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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Federighi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Porcari (LU), Via G. Puccini
n. 45, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Stella CP_1 C.F._2
Montemagni, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), Via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti): “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi tra la SI.ra e il SI. I coniugi Parte_1 CP_1 vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza con obbligo di comunicarselo;
2) i tre figli minori resteranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile dalla stessa attualmente condotto in locazione sito in Lucca, fraz. Sesto di Moriano Via Ludovica n.1191 lettera G;
3) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, CP_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, ed in caso di disaccordo durante la settimana terrà con sé i figli sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei tre figli minori e previo accordo con la madre, oltre ai week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà al rientro a scuola. Resta inteso che il SI. potrà tenere con sé i figli , e CP_1 Per_1 Per_2
anche insieme alla nuova compagna e agli altri figli senza alcuna limitazione;
salvo che Per_3 ciò non comporti turbamento ai minori e che questi non manifestino espressamente la volontà di frequentare il padre in esclusiva. Qualora ciò si concretizzi sarà lo stesso SI. a regolare il CP_1 proprio comportamento e le proprie abitudini alle richieste dei propri figli. 4) Le vacanze natalizie saranno così regolate: considerando 15 giorni di vacanze scolastiche i primi 7 giorni con un genitore ed i successivi 7 con l'altro e così ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Allo stesso modo le vacanze Pasquali saranno suddivise tra i genitori e saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Tale alternanza sarà applicata anche a tutte le altre festività da calendario. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane anche in modo non consecutivo, comunicando alla madre con congruo anticipo i periodi scelti. 5) Il SI. CP_1 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, la Parte_1 somma mensile di euro 6.000,00 (Euro 2.000,00 per ciascun figlio) il giorno 1 di ogni mese, detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat. In detta somma sono, fra le altre, ricomprese le seguenti spese congiuntamente concordate: attività sportive e attività extrascolastiche come corsi di lingua, tecnologici e di arte;
uscite scolastiche senza pernottamento;
regali di compleanni agli amici;
medicinali abituali;
visite mediche periodiche. 6) Le spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli minori – come da protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 7.10.2020- saranno a carico nella misura del 100% del SI. fatta eccezione di CP_1 quelle indicate al punto 5. In ordine alle spese straordinarie si precisa-in quanto già concordato tra i coniugi- che il padre sosterrà nella misura del 100%:le rette delle scuole private dei tre figli minori fin tanto che gli stessi continueranno a frequentarle, oltre alle divise scolastiche previste dalle suddette scuole private, il materiale richiesto per l'inizio dell'anno scolastico ed i libri di testo;
le spese per le uscite scolastiche con pernottamento e la settimana bianca;
le vacanze organizzate dalla scuola ed oltre a sostenere interamente la spesa per i campi estivi dei tre figli minori ( questa per un importo annuo massimo di euro 1500,00). Sono spese straordinarie anche visite odontoiatriche e apparecchi ortodontici;
montature e lenti da vista;
visite specialistiche non ordinarie e periodiche;
cure fisioterapiche;
tutti gli interventi e cure impreviste. 7)L'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. 8) Il SI. provvederà al Parte_1 CP_1 pagamento del canone di locazione dell'immobile in Lucca, fra. Sesto di Moriano Via Ludovica n. 1191 lettera G, condotto in locazione dalla SI.ra pari ad Euro 1.200,00 mensili o Parte_1 eventuale mutuo di pari importo per lo stesso immobile. Nel caso in cui la SI.ra dovesse Parte_1 acquistarlo, questo sarà a lei intestato nella percentuale da calcolare proporzionalmente all'effettivo contributo da lei dato con propria provvista all'acquisto e per il residuo ai tre figli – in quanto tale importo ai fini dell'acquisto sarà corrisposto con provvista proveniente direttamente dal SI. CP_1 che sin da ora si impegna a tale scopo – con riserva di usufrutto alla . 9) La SI.ra Parte_1
