Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 534/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
-------------
sul ricorso congiunto presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. TUSSET ALESSANDRA, presso quest'ultima Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentato e difeso dall'avv. COSTA EMANUELA, presso quest'ultima Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. I figli minori ed restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità
genitoriale limitatamente alle questioni di amministrazione ordinaria, ciascuno per i periodi di rispettiva custodia.
2. I figli minori continueranno a vivere in modo prevalente con la madre, presso la quale conserveranno la residenza.
Pag. 1 di 8
3. La casa familiare sita a Venezia Mestre, Via Antonio Diedo 4 (int. 6), con pertinenze, così censita:
-Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 25 – ZC 9 – Cat. A/3 – Piano 3 – classe 4 – vani
6
- Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 26 – ZC 9 – Cat. C/2 – Piano T – classe 11
- Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 15 – ZC 9 – Cat. C/6 – Piano T – classe 7,
resta assegnata con arredi e mobili ivi esistenti alla RA , quale genitore prevalentemente Parte_1
convivente con i figli. La RA dà atto di aver provveduto alla voltura delle utenze Pt_1 Pt_1
domestiche a suo nome, eccezion fatta per la voltura di alla quale vi provvederà al più presto. CP_1
Il signor dichiara di aver provveduto a trasferire la propria residenza altrove ed ha Parte_2
pressoché completato l'asporto dei propri effetti personali.
4. Il padre vedrà e terrà con sé ed con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a. il mercoledì il padre nel pomeriggio andrà a prendere all'uscita di scuola e lo terrà con sé per Per_1
pranzo; prenderà con sé anche per alcune ore del pomeriggio, riportando entrambi i figli a casa Per_2
della mamma prima di cena/orario di allattamento di (una volta che non sarà più allattata Per_2 Per_2
dalla madre si potrà prevedere un rientro dei bambini il mercoledì dopo cena entro le ore 21.00);
b. Il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (entrambi i bambini);
c. Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (entrambi i bambini); allorquando il padre avrà una soluzione abitativa adeguata ed avrà compiuto i tre anni di età, il padre a fine settimana alternati Per_2
terrà con sé i figli dal sabato pomeriggio sino alla domenica (inteso che il fine settimana successivo i figli resteranno con la madre sia il sabato che la domenica);
inoltre
• nel periodo “scolastico”: il lunedì, il martedì ed il mercoledì mattina, il padre andrà a prendere Per_1
presso la casa della mamma e lo accompagnerà a scuola;
• nel periodo non “scolastico” estivo: il padre potrà individuare due mattine della settimana per tenere i figli con sé al mattino, ove i suoi impegni lavorativi lo consentissero (ove ed Per_1 Per_2
partecipassero ai centri estivi si potrà mantenere il calendario “invernale” per l'accompagnamento).
L'accompagnamento potrà essere previsto anche per allorquando inizierà il nido. Per_2
Pag. 2 di 8 5. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per alcuni periodi anche continuativi durante le vacanze scolastiche:
a. Una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra loro il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
(mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio;
ove i genitori si trovassero entrambi a Venezia
avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore del primo periodo, e così la cena del 31 dicembre con l'uno ed il pranzo di Capodanno
con l'altro a scelta del genitore del secondo periodo;
in caso di impegni lavorativi o gestionali del padre,
questi nella settimana di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli come previsto al precedente punto 4.
b. Vacanze di Carnevale e di Pasqua alternate tra i genitori;
in caso di impegni lavorativi o gestionali del padre, questi nel periodo di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli come previsto al precedente punto 4.
c. Due settimane durante le vacanze estive (anche non continuative), da comunicarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
Le parti concordano sin d'ora che detti periodi verranno usufruiti dal padre con gradualità, in ragione dell'età dei figli e, dunque, sino al compimento del terzo anno di età di il padre potrà trascorrere Per_2
con loro le intere giornate, con pernotto dei bambini presso la madre, salvo possibilità di alcuni pernotti ove già nel frattempo introdotti (condizione n. 3, punto c) per arrivare poi ai tempi standard di vacanze.
6. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante corresponsione Parte_2
mensile della somma di Euro 800,00 (ossia Euro 400,00 per ciascun figlio), da versarsi mensilmente nel conto corrente bancario della RA in via anticipata entro il cinque di ogni mese;
la somma Parte_1
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026; le parti sin d'ora concordano che l'eventuale reperimento di un'attività lavorativa da parte della RA Parte_1
non sarà motivo di riduzione della contribuzione paterna al mantenimento dei minori.
7. Le spese straordinarie in favore dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Venezia 10 settembre
2019, all'art. 16 (da intendersi qui integralmente trascritto e approvato dalle parti e che si allega quale documento n. 11), verranno suddivise tra i genitori in misura pari all'80% in capo al padre, al 20% in capo
Pag. 3 di 8 alla madre;
all'atto della percezione da parte della RA di un reddito netto mensile pari o Pt_1
superiore ad Euro 1.200,00 le spese straordinarie verranno suddivise al 60% a carico del padre e al 40%
a carico della madre.
8. La RA percepirà integralmente gli Assegni Unici Universali, o altri eventuali assegni Parte_1
alimentari/bonus/ emolumenti, erogati in favore dei figli minori.
9. Il signor provvederà al pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della Parte_2
casa coniugale per i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso e, dunque, sino al mese di luglio 2025;
dopodiché il mutuo, con i relativi oneri e spese inerenti e conseguenti al mutuo, verrà pagato per la metà
ciascuno.
10. Le parti danno atto che dal conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo S.p.A. con IBAN
IT 47D030 69021271 000 0000 6419, la RA come da intese ha prelevato la somma di Parte_1
Euro 5.000,00, mentre la residua somma resterà al signor il conto corrente cointestato Parte_2
potrà essere chiuso ove la banca accetti la ripartizione dei ratei con appoggio ai singoli conti correnti delle parti, fermo quanto previsto al precedente punto 9).
11. Il signor si impegna a consentire l'utilizzo della propria autovettura alla RA Parte_2
(i costi resteranno a carico del proprietario) con disponibilità della vettura in capo al signor Parte_1
per i momenti di visita e i giorni di visita del padre – figli con accordi da prendere tra i Parte_2
genitori in caso di reciproca necessità, e ciò sino a che la RA non acquistasse una Parte_1
autovettura in proprietà.
12. Le parti dichiarano di aver definito tra loro le questioni economiche e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito a pretese restitutorie di somme di denaro.
13. Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale.
14. Le parti dichiarano che le predette condizioni devono ritenersi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del presente atto.”
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
Pag. 4 di 8 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 31.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati in data 10 giugno 2021 e Persona_1 [...]
in data 11 gennaio 2024; che gli stessi avevano posto la residenza familiare a Mestre Persona_2
Via Antonio Diedo, 4 (int. 6), nell'immobile in comproprietà tra le parti, sul quale gravava mutuo ipotecario contratto per l'acquisto, con ratei mensili per la restituzione pari a circa Euro 635,00.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, i ricorrenti proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati, ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché che siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli minori , nato in data [...], e , nata in [...] Persona_1 Persona_2
11 gennaio 2024, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori ed restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità
genitoriale limitatamente alle questioni di amministrazione ordinaria, ciascuno per i periodi di rispettiva custodia.
2. I figli minori continueranno a vivere in modo prevalente con la madre, presso la quale conserveranno la residenza.
3. La casa familiare sita a Venezia Mestre, Via Antonio Diedo 4 (int. 6), con pertinenze, così censita:
-Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 25 – ZC 9 – Cat. A/3 – Piano 3 – classe 4 – vani6
Pag. 5 di 8 - Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 26 – ZC 9 – Cat. C/2 – Piano T – classe 11
- Comune di Venezia – Foglio 135 – Particella 1867 sub 15 – ZC 9 – Cat. C/6 – Piano T – classe 7,
resta assegnata con arredi e mobili ivi esistenti alla RA , quale genitore prevalentemente Parte_1
convivente con i figli. La RA dà atto di aver provveduto alla voltura delle utenze Pt_1 Pt_1
domestiche a suo nome, eccezion fatta per la voltura di alla quale vi provvederà al più presto. CP_1
Il signor dichiara di aver provveduto a trasferire la propria residenza altrove ed ha Parte_2
pressoché completato l'asporto dei propri effetti personali.
4. Il padre vedrà e terrà con sé ed con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a. il mercoledì il padre nel pomeriggio andrà a prendere all'uscita di scuola e lo terrà con sé per Per_1
pranzo; prenderà con sé anche per alcune ore del pomeriggio, riportando entrambi i figli a casa Per_2
della mamma prima di cena/orario di allattamento di (una volta che non sarà più allattata Per_2 Per_2
dalla madre si potrà prevedere un rientro dei bambini il mercoledì dopo cena entro le ore 21.00);
b. Il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (entrambi i bambini);
c. Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (entrambi i bambini); allorquando il padre avrà una soluzione abitativa adeguata ed avrà compiuto i tre anni di età, il padre a fine settimana alternati Per_2
terrà con sé i figli dal sabato pomeriggio sino alla domenica (inteso che il fine settimana successivo i figli resteranno con la madre sia il sabato che la domenica); inoltre
• nel periodo “scolastico”: il lunedì, il martedì ed il mercoledì mattina, il padre andrà a prendere Per_1
presso la casa della mamma e lo accompagnerà a scuola;
• nel periodo non “scolastico” estivo: il padre potrà individuare due mattine della settimana per tenere i figli con sé al mattino, ove i suoi impegni lavorativi lo consentissero (ove ed Per_1 Per_2
partecipassero ai centri estivi si potrà mantenere il calendario “invernale” per l'accompagnamento).
L'accompagnamento potrà essere previsto anche per allorquando inizierà il nido. Per_2
5. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per alcuni periodi anche continuativi durante le vacanze scolastiche:
a. Una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra loro il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
(mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio;
ove i genitori si trovassero entrambi a Venezia
Pag. 6 di 8 avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore del primo periodo, e così la cena del 31 dicembre con l'uno ed il pranzo di Capodanno
con l'altro a scelta del genitore del secondo periodo;
in caso di impegni lavorativi o gestionali del padre,
questi nella settimana di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli come previsto al precedente punto 4.
b. Vacanze di Carnevale e di Pasqua alternate tra i genitori;
in caso di impegni lavorativi o gestionali del padre, questi nel periodo di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli come previsto al precedente punto 4.
c. Due settimane durante le vacanze estive (anche non continuative), da comunicarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
Le parti concordano sin d'ora che detti periodi verranno usufruiti dal padre con gradualità, in ragione dell'età dei figli e, dunque, sino al compimento del terzo anno di età di il padre potrà trascorrere Per_2
con loro le intere giornate, con pernotto dei bambini presso la madre, salvo possibilità di alcuni pernotti ove già nel frattempo introdotti (condizione n. 3, punto c) per arrivare poi ai tempi standard di vacanze.
6. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante corresponsione Parte_2
mensile della somma di Euro 800,00 (ossia Euro 400,00 per ciascun figlio), da versarsi mensilmente nel conto corrente bancario della RA in via anticipata entro il cinque di ogni mese;
la somma Parte_1
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026; le parti sin d'ora concordano che l'eventuale reperimento di un'attività lavorativa da parte della RA Parte_1
non sarà motivo di riduzione della contribuzione paterna al mantenimento dei minori.
7. Le spese straordinarie in favore dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Venezia 10 settembre
2019, all'art. 16 (da intendersi qui integralmente trascritto e approvato dalle parti e che si allega quale documento n. 11), verranno suddivise tra i genitori in misura pari all'80% in capo al padre, al 20% in capo alla madre;
all'atto della percezione da parte della RA di un reddito netto mensile pari o Pt_1
superiore ad Euro 1.200,00 le spese straordinarie verranno suddivise al 60% a carico del padre e al 40%
a carico della madre.
Pag. 7 di 8 8. La RA percepirà integralmente gli Assegni Unici Universali, o altri eventuali assegni Parte_1
alimentari/bonus/ emolumenti, erogati in favore dei figli minori.
9. Il signor provvederà al pagamento integrale del mutuo acceso per l'acquisto della Parte_2
casa coniugale per i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso e, dunque, sino al mese di luglio 2025;
dopodiché il mutuo, con i relativi oneri e spese inerenti e conseguenti al mutuo, verrà pagato per la metà
ciascuno.
10. Le parti danno atto che dal conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo S.p.A. con IBAN
IT 47D030 69021271 000 0000 6419, la RA come da intese ha prelevato la somma di Parte_1
Euro 5.000,00, mentre la residua somma resterà al signor il conto corrente cointestato Parte_2
potrà essere chiuso ove la banca accetti la ripartizione dei ratei con appoggio ai singoli conti correnti delle parti, fermo quanto previsto al precedente punto 9).
11. Il signor si impegna a consentire l'utilizzo della propria autovettura alla RA Parte_2
(i costi resteranno a carico del proprietario) con disponibilità della vettura in capo al signor Parte_1
per i momenti di visita e i giorni di visita del padre – figli con accordi da prendere tra i Parte_2
genitori in caso di reciproca necessità, e ciò sino a che la RA non acquistasse una Parte_1
autovettura in proprietà.
12. Le parti dichiarano di aver definito tra loro le questioni economiche e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito a pretese restitutorie di somme di denaro.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8