere la violazione dell’illecito e, in materia edilizia ed urbanistica, altresì ad assicurare il ripristino dello status quo ante e la riparazione del vulnus arrecato al territorio – non è dato rinvenire qualsivoglia controinteressato, inteso quale soggetto direttamente attributario di un bene giuridico ad opra della actio provvedimentale, e perciò stesso portatore di un interesse eguale e contrario (alla conservazione) rispetto a quello vantato dal ricorrente (all’annullamento del provvedimento sanzionatorio).
2.3.3. In altre parole, la situazione di vantaggio che eventualmente può rinvenire ai terzi a cagione dell’esercizio del potere e (massimamente) della sua esecuzione, costituisce per così dire un “effetto riflesso” dell’azione pubblica, adoperando le tradizionali categorie dommatiche scolpite dalla tradizionale, autorevole, dottrina germanica.
2.3.4. La repressione di un illecito amministrativo e la reintegrazione dell’ordine giuridico violato costituisce dovere generale della Amministrazione nei confronti di tutti i consociati, sebbene il concreto esercizio della potestas di vigilanza possa essere:
- ab initio stimolato ed eccitato da soggetti a vario titolo interessati, e perciò a questo “legittimati”;
- ex post , foriero di vantaggi specifici e particolari - rispetto a quelli che la generalità degli amministrati in ogni caso ritrae per effetto della riparazione del vulnus arrecato al territorio, quale bene comune - rivenienti ad esempio, dalla IN all’area abusiva;
- ex post , specularmente, lesivo della sfera giuridica dei trasgressori, ovvero dei soggetti a vario titoli “legati” alla area ove l’abuso è stato commesso.
2.3.5. Ora, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno e il contenuto .
2.3.6. Di qui la possibilità –ove ne ricorrano le condiciones - di compulsare la Amministrazione , instando per l’esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione, con atto di iniziativa procedimentale costitutivo dell’obbligo di provvedere –in un senso o nell’altro- e quindi con la correlata legittimazione a stigmatizzarne l’inerzia avanti il Giudice Amministrativo, al fine di ottenere tutela in forma specifica, con l’effettivo adempimento dell’obbligo di provvedere ( recte , dapprima di attivare i poteri di vigilanza, al fine di verificare lo stato dei luoghi e, poscia, concludere tale azione istruttoria con la emanazione , ovvero con la non emanazione , di provvedimenti repressivi e di rimozione del preteso abuso), se del caso valendosi anche dell’intervento surrogatorio del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. .
2.3.7. Orbene, a fronte della certazione dell’obbligo di provvedere –manifestazione del generale dovere di trasparenza, buona fede, correttezza e di clare loqui che informa sempre e comunque, in guisa biunivoca, il rapporto tra i consociati e la Amministrazione- non è ravvisabile un interesse in capo a terzi, uguale e contrario rispetto a quello fatto valere dal ricorrente ex artt. 31 e 117 c.p.a., a mantenere lo stato di “inerzia” della Amministrazione .
2.3.8. In altre parole, la sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere , ovvero di “esaminare” una istanza-diffida –quale che sia il “segno” del potere esercitato all’esito della disamina e dello scrutinio di essa istanza- costituisce fatto “neutro” rispetto a sfere giuridiche “terze”, ivi compresa quella del condominio resistente, che dunque rimangono insensibili e indifferenti rispetto alla rivendicazione, prima, e alla giudiziale affermazione dell’obbligo, poscia.
2.3.9. Ché, di mera attivazione del potere si verte, in definitiva, e non già e non certo del divisamento di interessi, che costituisce un posterius , che giunge giustappunto all’esito della “attuazione” dell’obbligo di procedere e, dunque:
- di esaminare e verificare, dapprima ;
- di provvedere, ovvero di non provvedere, poscia .
2.3.10. Il momento della regolazione degli interessi è indi, eventuale e, in ogni caso, successivo alla affermazione dell’obbligo. Di qui la inconfigurabilità di un interesse, differenziato e qualificato –di segno contrario- rispetto a quello oggetto del giudizio avverso il silenzio inadempimento su una diffida a provvedere in tema di asseriti abusi edilizi.
2.3.11. E’ solo l’esercizio in concreto della potestas repressiva che “interesserà” e “attingerà” sfere giuridiche “terze” –quelle direttamente “legate” all’abuso, nella qualitas di trasgressori ovvero di proprietari o soggetti quodammodo legati al bene oggetto di repressione- attualizzando e concretizzando interessi, uguali e contrari, rispetto a quelli cristallizzati con l’ actio amministrativa sanzionatoria .