rinuncia, con la sottoscrizione della presente ed il perfetto adempimento di quanto qui Parte_1 descritto, alla domanda di addebito avanzata nei confronti dei SI. 10) Entrambi i coniugi CP_1 concordano che se intenderanno presentare, una volta decorso il termine di legge, ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, sarà alle medesime condizioni concordate nella presente separazione. 11) I coniugi, con la sottoscrizione della presente ed il perfetto adempimento di quanto qui descritto, dichiarano non aver più nulla a che pretendere, ad alcun titolo, restitutorio e risarcitorio, l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando definitivamente tacitate eventuali ragioni di credito reciprocamente vantate tra le parti. 12) I coniugi si obbligano a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per loro stessi e peri i figli. 13) Le spese legali della causa iniziata a Cipro saranno compensate. 14) Le spese legali dell'odierno giudizio saranno compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 3.4.2019 in Cipro (Geroskipou Municipality) con CP_1 dal quale sono nati i figli (3.3.2012),
[...] Persona_4 Persona_5
(26.5.2013) e (18.12.2017) ha esposto che con il passare del tempo e Persona_6 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, anche e soprattutto a causa della parallela e stabile relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente con altra donna, da cui ha avuto altri figli regolarmente riconosciuti dallo stesso e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha rappresentato altresì il disinteresse del padre nei confronti delle eSIenze dei figli e la condotta pregiudizievole dello stesso anche rispetto agli equilibri psicofisici dei minori e ha domandato: l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso di sé e con frequentazione tra i figli ed il padre, previo graduale inserimento di terze persone (nuova compagna del padre e fratelli unilaterali), un contributo integrale a carico dell' per tutte le spese e gli oneri ordinari e straordinari necessari per il mantenimento CP_1
e sostentamento dei figli minori, comprensivo del pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui essi risiedono nonché il pagamento di tutte le utenze e i costi di riparazione e manutenzione dell'immobile medesimo, un contributo mensile al proprio mantenimento nella misura di €10.000, oltre al pagamento di una somma in proprio favore a titolo di risarcimento del danno per la lesione della dignità e dell'onore causate dalla condotta del resistente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre il pagamento delle spese legali della causa radicata a Cipro e del presente procedimento.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ma CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione dei medesimi presso l'abitazione della madre con diritto di visita ai figli, previo accordo con la madre e ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze degli stessi, un contributo mensile al mantenimento dei minori di €3.300 (€1.100 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, un contributo mensile al mantenimento della ricorrente di €700 oltre al pagamento del canone di locazione della casa familiare nella misura di
€920, con reiezione di tutte le altre domande formulate dalla ricorrente. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 26.7.2023 il
Presidente, in via urgente e provvisoria, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita padre-figli come da provvedimento, ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di €3.300,00 mensili (€1.100,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie ed un contributo al mantenimento della moglie di €1.000,00 mensili, stabilendo altresì l'integrale percezione dell'assegno unico in capo alla medesima, ha posto a carico del ricorrente il pagamento integrale del canone di locazione della casa familiare, ha nominato giudice relatore la Dott.ssa D'Ettore ed ha rinviato all'udienza del 1.12.2023, assegnando alle parti termini di legge per memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Nei predetti scritti difensivi le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate;
parte ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione dell'immobile sito in Lido di Camaiore, mentre il resistente in comparsa ha chiesto il rigetto della nuova domanda ex adverso formulata, ha dato atto di comportamenti ostruzionistici ed ostacolanti la relazione padre-figli posti in essere dalla moglie e ha domandato al
Giudice voler disporre una CTU, che è stata effettivamente ammessa.
La consulente nominata ha suggerito il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, confermato il diritto di visita padre-figli come già calendarizzato nei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere e l'opportunità, per i minori, di attivare un percorso psicoterapeutico individuale e di gruppo da effettuarsi con uno Psicoterapeuta specializzato dell'età evolutiva onde superare alcune criticità emerse nel nucleo.
Le parti hanno concordato con le risultanze della CTU in punto di collocazione e monitoraggio dei percorsi attivati in favore dei minori, anche per il tramite del Servizio Sociale, mentre hanno manifestato disaccordo quanto al regime di affido e frequentazione.
