Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 672
CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto, sia stato ritualmente notificato al contribuente a mezzo posta in data anteriore e che da tale notifica non sia trascorso il termine di prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Omessa notifica sollecito di pagamento

    La Corte ha condiviso le argomentazioni del resistente, secondo cui l'atto impugnato non era un sollecito di pagamento ma un'intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, atto necessario in quanto era trascorso più di un anno dalla notifica del titolo esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 672
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 672
    Data del deposito : 1 febbraio 2026

    Testo completo