Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2022
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/03/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9449 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto dell’odierno -OMISSIS- al risarcimento del danno patrimoniale subito in forza dell’annullato decreto n. -OMISSIS- del 30/09/2020 con conseguente condanna del Ministero dell’Interno a corrispondere, a tale titolo ed in via equitativa, l’importo pari al 50% delle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal 24/09/2020 al 10/05/2021, oltre all’integrale importo dovuto per il periodo de quo a titolo di contributi previdenziali e assicurativi, quantificato complessivamente nella somma di euro 3.544,48, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini esposti nella narrativa del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno -OMISSIS- chiede il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., subito a causa del provvedimento di dimissione dall’88° corso di formazione per allievi vigili del fuoco, adottato con decreto n. -OMISSIS- del 30/9/2020, per mancato superato la prova di accertamento specifico nella materia del TPSS-teoria, successivamente annullato in via di autotutela con decreto n. -OMISSIS- del 23/04/2021, in quanto adottato in violazione dell’obbligo della p.a. di garantire le sedute di ripasso personalizzato in funzione del suddetto accertamento specifico, come statuito dall’intestato Tribunale con ordinanza n. 892 del 15/02/2021, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia del suddetto provvedimento di dimissioni impugnato nell’ambito del precedente giudizio caducatorio n.r.g. 9889/2020, per violazione del succitato obbligo, previsto dall’art. 7 del decreto del Direttore centrale per la formazione – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 232 del 16/12/2019, come modificato dall’art. 2 del D.M. n. 89 del 06/08/2020.
In esecuzione del suddetto dictum cautelare è stato quindi disposta la ripetizione dell’accertamento specifico, che l’odierno -OMISSIS- ha superato avendo potuto eseguire le sedute di ripasso personalizzato, con conseguente riammissione nel corso con decorrenza dal 10/05/2021.
Con successiva sentenza n. 5438/2021, l’intestato Tribunale ha preso atto della qualificazione dell’annullamento d’ufficio come atto di autotutela da parte dell’Amministrazione e dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del -OMISSIS-, che con l’odierno giudizio risarcitorio asserisce di aver sofferto un danno ingiusto in conseguenza dell’illegittima esclusione dal corso di vigili del fuoco ed individua ex se la “colpa” della resistente amministrazione nella acclarata illegittimità del decreto n. -OMISSIS- del 30/9/2020, come confermata dal provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Ministero dell’Interno di tale decreto.
Nello specifico, parte -OMISSIS- quantifica il richiesto risarcimento del danno nella misura pari al 50% delle retribuzioni non percepite (e non all’intero ammontare non essendo stata resa la prestazione lavorativa e dunque non avendo impegnato le proprie energie lavorative nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione), per alcuni segmenti temporali che vanno da 24/9/2020 (data di dimissione) al 10/5/2021 (data del ripristino del rapporto), e precisamente: per il periodo dal 24/09/2020 al 30/11/2020, dal 01/03/2021 al 31/03/2021 e dal 01/05/2021 al 09/05/2021, avendo lavorato, nel restante arco temporale, e non avendo quindi subito alcun danno.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio assumendo in via preliminare l’inammissibilità della domanda risarcitoria, non essendo stata acclarata l’illegittimità dell’atto annullato in via di autotutela, nell’ambito del precedente giudizio impugnatorio, conclusosi con sentenza di cessazione della materia del contendere.
Nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato non essendo stato comprovato alcun nessun comportamento “colposo”, né esplicito né implicito da parte del Ministero dell’interno.
Con memoria in data 10 dicembre 2024 il -OMISSIS- ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’eccezione in rito di inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza, nel merito, della proposta domanda risarcitoria.
Giova sul punto osservare che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr Consiglio di Stato- sez. III- 20/04/2020, n. 2528) “il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno derivante da atto amministrativo illegittimo deriva non dal solo annullamento del provvedimento lesivo, ma altresì dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, configurabili quando l’adozione dell’atto illegittimo è avvenuta in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa, e dai principi desumibili sia dai principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza” .
Ne deriva che, “in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può invece negarla quando l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043, c.c.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità.” (Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2016, n. 34-OMISSIS-).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, ritiene il Collegio che non possa ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova di un comportamento colposo da parte della P.A, fondandosi l’accoglimento della domanda cautelare proposta nell’ambito del precedente giudizio caducatorio, principalmente sulla circostanza che “quanto allegato dall’Amministrazione resistente, in ogni caso, non ha documentato, in modo perspicuo, il concreto contenuto dell’attività didattica di ripasso svolta, né la sua durata, né la correlazione di essa con le lacune mostrate dai discenti in sede di verifica periodica (ovvero la correlazione alle esigenze didattiche)” (cfr. ordinanza cautelare n. 892/2021).
A fronte di ciò, come anche della rilevata assenza di una statuizione sul suddetto giudizio impugnatorio in termini di effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa della P.A. alla luce della pronunciata cessazione della materia del contendere (cfr. sentenza n. 5438/2021), che parte -OMISSIS- avrebbe potuto in parte contestare al fine di farsi dichiarare, quantomeno in via incidentale, l’illegittimità a fini risarcitori del contegno serbato dal Ministero, non può ritenersi raggiunta la prova certa della negligenza e dell’imperizia nell’assunzione del provvedimento viziato, avendo peraltro la 0predetta amministrazione dato immediata attuazione al pronunciamento cautelare, disponendo la riconvocazione del -OMISSIS- per impartire apposite sessioni di ripasso personalizzato, in funzione dell’esigenza didattica, sulla materia di interesse e quindi sottoponendo lo stesso a nuovo esame avanti ad apposita Commissione - conclusosi con esito positivo previo annullamento in autotutela del precedente decreto di dimissioni n. -OMISSIS- del 30/09/2020 - nel rispetto dei canoni di buona fede, imparzialità, ed efficienza dell’azione amministrativa, su cui si basa anche il potere di autotutela della P.A. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/11/2012, n. 5681).
Occorre nondimeno rilevare, sotto altro e diverso profilo rispetto alla sopra rilevata assenza di dolo o colpa della P.A., che nel caso di specie non si rinviene alcuna ipotesi di ritardata assunzione per fatto e colpa dell’amministrazione, atteso che al momento del rinnovato esame del -OMISSIS- dopo l’avvio delle sessioni di ripasso personalizzato, non poteva darsi né scontato né certo il superamento delle relative prove.
Non può in altri termini configurarsi, contrariamente a quanto dedotto da parte -OMISSIS-, alcun diritto risarcitorio da mancata retribuzione (in particolare per i periodi dal 24/09/2020 al 30/11/2020, dal 01/03/2021 al 31/03/2021 e dal 01/05/2021 al 09/05/2021), “non potendo il danno identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, perché queste comunque presuppongono l’avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio” (Consiglio di Stato, sez. V, 30/01/2017, n. 370).
Né appare prospettabile alcuna pretesa risarcitoria in termini di chance, la quale è suscettibile di ristoro anche solo mediante la ripetizione dell’occasione perduta (cfr Stato Sez. V, 14/12/2006, n. 7426), come avvenuto nel caso di specie.
Tenuto conto della evidente peculiarità della fattispecie controversa e del concreto andamento della stessa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.