Il Giudice, con ordinanza del 6.10.2024, ritenute sussistenti circostanze nuove e sopravvenute tali da giustificare una parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti già stabiliti in sede presidenziale ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Lucca con mandato di monitoraggio del nucleo per un periodo di 8 mesi, la presa in carico dei minori da parte dell' territorialmente competente per l'avvio di un percorso di sostegno CP_2 psicologico ed ha disposto un calendario di frequentazione padre-figli con modalità come da ordinanza.
Nelle more dell'udienza per la verifica sull'esito del monitoraggio, le parti hanno congiuntamente rappresentato un progressivo e netto miglioramento della complessiva situazione familiare, per cui il
Giudice, a parziale modifica del precedente provvedimento, ha limitato il monitoraggio del Servizio Sociale alla sola verificare dell'andamento degli accordi attuati fra i genitori, stabilendo modalità libere degli incontri padre-figli tranne un giorno a settimana con educativa e ha confermato l'udienza già fissata al 20.6.2025.
I Servizi incaricati del monitoraggio hanno depositato relazione di aggiornamento con cui hanno dato atto del miglioramento e della distensione dei rapporti all'interno del nucleo familiare e rappresentato l'opportunità di interrompere gli incontri osservati, date le modalità libere già attuate.
All'udienza del 20.6.2025, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come in epigrafe riportate con rinuncia a termini per memorie conclusive.
La causa è stata rimessa quindi dal Giudice al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si precisa che, previa consultazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente acquisita in atti, è stato individuato il Comune di registrazione del matrimonio inter partes ai fini della successiva annotazione.
Per il resto, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei minori e sulla modalità di frequentazione;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento e frequentazione appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse dei minori, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, così come rilevato dalla CTU espletata e dalla relazione di monitoraggio dei Servizi competenti, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, peraltro avendo le parti recuperato un rapporto di piena collaborazione nell'interesse dei minori, con il superamento della conflittualità che aveva inizialmente caratterizzato in nucleo familiare.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici. Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, ato a Milano (MI) il 8.6.1968 CP_1
e nata a [...] – Federazione Russa il 23.3.1979, uniti in matrimonio in Parte_1
in data 3.4.2019, matrimonio registrato presso il Comune di Piacenza (PC) al Controparte_3 numero 94, parte 2, serie C, anno 2023 autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Federighi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Porcari (LU), Via G. Puccini
n. 45, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Stella CP_1 C.F._2
Montemagni, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), Via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti): “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi tra la SI.ra e il SI. I coniugi Parte_1 CP_1 vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza con obbligo di comunicarselo;
2) i tre figli minori resteranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile dalla stessa attualmente condotto in locazione sito in Lucca, fraz. Sesto di Moriano Via Ludovica n.1191 lettera G;
3) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, CP_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, ed in caso di disaccordo durante la settimana terrà con sé i figli sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei tre figli minori e previo accordo con la madre, oltre ai week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà al rientro a scuola. Resta inteso che il SI. potrà tenere con sé i figli , e CP_1 Per_1 Per_2
anche insieme alla nuova compagna e agli altri figli senza alcuna limitazione;
salvo che Per_3 ciò non comporti turbamento ai minori e che questi non manifestino espressamente la volontà di frequentare il padre in esclusiva. Qualora ciò si concretizzi sarà lo stesso SI. a regolare il CP_1 proprio comportamento e le proprie abitudini alle richieste dei propri figli. 4) Le vacanze natalizie saranno così regolate: considerando 15 giorni di vacanze scolastiche i primi 7 giorni con un genitore ed i successivi 7 con l'altro e così ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Allo stesso modo le vacanze Pasquali saranno suddivise tra i genitori e saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Tale alternanza sarà applicata anche a tutte le altre festività da calendario. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane anche in modo non consecutivo, comunicando alla madre con congruo anticipo i periodi scelti. 5) Il SI. CP_1 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, la Parte_1 somma mensile di euro 6.000,00 (Euro 2.000,00 per ciascun figlio) il giorno 1 di ogni mese, detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat. In detta somma sono, fra le altre, ricomprese le seguenti spese congiuntamente concordate: attività sportive e attività extrascolastiche come corsi di lingua, tecnologici e di arte;
uscite scolastiche senza pernottamento;
regali di compleanni agli amici;
medicinali abituali;
visite mediche periodiche. 6) Le spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli minori – come da protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 7.10.2020- saranno a carico nella misura del 100% del SI. fatta eccezione di CP_1 quelle indicate al punto 5. In ordine alle spese straordinarie si precisa-in quanto già concordato tra i coniugi- che il padre sosterrà nella misura del 100%:le rette delle scuole private dei tre figli minori fin tanto che gli stessi continueranno a frequentarle, oltre alle divise scolastiche previste dalle suddette scuole private, il materiale richiesto per l'inizio dell'anno scolastico ed i libri di testo;
le spese per le uscite scolastiche con pernottamento e la settimana bianca;
le vacanze organizzate dalla scuola ed oltre a sostenere interamente la spesa per i campi estivi dei tre figli minori ( questa per un importo annuo massimo di euro 1500,00). Sono spese straordinarie anche visite odontoiatriche e apparecchi ortodontici;
montature e lenti da vista;
visite specialistiche non ordinarie e periodiche;
cure fisioterapiche;
tutti gli interventi e cure impreviste. 7)L'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. 8) Il SI. provvederà al Parte_1 CP_1 pagamento del canone di locazione dell'immobile in Lucca, fra. Sesto di Moriano Via Ludovica n. 1191 lettera G, condotto in locazione dalla SI.ra pari ad Euro 1.200,00 mensili o Parte_1 eventuale mutuo di pari importo per lo stesso immobile. Nel caso in cui la SI.ra dovesse Parte_1 acquistarlo, questo sarà a lei intestato nella percentuale da calcolare proporzionalmente all'effettivo contributo da lei dato con propria provvista all'acquisto e per il residuo ai tre figli – in quanto tale importo ai fini dell'acquisto sarà corrisposto con provvista proveniente direttamente dal SI. CP_1 che sin da ora si impegna a tale scopo – con riserva di usufrutto alla . 9) La SI.ra Parte_1
rinuncia, con la sottoscrizione della presente ed il perfetto adempimento di quanto qui Parte_1 descritto, alla domanda di addebito avanzata nei confronti dei SI. 10) Entrambi i coniugi CP_1 concordano che se intenderanno presentare, una volta decorso il termine di legge, ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, sarà alle medesime condizioni concordate nella presente separazione. 11) I coniugi, con la sottoscrizione della presente ed il perfetto adempimento di quanto qui descritto, dichiarano non aver più nulla a che pretendere, ad alcun titolo, restitutorio e risarcitorio, l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando definitivamente tacitate eventuali ragioni di credito reciprocamente vantate tra le parti. 12) I coniugi si obbligano a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per loro stessi e peri i figli. 13) Le spese legali della causa iniziata a Cipro saranno compensate. 14) Le spese legali dell'odierno giudizio saranno compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 3.4.2019 in Cipro (Geroskipou Municipality) con CP_1 dal quale sono nati i figli (3.3.2012),
[...] Persona_4 Persona_5
(26.5.2013) e (18.12.2017) ha esposto che con il passare del tempo e Persona_6 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, anche e soprattutto a causa della parallela e stabile relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente con altra donna, da cui ha avuto altri figli regolarmente riconosciuti dallo stesso e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha rappresentato altresì il disinteresse del padre nei confronti delle eSIenze dei figli e la condotta pregiudizievole dello stesso anche rispetto agli equilibri psicofisici dei minori e ha domandato: l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso di sé e con frequentazione tra i figli ed il padre, previo graduale inserimento di terze persone (nuova compagna del padre e fratelli unilaterali), un contributo integrale a carico dell' per tutte le spese e gli oneri ordinari e straordinari necessari per il mantenimento CP_1
e sostentamento dei figli minori, comprensivo del pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui essi risiedono nonché il pagamento di tutte le utenze e i costi di riparazione e manutenzione dell'immobile medesimo, un contributo mensile al proprio mantenimento nella misura di €10.000, oltre al pagamento di una somma in proprio favore a titolo di risarcimento del danno per la lesione della dignità e dell'onore causate dalla condotta del resistente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre il pagamento delle spese legali della causa radicata a Cipro e del presente procedimento.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ma CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione dei medesimi presso l'abitazione della madre con diritto di visita ai figli, previo accordo con la madre e ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze degli stessi, un contributo mensile al mantenimento dei minori di €3.300 (€1.100 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, un contributo mensile al mantenimento della ricorrente di €700 oltre al pagamento del canone di locazione della casa familiare nella misura di
€920, con reiezione di tutte le altre domande formulate dalla ricorrente. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 26.7.2023 il
Presidente, in via urgente e provvisoria, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita padre-figli come da provvedimento, ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di €3.300,00 mensili (€1.100,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie ed un contributo al mantenimento della moglie di €1.000,00 mensili, stabilendo altresì l'integrale percezione dell'assegno unico in capo alla medesima, ha posto a carico del ricorrente il pagamento integrale del canone di locazione della casa familiare, ha nominato giudice relatore la Dott.ssa D'Ettore ed ha rinviato all'udienza del 1.12.2023, assegnando alle parti termini di legge per memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Nei predetti scritti difensivi le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate;
parte ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione dell'immobile sito in Lido di Camaiore, mentre il resistente in comparsa ha chiesto il rigetto della nuova domanda ex adverso formulata, ha dato atto di comportamenti ostruzionistici ed ostacolanti la relazione padre-figli posti in essere dalla moglie e ha domandato al
Giudice voler disporre una CTU, che è stata effettivamente ammessa.
La consulente nominata ha suggerito il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, confermato il diritto di visita padre-figli come già calendarizzato nei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere e l'opportunità, per i minori, di attivare un percorso psicoterapeutico individuale e di gruppo da effettuarsi con uno Psicoterapeuta specializzato dell'età evolutiva onde superare alcune criticità emerse nel nucleo.
Le parti hanno concordato con le risultanze della CTU in punto di collocazione e monitoraggio dei percorsi attivati in favore dei minori, anche per il tramite del Servizio Sociale, mentre hanno manifestato disaccordo quanto al regime di affido e frequentazione.
Il Giudice, con ordinanza del 6.10.2024, ritenute sussistenti circostanze nuove e sopravvenute tali da giustificare una parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti già stabiliti in sede presidenziale ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Lucca con mandato di monitoraggio del nucleo per un periodo di 8 mesi, la presa in carico dei minori da parte dell' territorialmente competente per l'avvio di un percorso di sostegno CP_2 psicologico ed ha disposto un calendario di frequentazione padre-figli con modalità come da ordinanza.
Nelle more dell'udienza per la verifica sull'esito del monitoraggio, le parti hanno congiuntamente rappresentato un progressivo e netto miglioramento della complessiva situazione familiare, per cui il
Giudice, a parziale modifica del precedente provvedimento, ha limitato il monitoraggio del Servizio Sociale alla sola verificare dell'andamento degli accordi attuati fra i genitori, stabilendo modalità libere degli incontri padre-figli tranne un giorno a settimana con educativa e ha confermato l'udienza già fissata al 20.6.2025.
I Servizi incaricati del monitoraggio hanno depositato relazione di aggiornamento con cui hanno dato atto del miglioramento e della distensione dei rapporti all'interno del nucleo familiare e rappresentato l'opportunità di interrompere gli incontri osservati, date le modalità libere già attuate.
All'udienza del 20.6.2025, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come in epigrafe riportate con rinuncia a termini per memorie conclusive.
La causa è stata rimessa quindi dal Giudice al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si precisa che, previa consultazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente acquisita in atti, è stato individuato il Comune di registrazione del matrimonio inter partes ai fini della successiva annotazione.
Per il resto, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei minori e sulla modalità di frequentazione;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento e frequentazione appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse dei minori, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, così come rilevato dalla CTU espletata e dalla relazione di monitoraggio dei Servizi competenti, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo.
Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, peraltro avendo le parti recuperato un rapporto di piena collaborazione nell'interesse dei minori, con il superamento della conflittualità che aveva inizialmente caratterizzato in nucleo familiare.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici. Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, ato a Milano (MI) il 8.6.1968 CP_1
e nata a [...] – Federazione Russa il 23.3.1979, uniti in matrimonio in Parte_1
in data 3.4.2019, matrimonio registrato presso il Comune di Piacenza (PC) al Controparte_3 numero 94, parte 2, serie C, anno 2023 autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli