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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
RG 273/24 VG
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
OGGETTO:
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Altri istituti di
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
volontaria ha pronunciato la seguente giurisdizione e S E N T E N Z A
procedimenti camerali Nel procedimento promosso con reclamo ex art. 50 C.C.I.I. depositato in materia di in data 25 luglio 2024 e posto in decisione all'udienza collegiale del
fallimento e procedure 4 dicembre 2024
concorsuali D A
Codice 471999
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Madonna del foro di Bergamo, Codice:
procuratore domiciliatario per procura alle liti depositata telematicamente
RECLAMANTE
E CONTRO
Controparte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...] Controparte_2
Controparte_3
RECLAMATI NON COSTITUITI
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo emesso il 10
luglio 2024 nel procedimento n. 222/2024
Conclusioni
Per la reclamante
che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 50
C.C.I.I., previa revoca del decreto del 10 luglio 2024, comunicato in data 19 luglio 2024, Voglia così provvedere:
1. dichiarare con sentenza, ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I., l'apertura della liquidazione controllata dei beni della signora Parte_1
2. nominare il Giudice Delegato;
3. nominare un liquidatore per l'attuazione del piano che potrebbe individuarsi nella persona del dott. , già nominato Gestore Persona_1
della Crisi nella presente procedura, per ragioni di opportunità
processuali;
4. disporre a cura dell'O.C.C./ Gestore della Crisi l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministro della giustizia;
5. fissare un termine al liquidatore per la notifica del ricorso e della sentenza a tutti i creditori;
6. escludere dall'attivo liquidabile le somme necessarie alla signora per il proprio sostentamento e quello dei figli, Parte_1
quantificate in € 2.033,40 netti mensili;
7. escludere dalla liquidazione l'autovettura Citroen C1 targata
GE061GF intestata alla signora per tutte le ragioni Parte_1
esposte in narrativa;
8. disporre la soddisfazione dei compensi spettanti al Gestore della
Crisi/O.C.C., dott. e dell'avv. Gianluca Madonna nella Controparte_4
misura sopra indicata;
9. concedere, ai sensi di legge, l'esdebitazione alla signora
[...]
dichiarando inesigibili i residui debiti rimasti insoddisfatti;
Parte_1
10. disporre che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. In particolare, si chiede che il Giudice ordini al liquidatore di comunicare a
[...]
la cessazione (dalla mensilità successiva alla Controparte_5
notifica al medesimo della sentenza di apertura della liquidazione)
dell'onere dei pagamenti esecutivi della cessione volontaria del quinto dello stipendio e della delegazione e di pagamento per tutti i motivi esposti in narrativa;
11. disporre la sospensione del corso degli interessi – convenzionali o legali – sino alla chiusura della procedura e ai soli effetti del concorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 10 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I. proposto da Parte_1
Ha evidenziato che nel ricorso e nell'allegata relazione dell'O.C.C. dott.
si dà atto che la ricorrente convive con tre figli in un Persona_1
immobile in locazione con canone mensile di euro 800,00, non è titolare di beni immobili ma solo di un'autovettura, per l'acquisto della quale ha stipulato un contratto di finanziamento, e lavora a tempo indeterminato con retribuzione mensile pari ad euro 1.000,00 al netto di due trattenute di euro 300,00 cadauna e percepisce euro 250,00 a titolo di premio da parte del datore di lavoro, euro 290,00 a titolo di assegno unico familiare ed euro 400,00 a titolo di contributo paterno per il mantenimento delle figlie, con entrate di euro 2.040,00
complessive, di cui la ricorrente ha indicato in euro 2.033,40 le somme necessarie per il sostentamento della famiglia.
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:
-due dei quattro finanziamenti indicati dalla ricorrente sono già
soddisfatti regolarmente mediante cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento;
-risulta un solo inadempimento per mancato pagamento di canoni di locazione ed accessori, per l'importo di euro 12.000,00 che ha portato alla procedura di sfratto nel 2023;
- le suddette entrate mensili, pari ad euro 2.040,00, non appaiono inadeguate a fronteggiare gli ulteriori debiti della ricorrente, pari ad euro 543,68 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per le contravvenzioni, euro 930,00 per il mancato pagamento della tari, euro
2.854,00 ed euro 6.271,18 per ulteriori finanziamenti, anche in ragione del sopravvenuto contributo economico del figlio convivente, pari ad euro 750,00 mensili, e di quello dell'ex marito per il mantenimento delle figlie;
-sono assenti ulteriori elementi sintomatici dello stato di insolvenza.
