TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2398/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2398/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Perri presso il Parte_1 C.F._1
cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato, in Email_1
virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tarroni presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 9 2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera congiunta seppur Per_1 Per_2 collocati presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, ogni qualvolta avrà la possibilità di rientrare dalla Svizzera, ove si è traferito per motivi lavorativi, in Italia;
3) la casa coniugale, sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12, così come da accordi verbali intercorrenti tra le parti, seppur la locazione sia intestata al Sig. verrà affidata alla Sig.ra in quanto Pt_1 CP_1 collocataria dei minori e la stessa se ne allontanerà temporaneamente ogni qualvolta il Sig. Pt_1 riesca a far rientro in Italia per trascorrere del tempo con i figli;
4) la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà libera di risiedere dove Per_3 riterrà più opportuno, con facoltà di vedere il padre ogni qualvolta lo desideri;
5) quale contributo per il mantenimento dei figli minori il padre si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) con adeguamento ISTAT annuale CP_1 con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo;
6) Il Sig. provvederà a versare la propria quota di mantenimento pari ad €. 300,00 Pt_1 direttamente alla figlia Per_3
7) il Sig. , nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento atteso che quest'ultima Parte_1 risulta essere economicamente autonoma ed indipendente;
8) il Sig. qualora dovesse essere accolta la proposta di non versare alcun mantenimento per la Pt_1 moglie, si impegna a contribuire al 50% delle spese relative all'immobile sito in Via Dradi n. 12.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”; per “dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 CP_1 Parte_1 disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso la madre;
Per_2 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta egli rientra in Italia e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della medesima e con la sua volontà, oltre
a quindici giorni durante le vacanze estive, ad una settimana comprensiva del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni con la madre ed a tre giorni comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
disporre che corrisponda a un assegno mensile di Euro 1.050,00 (€ Parte_1 CP_1
350,00 per figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli e Per_3 Per_1
, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 Per_2 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo;
disporre che corrisponda alla moglie un assegno mensile di Euro 1.000,00, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della stessa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che l'assegno unico ed universale venga erogato a . CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dello Stato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/8/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con cui contrasse matrimonio in Acri (CS), il 13/8/2005, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 18, parte 2, serie c, alle pagina 2 di 9 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il Per_3
19.11.2003, , il 04.06.2006 e , l'11.11.2008. Per_1 Per_2
Con memoria difensiva depositata il 23/12/2022 si è costituita che non si è opposta alla CP_1
domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di riconciliazione, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa l'affidamento dell'unica figlia minore d'età delle parti in causa, , nata Persona_4
l'11.11.2008, va premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.). In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ebbene il Collegio osserva che nel caso di specie non v'è ragione di derogare all'affido condiviso della figlia minore d'età ad entrambi i genitori, come richiesto da entrambe le parti, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre.
Quanto al regime della frequentazione tra il padre e la figlia minore il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. i figli minori hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da pagina 3 di 9 entrambi (il che implica che non sia eccessivamente lungo il lasso temporale in cui il figlio non ha rapporto diretto con uno dei due genitori).
Pertanto, tenuto conto della residenza di in Svizzera, il Collegio dispone che il padre Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo l'accordo dei genitori o, in mancanza, con le seguenti modalità:
- ogni qualvolta rientri in Italia, compatibilmente con gli impegni della figlia e Parte_1
previo tempestivo avviso a CP_1
- per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando
Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 maggio il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con la figlia;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con la figlia, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta entro il 30 maggio.
3. Circa l'assegnazione della “casa coniugale, sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12” (cfr. conclusioni di il Collegio osserva che l'oggetto dell'assegnazione disposta dal giudice del Parte_1
conflitto familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. può essere unicamente la casa "familiare", da intendersi come l'immobile stabilmente e continuativamente utilizzato da parte del nucleo costituito da genitori e figli in base ad una destinazione impressa dalle parti non solo in astratto, ma anche in concreto, mediante la convivenza nell'immobile (cfr. Cass. sent. n. 3331/2016). In altri termine l'assegnazione della “casa familiare” – già prevista dall'art. 155 quater cod. civ. e oggi disciplinata dall'art. 337 sexies c.c. -, rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza (cfr. Cass. sent. n. 14553/2011).
Pertanto, tenuto conto che l'immobile sito in Ravenna (RA), Via Dradi n. 123 non costituì, nel caso di specie, la “casa familiare”, atteso che il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza fu l'immobile sito in Ravenna, via Lago Maggiore n. 24, la domanda svolta da di Parte_1
assegnare la casa sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12 a deve ritenersi inammissibile per CP_1
pagina 4 di 9 impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché non esiste il potere del Tribunale di assegnazione dell'immobile in questione, non costituendo esso “casa familiare”.
4. Circa il contributo al mantenimento dei 3 figli, due dei quali maggiorenni, tutti pacificamente economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre (anche la figlia primogenita, che per un certo periodo temporale ha frequentato l'università a Firenze, stando alle allegazioni delle parti, senza che sia noto il mantenimento, o meno, di uno stabile collegamento con la casa familiare da parte di tale figlia), va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Ebbene, nel caso di specie per quanto concerne questi risulta dipendente di Parte_1 un'azienda svizzera, con mansioni di gruista, ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di
5.030,00 CHF (pag. 2 ricorso introduttivo), non avendo, invece, la parte depositato le dichiarazioni dei redditi e finanche neppure chiarito il reddito annuo netto percepito, nonostante l'ordine del giudice istruttore più volte reiterato (cfr. ordinanze del 2/11/2023 e del 5/1/2024).
Per quanto concerne invece l'odierna resistente fino al novembre 2022 fu dipendente di CP_1
cooperativa operante nel settore delle pulizie di uffici, scuole, cantieri etc.; da allora risulta formalmente priva di occupazione lavorativa, avendo tuttavia la parte dichiarato di svolgere “qualche sporadica ora di pulizie più leggere” (cfr. comparsa conclusionale). La più recente dichiarazione dei redditi prodotta dalla parte (cfr. 730/2023) evidenzia un reddito netto pari ad euro 2951,00.
Entrambe le parti hanno poi dichiarato di non essere proprietarie di beni immobili.
pagina 5 di 9 Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti sopra indicate, b) delle potenzialità reddituali concrete di tenuto conto della sua età, del lavoro dalla stessa svolto CP_1
quale addetta alle pulizie e del mercato di riferimento, nonché dell'assenza di una comprovata inabilità lavorativa della parte, essendo peraltro la lombalgia cronica da sovraccarico (doc. 8 di parte resistente) compatibile con molteplici attività lavorative, comprese le “pulizie più leggere” che la stessa parte ha dichiarato del resto di svolgere, essendo tuttavia ignoti i proventi di tale attività, c) della capacità reddituale presumibile di quanto meno in misura pari a quanto indicato nel ricorso Parte_1
introduttivo, d) del notorio maggior costo della vita in Svizzera e delle spese dichiarate da Pt_1
e) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli, anche abitative e della loro
[...]
collocazione del tutto prevalente presso la madre, f) della pacifica convivenza anche della figlia primogenita con la madre, g) dell'importo dell'assegno unico universale per i figli che dovrà Per_3
essere percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via grandemente prevalente, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1
figli versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 per ciascun figlio CP_1
(euro 1050,00 complessivi), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. CP_1
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
5. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito, avanzata da va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può CP_1
riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia
“adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali delle parti e della disparità tra le stesse, b) degli oneri economici gravanti sulla moglie per le sue necessità, anche abitative, c) dell'insussistenza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di porre a carico del marito il mantenimento della moglie per la parte che questa deve ritenersi in grado di guadagnare con il suo lavoro, non avendo la parte dimostrato di essersi fattivamente attivata per la ricerca di un'attività lavorativa ed avendo invece dichiarato di svolgere “qualche sporadica ora di pulizie più leggere” i cui proventi non sono tuttavia noti, il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Parte_1
pagina 6 di 9 contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro CP_1
500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito della lite e, segnatamente, della soccombenza di rispetto alla domanda di mantenimento alla moglie, vanno compensate per la metà Parte_1
con condanna di al pagamento della restante metà in favore dello Stato per le fasi Parte_1
studio ed introduttiva ed in favore di per le ulteriori fasi trattazione/istruttoria e decisionale. CP_1
Ciò perché deve revocarsi l'ammissione al patrocinio di provvisoriamente disposta con CP_1
delibera del COA dell'8/11/2022, a decorrere dall'1/1/2023, atteso che con ordinanza presidenziale del
27/1/2023 è stato disposto il pagamento da parte di in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 500,00 per il mantenimento della moglie e di euro 300,00 per ciascuno dei tre figli, a titolo di mantenimento di questi (tale ordinanza è stata variata in aumento con l'ordinanza del
2/11/2023 e, in via definitiva, con la sentenza conclusiva del procedimento), con conseguente superamento dei limiti di reddito da parte di sin dall'anno 2023. CP_1
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi, salvo che per la fase istruttoria, la cui portata giustifica l'applicazione dei valori minimi), per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2398/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Acri (CS), il 13/8/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2005, atto n. 18, parte 2, serie c;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acri (CS), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) affida la figlia minore d'età in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre;
d) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo l'accordo dei genitori o, in mancanza, con le seguenti modalità:
- ogni qualvolta rientri in Italia, compatibilmente con gli impegni della figlia e Parte_1
previo tempestivo avviso a CP_1
pagina 7 di 9 - per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando
Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 maggio il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con la figlia;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con la figlia, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta entro il 30 maggio;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 per ciascun figlio (euro 1050,00
[...]
complessivi), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà, poi, per l'intero CP_1
l'importo dell'assegno unico universale per i figli;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante Parte_1 CP_1
la corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
g) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di a decorrere dall'1/1/2023, ai CP_1
sensi dell'art. 136, comma 1, DPR 115/2002;
h) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento, in favore dello Stato, Parte_1
delle spese di lite che liquida per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata, per le fasi studio ed introduttiva in euro 2905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
i) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata, per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale in euro 3808,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
l) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022.
pagina 8 di 9 Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2398/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Perri presso il Parte_1 C.F._1
cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato, in Email_1
virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tarroni presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 9 2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera congiunta seppur Per_1 Per_2 collocati presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, ogni qualvolta avrà la possibilità di rientrare dalla Svizzera, ove si è traferito per motivi lavorativi, in Italia;
3) la casa coniugale, sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12, così come da accordi verbali intercorrenti tra le parti, seppur la locazione sia intestata al Sig. verrà affidata alla Sig.ra in quanto Pt_1 CP_1 collocataria dei minori e la stessa se ne allontanerà temporaneamente ogni qualvolta il Sig. Pt_1 riesca a far rientro in Italia per trascorrere del tempo con i figli;
4) la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà libera di risiedere dove Per_3 riterrà più opportuno, con facoltà di vedere il padre ogni qualvolta lo desideri;
5) quale contributo per il mantenimento dei figli minori il padre si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) con adeguamento ISTAT annuale CP_1 con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo;
6) Il Sig. provvederà a versare la propria quota di mantenimento pari ad €. 300,00 Pt_1 direttamente alla figlia Per_3
7) il Sig. , nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento atteso che quest'ultima Parte_1 risulta essere economicamente autonoma ed indipendente;
8) il Sig. qualora dovesse essere accolta la proposta di non versare alcun mantenimento per la Pt_1 moglie, si impegna a contribuire al 50% delle spese relative all'immobile sito in Via Dradi n. 12.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”; per “dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 CP_1 Parte_1 disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso la madre;
Per_2 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta egli rientra in Italia e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della medesima e con la sua volontà, oltre
a quindici giorni durante le vacanze estive, ad una settimana comprensiva del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni con la madre ed a tre giorni comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
disporre che corrisponda a un assegno mensile di Euro 1.050,00 (€ Parte_1 CP_1
350,00 per figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli e Per_3 Per_1
, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 Per_2 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo;
disporre che corrisponda alla moglie un assegno mensile di Euro 1.000,00, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della stessa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che l'assegno unico ed universale venga erogato a . CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dello Stato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/8/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con cui contrasse matrimonio in Acri (CS), il 13/8/2005, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 18, parte 2, serie c, alle pagina 2 di 9 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il Per_3
19.11.2003, , il 04.06.2006 e , l'11.11.2008. Per_1 Per_2
Con memoria difensiva depositata il 23/12/2022 si è costituita che non si è opposta alla CP_1
domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di riconciliazione, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa l'affidamento dell'unica figlia minore d'età delle parti in causa, , nata Persona_4
l'11.11.2008, va premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.). In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ebbene il Collegio osserva che nel caso di specie non v'è ragione di derogare all'affido condiviso della figlia minore d'età ad entrambi i genitori, come richiesto da entrambe le parti, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre.
Quanto al regime della frequentazione tra il padre e la figlia minore il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. i figli minori hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da pagina 3 di 9 entrambi (il che implica che non sia eccessivamente lungo il lasso temporale in cui il figlio non ha rapporto diretto con uno dei due genitori).
Pertanto, tenuto conto della residenza di in Svizzera, il Collegio dispone che il padre Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo l'accordo dei genitori o, in mancanza, con le seguenti modalità:
- ogni qualvolta rientri in Italia, compatibilmente con gli impegni della figlia e Parte_1
previo tempestivo avviso a CP_1
- per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando
Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 maggio il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con la figlia;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con la figlia, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta entro il 30 maggio.
3. Circa l'assegnazione della “casa coniugale, sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12” (cfr. conclusioni di il Collegio osserva che l'oggetto dell'assegnazione disposta dal giudice del Parte_1
conflitto familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. può essere unicamente la casa "familiare", da intendersi come l'immobile stabilmente e continuativamente utilizzato da parte del nucleo costituito da genitori e figli in base ad una destinazione impressa dalle parti non solo in astratto, ma anche in concreto, mediante la convivenza nell'immobile (cfr. Cass. sent. n. 3331/2016). In altri termine l'assegnazione della “casa familiare” – già prevista dall'art. 155 quater cod. civ. e oggi disciplinata dall'art. 337 sexies c.c. -, rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza (cfr. Cass. sent. n. 14553/2011).
Pertanto, tenuto conto che l'immobile sito in Ravenna (RA), Via Dradi n. 123 non costituì, nel caso di specie, la “casa familiare”, atteso che il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza fu l'immobile sito in Ravenna, via Lago Maggiore n. 24, la domanda svolta da di Parte_1
assegnare la casa sita in Ravenna (RA), Via Dradi n. 12 a deve ritenersi inammissibile per CP_1
pagina 4 di 9 impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché non esiste il potere del Tribunale di assegnazione dell'immobile in questione, non costituendo esso “casa familiare”.
4. Circa il contributo al mantenimento dei 3 figli, due dei quali maggiorenni, tutti pacificamente economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre (anche la figlia primogenita, che per un certo periodo temporale ha frequentato l'università a Firenze, stando alle allegazioni delle parti, senza che sia noto il mantenimento, o meno, di uno stabile collegamento con la casa familiare da parte di tale figlia), va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Ebbene, nel caso di specie per quanto concerne questi risulta dipendente di Parte_1 un'azienda svizzera, con mansioni di gruista, ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di
5.030,00 CHF (pag. 2 ricorso introduttivo), non avendo, invece, la parte depositato le dichiarazioni dei redditi e finanche neppure chiarito il reddito annuo netto percepito, nonostante l'ordine del giudice istruttore più volte reiterato (cfr. ordinanze del 2/11/2023 e del 5/1/2024).
Per quanto concerne invece l'odierna resistente fino al novembre 2022 fu dipendente di CP_1
cooperativa operante nel settore delle pulizie di uffici, scuole, cantieri etc.; da allora risulta formalmente priva di occupazione lavorativa, avendo tuttavia la parte dichiarato di svolgere “qualche sporadica ora di pulizie più leggere” (cfr. comparsa conclusionale). La più recente dichiarazione dei redditi prodotta dalla parte (cfr. 730/2023) evidenzia un reddito netto pari ad euro 2951,00.
Entrambe le parti hanno poi dichiarato di non essere proprietarie di beni immobili.
pagina 5 di 9 Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti sopra indicate, b) delle potenzialità reddituali concrete di tenuto conto della sua età, del lavoro dalla stessa svolto CP_1
quale addetta alle pulizie e del mercato di riferimento, nonché dell'assenza di una comprovata inabilità lavorativa della parte, essendo peraltro la lombalgia cronica da sovraccarico (doc. 8 di parte resistente) compatibile con molteplici attività lavorative, comprese le “pulizie più leggere” che la stessa parte ha dichiarato del resto di svolgere, essendo tuttavia ignoti i proventi di tale attività, c) della capacità reddituale presumibile di quanto meno in misura pari a quanto indicato nel ricorso Parte_1
introduttivo, d) del notorio maggior costo della vita in Svizzera e delle spese dichiarate da Pt_1
e) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli, anche abitative e della loro
[...]
collocazione del tutto prevalente presso la madre, f) della pacifica convivenza anche della figlia primogenita con la madre, g) dell'importo dell'assegno unico universale per i figli che dovrà Per_3
essere percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via grandemente prevalente, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1
figli versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 per ciascun figlio CP_1
(euro 1050,00 complessivi), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. CP_1
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
5. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito, avanzata da va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può CP_1
riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia
“adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali delle parti e della disparità tra le stesse, b) degli oneri economici gravanti sulla moglie per le sue necessità, anche abitative, c) dell'insussistenza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di porre a carico del marito il mantenimento della moglie per la parte che questa deve ritenersi in grado di guadagnare con il suo lavoro, non avendo la parte dimostrato di essersi fattivamente attivata per la ricerca di un'attività lavorativa ed avendo invece dichiarato di svolgere “qualche sporadica ora di pulizie più leggere” i cui proventi non sono tuttavia noti, il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Parte_1
pagina 6 di 9 contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro CP_1
500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito della lite e, segnatamente, della soccombenza di rispetto alla domanda di mantenimento alla moglie, vanno compensate per la metà Parte_1
con condanna di al pagamento della restante metà in favore dello Stato per le fasi Parte_1
studio ed introduttiva ed in favore di per le ulteriori fasi trattazione/istruttoria e decisionale. CP_1
Ciò perché deve revocarsi l'ammissione al patrocinio di provvisoriamente disposta con CP_1
delibera del COA dell'8/11/2022, a decorrere dall'1/1/2023, atteso che con ordinanza presidenziale del
27/1/2023 è stato disposto il pagamento da parte di in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 500,00 per il mantenimento della moglie e di euro 300,00 per ciascuno dei tre figli, a titolo di mantenimento di questi (tale ordinanza è stata variata in aumento con l'ordinanza del
2/11/2023 e, in via definitiva, con la sentenza conclusiva del procedimento), con conseguente superamento dei limiti di reddito da parte di sin dall'anno 2023. CP_1
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi, salvo che per la fase istruttoria, la cui portata giustifica l'applicazione dei valori minimi), per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2398/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Acri (CS), il 13/8/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2005, atto n. 18, parte 2, serie c;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acri (CS), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) affida la figlia minore d'età in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre;
d) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo l'accordo dei genitori o, in mancanza, con le seguenti modalità:
- ogni qualvolta rientri in Italia, compatibilmente con gli impegni della figlia e Parte_1
previo tempestivo avviso a CP_1
pagina 7 di 9 - per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e per sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando
Natale e Capodanno e quindi un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori l'esatta cadenza del suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo sul periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà i quindici giorni, anche non consecutivi, con il genitore che, per primo, avrà comunicato all'altro entro il 30 maggio il periodo di vacanze che intenderà trascorrere con la figlia;
per l'anno successivo spetterà all'altro genitore la scelta preferenziale dei quindici giorni da trascorrere con la figlia, con l'onere in ogni caso di comunicare tale scelta entro il 30 maggio;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 per ciascun figlio (euro 1050,00
[...]
complessivi), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà, poi, per l'intero CP_1
l'importo dell'assegno unico universale per i figli;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante Parte_1 CP_1
la corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
g) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di a decorrere dall'1/1/2023, ai CP_1
sensi dell'art. 136, comma 1, DPR 115/2002;
h) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento, in favore dello Stato, Parte_1
delle spese di lite che liquida per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata, per le fasi studio ed introduttiva in euro 2905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
i) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida per intero, cioè in misura comprensiva della parte compensata, per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale in euro 3808,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
l) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022.
pagina 8 di 9 Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9