Parere definitivo 26 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2025REG.PROV.COLL.
N. 01200/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2023, proposto da
Unione Sportiva Romana A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 24;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7999/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Michele Memeo e Giuseppe Scavuzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Unione Sportiva Romana A.S.D. (in seguito anche Unione Sportiva o Associazione) era titolare della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale (sito in Roma, via Nomentana n. 858), in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 3 agosto 2007 del Comune di Roma.
Con la suddetta Deliberazione, l’Ente municipale aveva regolarizzato l’occupazione sine titulo di cui l’Unione Sportiva si era resa responsabile nel periodo anteriore al 2007, stabilendo la durata di 18 anni (con decorrenza dal 1 gennaio 2004) della futura concessione e quantificando il debito pregresso (maturato dall’Associazione a titolo di indennità per l’occupazione abusiva dell’impianto nel periodo anteriore al 2007) nella somma di Euro 408.764,25, somma che l’Associazione avrebbe dovuto versare ratealmente nelle more del rapporto concessorio avviato in data 1 gennaio 2004.
Con il successivo disciplinare di concessione a canone ridotto (acquisito al protocollo n. QA3/13345 del 23 ottobre 2007), l’Unione Sportiva e il Comune di Roma definivano le specifiche condizioni del nuovo rapporto concessorio in conformità con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 3 agosto 2007.
Le parti stabilivano che l’Unione Sportiva avrebbe dovuto corrispondere al Comune, in aggiunta al canone concessorio ridotto previsto per la nuova concessione (il cui importo annuo ammontava ad euro 5.725,20, da corrispondersi in rate mensili anticipate con scadenza il 5 di ogni mese, ciascuna parti ad euro 477,10), anche gli oneri economici per la regolarizzazione dell’occupazione abusiva pregressa realizzata nel periodo anteriore al 2007.
In particolare, l’art. 5 ter del Disciplinare di concessione del 12 ottobre 2007 stabiliva che l’Associazione avrebbe dovuto versare:
a) per il periodo di occupazione protrattosi dal 1980 al 31 dicembre 2003, un importo complessivo di euro 408,764,25 (di cui euro 397.861,33 a titolo di indennità di occupazione ed euro 10.902,92 a titolo di interessi calcolati a decorrere dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 2003);
b) per il periodo di occupazione protrattosi dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, un’indennità di occupazione pari ad euro 6.432,40 per il 2004, euro 5.524,80 per il 2005 ed euro 5.629,20 per il 2006.
Tali oneri economici venivano distribuiti in rate mensili anticipate maggiorate degli interessi legali (da versare in pendenza del nuovo rapporto concessorio) secondo il piano di rateizzazione contemplato dall’art. 5 ter del suindicato Disciplinare.
Roma Capitale, in ragione del mancato integrale pagamento dei nuovi oneri economici pattuiti (sia quelli dovuti a titolo di nuovi canoni concessori, sia quelli dovuti a titolo di nuovi canoni concessori, sia quelli dovuti a titolo di regolarizzazione del pregresso), nonché della mancata definizione consensuale di un nuovo piano di rateizzazione, con atto prot. n. EA 5624 del 30 luglio 2014, dava impulso al procedimento di decadenza/revoca della concessione per morosità della concessionaria.
I ripetuti tentativi di rideterminazione consensuale del piano di rientro dai debiti maturati fallivano, pertanto l’Amministrazione, con la determina dirigenziale prot. n. EA 708 del 19 gennaio 2019, disponeva la ‘ decadenza/revoca ai sensi dell’art. 13 del Regolamento degli Impianti Sportivi di proprietà Capitolina approvato con delibera G.C. n. 170/2002 e ss. mm. e ii. della concessione dell’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma Via Nomentana 858 rilasciata alla U.S. ROMANA A.S.D. (già U.S. Romana) per il mancato pagamento dei canoni e del debito pregresso e intimazione al rilascio dell’impianto sportivo’.
2. L’Unione Sportiva Romana A.S.D. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso il provvedimento di decadenza per morosità, dolendosi della scelta di Roma Capitale di indugiare più di 18 mesi prima di notificare il provvedimento di decadenza impugnato, posto che era stato emanato il 19 gennaio 2018, ma notificato solo l’8 luglio 2019, anche in considerazione del fatto che, in data 30 novembre 2018, ossia medio tempore tra la data di emanazione del provvedimento decadenziale e la data della sua notifica, Roma Capitale aveva chiesto alla ricorrente di attestare l’eventuale rateizzazione della cartella di pagamento, contenente i debiti su cui era basato il provvedimento decadenziale, cartella che peraltro in quel momento non era stata notificata all’Associazione. Questa circostanza, ad avviso dell’Unione Sportiva, era sostanzialmente incompatibile con la determinazione decadenziale gravata, posto che si era provveduto a presentare all’Agenzia delle Entrate, pur in assenza di notifica della cartella di pagamento, l’istanza di rateizzazione del debito.
3. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 7999 del 2022, respingeva il ricorso, assumendo che il provvedimento adottato dall’Amministrazione era stato emesso a causa del ripetuto inadempimento da parte della ricorrente degli obblighi di pagamento derivanti dalla concessione. Il Collegio riteneva che la potestà di dichiarare la decadenza del concessionario, a differenza di quello di revocare in autotutela la concessione, aveva natura vincolata, dipendendo esclusivamente dall’accertamento dei presupposti che ne giustificavano l’emanazione (quale, per l’appunto, il grave inadempimento del concessionario agli obblighi derivanti dalla concessione), con la conseguenza che, nell’esercizio di tale potere, l’Amministrazione non poteva esprimere alcun apprezzamento discrezionale circa l’opportunità o meno del prosieguo del rapporto concessorio.
Il fatto che Roma Capitale aveva indugiato prima di procedere alla notifica del provvedimento gravato poteva semmai assumere rilievo ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria per tardiva adozione del provvedimento ablatorio. Il primo Giudice respingeva anche la critica con la quale si lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con la normativa del settore, recentemente novellata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 15.3.2018, n. 12, in quanto l’omesso pagamento dei canoni concessori giustificava la decadenza dalla concessione sia sotto la vigenza del Regolamento comunale adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 170 del 7 novembre 2002, sia sotto la vigenza del nuovo Regolamento comunale adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 15.3.2018, n. 12, sicché doveva ritenersi irrilevante la questione di quale tra questi due regolamenti era applicabile al caso di specie. Secondo il Giudice di prime cure, non era neppure fondata la denuncia di violazione delle garanzie partecipative, tenuto conto che il provvedimento de quo aveva natura vincolata ed era basato su elementi di fatto inconfutabili, pertanto era assolutamente irrilevanze l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21 octies , secondo comma, della legge n. 241 del 1990. Il Tribunale, infine, considerava priva di pregio la circostanza attestata da parte ricorrente con documentazione tardivamente versata in atti, consistente nel sopravvenuto accoglimento, in data 10 gennaio 2020, dell’istanza di rateizzazione del debito originariamente presentata dall’Unione Sportiva, oltre al fatto che il sopravvenuto accordo di rateizzazione non integrava gli estremi di un contrarius actus rispetto al provvedimento di decadenza impugnato.
4. L’Unione Sportiva Romana A.S.D. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti fatto e di diritto. Error in judicando di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto al primo e al quarto motivo di ricorso, con cui si è denunciato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 241/90, difetto assoluto di motivazione – contraddittorietà dell’azione amministrativa – eccesso di potere – sopravvenuto annullamento implicito dell’atto e violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 L. 241/90 – difetto di istruttoria; II. Error in judicando di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto. Quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si è denunciato: violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 L.241/90; art. 8 d.lgs. 267/00 (art. 6 L. 142/90); artt. 3, 24 e 97 Cost., omessa comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere; III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dei canoni e principi di correttezza, buona fede e imparzialità. Eccesso di potere”.