Ha proposto reclamo Parte_1
Alla udienza camerale del 4 dicembre 2024 il procuratore della reclamante ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e il
Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della possibilità di reclamare il provvedimento di rigetto del ricorso ex artt. 268 e segg. C.C.I.I., in quanto l'art. 270, comma 5, C.C.I.I. espressamente rimanda alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, e quindi all'art. 50, comma 2, che prevede: <
comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile>>; il comma 5 prevede poi che <
reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3>>.
Tanto premesso, con un unico motivo la reclamante si duole che il
Tribunale abbia rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e segg. C.C.I.I. da ella proposto ritenendo che non possa addivenirsi a liquidazione controllata in quanto la ricorrente disporrebbe di entrate mensili idonee, anche in via prospettica, a fronteggiare i suoi debiti.
Lamenta che il tribunale avrebbe errato nell'escludere che ella versasse in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2,
comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 14/2019, avendo attribuito al concetto di sovraindebitamento un significato lontano da quello voluto dal
Legislatore. All'uopo richiama l'art. 2, comma 2, CCII, rilevando che la propria condizione economico-finanziaria rientra in entrambe le definizioni previste dalla norma.
In particolare, la reclamante sostiene di versare in una situazione di illiquidità tale da fare presupporre l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, in quanto, separata e madre di tre figli, di cui due non autosufficienti (una è affetta da malattia psichiatrica e l'altra è minorenne), ha debiti scaduti per euro
61.139,67, a cui vanno aggiunti i costi sorti a seguito della apertura della liquidazione pari ad euro 5.883,86, mentre l'unica fonte di reddito è la retribuzione netta mensile pari ad euro 1.700,00, gravata da due trattenute di euro 300,00 ciascuna in ragione della cessione volontaria del quinto e della delegazione di pagamento accordate a
[...]
Controparte_5
Sostiene che ove i signori e , titolari del credito Parte_2 CP_1
di euro 12.077,81 per arretrati canoni di locazione e spese condominiali,
coltivassero l'azione esecutiva individuale, la retribuzione sarebbe ulteriormente erosa di euro 220,00, nonché di euro 250,00 mensili per il rimborso del finanziamento contratto con Controparte_6
per l'acquisto dell'autovettura necessaria per recarsi al lavoro che prevede turni di notte, ed euro 73,50 per il finanziamento richiesto a oltre alle rate per le cartelle esattoriali di ADER e per la CP_1
TARI del Comune di Bergamo, con la conseguenza che per il sostentamento suo e delle due figlie economicamente non sufficienti,
rimarrebbe con una somma inferiore ad euro 556,50 o ad euro 956,50
tenendo conto del contributo di euro 400,00 corrisposto dall'ex coniuge, somma comunque insufficiente per il mantenimento di tre persone.
Evidenzia di non potere fare affidamento sulle somme extra indicate nel decreto impugnato in quanto a partire dal 2026 l'assegno unico di euro
290,00 si ridurrà ad euro 145,00, il premio di produzione di circa euro
250,00 è liquidato con cadenza trimestrale e non è certo.
Evidenzia, alla luce di tali premesse, di trovarsi in uno stato di crisi se non addirittura di insolvenza, avendo dovuto fare ricorso ai finanziamenti per potere rimborsare almeno parzialmente le spese per le cure in favore del figlio primogenito, prematuramente deceduto, e di non essere dunque in grado di fare fronte ai propri debiti.
Sottolinea che l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe più conveniente per i creditori in quanto le azioni esecutive non potrebbero essere estese ai crediti di natura alimentare (euro 400,00 per il mantenimento delle figlie) o assistenziale (assegno unico), che almeno per una quota potrebbero essere messi a disposizione volontariamente da parte della ricorrente;
che in caso di pluralità di azioni esecutive, il creditore potrebbe ottenere solo l'assegnazione di una trattenuta sullo stipendio inferiore al quinto;
che ciò comporterebbe uno svilimento della sorte capitale del credito in ragione della sproporzionalità degli interessi che nelle more maturerebbero e verrebbero soddisfatti per prima.
Propone di mettere a disposizione della massa creditoria, in caso di apertura della liquidazione controllata, la somma complessiva di euro
2.640,00 (euro 1700,00 a titolo di retribuzione, euro 250,00 a titolo di premio mensile, euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dell'ex marito, ed euro 290,00 a titolo di assegno unico) somma da cui andrebbe detratto l'importo di euro 2.033,40 calcolato quale fabbisogno mensile necessario per il mantenimento proprio e della prole, con un disavanzo quindi di euro 606,60 mensili, per n. 36 mensilità, per un totale di euro 21.837,60 e da cui andrebbe esclusa l'autovettura Citroen
C1, targata GE061GF.
Il reclamo è fondato.
Ritiene la Corte che la reclamante, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, versi in stato di crisi di cui all'art 2, comma 1 lett. A) e C)
CCII, che ne rende probabile l'insolvenza, stante la inadeguatezza delle sue entrate, come di seguito analiticamente indicate, a far fonte nei successivi dodici mesi al pagamento dei debiti contratti per i motivi sotto indicati.
Come risulta dalla relazione del Gestore della Crisi, la reclamante ha debiti per euro 12.077,81 per canoni arretrati e spese condominiali, per euro 2.854,00 nei confronti di per euro 19.500,00 ed euro CP_1
18.963,00 nei confronti di per euro Controparte_5
6.271,18 nei confronti di Stellantis Financial Service spa, per euro
930,00 per mancato pagamento Tari e per euro 543,68 nei confronti di
ADER.
Quanto alle cause del sovraindebitamento, è gravata Parte_1
da euro 61.139,67 di debiti che ha contratto per il mantenimento della famiglia, per l'acquisto di un'utilitaria e per il pagamento delle considerevoli spese affrontate per le cure del figlio maggiorenne,
ammalatosi di tumore nel 2013 e prematuramente deceduto nel 2013, e per la figlia , che a seguito della morte del fratello, soffre di Per_2
problemi psicologici che richiedono ricoveri e cure presso il reparto psichiatrico;
ella, separata dal marito, convive con i tre figli - di cui il maggiore è da poco autosufficiente, mentre le due figlie, di cui una minore, non lo sono - in un appartamento condotto in locazione per il canone di euro 800,00 (al cui pagamento per metà contribuisce ora il figlio maggiorenne).
Ella non è titolare di beni immobili, è proprietaria di una utilitaria che non può tuttavia porre a disposizione dei creditori in quanto necessaria per potersi recare al lavoro (che si svolge anche su turni di notte),
mentre è titolare di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato come operaia di secondo livello presso la Brembo spa di
1.700 euro mensili, gravato da due trattenute mensili di euro 300,00
ciascuna; percepisce un premio di produzione mensile di euro 250,00
nonché l'assegno unico mensile di euro 290,00 (che si ridurrà ad euro
145.00 a decorrere dal compimento del 21 anno di età da parte della figlia ) e il contributo mensile di euro 400,00 per il Per_2
mantenimento delle figlie da parte dell'ex coniuge, per un importo totale di euro 2.640,00.
L'OCC ha individuato come congrua, per il sostentamento della reclamante e della sua famiglia, composta da 4 persone, la somma di euro 2.033,40 mensili, come da prospetto spese indicato nella relazione e riportato anche nell'atto di reclamo, già tenuto conto del contributo mensile di euro 750,00 mensili corrisposto dal figlio.
L'OCC ha accertato l'assenza di atti dispositivi del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni e/o impugnati dai creditori e ha dato atto che la ricorrente sarebbe disposta a versare alla procedura nell'interesse dell'intera massa, la differenza pari alla somma mensile di euro 606,60
per 36 mensilità, oltre all'importo di euro 340,00, pari ad 1/5 della tredicesima mensilità, e ha rilevato, per quanto riguarda la solvibilità
della ricorrente e la sua diligenza nell'adempiere le obbligazioni contratte, che la è stata travolta dagli eventi drammatici sopra Parte_1
descritti, che ne hanno compromesso la solvibilità.
Sussistono, poi, le altre condizioni preliminari, posto che la ricorrente non è soggetto fallibile, non ha già beneficiato di esdebitazione e non ha subito condanne, e ha fornito documentazione attendibile, completa,
consentendo così di delineare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Sulla base dei dati che precedono, il Gestore della Crisi ha affermato che la debitrice si impegna a porre a disposizione della procedura la somma di € 606,60 mensili, determinata detraendo dall'introito mensile come sopra indicato di € 2.640,00 il fabbisogno (necessità finanziarie mensili) di € 2.033,40, per un totale complessivo, nell'arco dei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra- indebitato, di €.21.837,60, in quanto la somma di € 600,00 mensile riguardante le trattenute del quinto operate dal datore di lavoro sullo stipendio mensile in favore di , qualora Controparte_5
venisse dichiarata aperta la procedura di liquidazione, sarebbero inopponibili alla procedura a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
A fronte di una massa debitoria complessiva di € 67.023,53
(comprensiva della somma di euro 5.883,86 per i costi sorti in funzione della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione ex art 268
e ss. CCII), con il versamento a favore della procedura di liquidazione della somma mensile sopra indicata per tre anni, verrebbe soddisfatto circa il 32,58% del debito totale.
Sulla base delle anzidette considerazioni, analiticamente riportate, il
Gestore della Crisi ha concluso per la “ragionevole fattibilità” della proposta di liquidazione controllata del sovraindebitato predisposta,
apparendo la stessa “attendibile, sostenibile e coerente … fondandosi su ipotesi realistiche, ragionevolmente conseguibili”.
Sulla base dei suddetti dati ritiene la Corte:
- che la è una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, Parte_1
impossidente, con retribuzione di 1.700,00 euro al mese oltre 250,00
euro di premio di produzione, importo non certo, il cui fabbisogno per soddisfare bisogni personali e familiari primari (art.268, comma 4, lett.
b) è di circa 2.033,40 euro;
- che l'ammontare complessivo dei debiti attualmente esigibili a suo carico supera di gran lunga quello corrispondente ai flussi prospettici riferiti ai 12 mesi successivi alla proposta, pari a circa 34 mila euro,
tenuto conto di tutte le voci sopra indicate, alcune delle quali non certe,
e dell'apporto di euro 750,00 del figlio;
- che la situazione debitoria non è ascrivibile a condotte imprudenti o negligenti da imputarsi al debitore, ma ad una serie di eventi drammatici che hanno colpito la famiglia della gravata, in conseguenza, Parte_1
dall'esposizione debitoria per un ammontare pari a due volte le entrate annuali prevedibilmente ottenibili sulla base della situazione reddituale attuale, non matematicamente compatibile con l'estinzione, nel termine di dodici mesi, dei debiti maturati.
Nessun dubbio può pertanto sussistere quanto alla ricorrenza nella specie di una situazione di crisi, così come definita nella lettera a)
dell'articolo 2 CCII, e, con essa, della condizione del sovraindebitamento, di cui all'art.268, primo comma, CCII, richiesta dalla legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
Avuto riguardo ai dati emersi nella relazione sopra richiamata, va inoltre riconosciuta la serietà e la correttezza della proposta, che si sostanzia nella disponibilità della reclamante a porre a disposizione della massa dei creditori nel triennio una somma pari a circa 21 mila euro, corrispondente ad oltre il 32,58% dell'ammontare complessivo dei debiti a suo carico. In tal senso sono chiaramente le indicazioni della relazione redatta dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, che ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da ai sensi dell'art 268 CCII e va, pertanto, Parte_1
dichiarata l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore,
alle condizioni di cui alla proposta riportata nella relazione del Gestore
della Crisi, nominato dalla OCC.
Ai sensi dell'art 50 CCII la Corte d'Appello di Brescia manda al
Tribunale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 co II CCII.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore e rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i Parte_1
provvedimenti di cui all'art 270 co II CCII.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
RG 273/24 VG
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
OGGETTO:
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Altri istituti di
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
volontaria ha pronunciato la seguente giurisdizione e S E N T E N Z A
procedimenti camerali Nel procedimento promosso con reclamo ex art. 50 C.C.I.I. depositato in materia di in data 25 luglio 2024 e posto in decisione all'udienza collegiale del
fallimento e procedure 4 dicembre 2024
concorsuali D A
Codice 471999
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Madonna del foro di Bergamo, Codice:
procuratore domiciliatario per procura alle liti depositata telematicamente
RECLAMANTE
E CONTRO
Controparte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...] Controparte_2
Controparte_3
RECLAMATI NON COSTITUITI
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo emesso il 10
luglio 2024 nel procedimento n. 222/2024
Conclusioni
Per la reclamante
che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 50
C.C.I.I., previa revoca del decreto del 10 luglio 2024, comunicato in data 19 luglio 2024, Voglia così provvedere:
1. dichiarare con sentenza, ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I., l'apertura della liquidazione controllata dei beni della signora Parte_1
2. nominare il Giudice Delegato;
3. nominare un liquidatore per l'attuazione del piano che potrebbe individuarsi nella persona del dott. , già nominato Gestore Persona_1
della Crisi nella presente procedura, per ragioni di opportunità
processuali;
4. disporre a cura dell'O.C.C./ Gestore della Crisi l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministro della giustizia;
5. fissare un termine al liquidatore per la notifica del ricorso e della sentenza a tutti i creditori;
6. escludere dall'attivo liquidabile le somme necessarie alla signora per il proprio sostentamento e quello dei figli, Parte_1
quantificate in € 2.033,40 netti mensili;
7. escludere dalla liquidazione l'autovettura Citroen C1 targata
GE061GF intestata alla signora per tutte le ragioni Parte_1
esposte in narrativa;
8. disporre la soddisfazione dei compensi spettanti al Gestore della
Crisi/O.C.C., dott. e dell'avv. Gianluca Madonna nella Controparte_4
misura sopra indicata;
9. concedere, ai sensi di legge, l'esdebitazione alla signora
[...]
dichiarando inesigibili i residui debiti rimasti insoddisfatti;
Parte_1
10. disporre che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. In particolare, si chiede che il Giudice ordini al liquidatore di comunicare a
[...]
la cessazione (dalla mensilità successiva alla Controparte_5
notifica al medesimo della sentenza di apertura della liquidazione)
dell'onere dei pagamenti esecutivi della cessione volontaria del quinto dello stipendio e della delegazione e di pagamento per tutti i motivi esposti in narrativa;
11. disporre la sospensione del corso degli interessi – convenzionali o legali – sino alla chiusura della procedura e ai soli effetti del concorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 10 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I. proposto da Parte_1
Ha evidenziato che nel ricorso e nell'allegata relazione dell'O.C.C. dott.
si dà atto che la ricorrente convive con tre figli in un Persona_1
immobile in locazione con canone mensile di euro 800,00, non è titolare di beni immobili ma solo di un'autovettura, per l'acquisto della quale ha stipulato un contratto di finanziamento, e lavora a tempo indeterminato con retribuzione mensile pari ad euro 1.000,00 al netto di due trattenute di euro 300,00 cadauna e percepisce euro 250,00 a titolo di premio da parte del datore di lavoro, euro 290,00 a titolo di assegno unico familiare ed euro 400,00 a titolo di contributo paterno per il mantenimento delle figlie, con entrate di euro 2.040,00
complessive, di cui la ricorrente ha indicato in euro 2.033,40 le somme necessarie per il sostentamento della famiglia.
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:
-due dei quattro finanziamenti indicati dalla ricorrente sono già
soddisfatti regolarmente mediante cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento;
-risulta un solo inadempimento per mancato pagamento di canoni di locazione ed accessori, per l'importo di euro 12.000,00 che ha portato alla procedura di sfratto nel 2023;
- le suddette entrate mensili, pari ad euro 2.040,00, non appaiono inadeguate a fronteggiare gli ulteriori debiti della ricorrente, pari ad euro 543,68 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per le contravvenzioni, euro 930,00 per il mancato pagamento della tari, euro
2.854,00 ed euro 6.271,18 per ulteriori finanziamenti, anche in ragione del sopravvenuto contributo economico del figlio convivente, pari ad euro 750,00 mensili, e di quello dell'ex marito per il mantenimento delle figlie;
-sono assenti ulteriori elementi sintomatici dello stato di insolvenza.
Ha proposto reclamo Parte_1
Alla udienza camerale del 4 dicembre 2024 il procuratore della reclamante ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e il
Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della possibilità di reclamare il provvedimento di rigetto del ricorso ex artt. 268 e segg. C.C.I.I., in quanto l'art. 270, comma 5, C.C.I.I. espressamente rimanda alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, e quindi all'art. 50, comma 2, che prevede: <
comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile>>; il comma 5 prevede poi che <
reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3>>.
Tanto premesso, con un unico motivo la reclamante si duole che il
Tribunale abbia rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e segg. C.C.I.I. da ella proposto ritenendo che non possa addivenirsi a liquidazione controllata in quanto la ricorrente disporrebbe di entrate mensili idonee, anche in via prospettica, a fronteggiare i suoi debiti.
Lamenta che il tribunale avrebbe errato nell'escludere che ella versasse in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2,
comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 14/2019, avendo attribuito al concetto di sovraindebitamento un significato lontano da quello voluto dal
Legislatore. All'uopo richiama l'art. 2, comma 2, CCII, rilevando che la propria condizione economico-finanziaria rientra in entrambe le definizioni previste dalla norma.
In particolare, la reclamante sostiene di versare in una situazione di illiquidità tale da fare presupporre l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, in quanto, separata e madre di tre figli, di cui due non autosufficienti (una è affetta da malattia psichiatrica e l'altra è minorenne), ha debiti scaduti per euro
61.139,67, a cui vanno aggiunti i costi sorti a seguito della apertura della liquidazione pari ad euro 5.883,86, mentre l'unica fonte di reddito è la retribuzione netta mensile pari ad euro 1.700,00, gravata da due trattenute di euro 300,00 ciascuna in ragione della cessione volontaria del quinto e della delegazione di pagamento accordate a
[...]
Controparte_5
Sostiene che ove i signori e , titolari del credito Parte_2 CP_1
di euro 12.077,81 per arretrati canoni di locazione e spese condominiali,
coltivassero l'azione esecutiva individuale, la retribuzione sarebbe ulteriormente erosa di euro 220,00, nonché di euro 250,00 mensili per il rimborso del finanziamento contratto con Controparte_6
per l'acquisto dell'autovettura necessaria per recarsi al lavoro che prevede turni di notte, ed euro 73,50 per il finanziamento richiesto a oltre alle rate per le cartelle esattoriali di ADER e per la CP_1
TARI del Comune di Bergamo, con la conseguenza che per il sostentamento suo e delle due figlie economicamente non sufficienti,
rimarrebbe con una somma inferiore ad euro 556,50 o ad euro 956,50
tenendo conto del contributo di euro 400,00 corrisposto dall'ex coniuge, somma comunque insufficiente per il mantenimento di tre persone.
Evidenzia di non potere fare affidamento sulle somme extra indicate nel decreto impugnato in quanto a partire dal 2026 l'assegno unico di euro
290,00 si ridurrà ad euro 145,00, il premio di produzione di circa euro
250,00 è liquidato con cadenza trimestrale e non è certo.
Evidenzia, alla luce di tali premesse, di trovarsi in uno stato di crisi se non addirittura di insolvenza, avendo dovuto fare ricorso ai finanziamenti per potere rimborsare almeno parzialmente le spese per le cure in favore del figlio primogenito, prematuramente deceduto, e di non essere dunque in grado di fare fronte ai propri debiti.
Sottolinea che l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe più conveniente per i creditori in quanto le azioni esecutive non potrebbero essere estese ai crediti di natura alimentare (euro 400,00 per il mantenimento delle figlie) o assistenziale (assegno unico), che almeno per una quota potrebbero essere messi a disposizione volontariamente da parte della ricorrente;
che in caso di pluralità di azioni esecutive, il creditore potrebbe ottenere solo l'assegnazione di una trattenuta sullo stipendio inferiore al quinto;
che ciò comporterebbe uno svilimento della sorte capitale del credito in ragione della sproporzionalità degli interessi che nelle more maturerebbero e verrebbero soddisfatti per prima.
Propone di mettere a disposizione della massa creditoria, in caso di apertura della liquidazione controllata, la somma complessiva di euro
2.640,00 (euro 1700,00 a titolo di retribuzione, euro 250,00 a titolo di premio mensile, euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dell'ex marito, ed euro 290,00 a titolo di assegno unico) somma da cui andrebbe detratto l'importo di euro 2.033,40 calcolato quale fabbisogno mensile necessario per il mantenimento proprio e della prole, con un disavanzo quindi di euro 606,60 mensili, per n. 36 mensilità, per un totale di euro 21.837,60 e da cui andrebbe esclusa l'autovettura Citroen
C1, targata GE061GF.
Il reclamo è fondato.
Ritiene la Corte che la reclamante, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, versi in stato di crisi di cui all'art 2, comma 1 lett. A) e C)
CCII, che ne rende probabile l'insolvenza, stante la inadeguatezza delle sue entrate, come di seguito analiticamente indicate, a far fonte nei successivi dodici mesi al pagamento dei debiti contratti per i motivi sotto indicati.
Come risulta dalla relazione del Gestore della Crisi, la reclamante ha debiti per euro 12.077,81 per canoni arretrati e spese condominiali, per euro 2.854,00 nei confronti di per euro 19.500,00 ed euro CP_1
18.963,00 nei confronti di per euro Controparte_5
6.271,18 nei confronti di Stellantis Financial Service spa, per euro
930,00 per mancato pagamento Tari e per euro 543,68 nei confronti di
ADER.
Quanto alle cause del sovraindebitamento, è gravata Parte_1
da euro 61.139,67 di debiti che ha contratto per il mantenimento della famiglia, per l'acquisto di un'utilitaria e per il pagamento delle considerevoli spese affrontate per le cure del figlio maggiorenne,
ammalatosi di tumore nel 2013 e prematuramente deceduto nel 2013, e per la figlia , che a seguito della morte del fratello, soffre di Per_2
problemi psicologici che richiedono ricoveri e cure presso il reparto psichiatrico;
ella, separata dal marito, convive con i tre figli - di cui il maggiore è da poco autosufficiente, mentre le due figlie, di cui una minore, non lo sono - in un appartamento condotto in locazione per il canone di euro 800,00 (al cui pagamento per metà contribuisce ora il figlio maggiorenne).
Ella non è titolare di beni immobili, è proprietaria di una utilitaria che non può tuttavia porre a disposizione dei creditori in quanto necessaria per potersi recare al lavoro (che si svolge anche su turni di notte),
mentre è titolare di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato come operaia di secondo livello presso la Brembo spa di
1.700 euro mensili, gravato da due trattenute mensili di euro 300,00
ciascuna; percepisce un premio di produzione mensile di euro 250,00
nonché l'assegno unico mensile di euro 290,00 (che si ridurrà ad euro
145.00 a decorrere dal compimento del 21 anno di età da parte della figlia ) e il contributo mensile di euro 400,00 per il Per_2
mantenimento delle figlie da parte dell'ex coniuge, per un importo totale di euro 2.640,00.
L'OCC ha individuato come congrua, per il sostentamento della reclamante e della sua famiglia, composta da 4 persone, la somma di euro 2.033,40 mensili, come da prospetto spese indicato nella relazione e riportato anche nell'atto di reclamo, già tenuto conto del contributo mensile di euro 750,00 mensili corrisposto dal figlio.
L'OCC ha accertato l'assenza di atti dispositivi del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni e/o impugnati dai creditori e ha dato atto che la ricorrente sarebbe disposta a versare alla procedura nell'interesse dell'intera massa, la differenza pari alla somma mensile di euro 606,60
per 36 mensilità, oltre all'importo di euro 340,00, pari ad 1/5 della tredicesima mensilità, e ha rilevato, per quanto riguarda la solvibilità
della ricorrente e la sua diligenza nell'adempiere le obbligazioni contratte, che la è stata travolta dagli eventi drammatici sopra Parte_1
descritti, che ne hanno compromesso la solvibilità.
