Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG: 279/25
Il Giudice,
sciogliendo la riserva di cui all'udienza sostituita dal deposito di note scritte,
osserva quanto segue:
Il ricorso depositato presenta due profili, secondo i quali va esaminato.
Il primo attiene all'evocazione dell'art. 696 cpc, e tuttavia, in questo senso, ben traspare dal ricorso stesso il dato secondo cui determinati eventi generatori di un asserito danno risalgono ad un momento certamente non vicino all'attualità, anche di anni, per non dire del fatto che il ricorrente ammette di aver già alterato lo stato del proprio immobile per provvedere ad asseriti ripristini.
Dunque, il requisito di urgenza, in questo senso, appare certamente assente e non vi sono le condizioni di legge per dare corso all'incombente richiesto.
Il secondo profilo è quello che attiene all'evocazione dell'art. 696 bis cpc, sicché l'attenzione dell'interprete deve spostarsi sulla verifica delle possibilità – in un'ottica di verosimiglianza – di ottenere, espletando l'incombente, l'effetto di conciliare (rectius: prevenire, evitandola) una lite possibile, che abbia ad oggetto proprio gli asseriti danni da infiltrazione.
In questo caso, pare opportuno distinguere la posizione di (dante causa Persona_1
dell'appartamento), dalla posizione di e (aventi causa dell'appartamento). CP_1 CP_2
Rispetto a , questo Tribunale, invero, ha conosciuto da molti anni (e tuttora conosce, Persona_1
in altra sede giudicante) l'astio, la conflittualità e l'ostilità che, purtroppo, contraddistinguono i rapporti fra i due fratelli . Per_1
Basti pensare al lunghissimo contenzioso di natura ereditaria, che peraltro ha avuto ad oggetto anche gli immobili evocati nel ricorso qui in esame, per non dire dei numerosi fascicoli (formalmente di
Volontaria giurisdizione) aperti per tentare di dirimere contrasti e sempre nuove difficoltà nella gestione delle parti comuni dello stabile di Piazza Matteotti, contrasti che sono il frutto evidente di una vera e propria incomunicabilità (sulla quale il Tribunale non emette giudizi “di valore” o “di merito”).
appartamento, uno spazio di dialogo alla luce dei fatti narrati in ricorso.
E ciò vale tanto più, quando si consideri che fra le sue difese ha già ricordato, con Persona_1
forza, come, più volte in passato, più periti assicurativi, accorsi per approfondire doglianze di analoghe a quelle odierne, abbiano escluso qualsiasi possibile derivazione dei Controparte_3
danni dall'appartamento del terzo/quarto piano.
Quanto poi alla posizione della coppia / la loro comparsa contiene elementi altrettanto CP_1 CP_2
significativi per escludere qualsiasi volontà e possibilità conciliativa, per il solo fatto che gli stessi non sono disposti a riconoscere alcun tipo di responsabilità, loro o dell'appartamento, nella causazione di asseriti danni.
Essi, infatti, hanno posto l'accento dapprima sulla genericità del ricorso, sull'assenza di una perizia di parte ricorrente (con conseguente carattere “esplorativo” dell'incombente richiesto) per poi sottolineare che, avendo preso possesso dell'appartamento solo lo scorso ottobre, sarebbe impossibile configurare un nesso fra la loro posizione e il (risalente nel tempo) emergere dei danni.
In conclusione, anche per questo secondo profilo, non vi sono le condizioni per dare ingresso all'incombente richiesto.
Le spese di lite vanno liquidate nei minimi, secondo le fasi effettivamente svolte, e secondo lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità.
PERTANTO
1) dichiara l'incombente improcedibile,
2) condanna parte ricorrente a rifondere, a ciascuna delle due parti convenute: 496 euro per fase di studio, 394 euro per fase introduttiva, 638 euro per fase di trattazione (note di udienza),
oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%.
Si comunichi. Vicenza, in data 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. M. De Giovanni