TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1130/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo CAPANO (C.F. ) C.F._2
- attori -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Denise CP_1 P.IVA_1
GROCCIA (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 10.8.2022, Parte_1
ha convenuto al fine di ottenerne la condanna al pagamento di
[...] CP_1
€ 18.736,34 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi,
a titolo di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cod. civ., quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 17.5.2020.
Ha dedotto, in particolare, che:
- nella predetta data, alle ore 19:00 circa, mentre percorreva, con la propria bicicletta, la Strada Provinciale 3 – di competenza – nel Comune di Scalea, CP_1
in discesa verso la SS18, dopo una curva, era finito con la ruota anteriore in una buca non segnalata ed era caduta a terra, sbattendo violentemente con il polso destro;
- in data 19.5.2020, era stato accompagnato presso la Casa di Cura , ove Per_1 gli veniva diagnosticata “frattura di polso dx”;
- erano conseguiti 30 gg di I.T.T., 30 gg di I.T.P. al 50% e 30 gg di I.T.P. al 25% e,
infine, una invalidità permanente nella misura dell'8%, oltre danno morale.
1.2. – Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto CP_1
di citazione per genericità ed indeterminatezza dell'esposizione dei fatti e, nel merito,
l'infondatezza della domanda per mancata identificazione del tratto stradale luogo del sinistro e, comunque, per inosservanza, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza necessaria a prevenire il verificarsi del sinistro.
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione della deposizione testimoniale di
(udienza del 26.10.2023), oltre che nell'espletamento di Testimone_1
CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. ). Persona_2
2.1. – Ciò posto, la causa petendi è sufficientemente determinata nell'atto introduttivo.
Inoltre, le foto allegate consentono di individuare anche lo specifico tratto della Strada
Provinciale 3, nel Comune di Scalea, ove si è verificato il sinistro, pur in assenza di indicazione della relativa chilometrica stradale.
2.2. – Nel merito, giova premettere che – sebbene non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez.
III, 20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez.
2 III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la
Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
3 La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del
31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3, Ordinanza n.
14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.3. – Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui custode (circostanza incontestata) – e CP_1
l'evento dannoso.
4 È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunta e della documentazione fotografica prodotta – che parte attrice è caduta a causa di una buca stradale mentre percorreva, nel Comune di Scalea, la Strada Provinciale 3 in direzione SS 18.
In particolare, il teste – presente al momento del sinistro – Testimone_1 sentito all'udienza del 26.10.2023, dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo, ha affermato che egli e l'attore stavano facendo un “giro in bici”, alla velocità di circa
“40/50 km/h”, quando quest'ultimo, nel tratto della Strada Provinciale raffigurato dalle foto, è “caduto in una semicurva”, dopo essere finito con il suo mezzo in una buca non segnalata.
A fronte di ciò, non ha fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 cod. CP_1
civ.,
Nondimeno, affrontare una semicurva in bicicletta alla velocità indicata dal teste (40/50 km/h) costituisce comportamento imprudente che ha indubbiamente concorso alla caduta, anche se non così anomalo da potersi considerare oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile da parte del custode e, quindi, causa esclusiva dell'evento.
In mancanza di oggettivi elementi di differenziazione, contributo causale colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, cod. civ. è stimato congruo nella misura del 50% ex art. 2055, 2° comma, c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/1/2010).
2.4. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che ha riportato postumi permanenti Parte_1 identificabili in “esiti dolorosi al polso dx con deformazione del profilo del polso e limitazione dei movimenti, deficit della forza di presa e disturbo sensitivo del ramo sx del nervo radiale”, complessivamente valutati nel 7% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea per 30 giorni al 100%, per altri 30 giorni al 50% e per ulteriori 30 giorni al 25%, sostenendo spese mediche congrue per € 446,00.
Va, quindi, riconosciuto all'attore – alla luce delle Tabelle edite dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, tenuto conto dei 40 anni di età del danneggiato (nato il [...]) all'epoca del sinistro (verificatosi il 17.5.2020) – l'importo complessivo di € 10.379,00,
a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 11.777,00, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 7% di invalidità, aumentati del 25% e, quindi, fino ad € 14.721,00 per sofferenza
5 soggettiva (normalmente correlata alle lesioni accertate secondo il sistema tabellare adottato);
- € 6.037,50 per danno biologico temporaneo (di cui € 3.450,00 per 30 gg. di ITT, €
1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50% ed € 862,50 per 30 gg. di ITP al 25%);
- il tutto ridotto del 50% per il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, cod. civ.
Non sono specificamente dedotti, né dimostrati elementi di personalizzazione del danno biologico o altri danni non patrimoniali.
Il predetto importo finale di € 10.379,00 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (il 17.5.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Occorre, poi, aggiungere, quale pregiudizio patrimoniale da danno emergente, il complessivo importo € 446,00 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui le singole spese sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sul totale (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
2.5. – In conclusione, occorre condannare la convenuta al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, della somma complessiva di € 10.825,00, oltre rivalutazione del limitato importo di € 446,00 ed interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di parte attrice.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate (come da dispositivo) alla luce dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum, oltre effettivi esborsi (€ 265,50 per contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge.
Per la medesima ragione, le spese di CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento di € 10.825,00, oltre rivalutazione
(limitatamente all'importo di € 446,00) ed interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attore;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
5.077,00 per compenso ed € 265,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 13 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7