5. Roma Capitale si è costituita in resistenza, allegando documentazione a sostegno del rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 17 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, l’Unione Sportiva Romana A.S.D. denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha erroneamente ritenuto non sussistente il difetto di motivazione e di istruttoria della Determinazione Dirigenziale numero repertorio EA/3/2018 del 19.1.2018. Secondo la ricorrente, tale Determinazione sarebbe nulla e/o annullabile non essendo plausibile che l’Amministrazione, dopo aver emesso l’atto, abbia esitato a notificarlo, senza preoccuparsi di verificare l’insussistenza di ulteriori atti, emessi nelle more, idonei a rendere inopportuna la notifica. In particolare, successivamente era stata notificata la nota prot. EA/2018/16069 del 30.11.2018 con la quale era stata disposta la rateizzazione del debito. Se l’Amministrazione avesse effettuato una congrua e completa istruttoria, non avrebbe emesso il provvedimento di decadenza, posto che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, era venuta meno la situazione di morosità, stante il pagamento di una importante somma.
8. Con il secondo motivo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui, apoditticamente, si sostiene la natura vincolata del provvedimento impugnato, in questo modo escludendo la necessità di comunicare all’Associazione destinataria l’avvio del procedimento, consentendo la tutela delle garanzie partecipative. Tale omissione, ad avviso dell’Unione Sportiva, avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge nella fase procedimentale.
9. Con la terza censura, l’appellante deduce la violazione dei principi generali sanciti dagli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dagli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c., nonché dei criteri generali sull’intangibilità dei diritti quesiti e il diritto di insistenza, non potendo essere messi in discussione le garanzie e i diritti già assicurati nel corso di un procedimento, involgente autorizzazioni e/o concessioni.
10. Le suindicate critiche, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, sono infondate.
11. Va premesso in fatto che Roma Capitale ha disposto la revoca della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale (sito in Roma, via Nomentana n. 858), ‘per il mancato pagamento dei canoni e del debito pregresso’. In particolare, con il disciplinare di concessione a canone ridotto del 12 ottobre 2007, l’appellante e il Comune di Roma avevano definitivo le specifiche condizioni del nuovo rapporto concessorio in conformità con la Deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 3 agosto 2007, prevedendo che l’Unione Sportiva avrebbe dovuto corrispondere al Comune, in aggiunta al canone concessorio ridotto previsto per la nuova concessione, anche gli oneri economici per la regolarizzazione dell’occupazione abusiva pregressa realizzata nel periodo anteriore al 2007.
Nello specifico, le somme indicate dall’art. 5 ter del Disciplinare di concessione venivano distribuite in rate mensili anticipate maggiorare di interessi legali (da versare in pendenza del rapporto concessorio). Nonostante la stipula di tale accordo, l’Unione Sportiva ometteva di provvedere all’integrale pagamento dei nuovi oneri economici, sia quelli dovuti a titolo di nuovi canoni concessori, sia quelli dovuti a titolo di regolarizzazione del pregresso, quindi l’Amministrazione capitolina avviava il procedimento di revoca/decadenza della concessione per morosità della concessionaria, e dopo avvisi bonari di pagamento e il fallimento di ripetuti tentativi di rideterminazione consensuale del piano di rientro dai debiti maturati, disponeva, in data 19 gennaio 2018, con la Determinazione dirigenziale gravata, l’interruzione del rapporto concessorio.
11.1. Ne consegue che la revoca è scaturita dalla condotta negligente della concessionaria, pertanto deve concludersi che Roma Capitale si è determinata, secondo ‘buona fede’ (art. 1175 e art. 1375 c.c.), a interrompere il rapporto negoziale, essendo venuto meno, a causa del mancato pagamento dei debiti maturati e in ragione delle continue e reiterate irregolarità/inadempimenti, la ‘fiducia negoziale’quale presupposto per il proseguimento del rapporto.
Nella sua dimensione oggettiva, come noto, la ‘buona fede’ si atteggia a regola di condotta che impone ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà e correttezza in tutte le fasi del rapporto contrattuale. A conferma di tale conclusione si pone la modifica normativa apportata all’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, mediante l’inserimento del c. 2-bis ad opera della l. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale ‘ i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede’.
Nella specie, il provvedimento di revoca ha determinato che il provvedimento concessorio concludesse gli effetti prima della scadenza, per l’omessa ottemperanza, nei termini previsti nella concessione (o convenzione), degli obblighi imposti al concessionario.
Nella concessione - contratto il carattere pubblicistico dell’affidamento fa sì che sia garantita una gestione ottimale del bene, con il principale fine del soddisfacimento dell’interesse pubblico primario (Cons. Stato, n. 2696 del 2024), pertanto la contemporanea presenza di aspetti pubblicistici e privatistici non provoca la trasformazione del rapporto da una natura pubblica ad una paritetica.
La pubblica amministrazione, quindi, mantiene sempre un potere precettivo, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, che, nel caso in esame, è stato correttamente esercitato, con la conseguenza che vanno respinte le doglianze a tale riguardo prospettate dall’appellante con i mezzi di gravame.
11.2. Come precisato dal T.A.R., la Determina di cessazione della convenzione costituisce un provvedimento di decadenza avente natura vincolata, atteso che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, essendo stato emesso sulla base degli accordi convenuti dalle parti.
Tale interpretazione si pone in linea con quanto precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza n. 18 del 2020, secondo cui: “ La decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc) di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente:
(a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quella prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
(b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione delle prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto;
(c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ”.
Orbene, l’art. 5 n. 3 del Disciplinare di concessione prot. Q A313345 del 12 ottobre 2007 espressamente ha stabilito che “ In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l’Amministrazione comunale, revocata la concessione, procede al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco o del Presidente del Consiglio Municipale secondo le rispettive competenze”.
Anche l’art. 8 del suddetto Disciplinare di concessione ha precisato claris verbis che Roma Capitale avrebbe potuto procedere alla revoca/decadenza della concessione in caso di ‘ mancato pagamento di tre rate consecutive di canone o di debito pregresso derivante dalla Regolarizzazione dell’impianto sportivo’.
Le parti hanno concordemente pattuito che il provvedimento di concessione sarebbe stato revocato in ipotesi di inadempimento del pagamento dei canoni di concessione da parte della concessionaria.
Si deve desumere, pertanto, che le denunce prospettate dall’appellante non possono essere condivise, posto che il grave inadempimento in cui è incorsa l’Associazione, in uno con le pattuizioni sottoscritte dalle parti, hanno rappresentato un legittimo motivo di revoca/decadenza della concessione.
11.3. La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, dovendosi ribadire che ‘ l’atto impugnato – ancorché formalmente denominato anche come ‘revoca’ della concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale – integra in realtà gli estremi di un provvedimento dichiarativo della decadenza dell’Associazione dalla concessione stessa, provvedimento adottato a causa del ripetuto inadempimento di tale Associazione agli obblighi di pagamento derivanti dalla concessione ’, quindi trattasi di un provvedimento avente ‘ natura vincolata, dipendendo esclusivamente all’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’emanazione (quale, per l’appunto, il grave inadempimento del concessionario agli obblighi derivanti dalla concessione), con la conseguenza che, nell’esercizio di tale potere, l’amministrazione non può esprimere alcun apprezzamento discrezionale circa l’opportunità o meno del prosieguo del rapporto concessorio ’.
Tale considerazione assume rilievo assorbente, dovendosi concludere per l’irrilevanza delle ulteriori argomentazioni difensive illustrate dall’appellante.
12. Passando, infatti, all’esame delle altre censure prospettate nei mezzi, va respinto il primo motivo anche nella parte in cui si denuncia: a) la tardiva notifica del provvedimento di decadenza assunto in data 19.1.2018, ma notificato solo l’8.7.2019; b) la mancata verifica dell’attualità e persistenza della morosità prima di emanare il provvedimento di decadenza; c) l’omessa verifica della volontà del concessionario di onorare il debito pregresso.
A tale riguardo, nel corso del giudizio, Roma Capitale, con relazione prot. EA1093 del 3.2.2023, ha osservato che la notifica della Determina di decadenza è stata effettuata all’indirizzo pec della destinataria in data 8.7.2019, mentre l’Unione Sportiva ha ottenuto l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione solo in data 10.1.2020, e l’accoglimento dell’istanza e il relativo piano di rateizzazione, con la ricevuta di pagamento della prima rata prevista dal piano, sono state comunicate a Roma Capitale solo in data 11.2.2020.
Ne consegue l’infondatezza delle critiche, dovendosi ribadire quanto precisato dal Collegio di prima istanza e, in particolare, che l’indugio di Roma Capitale nella notifica dell’atto non ha alcun effetto sulla legittimità del provvedimento di decadenza, in quanto il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio, ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria, laddove, anche con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, l’inosservanza del termine finale determina conseguenze sul piano della responsabilità civile dell’Amministrazione per danno da ritardo e non, come pretende l’appellante, in relazione alla legittimità dell’atto tardivamente adottato.
Né si può ritenere apprezzabile l’argomento difensivo sostenuto dall’Unione Sportiva con il quale si ripropone la rilevanza del sopravvenuto accordo di rateizzazione del debito ai fini della illegittimità della provvedimento di decadenza, tenuto conto che, non solo, come sopra precisato, tale accordo è intervenuto successivamente alla emanazione dell’atto, ma anche che tale accordo non sposta l’incidenza della negligente condotta della concessionaria sulla ‘fiducia negoziale’ nella stessa riposta dall’Amministrazione, e quindi, non rappresenta un ‘ contrarius actus ’ rispetto al provvedimento di decadenza impugnato, assumendo, come precisato dal T.A.R., eventualmente, rilievo con riferimento ai futuri rapporti di debito e di credito tra le parti.
Invero, l’eventuale estinzione dell’obbligazione non incide, di per sé, sul presupposto della decadenza del rapporto concessorio per morosità. La morosità ha implicato il venire meno del rapporto di fiducia da parte del concedente a prescindere dall’eventuale e futuro esito estintivo di un accordo di rateizzazione, il quale dipende da circostanze ulteriori ed esterne al rapporto obbligatorio.
Da siffatti rilievi consegue l’insussistenza di qualsiasi vizio procedimentale riferibile ad un difetto motivazionale o di istruttoria del provvedimento gravato.
13. Con riferimento al secondo mezzo, con il quale si lamenta la violazione delle garanzie partecipative della concessionaria, va rammentato che la natura vincolata del provvedimento di decadenza, emesso a seguito della notifica di atti di ingiunzione del debito pregresso (prot. EA10513 del 13.10.2017, prot. EA951 del 25.1.2018, prot. EA11001del 25.10.2017), non impugnati dalla concessionaria, ha correttamente determinato l’Amministrazione, la quale si è fondata su circostanze, quali i ripetuti inadempimenti, non smentite dagli esiti processuali.
La natura vincolata del provvedimento determina l’irrilevanza della comunicazione di avvio del procedimento, stante il chiaro tenore dell’art. 21 octies , secondo comma della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
La comunicazione di avvio del procedimento, infatti, appare superflua quando l’adozione del provvedimento finale è, come nella specie, doverosa, oltre che vincolata, e i presupposti fattuali dell’atto risultano assolutamente incontestati dalle parti. Il quadro normativo di riferimento, rappresentato dagli accordi sottoscritti da Roma Capitale e dalla concessionaria, e dai Regolamenti comunali, non ha consentito margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; anzi il reiterato inadempimento dell’appellante, i numerosi atti di ingiunzione precedentemente notificati, sovrapponibili nei contenuti, hanno sempre reso la stessa pacificamente edotta delle conseguenze della propria omissione.
14. In definitiva, in ragione delle esposte argomentazioni, va respinto anche il terzo motivo, in quanto non può essere rilevata nessuna violazione da parte di Roma Capitale dei canoni e dei principi di correttezza, buona fede e imparzialità, essendo stata doverosa l’emanazione dell’atto gravato in virtù del perseguimento dell’interesse pubblico, stante l’insussistenza di affidamento incolpevole in capo all’Associazione, la quale ha tenuto una condotta inadempiente nel corso del rapporto.
Né si può configurare un diritto di insistenza (o un diritto quesito) della concessionaria uscente, stante la negligente condotta posta in essere dalla stessa nella fase esecutiva del rapporto che, come si è detto, ha pregiudicato la ‘fiducia’ e il rapporto di leale collaborazione delle parti.
15. L’appello va pertanto respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
16. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO