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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
n. 631 2025 RG V.G.
IL GIUDICE
- letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di Quarrata, n. 87 del 28.3.2025, notificata al funzionario di questo Tribunale alle ore 9,30 del giorno 29.3.2025 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di:
NATA A QUARRATA IL 31.5.1966, IVI RES.TE VIA STATALE Parte_1
572/F
- vista la proposta motivata del dott. medico di medicina generale dell'az. Testimone_1
Toscana Centro e la convalida della dott.ssa medico di psichiatria della Persona_1
Azienda Usl Toscana Centro che corredano l'ordinanza indicata;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- atteso che le alterazioni psichiche riscontrate rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti in quanto la paziente, come risulta dalla documentazione in atti, risulta affetta da quadro psicotico acuto in psicosi schizofrenica, con agitazione psicomotoria, e che gli interventi medesimi sono rifiutati dall'inferma che non è consapevole della malattia;
- considerato che allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
- ritenuto che debba essere convalidato, a norma dell'art. 35, co. 2, l. n. 833/1978, il trattamento sanitario obbligatorio disposto in conformità al contenuto dei certificati medici allegati;
P.Q.M.
Visti gli artt. 33, 34, 35 della Legge 833 del 23.12.1978 nonché gli articoli 737 e 741 c.p.c.
CONVALIDA
Il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera disposto dal Sindaco del
Comune di Quarrata il 28.3.2025 nell'interesse di:
NATA A QUARRATA IL 31.5.1966, IVI RES.TE VIA STATALE Parte_1
572/F
fermo restando che il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi del quarto comma dell'articolo 35 della legge n.833 del 1978, non può protrarsi oltre sette giorni dal ricovero disposto con la citata ordinanza.
DISPONE L'immediata efficacia del presente decreto
MANDA Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo posta elettronica certificata.
Pistoia, 29.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Sergio Garofalo
n. 631 2025 RG V.G.
IL GIUDICE
- letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di Quarrata, n. 87 del 28.3.2025, notificata al funzionario di questo Tribunale alle ore 9,30 del giorno 29.3.2025 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di:
NATA A QUARRATA IL 31.5.1966, IVI RES.TE VIA STATALE Parte_1
572/F
- vista la proposta motivata del dott. medico di medicina generale dell'az. Testimone_1
Toscana Centro e la convalida della dott.ssa medico di psichiatria della Persona_1
Azienda Usl Toscana Centro che corredano l'ordinanza indicata;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- atteso che le alterazioni psichiche riscontrate rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti in quanto la paziente, come risulta dalla documentazione in atti, risulta affetta da quadro psicotico acuto in psicosi schizofrenica, con agitazione psicomotoria, e che gli interventi medesimi sono rifiutati dall'inferma che non è consapevole della malattia;
- considerato che allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
- ritenuto che debba essere convalidato, a norma dell'art. 35, co. 2, l. n. 833/1978, il trattamento sanitario obbligatorio disposto in conformità al contenuto dei certificati medici allegati;
P.Q.M.
Visti gli artt. 33, 34, 35 della Legge 833 del 23.12.1978 nonché gli articoli 737 e 741 c.p.c.
CONVALIDA
Il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera disposto dal Sindaco del
Comune di Quarrata il 28.3.2025 nell'interesse di:
NATA A QUARRATA IL 31.5.1966, IVI RES.TE VIA STATALE Parte_1
572/F
fermo restando che il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi del quarto comma dell'articolo 35 della legge n.833 del 1978, non può protrarsi oltre sette giorni dal ricovero disposto con la citata ordinanza.
DISPONE L'immediata efficacia del presente decreto
MANDA Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo posta elettronica certificata.
Pistoia, 29.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Sergio Garofalo