Sussistono, poi, le altre condizioni preliminari, posto che la ricorrente non è soggetto fallibile, non ha già beneficiato di esdebitazione e non ha subito condanne, e ha fornito documentazione attendibile, completa,
consentendo così di delineare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Sulla base dei dati che precedono, il Gestore della Crisi ha affermato che la debitrice si impegna a porre a disposizione della procedura la somma di € 606,60 mensili, determinata detraendo dall'introito mensile come sopra indicato di € 2.640,00 il fabbisogno (necessità finanziarie mensili) di € 2.033,40, per un totale complessivo, nell'arco dei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra- indebitato, di €.21.837,60, in quanto la somma di € 600,00 mensile riguardante le trattenute del quinto operate dal datore di lavoro sullo stipendio mensile in favore di , qualora Controparte_5
venisse dichiarata aperta la procedura di liquidazione, sarebbero inopponibili alla procedura a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
A fronte di una massa debitoria complessiva di € 67.023,53
(comprensiva della somma di euro 5.883,86 per i costi sorti in funzione della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione ex art 268
e ss. CCII), con il versamento a favore della procedura di liquidazione della somma mensile sopra indicata per tre anni, verrebbe soddisfatto circa il 32,58% del debito totale.
Sulla base delle anzidette considerazioni, analiticamente riportate, il
Gestore della Crisi ha concluso per la “ragionevole fattibilità” della proposta di liquidazione controllata del sovraindebitato predisposta,
apparendo la stessa “attendibile, sostenibile e coerente … fondandosi su ipotesi realistiche, ragionevolmente conseguibili”.
Sulla base dei suddetti dati ritiene la Corte:
- che la è una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, Parte_1
impossidente, con retribuzione di 1.700,00 euro al mese oltre 250,00
euro di premio di produzione, importo non certo, il cui fabbisogno per soddisfare bisogni personali e familiari primari (art.268, comma 4, lett.
b) è di circa 2.033,40 euro;
- che l'ammontare complessivo dei debiti attualmente esigibili a suo carico supera di gran lunga quello corrispondente ai flussi prospettici riferiti ai 12 mesi successivi alla proposta, pari a circa 34 mila euro,
tenuto conto di tutte le voci sopra indicate, alcune delle quali non certe,
e dell'apporto di euro 750,00 del figlio;
- che la situazione debitoria non è ascrivibile a condotte imprudenti o negligenti da imputarsi al debitore, ma ad una serie di eventi drammatici che hanno colpito la famiglia della gravata, in conseguenza, Parte_1
dall'esposizione debitoria per un ammontare pari a due volte le entrate annuali prevedibilmente ottenibili sulla base della situazione reddituale attuale, non matematicamente compatibile con l'estinzione, nel termine di dodici mesi, dei debiti maturati.
Nessun dubbio può pertanto sussistere quanto alla ricorrenza nella specie di una situazione di crisi, così come definita nella lettera a)
dell'articolo 2 CCII, e, con essa, della condizione del sovraindebitamento, di cui all'art.268, primo comma, CCII, richiesta dalla legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
Avuto riguardo ai dati emersi nella relazione sopra richiamata, va inoltre riconosciuta la serietà e la correttezza della proposta, che si sostanzia nella disponibilità della reclamante a porre a disposizione della massa dei creditori nel triennio una somma pari a circa 21 mila euro, corrispondente ad oltre il 32,58% dell'ammontare complessivo dei debiti a suo carico. In tal senso sono chiaramente le indicazioni della relazione redatta dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, che ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da ai sensi dell'art 268 CCII e va, pertanto, Parte_1
dichiarata l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore,
alle condizioni di cui alla proposta riportata nella relazione del Gestore
della Crisi, nominato dalla OCC.
Ai sensi dell'art 50 CCII la Corte d'Appello di Brescia manda al
Tribunale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 co II CCII.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore e rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i Parte_1
provvedimenti di cui all'art 270 co II CCII.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli