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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caulonia - Via Roma 89041 Caulonia RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20249 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202011310 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio SOGERT.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR n. 602/1973 n° 2024/9 del 27.9.2024 emessa da SOGERT SPA, notificata il 20.12.2024 avente ad oggetto Imposta Municipale Propria- Anno di riferimento 2015 per un importo pari ad € 1.193,48, comprensiva di spese per procedura e spese di notifica portante dell'accertamento esecutivo n. 2020/11310 quale atto presupposto
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'omessa notifica del sollecito di pagamento previsto dall'art.1 comma 795 della legge n. 160/2019 il quale espressamente prevede: il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione SOGERT che affermava che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile perché l'atto presupposto (AVVISO DI ACCERTAMENTO) non è stato impugnato e/o pagato nei termini, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile.
In particolare documentava che l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 1080025200011310, relativo all'IMU per l'anno 2015, è stato ritualmente notificato al Sig. NO ES. La notifica è stata eseguita a mezzo posta in data 01.03.2021 presso la residenza del contribuente in Caulonia, Indirizzo_1.(cfr doc. 1, Avviso di Accertamento Esecutivo n. 1080025200011310 e Relata di notifica avviso rettificato, l'atto risulta ritualmente ritirato dal sig Ricorrente_1).
In relazione alla doglianza relativa alla mancata notifica del “sollecito di pagamento” previsto dall'art. 1, comma 795, della L. n. 160/2019 per il recupero di importi inferiori a 10.000 euro evidenziava che L'atto impugnato non è il “sollecito” di cui al comma 795, bensì una “intimazione ad adempiere” ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Tale atto è normativamente previsto e necessario quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica del titolo esecutivo. Nel caso di specie, il titolo esecutivo (l'avviso di accertamento esecutivo) è stato notificato nel marzo 2021.
Essendo trascorso più di un anno, la SO.GE.R.T. S.p.A. ha correttamente emesso l'intimazione ex art. 50
D.P.R. 602/73 prima di procedere esecutivamente. Si tratta di un atto tipico, previsto dalla legge, che ha la funzione di rinnovare la richiesta di pagamento prima dell'avvio dell'esecuzione, la cui impugnabilità è pacificamente riconosciuta dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che l'Avviso di Accertamento Esecutivo n.
1080025200011310, relativo all'IMU per l'anno 2015, è stato ritualmente notificato al Sig. NO
ES a mezzo posta in data 01.03.2021 e che dunque da detta data non è trascorso un quinquennio.
Infondata anche l'ulteriore doglianza, atteso che sono condivisibili e puntuali le osservazioni sul punto di parte resistente (sopra riportate e a cui si rinvia) in forza delle quali non era necessario, nel caso di specie, notificare previamente il sollecito di pagamento previsto dall'art.1 comma 795 della legge n. 160/2019.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caulonia - Via Roma 89041 Caulonia RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20249 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202011310 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio SOGERT.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR n. 602/1973 n° 2024/9 del 27.9.2024 emessa da SOGERT SPA, notificata il 20.12.2024 avente ad oggetto Imposta Municipale Propria- Anno di riferimento 2015 per un importo pari ad € 1.193,48, comprensiva di spese per procedura e spese di notifica portante dell'accertamento esecutivo n. 2020/11310 quale atto presupposto
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'omessa notifica del sollecito di pagamento previsto dall'art.1 comma 795 della legge n. 160/2019 il quale espressamente prevede: il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione SOGERT che affermava che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile perché l'atto presupposto (AVVISO DI ACCERTAMENTO) non è stato impugnato e/o pagato nei termini, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile.
In particolare documentava che l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 1080025200011310, relativo all'IMU per l'anno 2015, è stato ritualmente notificato al Sig. NO ES. La notifica è stata eseguita a mezzo posta in data 01.03.2021 presso la residenza del contribuente in Caulonia, Indirizzo_1.(cfr doc. 1, Avviso di Accertamento Esecutivo n. 1080025200011310 e Relata di notifica avviso rettificato, l'atto risulta ritualmente ritirato dal sig Ricorrente_1).
In relazione alla doglianza relativa alla mancata notifica del “sollecito di pagamento” previsto dall'art. 1, comma 795, della L. n. 160/2019 per il recupero di importi inferiori a 10.000 euro evidenziava che L'atto impugnato non è il “sollecito” di cui al comma 795, bensì una “intimazione ad adempiere” ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Tale atto è normativamente previsto e necessario quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica del titolo esecutivo. Nel caso di specie, il titolo esecutivo (l'avviso di accertamento esecutivo) è stato notificato nel marzo 2021.
Essendo trascorso più di un anno, la SO.GE.R.T. S.p.A. ha correttamente emesso l'intimazione ex art. 50
D.P.R. 602/73 prima di procedere esecutivamente. Si tratta di un atto tipico, previsto dalla legge, che ha la funzione di rinnovare la richiesta di pagamento prima dell'avvio dell'esecuzione, la cui impugnabilità è pacificamente riconosciuta dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che l'Avviso di Accertamento Esecutivo n.
1080025200011310, relativo all'IMU per l'anno 2015, è stato ritualmente notificato al Sig. NO
ES a mezzo posta in data 01.03.2021 e che dunque da detta data non è trascorso un quinquennio.
Infondata anche l'ulteriore doglianza, atteso che sono condivisibili e puntuali le osservazioni sul punto di parte resistente (sopra riportate e a cui si rinvia) in forza delle quali non era necessario, nel caso di specie, notificare previamente il sollecito di pagamento previsto dall'art.1 comma 795 della legge n. 160/2019.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.