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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art,429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 13747/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ZITO ROSARIA MARIA RITA) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi la decadenza dell' dal recupero dell'indebito di cui al provvedimento comunicato con la CP_1 nota del 19 dicembre 2022, e comunque l'illegittimità del provvedimento restitutorio impugnato di €. 7.462,49, previa declaratoria di insussistenza dell'indebito con conseguente annullare il provvedimento recuperatorio e conseguente statuizione che nulla fosse dovuto, con condanna dell' alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1 pensione, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver presentato, in data 25.3.20, apposita domanda di Pensione anticipata Quota 100, stante la cessazione della propria attività di lavoro dipendente dal 23.3.20, che veniva accolta con comunicazione che la liquidazione della relativa pensione avrebbe avuto decorrenza dal 01.04.20 per un importo di €. 2.503,94 su 1.014 settimane, calcolata con il sistema misto sulla base dei contributi versati dal 01.11.1976 al 31.03.2020; che in data 17.07.20, aveva presentato domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, richiedendo ai fini della decorrenza pensionistica, l'inserimento dei contributi relativi al mese di marzo 2020 versati il 16.4.20; che solo il 19.12.22, l' , non solo non faceva decorrere la prestazione pensionistica Controparte_2 da marzo 2020, ma comunicava il ricalcolo della pensione, dal 01.04.20 per l'emerso debito a suo carico di €. 7.462,49, con minor importo pensionistico pari a €. 2.291,80, senza che nulla venisse specificato sui criteri adottati nella determinazione del calcolo e del conseguente emerso indebito. Eccepiva i difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/1991 atteso che errore non poteva essere stato in alcun modo determinato dal contribuente, cui nemmeno poteva imputarsi alcun comportamento doloso ovvero alcuna omissione o incompleta segnalazione di dati;
che, peraltro, il provvedimento era stato reso in via immediatamente “definitiva” con irripetibilità delle somme erroneamente erogate in eccesso posto ex art. 206 del D.P.R. n. 1092/73, non sussistendo il dolo del percipiente. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio e pertanto, CP_1 veniva dichiarato contumace. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, verificato il rituale deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto può essere accolta. Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019). Ciò posto, giova altresì precisare che, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in CP_1 eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la CP_2 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021). Ebbene, la documentazione versata in atti ha evidenziato che il provvedimento impugnato si sia fondato sulla seguente motivazione “la pensione è stata calcolata con il sistema misto sulla base del contributi versati dal 01 novembre 1976 al 31.03.2020”, e che “dal ricalcolo effettuato dal 01 aprile 2020 al 31 gennaio 2023 è derivato un debito di euro 7.462,49”. Conseguentemente, sulla base della stessa motivazione formalizzata dall' , appare CP_2 verosimile che l'indebito sia dovuto ad un ricalcolo dell'importo della pensione riconosciuta al ricorrente con il provvedimento del 21.4.20, sulla base dei contributi non contestati e indicati nel provvedimento di liquidazione e nell'estratto contributivo, già versati dal 01.11.1976 al 31.03.2020. Non vi sono, pertanto elementi per dedurre e ritenere che l'indebito venutosi a formare per ricalcolo del dovuto, comunicato nel 2022 per prestazione erogata a decorrere dall'01.04.2020, sia in qualche modo riconducibile ad un comportamento intenzionale e omissivo del ricorrente. D'altra parte, la mancata costituzione in giudizio di non ha consentito di acquisire CP_1 eventuali elementi di prova in senso contrario a quanto dedotto in ricorso. Pertanto, dove ottenersi accertato che l'indebito de quo non sia imputabile al ricorrente e, conseguentemente, non sia ripetibile. Giova ricordare, come chiarito anche nel recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, a mente della quale “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione pagina 3 di 4 del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022). Si ritengono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti necessari per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito previdenziale. CP_1
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta da con la nota del 19 dicembre 2022, CP_1 pari ad €. 7.462,49, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento della predetta somma oltre interessi legali fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 2.143,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 14 febbraio 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art,429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 13747/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ZITO ROSARIA MARIA RITA) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi la decadenza dell' dal recupero dell'indebito di cui al provvedimento comunicato con la CP_1 nota del 19 dicembre 2022, e comunque l'illegittimità del provvedimento restitutorio impugnato di €. 7.462,49, previa declaratoria di insussistenza dell'indebito con conseguente annullare il provvedimento recuperatorio e conseguente statuizione che nulla fosse dovuto, con condanna dell' alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1 pensione, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver presentato, in data 25.3.20, apposita domanda di Pensione anticipata Quota 100, stante la cessazione della propria attività di lavoro dipendente dal 23.3.20, che veniva accolta con comunicazione che la liquidazione della relativa pensione avrebbe avuto decorrenza dal 01.04.20 per un importo di €. 2.503,94 su 1.014 settimane, calcolata con il sistema misto sulla base dei contributi versati dal 01.11.1976 al 31.03.2020; che in data 17.07.20, aveva presentato domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, richiedendo ai fini della decorrenza pensionistica, l'inserimento dei contributi relativi al mese di marzo 2020 versati il 16.4.20; che solo il 19.12.22, l' , non solo non faceva decorrere la prestazione pensionistica Controparte_2 da marzo 2020, ma comunicava il ricalcolo della pensione, dal 01.04.20 per l'emerso debito a suo carico di €. 7.462,49, con minor importo pensionistico pari a €. 2.291,80, senza che nulla venisse specificato sui criteri adottati nella determinazione del calcolo e del conseguente emerso indebito. Eccepiva i difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/1991 atteso che errore non poteva essere stato in alcun modo determinato dal contribuente, cui nemmeno poteva imputarsi alcun comportamento doloso ovvero alcuna omissione o incompleta segnalazione di dati;
che, peraltro, il provvedimento era stato reso in via immediatamente “definitiva” con irripetibilità delle somme erroneamente erogate in eccesso posto ex art. 206 del D.P.R. n. 1092/73, non sussistendo il dolo del percipiente. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio e pertanto, CP_1 veniva dichiarato contumace. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, verificato il rituale deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto può essere accolta. Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019). Ciò posto, giova altresì precisare che, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in CP_1 eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la CP_2 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021). Ebbene, la documentazione versata in atti ha evidenziato che il provvedimento impugnato si sia fondato sulla seguente motivazione “la pensione è stata calcolata con il sistema misto sulla base del contributi versati dal 01 novembre 1976 al 31.03.2020”, e che “dal ricalcolo effettuato dal 01 aprile 2020 al 31 gennaio 2023 è derivato un debito di euro 7.462,49”. Conseguentemente, sulla base della stessa motivazione formalizzata dall' , appare CP_2 verosimile che l'indebito sia dovuto ad un ricalcolo dell'importo della pensione riconosciuta al ricorrente con il provvedimento del 21.4.20, sulla base dei contributi non contestati e indicati nel provvedimento di liquidazione e nell'estratto contributivo, già versati dal 01.11.1976 al 31.03.2020. Non vi sono, pertanto elementi per dedurre e ritenere che l'indebito venutosi a formare per ricalcolo del dovuto, comunicato nel 2022 per prestazione erogata a decorrere dall'01.04.2020, sia in qualche modo riconducibile ad un comportamento intenzionale e omissivo del ricorrente. D'altra parte, la mancata costituzione in giudizio di non ha consentito di acquisire CP_1 eventuali elementi di prova in senso contrario a quanto dedotto in ricorso. Pertanto, dove ottenersi accertato che l'indebito de quo non sia imputabile al ricorrente e, conseguentemente, non sia ripetibile. Giova ricordare, come chiarito anche nel recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, a mente della quale “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione pagina 3 di 4 del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022). Si ritengono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti necessari per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito previdenziale. CP_1
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta da con la nota del 19 dicembre 2022, CP_1 pari ad €. 7.462,49, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento della predetta somma oltre interessi legali fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi € 2.143,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 14 febbraio 2025. Il giudice Antonianna Colli
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