2.3.12. A fronte del mero acclaramento dell’obbligo di: i) procedere, dapprima (alla disamina della diffida) e ii) provvedere, o non provvedere, poscia, non è dato rinvenire la esistenza di situazioni giuridiche “ autonome e incompatibili rispetto a quelle riferibili alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione ” (CdS, III, 3 agosto 2023, n. 7517).
2.3.13. E d’altra parte:
- se, a fronte dell’esercizio della potestas sanzionatoria in materia edilizia ed urbanistica non è dato rinvenire qualsivoglia soggetto “beneficiario”, ovvero direttamente attributario di un bene giuridico ad opra della actio provvedimentale, e perciò stesso portatore di un interesse eguale e contrario (alla conservazione dell’atto repressivo) rispetto a quello vantato dal soggetto passivo dell’azione repressiva (all’annullamento);
- analogamente, e specularmente, nessuna sfera giuridica può dirsi lesa, o deminuta, nella fase di mera attivazione della potestas di vigilanza in materia edilizia – ex lege attribuita alla civica Amministrazioni per la cura di interessi metaindividuali- e, dunque, in un momento in cui non vi è ancora alcuna certazione di eventuali abusi su specifiche porzioni del territorio comunale né, tampoco, la emanazione di provvedimenti repressivi che tali abusi colpiscono, è in tale ultimo momento, per vero, che solo vengono attinte sfere terze (quale quella, nella fattispecie, del condominio resistente) aventi posizione di “legame” con le aree e i manufatti ove gli abusi, siccome previamente acclarati, insistono.
2.3.14. In altre parole:
- così come la situazione di vantaggio che eventualmente può rivenire ai terzi (vicini, in varia misura pregiudicati dalla esistenza dell’abuso) a cagione dell’esercizio del potere repressivo e (massimamente) della sua esecuzione, costituisce per così dire un “effetto riflesso” dell’azione pubblica;
- all’istessa guisa, la situazione di svantaggio che eventualmente può rivenire a terzi dall’accertamento dell’obbligo di procedere e provvedere ex art. 2 l. 241/90, costituisce effetto “riflesso” di un tale obbligo, succedaneo ed eventuale, comechè riveniente –non già dalla certazione dell’obbligo in sé- bensì dal concreto atteggiarsi e dispiegarsi della attività di indagine e di vigilanza e dall’eventuale esercizio della potestas repressiva.
2.4. I ricorsi, quello principale e quello incidentale, oltre che ammissibili, sono fondati.
2.4.1. La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante ( rectius , dagli istanti) dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale.
2.4.2. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi, che quivi peraltro non ricorre , in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
2.5. I ricorsi vanno in conclusione accolti, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata:
- di dispiegare la propria potestas di vigilanza edilizia al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e paesaggistiche vigenti nel Comune di Anacapri: i) dello specifico appartamento su cui accampano diritti le parti ricorrente, in relazione alle difformità e alle irregolarità siccome emerse all’esito del contenzioso civile in essere inter partes , ed oggetto della istanza presentata dal ricorrente principale in data 24 luglio 2024; ii) dell’intero complesso condominiale sito in Anacapri, alla via Orlandi 98, al fine di acclarare la esistenza, o meno, delle asserite illegittimità denunziate dal ricorrente incidentale con la istanza del 17 settembre 2024; si verte, giustappunto, nella ipotesi paradigmatica contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a., a mente del quale la pronuncia giudiziale non impinge sulla “ sostanziale fondatezza ” della pretesa delle parti ricorrenti, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “ adempimenti istruttori ” prodromici alla eventuale formazione della voluntas provvedimentale repressiva e/o sanzionatoria degli abusi che dovessero essere acclarati in loco ;
- di emanare un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno , idoneo a dare formale riscontro ad entrambe le istanze dei due ricorrenti, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
2.6. Acclarato la inosservanza dell’obbligo di provvedere va disposta pertanto la adozione delle misure più idonee ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale per cui quivi si insta, in conformità della espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta formulata dalle due parti ricorrenti, a’ sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., ove è testualmente dato leggere che “ Il Giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata ”.
2.7. Occorre, pertanto, imporre all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro novanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
2.7.1. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli o un dirigente dotato di adeguata qualificazione professionale da lui delegato; il compenso spettante al commissario è posto a carico del Comune di Anacapri e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato che documenterà l’attività svolta e le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio.
2.7.2. Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi novanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa della resistente Autorità.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa, sulle due istanze presentate dalle due parti ricorrenti, rispettivamente in data 24 luglio 2024 e 17 settembre 2024, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- dispone che, in caso di inerzia, al Comune di Anacapri si sostituisca il commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli o di un dirigente dotato di adeguata qualificazione professionale da lui delegato, che provvederà nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Pone a carico del Comune di Anacapri il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO