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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1823/2023, avente a oggetto “onorari avvocato”, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Parioli n. 79, presso lo studio dell'avv. Antonio Nucera, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), in proprio e quale legale r.p.t. di Email_1 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_1
Angelico n. 35, presso lo studio dell'avv. Franklin Varioli Pietrasanta, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure in calce alla rispettive comparse di costituzione e risposta;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 12.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, l'avv. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_2
e la società esponendo al Tribunale di Grosseto:
[...] CP_1
pagina 1 di 8 • d'aver prestato assistenza legale al sig. , prima difendendolo in un CP_2 giudizio penale esitato con la sentenza n. 4476/2019 e in seguito patrocinandolo in un procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare, nelle cui more avrebbe condotto in favore del cliente due trattative stragiudiziali per la definizione bonaria a mezzo della formulazione di due piani di rientro, successivamente approvati dalla banca creditrice;
• d'aver assistito, altresì, la società la relativamente a un contratto CP_1
d'affitto d'azienda, predisponendo due ricorsi, uno per la manutenzione nel possesso,
l'altro indirizzato al Sindaco di Orbetello;
• di non aver ricevuto compensi per l'opera svolta, avendo perfino i resistenti omesso di aderire all'invito alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'avv. chiedeva all'intestato Tribunale di condannare il sig. Pt_1
a pagargli l'importo di € 12.300,00 (oltre accessori di legge) e la società CP_2 CP_1 la somma di € 10.000,00 (oltre accessori di legge), il tutto maggiorato della
[...] rivalutazione monetaria, degli interessi e con ulteriore condanna dei resistenti, in solido tra loro, a corrispondergli l'importo di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto delle domande avversarie, CP_1 segnalando nel dettaglio d'essersi limitata a conferire all'avv. il mero incarico di Pt_1 esprimere un parere sul contratto d'affitto d'azienda nell'ottica di un'ipotetica soluzione transattiva con la controparte, attività per la quale fu appositamente ricompensato, mentre ogni eventuale ulteriore diritto avrebbe dovuto ritenersi prescritto in base all'art. 2956, n. 2) c.c..
A seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva altresì in giudizio
, chiedendo anch'esso il rigetto delle domande avversarie, ora per Controparte_2 intervenuta prescrizione triennale del diritto al compenso riferito al giudizio penale, ora per saldo integrale di quello inerente al mandato assegnato al legale per definire bonariamente l'azione esecutiva intrapresa contro il cliente, in funzione del quale venne proposta l'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza cartolare del
12.3.2025.
*****
1. Questioni preliminari.
Ante litem vanno chiarite le ragioni che hanno condotto alla reiezione delle istanze in rito ribadite dal ricorrente nell'imminenza della discussione finale della causa.
pagina 2 di 8 Quanto all'istanza di concessione dei termini ex art. 281-duodecies, co 4 c.p.c., (nel testo applicabile ratione temporis), il potere del Giudice di concedere alle parti termini perentori per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché per replicare e dedurre prove contrarie, è subordinata a una specifica richiesta e all'esistenza di un “giustificato motivo”.
Tale ultima locuzione, benché anodina, impone comunque alle parti l'esercizio accorto di un onere di prudenza, compiendo le attività assertive e probatorie sin dagli atti introduttivi.
È vero che attraverso una lettura sincronica con il terzo comma, il “giustificato motivo” dovrebbe senz'altro ritenersi sussistente per provare quei fatti che le parti hanno potuto e dovuto articolare in udienza, non avendo altrimenti altra sede per domandare l'ammissione di mezzi volti a dare sostegno probatorio a quelle circostanze allegate in risposta alle asserzioni delle altre parti, ma è altresì vero che la parte interessata ad ampliare le proprie difese è onerata di esplicitare le ragioni dirette a legittimare l'esercizio del potere giudiziale.
Nel caso in esame, viceversa, il ricorrente s'è limitato a chiedere (nelle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di prima comparizione e trattazione) la concessione dei termini succitati “in considerazione delle eccezioni formulate dalle controparti e della necessità di replicare alle stesse soprattutto in relazione all'eccepita prescrizione, nonché di reperire in un tempo necessario la documentazione a supporto”, senza consentire al Tribunale di apprezzare la portata di tale istanza, neppure potendosi ignorare che la stessa parte non ha depositato le memorie conclusive autorizzate in vista dell'udienza di discussione finale della causa.
