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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/07/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 848/23 RGL promossa da c. f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto ivi in via del Carmine (sede patronato INAS) presso lo studio degli avv.ti Roberto Valettini (PEC ed Emanuele Email_1
Buttini (PEC che lo rappresentano e difendono Email_2
per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con domicilio eletto alla Spezia, Corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC
e dall'avv. Antonella Iannucci (PEC Email_3
convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come in ricorso;
per l' : come in comparsa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.8.2023 , dopo aver presentato senza esito Pt_1
domanda amministrativa il 1.9.2022, dando atto di aver lavorato come autista di mezzi pesanti e di essere affetto dalla tecnopatia “sindrome sovraccarico biomeccanico della spalla (cuffia rotatori)”, ha chiesto l'indennizzo del danno biologico. L' resiste. CP_1
2. Il consulente ha riferito: “Come da raccolta anamnestica, il Sig.
[...]
anni 69, svolge mansione di autista di camion, sempre su strada, da Pt_1
1 circa 46 anni, di cui gli ultimi 43 continuativamente. Dal 1980 al 2008 come padroncino e dal 2008 a tuttora come socio di una cooperativa. Riferisce che i camion attuali non presentano problemi particolari di guida essendo dotati di servosterzo. Tale condizione non era presente fino al 1994 circa, quando, da padroncino, acquistava camion usati, faticosi da manovrare. Quanto sopra trova conferma nel DVR dell'attuale ditta che riporta, chiaramente, non esistere per gli autisti, stante gli attuali mezzi, un rischio di vibrazioni mano braccia. I problemi rilevanti alle spalle risalgono a vari anni fa. Nel 2001 e nel
2013 è stato sottoposto ad interventi di acromionplastica alla spalla destra, e nel 2013 gli è stata riscontrata una lesione del tendine sovraspinato alla spalla sinistra. Il Sig. parla di un vecchio intervento anche alla spalla sx ma agli Pt_1
atti non vi è alcuna documentazione a testimoniarlo, non sono altresì presenti esiti cicatriziali indicativi della riferita operazione chirurgica. L'esame ecografico recente della spalla sinistra, pur nella sua minore risoluzione rispetto ad una RM, conferma, di fatto, le lesioni evidenziate nel 2013. Per quanto sopra, considerando anche che il referto dell'ultima RM correla le lesioni alla spalla dx prevalentemente ad eventi traumatici, importante l'incidente ciclistico del 2021, visto quanto riferito dall'interessato stesso, circa la presenza di un possibile rischio solo fino al 1994, esaminato il DVR, ritengo che il Sig. non sia affetto dalla tecnopatia “Sindrome da sovraccarico Pt_1 biomeccanico della spalla (cuffia dei rotatori) bilaterale””.
Risulta che il consulente di parte ricorrente si sia dichiarato concorde.
3. Sentito a chiarimenti nell'udienza odierna, il consulente ha dichiarato: “La parte ha dichiarato di aver fatto solo attività di autista dal 1980 e che dopo il
1994 il camion era dotato di servosterzo e non c'era più resistenza nei movimenti. Non mi risulta che quest'attività comportasse movimenti ripetuti della spalla o posture incongrue. Ho poi rilevato che la denuncia risale al 2021 ma la malattia risale al 2001 per la spalla destra e al 2013 per la spalla sinistra, anche se per quest'ultimo c'è stato un aggravamento extra-lavorativo a seguito di una caduta dalla bicicletta… La guida di camion dotati di servosterzo escludo che, con riferimento alle patologie della spalla, possa comportare movimenti ripetuti o posture incongrue. Per i camion più antichi non era così e il rischio penso che potesse esserci. Non posso pronunciarmi
2 con precisione sull'origine delle patologie delle spalle ma non ho elementi per affermarne l'origine professionale, tenuto anche conto del fatto che insorgono o quanto meno vengono diagnosticate a distanza di anni dalla cessazione della guida di mezzi privi di servosterzo”.
Queste valutazioni del consulente sono logiche e condivisibili.
4. Alla luce di queste considerazioni, una consulenza di natura ingegneristica, come ipotizzato dal ricorrente, non arrecherebbe elementi utili e anzi non è neppure chiaramente indicato dalla parte che cosa dovrebbe esaminare e accertare il consulente.
Nemmeno la prova orale inizialmente dedotta sarebbe utile, in quanto i capitoli dedotti (per rinvio al n. 1 della narrativa del ricorso) vertono su circostanze del tutto generiche (il tipo di mansione e gli anni in cui è stata svolta) tranne la porzione “…l'attività di autista espone il conducente anche al rischio derivante dal mantenimento di posture incongrue in quanto la postura seduta viene mantenuta continuativamente per tempi che possono raggiungere anche diverse ore (nel caso dei trasporti a lungo raggio) ed è noto che più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali soffrono per la mancanza di
“nutrimento”, e ciò comporta l'amplificazione degli effetti nocivi dovuti agli altri fattori di rischio (MMC e vibrazioni)…” che è palesemente valutativa.
5. Va solo aggiunto, anche a voler ritenere che fino al 1994 l'attività lavorativa svolta dal ricorrente fosse tabellata, che la voce 78 lettere a), b), c) e d) della tabella allegata al decreto ministeriale del 2008 (“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”) pone un limite temporale di indennizzabilità di due anni (quattro per la tendinite calcifica – morbo di
Duplay) che sarebbe ampiamente scaduto al momento della manifestazione della malattia e a maggior ragione al momento della domanda amministrativa, sicché la parte ricorrente non si potrebbe comunque valere della presunzione di origine professionale.
6. In assenza di ulteriori contestazioni, il giudice fa proprie le conclusioni della relazione, logiche, argomentate e persuasive.
La domanda, quindi, si rigetta.
3 Sono autocertificati i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.: pertanto le spese si compensano e le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso, compensa le spese e pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell' . CP_1
La Spezia, 2.7.2024
Il giudice
Marco Viani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 848/23 RGL promossa da c. f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto ivi in via del Carmine (sede patronato INAS) presso lo studio degli avv.ti Roberto Valettini (PEC ed Emanuele Email_1
Buttini (PEC che lo rappresentano e difendono Email_2
per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con domicilio eletto alla Spezia, Corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC
e dall'avv. Antonella Iannucci (PEC Email_3
convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come in ricorso;
per l' : come in comparsa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.8.2023 , dopo aver presentato senza esito Pt_1
domanda amministrativa il 1.9.2022, dando atto di aver lavorato come autista di mezzi pesanti e di essere affetto dalla tecnopatia “sindrome sovraccarico biomeccanico della spalla (cuffia rotatori)”, ha chiesto l'indennizzo del danno biologico. L' resiste. CP_1
2. Il consulente ha riferito: “Come da raccolta anamnestica, il Sig.
[...]
anni 69, svolge mansione di autista di camion, sempre su strada, da Pt_1
1 circa 46 anni, di cui gli ultimi 43 continuativamente. Dal 1980 al 2008 come padroncino e dal 2008 a tuttora come socio di una cooperativa. Riferisce che i camion attuali non presentano problemi particolari di guida essendo dotati di servosterzo. Tale condizione non era presente fino al 1994 circa, quando, da padroncino, acquistava camion usati, faticosi da manovrare. Quanto sopra trova conferma nel DVR dell'attuale ditta che riporta, chiaramente, non esistere per gli autisti, stante gli attuali mezzi, un rischio di vibrazioni mano braccia. I problemi rilevanti alle spalle risalgono a vari anni fa. Nel 2001 e nel
2013 è stato sottoposto ad interventi di acromionplastica alla spalla destra, e nel 2013 gli è stata riscontrata una lesione del tendine sovraspinato alla spalla sinistra. Il Sig. parla di un vecchio intervento anche alla spalla sx ma agli Pt_1
atti non vi è alcuna documentazione a testimoniarlo, non sono altresì presenti esiti cicatriziali indicativi della riferita operazione chirurgica. L'esame ecografico recente della spalla sinistra, pur nella sua minore risoluzione rispetto ad una RM, conferma, di fatto, le lesioni evidenziate nel 2013. Per quanto sopra, considerando anche che il referto dell'ultima RM correla le lesioni alla spalla dx prevalentemente ad eventi traumatici, importante l'incidente ciclistico del 2021, visto quanto riferito dall'interessato stesso, circa la presenza di un possibile rischio solo fino al 1994, esaminato il DVR, ritengo che il Sig. non sia affetto dalla tecnopatia “Sindrome da sovraccarico Pt_1 biomeccanico della spalla (cuffia dei rotatori) bilaterale””.
Risulta che il consulente di parte ricorrente si sia dichiarato concorde.
3. Sentito a chiarimenti nell'udienza odierna, il consulente ha dichiarato: “La parte ha dichiarato di aver fatto solo attività di autista dal 1980 e che dopo il
1994 il camion era dotato di servosterzo e non c'era più resistenza nei movimenti. Non mi risulta che quest'attività comportasse movimenti ripetuti della spalla o posture incongrue. Ho poi rilevato che la denuncia risale al 2021 ma la malattia risale al 2001 per la spalla destra e al 2013 per la spalla sinistra, anche se per quest'ultimo c'è stato un aggravamento extra-lavorativo a seguito di una caduta dalla bicicletta… La guida di camion dotati di servosterzo escludo che, con riferimento alle patologie della spalla, possa comportare movimenti ripetuti o posture incongrue. Per i camion più antichi non era così e il rischio penso che potesse esserci. Non posso pronunciarmi
2 con precisione sull'origine delle patologie delle spalle ma non ho elementi per affermarne l'origine professionale, tenuto anche conto del fatto che insorgono o quanto meno vengono diagnosticate a distanza di anni dalla cessazione della guida di mezzi privi di servosterzo”.
Queste valutazioni del consulente sono logiche e condivisibili.
4. Alla luce di queste considerazioni, una consulenza di natura ingegneristica, come ipotizzato dal ricorrente, non arrecherebbe elementi utili e anzi non è neppure chiaramente indicato dalla parte che cosa dovrebbe esaminare e accertare il consulente.
Nemmeno la prova orale inizialmente dedotta sarebbe utile, in quanto i capitoli dedotti (per rinvio al n. 1 della narrativa del ricorso) vertono su circostanze del tutto generiche (il tipo di mansione e gli anni in cui è stata svolta) tranne la porzione “…l'attività di autista espone il conducente anche al rischio derivante dal mantenimento di posture incongrue in quanto la postura seduta viene mantenuta continuativamente per tempi che possono raggiungere anche diverse ore (nel caso dei trasporti a lungo raggio) ed è noto che più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali soffrono per la mancanza di
“nutrimento”, e ciò comporta l'amplificazione degli effetti nocivi dovuti agli altri fattori di rischio (MMC e vibrazioni)…” che è palesemente valutativa.
5. Va solo aggiunto, anche a voler ritenere che fino al 1994 l'attività lavorativa svolta dal ricorrente fosse tabellata, che la voce 78 lettere a), b), c) e d) della tabella allegata al decreto ministeriale del 2008 (“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”) pone un limite temporale di indennizzabilità di due anni (quattro per la tendinite calcifica – morbo di
Duplay) che sarebbe ampiamente scaduto al momento della manifestazione della malattia e a maggior ragione al momento della domanda amministrativa, sicché la parte ricorrente non si potrebbe comunque valere della presunzione di origine professionale.
6. In assenza di ulteriori contestazioni, il giudice fa proprie le conclusioni della relazione, logiche, argomentate e persuasive.
La domanda, quindi, si rigetta.
3 Sono autocertificati i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.: pertanto le spese si compensano e le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso, compensa le spese e pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell' . CP_1
La Spezia, 2.7.2024
Il giudice
Marco Viani
4