Per quanto concerne, invece, le istanze istruttorie, si ribadisce il contenuto dell'ordinanza del 10.4.2024.
Benvero, l'istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura espropriativa che colpì i beni del sig. era inammissibile, non avendo la parte finanche indicato il CP_2 rilievo che avrebbero assunto in questo giudizio i documenti acquisendi, distinti da quelli già versati in atti, tanto che la stessa parte chiedeva l'acquisizione di fascicolo “ove ritenuto utile e necessario”.
Si rammenta che il requisito della necessità dell'acquisizione di un documento al giudizio, di cui all'art. 210 c.p.c., richiede l'indispensabilità dello stesso ai fini del decidere e che la pagina 3 di 8 situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcun'altra maniera, se non mediante l'esibizione.
Parimenti inammissibile era la prova testimoniale invocata nel ricorso.
Infatti, l'art. 244 c.p.c. impone alla parte la c.d. capitolazione della prova testimoniale, che si traduce nell'obbligo di enunciare l'oggetto della prova in proposizioni chiare e sintetiche riferite a specifiche circostanze su cui il teste dovrà pronunciarsi. Nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, la citata norma, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (cfr. Cass. n. 1874/2019).
Nella specie, la genericità delle circostanze richiamate nelle conclusioni del ricorso (“ove ritenuto utile e necessario, si chiede l'audizione dell'Avv. Alessia Voso relativamente all'attività dalla stessa espletata per conto dell'Avv. in relazione al Parte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda e la concessione demaniale tra la Controparte_1
e la (oggi ”) non consentiva in alcun Controparte_3 Controparte_4 modo di superare le valutazioni negative svolte con l'ordinanza del 10.4.2024, stante tra l'altro l'impossibilità per il Giudice di formulare i capitoli ai sensi dell'art. 281-ter c.p.c..
2.1. Onorario per la difesa di in sede penale. Controparte_2
L'avv. deduce d'aver assistito il sig. in un procedimento penale che lo Pt_1 CP_2 vide quale parte civile offesa dal reato di lesioni ex art. 590-bis c.p., concluso con la sentenza n. 4476 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.3.2019 (all. 3 del ricorso) che condannò l'imputato, inter alia, a rifondere alla vittima le spese processuali, liquidate in €
2.300,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta pretesa di pagamento il sig. ha opposto la prescrizione CP_2 presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2) c.c., segnalando d'aver ricevuto solo il
2.1.2023 la prima richiesta del procuratore datata 30.11.2023 (all. 2 del ricorso).
L'eccezione è infondata.
Secondo i principi ribaditi dalla Suprema Corte “nell'applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex art. 2935 c.c., comunque farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 2957 c.c. (Cass. n. 2275 del 1974),
pagina 4 di 8 ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre "dalla decisione della lite" (la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
al contrario, "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio” (cfr. ex plurimis Cass. n. 17924/2023 e Cass. n. 35275/2021).
Nel caso concreto, la sentenza pubblicata dal Tribunale di Roma il 9.4.2019 era ancora impugnabile e non aveva definito la causa, sicché non valeva come "decisione della lite", tant'è vero che l'odierno ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di appello dall'imputato condannato (all. 4 del ricorso), mentre il sig. non ha affatto allegato né CP_2 tantomeno dimostrato la rinuncia/revoca del mandato già conferito all'avv. né la Pt_1 definizione del procedimento per cui questi ha maturato il diritto al compenso, il quale, in assenza di obiezioni sul quantum, è liquidabile nell'importo di € 3.355,98 (inclusi gli accessori di legge), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.2. Onorario per la difesa di in sede civile. Controparte_2
L'avv. deduce d'aver assistito il sig. anche in una procedura Pt_1 Controparte_2 esecutiva immobiliare promossa dalla banca innanzi al Tribunale di Grosseto CP_5
(all. 8 del ricorso), predisponendo il ricorso ex art. 615 c.p.c., con successiva istanza di rimessione in termini (all. 7), e svolgendo il patrocinio per l'intero iter procedimentale, dalla fase introduttiva iniziata ad aprile 2017 alla conseguente istruttoria e trattazione finale, con le relative udienze, fino alla revoca del mandato trasmessagli dal cliente a marzo 2022. Peraltro, nelle more di tale procedimento, avrebbe assistito il cliente in due trattative stragiudiziali aventi a oggetto la definizione bonaria della controversia a mezzo dell'approvazione di due piani di rientro formulati dallo stesso legale, il primo nel 2017 e il secondo nel 2021 (all.ti 9-12).
Il sig. assume che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non fu mai discussa, trattata CP_2
e decisa, essendo stata promossa al mero fine di avviare trattative con il creditore procedente sino a giungere al rateizzo del debito e, quindi, alla rinuncia, nel 2021, alla medesima opposizione, e la riprova di ciò risiederebbe nei plurimi rinvii d'udienza disposti dal Tribunale dall'esordio della procedura (all.ti 2-8 della comparsa di risposta). Il
pagina 5 di 8 resistente allega, inoltre, un accordo scritto raggiunto fra le parti sul compenso del difensori, pari ad € 15.444,50 - di cui € 13.430,00 per compenso tabellare ed €
2.014,50 per spese generali del 15% -, che sarebbe stato integralmente pagato dal cliente, anche estinguendo debiti del ricorrente verso terzi, come dimostrerebbero le annotazioni/quietanze poste in calce all'accordo, di volta in volta datate, munite della sottoscrizione o sigla per accettazione da parte dell'avv. nonché il bonifico bancario Pt_1 imputato al bollettino postale a nome di quest'ultimo (all. 9-11).
Le obiezioni sollevate dal resistente appaiono condivisibili.
Come noto, l'art. 2233, co. 3 c.c., prescrive il requisito della forma scritta ad substantiam per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge.
Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto (concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento).
Grava, quindi, sul cliente la prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista l'onere della prova di aver pattuito - sempre nella forma per iscritto - un compenso in misura ad essi superiore.
Nel caso di specie, il sig. ha depositato in giudizio il documento che sugella CP_2
l'accordo raggiunto fra le parti sul compenso maturato dal legale per l'attività svolta nella procedura esecutiva, riportando, invero, lo scaglione tabellare comprendente il valore dell'immobile pignorato;
ha inoltre allegato l'avvenuta estinzione del debito.
L'avv. , per converso, non ha assunto alcuna posizione sulle circostanze riferite da Pt_1 controparte, da ritenersi quindi provate in ossequio all'art. 115, co. 1 c.p.c., né ha allegato l'assenza di una connessione e complementarietà dell'assistenza legale fornita al cliente nelle trattative intercorse con la banca creditrice con le prestazioni giudiziali, sì da escludere che la prima potesse costituire il naturale completamento delle seconde e rivestisse un'autonoma rilevanza rispetto alle tipiche attività da svolgersi all'interno del processo stesso (cfr. ex multis Cass. n. 21565/2020 e Cass. n. 15814/2008).
Alcuna condanna, quindi, può emettersi rispetto a tale voce pretesa dal ricorrente.
pagina 6 di 8
3. Onorario per l'assistenza legale a Controparte_1
L'avv. assume d'aver assistito la società relativamente al contratto Pt_1 CP_1
d'affitto di ramo d'azienda intercorso nel 2003 con la (attuale) Controparte_4 avente a oggetto l'attività di rimessaggio di imbarcazioni e roulotte in Orbetello, con annesso locale ad uso magazzino, oltre alla banchina e specchio acqueo per ormeggio imbarcazioni antistante la predetta area, nonché la rispettiva concessione demaniale rilasciata a . CP_4
Per tale controversia, avrebbe effettuato numerose comunicazioni con il cliente e predisposto nell'ottobre 2020 due ricorsi con l'ausilio di un altro avvocato, previ incontri avvenuti nel proprio studio: il primo per la manutenzione nel possesso, ex art. 703 c.p.c., volto a ottenere l'immediata cessazione da parte di delle turbative al CP_4 possesso dei beni sopra specificati in godimento di (all. 5); il secondo rivolto CP_1 al Sindaco di Orbetello affinché, in virtù degli artt. 46, 47 e 48 del Codice della
Navigazione, dichiarasse la decadenza di dalla concessione demaniale per CP_4 mancato utilizzo e per abusiva sostituzione di altri (ossia la società nel CP_1 godimento della concessione stessa, ovvero in subordine per mancato rilascio di autorizzazione da parte del concessionario (all. 6).
Detti ricorsi non sarebbero mai stati presentati nell'attesa che il legale rappresentante di tentasse di accelerare le pratiche sfruttando le amicizie nel Comune. CP_1
La resistente ha eccepito l'insussistenza di un mandato professionale conferito all'avv.
per la redazione dei citati ricorsi, riferendo d'aver invece incaricato in passato il Pt_1 professionista per esprimere un parere sul contratto d'affitto d'azienda al fine di valutare una possibile soluzione transattiva del rapporto con , e d'averlo pagato per CP_4
l'opera svolta, eccependo al riguardo la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2946, n. 2)
c.c..
Le obiezioni della resistente risultano meritevoli di considerazione.
Agli atti non risulta alcun elemento probatorio (quali contratti di patrocinio, procure ad litem, scambi di comunicazioni) che consenta di ricondurre i due ricorsi all'iniziativa della società e tale carenza di prova avvolge altresì l'assunta attività stragiudiziale CP_1 prodromica alla redazione dei ricorsi, integrata a detta del ricorrente dalle “numerose comunicazioni” intercorse con il legale rappresentante della società e dai “relativi incontri per la messa a punto dei sopracitati ricorsi” avvenuti presso il suo studio.
pagina 7 di 8 L'inapprezzabilità delle generiche allegazioni del ricorrente, giusta il mancato assolvimento dell'onus probandi di cui all'art. 2697, co. 1 c.c., conduce al rigetto della domanda di pagamento del compenso professionale riferito all'attività descritta.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono le soccombenze e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, vista l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, dovendo peraltro tenersi conto del credito riconosciuto al ricorrente nel rapporto processuale con il sig.
(criterio del “decisum”). Controparte_2
L'accoglimento solo parziale della domande del ricorrente comporta inevitabilmente la reiezione della domanda da egli formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. contro Parte_1 Controparte_2 nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna il secondo a pagare al primo la somma di € 3.355,98, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dall'avv. contro Parte_1 Controparte_1
3) rigetta le domande formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) condanna a rifondere all'avv. le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida nella somma di € 137,70 per esborsi ed € 850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
5) condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida nella somma di € 3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 12.3.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1823/2023, avente a oggetto “onorari avvocato”, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Parioli n. 79, presso lo studio dell'avv. Antonio Nucera, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), in proprio e quale legale r.p.t. di Email_1 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_1
Angelico n. 35, presso lo studio dell'avv. Franklin Varioli Pietrasanta, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure in calce alla rispettive comparse di costituzione e risposta;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 12.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, l'avv. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_2
e la società esponendo al Tribunale di Grosseto:
[...] CP_1
pagina 1 di 8 • d'aver prestato assistenza legale al sig. , prima difendendolo in un CP_2 giudizio penale esitato con la sentenza n. 4476/2019 e in seguito patrocinandolo in un procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare, nelle cui more avrebbe condotto in favore del cliente due trattative stragiudiziali per la definizione bonaria a mezzo della formulazione di due piani di rientro, successivamente approvati dalla banca creditrice;
• d'aver assistito, altresì, la società la relativamente a un contratto CP_1
d'affitto d'azienda, predisponendo due ricorsi, uno per la manutenzione nel possesso,
l'altro indirizzato al Sindaco di Orbetello;
• di non aver ricevuto compensi per l'opera svolta, avendo perfino i resistenti omesso di aderire all'invito alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'avv. chiedeva all'intestato Tribunale di condannare il sig. Pt_1
a pagargli l'importo di € 12.300,00 (oltre accessori di legge) e la società CP_2 CP_1 la somma di € 10.000,00 (oltre accessori di legge), il tutto maggiorato della
[...] rivalutazione monetaria, degli interessi e con ulteriore condanna dei resistenti, in solido tra loro, a corrispondergli l'importo di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto delle domande avversarie, CP_1 segnalando nel dettaglio d'essersi limitata a conferire all'avv. il mero incarico di Pt_1 esprimere un parere sul contratto d'affitto d'azienda nell'ottica di un'ipotetica soluzione transattiva con la controparte, attività per la quale fu appositamente ricompensato, mentre ogni eventuale ulteriore diritto avrebbe dovuto ritenersi prescritto in base all'art. 2956, n. 2) c.c..
A seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva altresì in giudizio
, chiedendo anch'esso il rigetto delle domande avversarie, ora per Controparte_2 intervenuta prescrizione triennale del diritto al compenso riferito al giudizio penale, ora per saldo integrale di quello inerente al mandato assegnato al legale per definire bonariamente l'azione esecutiva intrapresa contro il cliente, in funzione del quale venne proposta l'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza cartolare del
12.3.2025.
*****
1. Questioni preliminari.
Ante litem vanno chiarite le ragioni che hanno condotto alla reiezione delle istanze in rito ribadite dal ricorrente nell'imminenza della discussione finale della causa.
pagina 2 di 8 Quanto all'istanza di concessione dei termini ex art. 281-duodecies, co 4 c.p.c., (nel testo applicabile ratione temporis), il potere del Giudice di concedere alle parti termini perentori per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché per replicare e dedurre prove contrarie, è subordinata a una specifica richiesta e all'esistenza di un “giustificato motivo”.
Tale ultima locuzione, benché anodina, impone comunque alle parti l'esercizio accorto di un onere di prudenza, compiendo le attività assertive e probatorie sin dagli atti introduttivi.
È vero che attraverso una lettura sincronica con il terzo comma, il “giustificato motivo” dovrebbe senz'altro ritenersi sussistente per provare quei fatti che le parti hanno potuto e dovuto articolare in udienza, non avendo altrimenti altra sede per domandare l'ammissione di mezzi volti a dare sostegno probatorio a quelle circostanze allegate in risposta alle asserzioni delle altre parti, ma è altresì vero che la parte interessata ad ampliare le proprie difese è onerata di esplicitare le ragioni dirette a legittimare l'esercizio del potere giudiziale.
Nel caso in esame, viceversa, il ricorrente s'è limitato a chiedere (nelle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di prima comparizione e trattazione) la concessione dei termini succitati “in considerazione delle eccezioni formulate dalle controparti e della necessità di replicare alle stesse soprattutto in relazione all'eccepita prescrizione, nonché di reperire in un tempo necessario la documentazione a supporto”, senza consentire al Tribunale di apprezzare la portata di tale istanza, neppure potendosi ignorare che la stessa parte non ha depositato le memorie conclusive autorizzate in vista dell'udienza di discussione finale della causa.
Per quanto concerne, invece, le istanze istruttorie, si ribadisce il contenuto dell'ordinanza del 10.4.2024.
Benvero, l'istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura espropriativa che colpì i beni del sig. era inammissibile, non avendo la parte finanche indicato il CP_2 rilievo che avrebbero assunto in questo giudizio i documenti acquisendi, distinti da quelli già versati in atti, tanto che la stessa parte chiedeva l'acquisizione di fascicolo “ove ritenuto utile e necessario”.
Si rammenta che il requisito della necessità dell'acquisizione di un documento al giudizio, di cui all'art. 210 c.p.c., richiede l'indispensabilità dello stesso ai fini del decidere e che la pagina 3 di 8 situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcun'altra maniera, se non mediante l'esibizione.
Parimenti inammissibile era la prova testimoniale invocata nel ricorso.
Infatti, l'art. 244 c.p.c. impone alla parte la c.d. capitolazione della prova testimoniale, che si traduce nell'obbligo di enunciare l'oggetto della prova in proposizioni chiare e sintetiche riferite a specifiche circostanze su cui il teste dovrà pronunciarsi. Nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, la citata norma, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (cfr. Cass. n. 1874/2019).
Nella specie, la genericità delle circostanze richiamate nelle conclusioni del ricorso (“ove ritenuto utile e necessario, si chiede l'audizione dell'Avv. Alessia Voso relativamente all'attività dalla stessa espletata per conto dell'Avv. in relazione al Parte_1 contratto d'affitto di ramo d'azienda e la concessione demaniale tra la Controparte_1
e la (oggi ”) non consentiva in alcun Controparte_3 Controparte_4 modo di superare le valutazioni negative svolte con l'ordinanza del 10.4.2024, stante tra l'altro l'impossibilità per il Giudice di formulare i capitoli ai sensi dell'art. 281-ter c.p.c..
2.1. Onorario per la difesa di in sede penale. Controparte_2
L'avv. deduce d'aver assistito il sig. in un procedimento penale che lo Pt_1 CP_2 vide quale parte civile offesa dal reato di lesioni ex art. 590-bis c.p., concluso con la sentenza n. 4476 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.3.2019 (all. 3 del ricorso) che condannò l'imputato, inter alia, a rifondere alla vittima le spese processuali, liquidate in €
2.300,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta pretesa di pagamento il sig. ha opposto la prescrizione CP_2 presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2) c.c., segnalando d'aver ricevuto solo il
2.1.2023 la prima richiesta del procuratore datata 30.11.2023 (all. 2 del ricorso).
L'eccezione è infondata.
Secondo i principi ribaditi dalla Suprema Corte “nell'applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex art. 2935 c.c., comunque farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 2957 c.c. (Cass. n. 2275 del 1974),
pagina 4 di 8 ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre "dalla decisione della lite" (la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
al contrario, "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio” (cfr. ex plurimis Cass. n. 17924/2023 e Cass. n. 35275/2021).
Nel caso concreto, la sentenza pubblicata dal Tribunale di Roma il 9.4.2019 era ancora impugnabile e non aveva definito la causa, sicché non valeva come "decisione della lite", tant'è vero che l'odierno ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di appello dall'imputato condannato (all. 4 del ricorso), mentre il sig. non ha affatto allegato né CP_2 tantomeno dimostrato la rinuncia/revoca del mandato già conferito all'avv. né la Pt_1 definizione del procedimento per cui questi ha maturato il diritto al compenso, il quale, in assenza di obiezioni sul quantum, è liquidabile nell'importo di € 3.355,98 (inclusi gli accessori di legge), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.2. Onorario per la difesa di in sede civile. Controparte_2
L'avv. deduce d'aver assistito il sig. anche in una procedura Pt_1 Controparte_2 esecutiva immobiliare promossa dalla banca innanzi al Tribunale di Grosseto CP_5
(all. 8 del ricorso), predisponendo il ricorso ex art. 615 c.p.c., con successiva istanza di rimessione in termini (all. 7), e svolgendo il patrocinio per l'intero iter procedimentale, dalla fase introduttiva iniziata ad aprile 2017 alla conseguente istruttoria e trattazione finale, con le relative udienze, fino alla revoca del mandato trasmessagli dal cliente a marzo 2022. Peraltro, nelle more di tale procedimento, avrebbe assistito il cliente in due trattative stragiudiziali aventi a oggetto la definizione bonaria della controversia a mezzo dell'approvazione di due piani di rientro formulati dallo stesso legale, il primo nel 2017 e il secondo nel 2021 (all.ti 9-12).
Il sig. assume che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non fu mai discussa, trattata CP_2
e decisa, essendo stata promossa al mero fine di avviare trattative con il creditore procedente sino a giungere al rateizzo del debito e, quindi, alla rinuncia, nel 2021, alla medesima opposizione, e la riprova di ciò risiederebbe nei plurimi rinvii d'udienza disposti dal Tribunale dall'esordio della procedura (all.ti 2-8 della comparsa di risposta). Il
pagina 5 di 8 resistente allega, inoltre, un accordo scritto raggiunto fra le parti sul compenso del difensori, pari ad € 15.444,50 - di cui € 13.430,00 per compenso tabellare ed €
2.014,50 per spese generali del 15% -, che sarebbe stato integralmente pagato dal cliente, anche estinguendo debiti del ricorrente verso terzi, come dimostrerebbero le annotazioni/quietanze poste in calce all'accordo, di volta in volta datate, munite della sottoscrizione o sigla per accettazione da parte dell'avv. nonché il bonifico bancario Pt_1 imputato al bollettino postale a nome di quest'ultimo (all. 9-11).
Le obiezioni sollevate dal resistente appaiono condivisibili.
Come noto, l'art. 2233, co. 3 c.c., prescrive il requisito della forma scritta ad substantiam per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge.
Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto (concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento).
Grava, quindi, sul cliente la prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista l'onere della prova di aver pattuito - sempre nella forma per iscritto - un compenso in misura ad essi superiore.
Nel caso di specie, il sig. ha depositato in giudizio il documento che sugella CP_2
l'accordo raggiunto fra le parti sul compenso maturato dal legale per l'attività svolta nella procedura esecutiva, riportando, invero, lo scaglione tabellare comprendente il valore dell'immobile pignorato;
ha inoltre allegato l'avvenuta estinzione del debito.
L'avv. , per converso, non ha assunto alcuna posizione sulle circostanze riferite da Pt_1 controparte, da ritenersi quindi provate in ossequio all'art. 115, co. 1 c.p.c., né ha allegato l'assenza di una connessione e complementarietà dell'assistenza legale fornita al cliente nelle trattative intercorse con la banca creditrice con le prestazioni giudiziali, sì da escludere che la prima potesse costituire il naturale completamento delle seconde e rivestisse un'autonoma rilevanza rispetto alle tipiche attività da svolgersi all'interno del processo stesso (cfr. ex multis Cass. n. 21565/2020 e Cass. n. 15814/2008).
Alcuna condanna, quindi, può emettersi rispetto a tale voce pretesa dal ricorrente.
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3. Onorario per l'assistenza legale a Controparte_1
L'avv. assume d'aver assistito la società relativamente al contratto Pt_1 CP_1
d'affitto di ramo d'azienda intercorso nel 2003 con la (attuale) Controparte_4 avente a oggetto l'attività di rimessaggio di imbarcazioni e roulotte in Orbetello, con annesso locale ad uso magazzino, oltre alla banchina e specchio acqueo per ormeggio imbarcazioni antistante la predetta area, nonché la rispettiva concessione demaniale rilasciata a . CP_4
Per tale controversia, avrebbe effettuato numerose comunicazioni con il cliente e predisposto nell'ottobre 2020 due ricorsi con l'ausilio di un altro avvocato, previ incontri avvenuti nel proprio studio: il primo per la manutenzione nel possesso, ex art. 703 c.p.c., volto a ottenere l'immediata cessazione da parte di delle turbative al CP_4 possesso dei beni sopra specificati in godimento di (all. 5); il secondo rivolto CP_1 al Sindaco di Orbetello affinché, in virtù degli artt. 46, 47 e 48 del Codice della
Navigazione, dichiarasse la decadenza di dalla concessione demaniale per CP_4 mancato utilizzo e per abusiva sostituzione di altri (ossia la società nel CP_1 godimento della concessione stessa, ovvero in subordine per mancato rilascio di autorizzazione da parte del concessionario (all. 6).
Detti ricorsi non sarebbero mai stati presentati nell'attesa che il legale rappresentante di tentasse di accelerare le pratiche sfruttando le amicizie nel Comune. CP_1
La resistente ha eccepito l'insussistenza di un mandato professionale conferito all'avv.
per la redazione dei citati ricorsi, riferendo d'aver invece incaricato in passato il Pt_1 professionista per esprimere un parere sul contratto d'affitto d'azienda al fine di valutare una possibile soluzione transattiva del rapporto con , e d'averlo pagato per CP_4
l'opera svolta, eccependo al riguardo la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2946, n. 2)
c.c..
Le obiezioni della resistente risultano meritevoli di considerazione.
Agli atti non risulta alcun elemento probatorio (quali contratti di patrocinio, procure ad litem, scambi di comunicazioni) che consenta di ricondurre i due ricorsi all'iniziativa della società e tale carenza di prova avvolge altresì l'assunta attività stragiudiziale CP_1 prodromica alla redazione dei ricorsi, integrata a detta del ricorrente dalle “numerose comunicazioni” intercorse con il legale rappresentante della società e dai “relativi incontri per la messa a punto dei sopracitati ricorsi” avvenuti presso il suo studio.
pagina 7 di 8 L'inapprezzabilità delle generiche allegazioni del ricorrente, giusta il mancato assolvimento dell'onus probandi di cui all'art. 2697, co. 1 c.c., conduce al rigetto della domanda di pagamento del compenso professionale riferito all'attività descritta.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono le soccombenze e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, vista l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, dovendo peraltro tenersi conto del credito riconosciuto al ricorrente nel rapporto processuale con il sig.
(criterio del “decisum”). Controparte_2
L'accoglimento solo parziale della domande del ricorrente comporta inevitabilmente la reiezione della domanda da egli formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. contro Parte_1 Controparte_2 nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna il secondo a pagare al primo la somma di € 3.355,98, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dall'avv. contro Parte_1 Controparte_1
3) rigetta le domande formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) condanna a rifondere all'avv. le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida nella somma di € 137,70 per esborsi ed € 850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
5) condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida nella somma di € 3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 12.3.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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